Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. NA Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 696/2023 con OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSTI- Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARINAI SIMONE e dall'Avv. MARINAI GIANFRANCO APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SANTANIELLO LEOPOL- C.F._4
DO
APPELLATI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 424/2023 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il 13 feb- braio 2023
CONCLUSIONI
1
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, ivi comprese le domande formulate dal convenuto con Controparte_1
l'appello incidentale e la domanda di dichiarazione di litispendenza formulate dalle convenute e accogliere l'appello e per l'effetto, in CP_4 Controparte_3 parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Firenze-Sez. specializzata in materia d'impresa n. 424/2023 (causa r.g. n 10587/2019) in tesi previamente accertato e dichiarato che l'atto ai rogiti Notaio (rep. 7358, racc. Per_1
5379) del 09.05.2019, con cui è sono state trasferite alle signore e CP_4 [...] il 66% delle partecipazioni della OG Srl, n CP_3 dissimulata da una compravendita dichiararla nulla per vizio di forma, siccome stipu- lata senza la necessaria presenza di due testimoni in ipotesi previamente accertato e dichiarato che l'atto ai rogiti Notaio (rep. 7358, racc. Per_1
5379) del 09.05.2019 con cui è sono state trasferite alle sig e CP_4 [...] il 66% delle partecipazioni della OG Srl fosse effettivamente CP_3 una compravendita ed accertato e dichiarato altresì che le sigg.re e CP_2 [...] si sono rese totalmente inadempienti rispetto all'ob v CP_3 al pagamento del corrispettivo per la cessione delle suddette partecipazione, dichia- rarne la risoluzione per esclusivo inadempimento delle cessionarie in ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Per Controparte_1
Perché la Corte d'Appello di Firenze - Sezione specializzata in materia di Imprese, vo- glia respingere l'appello proposto dalla e, in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale proposto dal iarare la nullità del contratto Controparte_1
Notaio stipulato in data 21.4.2001, rep. 43207, RACC. N. 14371, fra Per_2 [...]
(intervenuto in proprio e quale procuratore di ) e CP_1 Parte_2 Pt_1 endo l'atto simulato e comunque nullo dovendo un
[...] zione priva della forma necessaria ad substantiam.
Voglia inoltre condannare , sempre in accoglimento dell'appello inciden- Parte_1 tale proposto, alla rifusione integrale delle spese del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compenso legale anche del presente grado di giudizio”.
Vinte le spese di primo e secondo grado.
2 Per Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale nel merito: rigettarsi l'appello proposto da in quanto Parte_1 totalmente infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, e per l'effetto, con- fermarsi integralmente la sentenza di primo grado, respingendo ogni altra domanda, eccezione e istanza;
In ogni caso: con integrale rifusione dei compensi e delle spese del giudizio
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2019 conveniva da- Parte_1 vanti al Tribunale di Firenze-Sezione Imprese il padre e le sorel- Controparte_1 le esponendo : Controparte_2 Controparte_3
- di aver acquistato in data 21.4.2001 dal padre la quota del 95% Controparte_1 di OG s.r.l. al prezzo di £ 19.000.000 e da la residua quota del Parte_2
5% al prezzo di £ 1.000.000 e di aver contestualmente conferito procura speciale irrevo- cabile al padre a cedere il 66% delle quote;
- di aver prestato la propria attività nella società, che nel corso del tempo aveva ef- fettuato numerosi investimenti;
- che il padre il 9 maggio 2019, in forza della procura rilasciata Controparte_1 oltre 18 anni prima, aveva venduto il 66% del capitale sociale alle altre due figlie CP_4
e al prezzo dichiarato di soli euro 6.817,2, in realtà mai versato;
[...] CP_3
- che l'atto di cessione delle quote era annullabile per conflitto di interessi: nella spendita della procura il padre avrebbe perseguito esclusivamente i propri interessi e quelli delle cessionarie, non invece quelli della rappresentata, peraltro cedendo le quote per un prezzo irrisorio;
- che la cessione era in ipotesi inefficace o invalida per eccesso di potere del rappre- sentante: la procura conferita al padre attribuiva al rappresentante il potere di cedere le quote “al prezzo che riterrà più opportuno”, non certo sostanzialmente a donare dette quote come avvenuto;
difatti il valore del patrimonio sociale si aggirava intorno ad €
4.000.000,00 oltre all'avviamento, mentre il prezzo complessivo della cessione era stato di soli € 6.400,00;
3 - che la cessione doveva essere risolta per inadempimento, posto che a distanza di oltre due mesi non aveva ricevuto il corrispettivo della cessione.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda chie- Controparte_1 dendo in via riconvenzionale di dichiarare nullo per mancanza di forma il contratto sti- pulato il 21.4.2001 col quale era stato trasferito il 100% delle quote di OG s.r.l. in quanto dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma;
in fatto esponeva di aver acquistato nel 1999 un complesso edilizio al Palagetto di Volterra con l'intenzione di ristrutturarlo e di destinarlo ad albergo;
che tale immobile venne intestato a OG
s.r.l.; di aver deciso di uscire dalla società con l'intenzione di intestare le quote alle tre fi- glie in modo paritario, ma che inizialmente tutto venne intestato a in quanto unica Pt_1 figlia maggiorenne, allora ancora studente universitaria, ma con rilascio della procura a vendere il 66% delle quote, da destinare alle due altre figlie;
di essersi occupato a lungo in prima persona degli investimenti e della società; che il prezzo della cessione era stato corrisposto con due assegni che l'attrice si era rifiutata di incassare;
offriva comunque formalmente banco iudicis all'attrice il corrispettivo ricevuto per la cessione delle quote.
