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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2866/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa IS NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. RUSSO EMANUELA
- RICORRENTE contro
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore con i dott. , , CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e ex art. 417-bis
[...] CP_6 CP_7 CP_8
c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di aver lavorato come docente alle dipendenze del
[...]
, in forza di contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2019/2020. Controparte_1
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di Euro 500,00 (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha sostenuto – per quanto di interesse in questa sede - l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n. 1999/70, che impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha evidenziato in particolare come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi della Corte di Cassazione
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961) del Consiglio di Stato (sent.
1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-
450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1 concessione della Carta docente e all'accreditamento di Euro 500,00 per gli anni scolastici citati;
ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento del medesimo importo, a titolo risarcitorio.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 (emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale), nonché la disciplina legislativa nelle more introdotta, chiedendo il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi.
Ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Ha chiesto, in ogni caso, di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né, in via subordinata, alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/94.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato secondo il principio della ragione più liquida, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
Invero, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come noto, in ordine alla misura del periodo di prescrizione e alla decorrenza, la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con arresto che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1 rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo
3 determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)…Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art.
4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta
a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49)…Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art.
4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Non vi sono motivi per discostarsi dai principi esposti, che peraltro si condividono integralmente, anche considerando che la Corte si è pronunciata, significativamente, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
Nel caso di specie, secondo quanto esposto, la domanda deve essere rigettata in quanto:
l'incarico per il quale si discute è stato assegnato l'1.10.2019 (cfr. doc. 2 fasc. ric.); ai sensi dell'art. 5 d.p.c.m. 28.11.2016 la Carta docente può essere richiesta dal 1 settembre di ogni anno;
la prima diffida interruttiva della prescrizione è datata 5.11.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, del fatto che il ricorso è stato depositato quando i principi affermati in
4 materia di prescrizione erano già ben noti alle parti, nonché della difesa in proprio del
. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in Euro 500 oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 20/11/2025 il Giudice del lavoro
IS NG
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa IS NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. RUSSO EMANUELA
- RICORRENTE contro
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore con i dott. , , CP_3 Controparte_4 CP_5
, , e ex art. 417-bis
[...] CP_6 CP_7 CP_8
c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di aver lavorato come docente alle dipendenze del
[...]
, in forza di contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2019/2020. Controparte_1
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di Euro 500,00 (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha sostenuto – per quanto di interesse in questa sede - l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n. 1999/70, che impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha evidenziato in particolare come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi della Corte di Cassazione
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961) del Consiglio di Stato (sent.
1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-
450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1 concessione della Carta docente e all'accreditamento di Euro 500,00 per gli anni scolastici citati;
ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento del medesimo importo, a titolo risarcitorio.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 (emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale), nonché la disciplina legislativa nelle more introdotta, chiedendo il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi.
Ha eccepito, comunque, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Ha chiesto, in ogni caso, di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né, in via subordinata, alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/94.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato secondo il principio della ragione più liquida, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
Invero, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come noto, in ordine alla misura del periodo di prescrizione e alla decorrenza, la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con arresto che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1 rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo
3 determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)…Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art.
4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta
a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49)…Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art.
4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Non vi sono motivi per discostarsi dai principi esposti, che peraltro si condividono integralmente, anche considerando che la Corte si è pronunciata, significativamente, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
Nel caso di specie, secondo quanto esposto, la domanda deve essere rigettata in quanto:
l'incarico per il quale si discute è stato assegnato l'1.10.2019 (cfr. doc. 2 fasc. ric.); ai sensi dell'art. 5 d.p.c.m. 28.11.2016 la Carta docente può essere richiesta dal 1 settembre di ogni anno;
la prima diffida interruttiva della prescrizione è datata 5.11.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, del fatto che il ricorso è stato depositato quando i principi affermati in
4 materia di prescrizione erano già ben noti alle parti, nonché della difesa in proprio del
. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in Euro 500 oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 20/11/2025 il Giudice del lavoro
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