Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/12/2025, n. 23921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23921 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05715/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5715 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Tecnico Agrario -OMISSIS- Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-emessa dal tribunale di Roma, sezione lavoro, giudice dott. -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n.-OMISSIS-, pubblicata in data 13/12/2023, notificata in data 28/01/2024, passata in giudicato.
nonché con richiesta di:
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Tecnico Agrario -OMISSIS- Roma;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CI LE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il suo diritto ad ottenere il pagamento della “ somma di € 2149,64, corrispondente alle somme decurtate dagli stipendi erogati da febbraio 2022 a luglio 2022 per assenze imputabili (nel periodo dal 1.9.21 al 31.12.21) al ritardo con cui l’amministrazione scolastica ha provveduto ad impiegare il ricorrente in mansioni compatibili con il suo stato di salute, oltre interessi legali dalle singole trattenute al saldo. ”
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 17.12.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Atteso il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza, deve trovare accoglimento anche la richiesta di penalità di mora, che però vanno circoscritte agli interessi legali ex art. 116 c.p.a., considerando che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di elementi per disporre una misura maggiore.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna il Ministero al pagamento delle penalità di mora, nei sensi di cui in dispositivo.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AP, Presidente FF
Francesca Dello Sbarba, Referendario
CI LE IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE IR | IO AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.