Si costituivano in giudizio anche le convenute e Controparte_2 [...]
contestando le domande di parte attrice, chiedendo in via riconven- CP_3 zionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni e comunque al pagamento di
“tutte le somme dovute … per le svariate attività svolte presso il Palagetto, dal 2002 fino alla data della contestata cessione”.
In corso di causa parte attrice proponeva anche domanda cautelare di sequestro giudiziario rigettata;
istruita la causa con prove orali, documenti, CTU grafologica, il Tri- bunale di Firenze, Sezione Imprese, con sentenza n. 424/2023 pubblicata il 13 febbraio
2023, così statuiva :
“1) rigetta le domande spiegate da nei confronti dei convenuti, Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti nei confronti dell'attrice,
3) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di merito tra le parti,
4) condanna l'attrice a rifondere al procuratore di dichiaratosi Controparte_1 antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. le spese di lite del giudizio cautelare in corso di
4 causa, liquidate in € 4.200,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,
5) condanna l'attrice a rifondere ad e in solido CP_2 Controparte_3 tra loro, le spese di lite del giudizio cautelare in corso di causa, liquidate in € 5.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al
C.P.A.,
6) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto e le spese di CT sostenute dai convenuti”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“risulta necessario esaminare in primo luogo la domanda riconvenzionale spiega- ta dal convenuto e relativa alla nullità della cessione di quote sociali del 2001. CP_3
Al riguardo la parte ha affermato che la vendita del 2001 avrebbe in realtà dissi- mulato una donazione che sarebbe nulla per difetto di forma: l'assunto non ha trovato dimostrazione dal momento che la prova della simulazione nel caso di specie avrebbe dovuto essere fornita solo mediante controdichiarazione scritta che, invece, è assente, non potendosi rinvenire la stessa nella scrittura del 2004 che nulla riferisce sul punto.
Piuttosto si potrebbe ritenere che il 66% delle quote sia stato intestato fiduciaria- mente all'unica figlia all'epoca maggiorenne con l'intento di assegnarlo poi alle altre due figlie del Ed in effetti la prova di tale disegno di distribuzione delle quote CP_3 sociali risulta essere stata fornita alla luce dell'insieme degli elementi acquisiti in giudi- zio ed in particolare della scrittura del 2004 la quale prevede che Controparte_1
“avrà la supervisione della società e avrà diritto agli utili (positivi o negativi) che deri- veranno dall'attività, sarà autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie, fiscali che si renderanno necessarie per il buon andamento della società. Potrà chiedere di convocare l'assemblea, per eventuali aumenti di capitale, potrà operare sui conti cor- renti bancari, richiedere fidi o altri finanziamenti”; con ciò facendo convergere in capo al padre tanto i diritti e doveri incombenti sui soci quanto i poteri attribuiti all'amministratore.
Ciò posto, si deve passare ad esaminare la domanda di annullamento della ces- sione di quote stipulata nel 2019 dal padre dell'attrice in favore delle altre due figlie,
5 odierne convenute, in forza della procura irrevocabile conferita contestualmente alla compravendita del 2001.
