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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa IN Mercurio
causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 7092 2022
*****
Il Giudice,
letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
25.03.2025 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
letti gli articoli 281 quinques c.p.c. e 281 sexies c.p.c.;
lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. IN Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7092 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Celeste Cafaro e Parte_1 presso questi elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Lucia Piscitelli, giusta documentazione in atti;
-OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che la parte opponente, eccepisce la nullità dell'atto di precetto, posto che, a suo dire, il medesimo trova fondamento in un contratto di mutuo con formula esecutiva non allegato. Ed ancora, viene dedotta la violazione del disposto di cui all'art. 480 c.p.c, per non avere parte opposta indicato all'interno del precetto gli estremi del titolo esecutivo. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto della domanda. Delibata in prima udienza la istanza cautelare, non sono emersi nuovi elementi di fatto o di diritto, e la causa, dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, è stata rinviata ad oggi per la decisione.
Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, deve rilevarsi che le censure spiegate integrano una opposizione alla esecuzione preventiva ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., essendo contestato il diritto a procedere alla esecuzione forzata.
3. Ebbene, venendo alla delibazione dei motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
3.1 Invero, il contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, è disciplinato dall'art. 38 del TUB con esenzione quindi dall'obbligo per il creditore che intenda avviare l'esecuzione forzata di notificare lo stesso quale titolo esecutivo.
Come noto, l'art 41, primo comma Decreto legislativo 385/93, applicabile alla fattispecie in esame stante la natura fondiaria del contratto di mutuo, riprendendo quanto già statuito dall'art 40 del r.d. 16 luglio 1905 n.
646, prevede testualmente che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo”; tale norma deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di espropriazione diretta nei confronti del terzo proprietario a i sensi degli art 602 ss. c.p.c..
Del pari infondata è la affermazione relativa alla mancata indicazione del titolo esecutivo per cui si procede nell'atto di precetto.
Ne discende dunque, che la parte opponente non ha fornito prova delle deduzioni sollevate. In proposito, giova osservare che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
Per tutto quanto fin qui motivato deve ritenersi integralmente infondata la domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti della Parte_1
parte opposta, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
spese che si quantificano come in dispositivo ( valore dichiarato in nota – indeterminabile – fasi di introduzione e decisione – congrua riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto e di diritto).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna la parte opponente alla refusione delle Parte_1 spese di lite nei confronti della parte opposta,
[...] in persona del l.r.p.t., spese che si liquidano in euro € € Controparte_1
2.876,30 per ciascuna delle dette parti, oltre oneri di legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN Mercurio
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