La cessione del 2019 è stata stipulata da quale procuratore Controparte_1 speciale della figlia in forza della procura speciale irrevocabile rilasciata Pt_1 dall'attrice il 21.4.2001. Detta procura attribuiva al convenuto il potere di vendere il
66% delle quote di OG intestate all'attrice “a chi crederà e per il prezzo che ri- terrà più opportuno”.
Il contenuto di detta procura trova una ulteriore specificazione nella dichiarazio- ne del 3.11.2004 rilasciata dalla stessa attrice al padre ove si legge tra le altre cose: “in data 21.4.2001, contemporaneamente all'intestazione del 100% delle quote della società
OG SR (proprietaria del bene di cui sopra descritto) la sottoscritta ha rilascia- to procura irrevocabile al sig. [per la cessione] del 66% di detta so- Controparte_1 cietà. Tali quote dovranno essere ripartite (e cedute) per il 33% a Controparte_3 ed il 33% a NA AR (sorelle) e nessun compenso dovrà essere versato alla sotto- scritta” (cfr. doc. 4 fasc. . Controparte_1
La sottoscrizione apposta in calce a detta scrittura è stata disconosciuta dall'attrice talché il Tribunale ha disposto un accertamento grafologico il cui esito ha consentito di appurare il carattere autografo della firma. […]
L'esame dell'intero documento rende evidente che l'intestazione nel 2001 di tutte le quote sociali di OG all'odierna attrice va inserita nel più ampio disegno pater- no di distribuzione paritaria delle quote delle società di famiglia alle tre figlie;
sicché in tale ottica il rilascio di una procura irrevocabile al convenuto per la cessione del 66% delle quote di OG si spiega proprio per la necessità di addivenire in un secon- do momento –ovvero quando anche le altre due figlie avrebbero raggiunto la maggiore età– all'equa distribuzione programmata nell'ambito della famiglia.
Dunque, se anche non può affermarsi la simulazione della cessione del 2001 in as- senza di controdichiarazione scritta, è però possibile inquadrare la procura irrevocabi- le a vendere e la cessione del 2019 nell'ambito del contesto familiare descritto e dell'intento perseguito dal convenuto chiaramente noto e condiviso dalla figlia CP_3
come emerge dalla dichiarazione del 2004. Pt_1
6 In questo contesto devono essere esaminate le censure mosse dall'attrice con rife- rimento all'esercizio della procura da parte del padre.
In primo luogo l'attrice afferma l'annullabilità della cessione del 2019 per la pre- senza di un conflitto di interessi da parte del procuratore. […]
Il Collegio non reputa fondato l'assunto: la dichiarazione del 2004 sottoscritta dall'attrice è la chiara manifestazione della predeterminazione del contenuto del nego- zio che avrebbe potuto concludere il padre in forza della procura rilasciata:
l'attribuzione del 33% delle quote sociali a ciascuna delle sorelle senza nessuna previ- sione di un prezzo.
Ciò non solo è in radice sufficiente ad escludere la sussistenza di un conflitto di in- teressi tra il rappresentante e la rappresentata, ma è anche utile ad escludere il pre- sunto abuso delle facoltà institorie attribuite al convenuto siccome eccepito dall'attrice: non può esservi abuso laddove il procuratore abbia esercitato il potere attribuitogli se- condo la volontà chiaramente espressa dalla rappresentata resa evidente dalla dichia- razione del 2004.
Peraltro ciò trova una più che verosimile giustificazione, ed anzi un fondamento, nel progetto del convenuto di ripartire tra le figlie le quote della società sulla CP_3 quale aveva investito a partire dalla fine degli anni '90 con proventi propri (cfr. testi- monianza nonché la suddivisione delle quote anche di altra società di fami- Tes_1 glia, Immobiliare San Quirico s.r.l.); il mandato irrevocabile era dunque funzionale al- la successiva equa divisione delle quote fra le tre figlie, come ben riconosciuto dalla stessa attrice nel 2004, sicché nessun abuso è predicabile con riferimento alla condotta tenuta dal padre in occasione della cessione del 2019. […]
Con la comparsa conclusionale l'attrice solleva altresì la questione relativa alla nullità della cessione del 2019 per difetto di forma trattandosi di una donazione dissi- mulata dalla compravendita delle quote e invita il Tribunale a valutare d'ufficio la que- stione.
Al riguardo giova evidenziare che, oltre all'assenza di un contraddittorio integro sul punto essendo stato il tema introdotto soltanto con la conclusionale, le risultanze istruttorie non consentono al Tribunale di poter affermare la sussistenza della dedotta
7 nullità e ciò in quanto, da un lato, non sono stati svolti in giudizio accertamenti utili ad accertare l'eventuale sensibile maggior valore delle quote rispetto al prezzo pattuito proprio in quanto il tema non era stato introdotto tempestivamente nel processo;
dall'altro lato e principalmente in quanto la vendita è stata fatta al valore nominale delle quote, sicché non è possibile predicare la pattuizione di un prezzo simbolico lad- dove invece il corrispettivo sia parametrato al valore nominale iscritto in bilancio
(considerazione valevole anche con riferimento alla cessione del 2001).
Non può inoltre affermarsi la nullità per il mancato pagamento del prezzo pattui- to, come invece allegato dall'attrice, giacché l'eventuale inadempimento rileverebbe piuttosto come diversa causa di risoluzione.
Sempre nello scritto conclusivo l'attrice richiama le figure negoziali della dona- zione indiretta e nel negozio misto con donazione, ma gli stessi elementi evidenziati dalla parte porterebbero astrattamente ad inquadrare la fattispecie nel primo schema più che nel secondo proprio in quanto l'attrice assume l'esistenza di un valore spropor- zionato delle quote cedute rispetto al prezzo –vile– pattuito. Sul punto, tuttavia, già si è detto escludendo la possibilità di un rilievo d'ufficio della nullità; ed infatti la nullità può sì essere rilevata d'ufficio anche sulla base di una allegazione di parte contenuta negli scritti conclusivi ma purché la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30885 del 19/10/2022); ma nel caso di specie, come già evidenziato, gli elementi acquisiti non consentono di poter affermare che la cessione dissimuli una donazione priva di forma, non solo perché nessun accertamento sul valo- re della partecipazione è stato svolto in giudizio (e non potendo tale valore essere fatto coincidere con i due milioni e mezzo di euro richiamati dall'attrice), ma anche perché la stessa parte cedente aveva di fatto autorizzato la cessione senza corrispettivo e quindi gratuita.
Un altro profilo di censura evidenziato dall'attrice attiene alla prescrizione del di- ritto delle convenute in relazione all'atto unilaterale d'obbligo contenuto nella scrittura del 2004 con cui l'attrice si è impegnata a trasferire alle sorelle la titolarità del 66% delle quote sociali, ma l'eccezione non coglie nel segno dal momento che tale scrittura non costituisce fonte di obbligazione, quanto piuttosto rappresenta lo strumento col
8 quale la parte ha specificato il contenuto di un potere –quello già conferito al padre con la procura irrevocabile del 2001– di cedere le quote.
Infine, quanto alla domanda di annullamento della cessione del 2019 per inadem- pimento in considerazione del mancato pagamento del prezzo, emerge dagli atti la messa a disposizione delle somme previste contrattualmente in favore dell'attrice la quale risulta non aver inteso accettare il pagamento;
ma se così è non può imputarsi l'inadempimento alla parte acquirente. […]
Le domande riconvenzionali spiegate dalle convenute devono essere rigettate in quanto ogni richiesta economica di corrispettivo per l'attività svolta in favore della so- cietà non può essere rivolta nei confronti dell'attrice ma verso la società stessa;
da qui il rigetto di tutte le ulteriori istanze istruttorie ribadite dalle convenute anche con gli scritti conclusivi
Le spese di lite del giudizio di merito devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza sulle domande dell'attrice e sul- le riconvenzionali dei convenuti.
Le spese del giudizio cautelare in corso di causa devono invece essere poste a cari- co dell'attrice in quanto soccombente e sono liquidate in dispositivo […]; del pari se- guono la soccombenza le spese di CTU e quelle di CT sostenute dai convenuti”
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa dichiarazione della nullità, rilevabile d'ufficio, della cessione del 2019 del
66% delle quote in quanto dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma;
2) mancata dichiarazione di risoluzione della medesima cessione per inadempi- mento, omesso versamento del prezzo;
3) errata liquidazione delle spese in favore dei convenuti anche per i compensi ai ri- spettivi CT, pur in difetto di documentazione;
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
9 Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, proponeva a sua volta appel- lo incidentale, sulla base dei seguenti motivi:
1) per avere erroneamente ritenuto di respingere, per mancanza di controdichiara- zione, la domanda riconvenzionale proposta da al fine di accertare la Controparte_1 nullità dell'atto di cessione delle quote alla figlia nel 2001, dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma;
2) per avere erroneamente compensato tra le parti le spese di causa.
Si costituivano in giudizio anche e Controparte_2 Controparte_5
che chiedevano la conferma della sentenza di primo grado, eccepivano la litispen-
[...] denza rispetto ad una domanda di nullità della cessione del 2019 perché dissimulante donazione priva dei requisiti di forma successivamente proposta da parte attrice dinanzi al Tribunale di Firenze Sezione imprese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 dicembre 2024 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Deve, in via preliminare, esaminarsi il motivo di appello incidentale di
[...] con il quale è contestata la decisione del Tribunale di rigetto della do- CP_6 manda riconvenzionale di nullità della cessione nel 2001 delle quote OG s.r.l. alla figlia in quanto compravendita dissimulante una donazione priva dei requisiti Pt_1 di forma;
parte appellante in sintesi deduce: “nella sentenza impugnata si afferma, a pag. 12, con riferimento alla domanda di nullità per simulazione della cessione delle quote sociali da parte del alla figlia , trattandosi di Controparte_1 Parte_1 una donazione nulla per difetto di forma, che l'assunto non ha trovato dimostrazione dal momento che la prova della simulazione nel caso di specie avrebbe dovuto essere fornita solo mediante controdichiarazione scritta che invece sarebbe assente non po- tendosi rinvenire la stessa nella scrittura del 2004. In realtà, la controdichiarazione scritta attestante la simulazione è facilmente rinvenibile solo se si considerino la procu-
10 ra rilasciata da in data 21.4.2001 (doc. 19 fascicolo di primo grado Pt_1 [...]
) al padre e quanto successivamente scritto dalla al CP_1 CP_1 Parte_1 padre, con dichiarazione 3.11.2004 (doc. 4 fascicolo di primo grado Controparte_7
). Non ci sarebbe stata necessità di dichiarare quanto contenuto nella dichiarazione
[...]
3.11.2004 qualora le parti non avessero voluto far apparire la simulazione”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Nella fattispecie era pacificamente parte del contratto di cessione Controparte_1 delle quote del 2001; la prova dell'accordo simulatorio doveva dunque essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione, specificata- mente relativa alla donazione delle quote.
Il contestuale rilascio dalla figlia al padre della procura a vendere “a chi crederà e per il prezzo che riterrà opportuno” il 66% delle quote acquisite non è di per sé indicati- vo di una donazione e quindi non può essere considerata quale controdichiarazione.
Parimenti inidonea a costituire la controdichiarazione simulatoria è la successiva scrittura con sottoscrizione di giudicata autentica dal Tribunale a seguito Parte_1 di CTU (con statuizione non oggetto di appello) del 3 novembre 2004, del seguente teno- re: “[…] in data 21.4.2001, contemporaneamente all'intestazione del 100% delle quote della società OG SR (proprietaria del bene di cui sopra descritto) la sottoscrit- ta ha rilasciato procura irrevocabile al sig. del 66% di detta società. Controparte_1
Tali quote dovranno essere ripartite (e cedute) per il 33% a ed il Controparte_3
33% a NA AR (sorelle) e nessun compenso dovrà essere versato alla sottoscritta.
[…] Il Sig. avrà la supervisione della società e avrà diritto agli utili Controparte_1
(positivi o negativi) che deriveranno dall'attività, sarà autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie, fiscali che si renderanno necessarie per il buon andamento della società. Potrà chiedere di convocare l'assemblea, per eventuali aumenti di capitale, po- trà operare sui conti correnti bancari, richiedere fidi o altri finanziamenti. La presente vale anche come compromesso di vendita delle quote pari a 33% a al 33% CP_3
a e nessun compenso dovrà essere versato alla sottoscritta. La sottoscritta CP_2 dovrà rispettare quanto sopra scritto e quanto in data 21/04/2001 è stato deciso”.
11 La procura a vendere contestuale alla cessione del 2001 e la successiva dichiarazio- ne del 2004 in precedenza trascritta sono piuttosto indicative, come correttamente os- servato dal Tribunale, di una iniziale intestazione fiduciaria della quota del 66%, per il successivo ritrasferimento alle altre due figlie;
tale intestazione fiduciaria di quote, come chiarito dai giudici di legittimità, determina una interposizione reale di persona e ben può essere provata anche in via presuntiva (vedi Cass. sez. I, 28/04/2021, n.11226: “l'in- testazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante;
detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazio- ni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni”).
4. L'appellante principale con il primo motivo deduce che il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare la nullità della cessione del 2019 del 66% delle quote effettuata dal padre in forza della procura rilasciata nel 2001 in quanto dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma, osservando in sintesi: “a partire da C. Cass. SS.UU., Sent. 4 settembre 2012 n. 14828, è pacifico che il Giudice ha il potere/dovere di rilevare anche d'ufficio la nullità degli atti impugnati e ciò indipendentemente da quale siano le ra- gioni addotte dall'attore per contestarne la validità […] (C. Cass., sez. II civile, Sent. n.
22457/2019), “in caso di compravendita dissimulante una donazione, il giudice dinanzi al quale è proposta l'azione di simulazione può e deve rilevare d'ufficio, anche in appel- lo, l'esistenza di una causa di nullità diversa del negozio dissimulato […] non possono sorgere ragionevoli dubbi in merito al fatto che nel presente giudizio possa essere ac- certato ed eventualmente dichiarato che il suddetto atto è una donazione dissimulata da una compravendita, insanabilmente nulla per difetto di forma […] la documenta- zione acquisita al giudizio, tra cui i bilanci della società dal 2001 al 2018 (docc. 11, 26-
36 produzione di parte giudizio di primo grado) e la Perizia di stima del valore della
OG Srl a firma del Dott. (doc. 40 produzione di parte giudizio di pri- CP_8 mo grado), come peraltro ampiamente illustrato nella comparsa conclusionale e nella
12 replica, era più che sufficiente a dimostrare quale fosse l'effettivo valore della CP_9
oltre due milioni di euro, al momento in cui è avvenuta la cessione delle quote
[...]
[…] In particolar modo le suddette circostanze risultano ampiamente provate alla luce degli atti e documenti di seguito indicati: a) l'atto di acquisto delle quote della CP_9 da parte di del 2001 (doc. 13, doc.
3-bis produzione di parte
[...] Parte_1 giudizio di prime cure); b)la procura rilasciata nel 2001 da Controparte_1 Pt_1
a per vendere il 66% delle quote della OG Srl (doc.
[...] Controparte_1
5 cit); c)la scrittura privata del 03.11.2004, con cui conferma la validità Parte_1 della procura rilasciata al padre nel 2001 e dichiara che le quote della OG do- vranno essere ripartite e cedute per il 33% alla sorella e per il 33% alla so- CP_3 rella NA AR, le quali ultime, per tale cessione, nessun compenso dovranno versare alla stessa (doc. 4 produzione di parte giudizio di Parte_1 Controparte_1 prime cure) […]”
Il motivo è destituito di fondamento.
L'attrice in primo grado aveva chiesto dichiararsi l'invalidità dell'atto di cessione delle quote per conflitto di interessi ex 1394 c.c. ovvero per eccesso di potere del rappre- sentante anche in relazione al corrispettivo irrisorio;
in subordine aveva chiesto la riso- luzione per inadempimento.
Non era quindi stata in alcun modo dedotta od allegata dall'attrice la sussistenza di una simulazione relativa (vendita dissimulante donazione) e correttamente il Tribunale ha escluso di poter pronunziare d'ufficio la nullità (non del contratto di cessione delle quote quale dedotto dalla stessa parte attrice, ovvero la vendita ma) del diverso contratto simulato (ovvero donazione).
Le Sezioni Unite del 2012 (Cass. S.U. 04/09/2012, n. 14828) si sono pronunziate con riferimento alla rilevabilità d'ufficio, qualora emergente ex actis, della nullità di un contratto del quale è chiesta la risoluzione, ma non hanno in alcun modo affermato che sia rilevabile d'ufficio una simulazione relativa.
Nell'altro precedente citato da parte appellante la Cassazione ha ritenuto rilevabile d'ufficio la nullità del contratto dissimulato, ma solo a seguito della allegazione e prova, ad opera della stessa parte, della specifica simulazione relativa ed ai fini del rigetto per
13 difetto di interesse, con specifico riferimento alla speciale previsione dell'art. 563 c.p.c. in tema di trascrizione dell'opposizione alla donazione (vedi Cassazione civile sez. II,
09/09/2019, n.22457 : “il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione di simu- lazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizza- ta alla successiva trascrizione dell'atto di opposizione, ai sensi dell'art. 563, comma 4,
c.c., deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello e sia, perciò, ormai inammissibile un'espres- sa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l'origi- naria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, pe- raltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione”).
In ogni caso, anche a voler ritenere diversamente (ovvero che il giudice possa rile- vare d'ufficio una simulazione relativa non dedotta per poi, sempre d'ufficio, dichiarare la nullità del contratto dissimulato) il motivo sarebbe comunque infondato.
Esclusa (ormai con efficacia di giudicato, non essendo stato sul punto proposto ap- pello) l'invalidità dell'atto di cessione delle quote per conflitto di interessi ex 1394 c.c. ovvero per eccesso di potere del rappresentante allegata con l'atto introduttivo di primo grado, secondo la (radicalmente diversa) prospettazione del presente giudizio di appello la reale volontà della stessa mandante rappresentata anche in base alla Parte_1 dichiarazione del 2004 (la cui sottoscrizione era stata disconosciuta in primo grado e giudicata autografa sulla base di CTU, pure in questa sede non contestata), sarebbe stata quella di donare le quote ricevute per spirito di liberalità (vedi atto di appello: “- nella scrittura datata 03.11.2004, redatta da e sottoscritta dall'attrice Controparte_1 ove si legge: […] e nessun compenso dovrà essere versato alla sot- Parte_3 toscritta”, emerge la chiara volontà di cedere gratuitamente, id est donare, le quote alle sorelle”).
Posto che si tratterebbe fornire la prova di una simulazione della quale era consa- pevole la stessa mandante rappresentata, tale prova dovrebbe emergere ex actis in appli- cazione dell'art. 1417 c.c., ovvero da una controdichiarazione congiunta o comunque pro- veniente dalla parte avente nella fattispecie un interesse contrario, ovvero le sorelle ac- quirenti le quote (vedi Cass 22/03/2022, n.9266 : la prova della simulazione deve esse-
14 re fornita con la controdichiarazione e l'articolo 1417 del codice civile vieta la prova per testi o per presunzioni. La controdichiarazione, che si inserisce come elemento essen- ziale nel procedimento simulatorio, peraltro, non ha natura negoziale, con la conse- guenza che non è necessario che sia coeva all'atto simulato e provenga necessariamen- te da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire, anche in data succes- siva all'accordo, dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simula- zione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta”).
In difetto di tale controdichiarazione non può affermarsi (d'ufficio, peraltro) la si- mulazione in base a elementi presuntivi quali quelli espositi da parte appellante (reale valore del patrimonio sociale, etc).
La procura, la dichiarazione del 2004 e tutti gli altri elementi indicati dal Tribunale orientano invero, come già esposto, non verso un atto di liberalità ma verso una tempo- ranea intestazione fiduciaria del 66% delle quote, con successivo trasferimento in esecu- zione dell'accordo fiduciario.
5. Con il secondo motivo l'appellante principale contesta la pronunzia di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della cessione delle quote, deducendo: “non può considerarsi come un “pagamento”, ma nep- pure come la “la messa a disposizione delle somme previste contrattualmente”, la sola compilazione di due assegni mai consegnati alla comparente, firmati dal Signor
[...]
e non passibili di essere incassati perché intestati a “Dr. ”. CP_6 Parte_3
Da quanto sopra si ricava che nel caso in cui l'atto dispositivo per cui è causa dovesse essere qualificato non come donazione ma come effettiva vendita, si dovrebbe ritenere risolto in ragione del totale inadempimento da parte delle acquirenti dell'obbligo di versare il corrispettivo”.
Il motivo è infondato.
La consegna degli assegni bancari non trasferibili relativi al versamento del prezzo
è attestata nello stesso atto notarile di cessione delle quote, con specificazione degli im- porti e dei numeri di serie;
eventuali errori nella compilazione (“ ” anziché Parte_3
15 “ ) avrebbero al più legittimato una richiesta (mai formulata) di in- Parte_3 tegrazione o rilascio di nuovi titoli;
peraltro non è contestato quanto dedotto dal conve- nuto nel costituirsi in giudizio, ovvero che la figlia aveva rifiutato la Controparte_10 consegna degli assegni;
il corrispettivo non è mai stato formalmente richiesto;
il conve- nuto a seguito della citazione notificata a distanza di circa due mesi Controparte_1 dall'atto di cessione, si è costituito offrendo anche formalmente banco iudicis il paga- mento del corrispettivo ricevuto.
Tali elementi escludono la sussistenza di un inadempimento nel versamento del prezzo o comunque di un inadempimento di gravità tale da legittimare la risoluzione ex
1455 c.c.
6. Con il terzo motivo l'appellante principale contesta liquidazione delle spese in favore dei convenuti anche per i compensi versati ai rispettivi CT, deducendo: “nessuna documentazione relativa ai suddetti compensi risulta essere stata prodotta agli atti di causa, neppure in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Appare allo- ra sicuramente censurabile la operata liquidazione, per così dire, “al buio” di compensi per “spese di CT sostenute dai convenuti”, senza il tempestivo deposito in giudizio dei relativi giustificativi di spesa”.
Il motivo è parzialmente fondato.
In generale, come chiarito dai giudici di legittimità, “le spese sostenute per la con- sulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consu- lente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, os- sia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza. Ai fini di dar pro- va delle spese assunte o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine crono- logico, relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piutto-
16 sto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servo- no come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezio- ni delle parti, ovvero inerenti al thema decidendum dibattuto nel giudizio” (vedi Cassa- zione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188).
Nella fattispecie il convenuto non aveva depositato documenta- Controparte_1 zione alcuna in merito alle spese di consulenza tecnica di parte e quindi deve escludersi, per tale parte, la condanna al rimborso di spese di consulenza non documentate;
le con- venute e avevano invece depositato con le note conclu- CP_2 Controparte_3 sive le fatture del CT (vedi fatture di € 818,00 e di € 716,00, per un totale di €
1.534,00) ed è a tale documentato esborso che deve quindi riferirsi la condanna della pronunzia di primo grado,
7. Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la Controparte_10 compensazione delle spese, deducendo: “nel pronunciarsi in punto di spese, non ha te- nuto conto che la ha chiesto che il padre fosse con- Parte_1 Controparte_1 dannato ai danni pur sapendo di aver sottoscritto la dichiarazione del 3 novembre
2004 e che la stessa nel corso del giudizio di primo grado ha disconosciuto la sua Pt_1 firma che palesemente era la propria”.
Il motivo è infondato: la compensazione (invero parziale, stante la condanna al pa- gamento delle spese del sub procedimento cautelare in corso di causa ed alle spese della
CTU grafologica) è stata dal Tribunale correttamente motivata in base alla soccombenza reciproca, in particolare considerando anche il rigetto delle domande riconvenzionali delle parti convenute di nullità della cessione delle quote del 2001, del risarcimento danni.
8. Conclusivamente l'appello principale deve essere accolto limitatamente alla con- danna di parte attrice in primo grado al pagamento delle spese di CT del convenuto per il resto la sentenza deve essere confermata, con rigetto integrale Controparte_10 dell'appello incidentale di per il quale deve darsi atto dei presupposti Controparte_10 per raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
17 Tra appellante principale ed appellante incidentale le spese del presente giudizio di appello, stante la parziale soccombenza reciproca possono compensarsi interamente;
l'appellante principale deve essere condannata, secondo soccombenza, al Parte_1 rimborso delle spese del presente giudizio di appello delle altre appellate e CP_2
che si liquidano in € 10.400,00 (fase di studio € 2.500,00; fase in- Controparte_3 troduttiva € 1.500,00; fase decisionale € 4.000,00; totale € 8.000,00; aumento del 30% per la difesa di più parti € 10.400,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 424/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Imprese pubblicata il 13 feb- braio 2023 accoglie parzialmente l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata esclude la condanna di al rimborso delle Parte_1 spese di CT di Controparte_1
CONFERMA per il resto la sentenza impugnata
- dichiara interamente compensate le spese del giudizio di appello tra l'appellante e l'appellante incidentale Parte_1 Controparte_1
- dà atto che sussistono a carico dell'appellante incidentale i pre- Controparte_1 supposti per il raddoppio del contributo unificato;
- condanna a rimborsare alle appellate e Parte_1 CP_2 CP_3 le spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 10.400,00, oltre 15%
[...] rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. NA Primavera
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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