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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3082/2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, c.f. Parte_1
, corrente in al Viale Scala Greca n. 302, in persona P.IVA_1 Pt_1 del Commissario Liquidatore pro tempore; elettivamente domiciliato in VIALE SCALA GRECA n. 406/D, , presso lo studio dell'avv. Pt_1
IK FU (c.f. , che lo rappresenta e C.F._1 difende per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente-opponente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA C.F._2
GRECA n. 181/F, , presso lo studio dell'avv. GAETANO Pt_1
OS (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. In data 6.10.2022, a conclusione del procedimento R.G. n. 2347/2022 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 498/2022, con il quale è stato ingiunto al il pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 2.381,70, oltre accessori;
detta CP_1 ingiunzione di pagamento veniva chiesta e ottenuta da nella CP_1 qualità di coniuge superstite di , ex dipendente del Persona_1
, a titolo di trattamento integrativo della pensione Parte_1 di reversibilità, con decorrenza da aprile 2022 a settembre 2022 per n. 6 mensilità compresa la tredicesima, ritenuta dovuta dal
[...]
in virtù dell'art. 19 della L.R. 12/01/2012 n. 8. Parte_1
Si osserva che è documentale che già con diversi pregressi ricorsi per ingiunzione ha già ottenuto vari decreti ingiuntivi, tutti non CP_1 opposti da che vanno a coprire le mensilità da gennaio a Parte_1 marzo 2022. Con il ricorso introduttivo Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 498/2022, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e affermando che le pretese relativa al periodo in cui sono esistiti i dovevano, Parte_1 oramai, essere rivolte all' compresa quella oggetto del decreto CP_2 ingiuntivo oggi opposto;
per l'effetto, ha chiesto dichiarare nullo e/o revocare o comunque privare di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 498/2022. Si è costituita in giudizio , contestando l'opposizione, CP_1 della quale ha chiesto il rigetto. In particolare, ha eccepito che << Con cinque pregressi ricorsi per ingiunzione, peraltro, l'odierna opposta ha già ottenuto (e ciò a fronte dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 810/2019, del decreto ingiuntivo n. 224/2020, del decreto ingiuntivo n. 474/2020 e del decreto ingiuntivo n. 321/2021 tutti non opposti dall'ente) che venisse ingiunto all'ente oggi opponente il pagamento delle mensilità che vanno rispettivamente dal mese di gennaio 2017 al mese di luglio 2018, dal mese di agosto 2018 al mese di
2 marzo 2020, dal mese di aprile al mese di settembre 2020, dal mese di ottobre 2020 al mese di luglio 2021, dal mese di agosto 2021 al mese di marzo 2022 >>; e, quindi, << che sulle questioni prospettate dall'odierno opponente si è ormai formato il giudicato >>. ha, in ogni caso rilevato che, comunque << la CP_1 legittimazione a ricevere le richieste di pagamento delle somme indicate nel ricorso per ingiunzione sulla base del quale è stato emesso il provvedimento oggi opposto era e resta in capo al Parte_1
Gestione Separata IRSAP >>.
[...] Parte_1
L'opposta in memoria responsiva ha, peraltro, proseguito affermando che << per dovere di correttezza, va detto che l'odierna opposta il 22 luglio 2023 ha ricevuto un bonifico da parte dell' per un importo pari ad € CP_2
3512,81 con la seguente causale: “stipendio giugno 2023 e integrazione pensioni anno 2022”. Da tale causale non si comprende bene a quale periodo del 2022 si riferisca la somma corrisposta, la quale non corrisponde a quella di tutti gli emolumenti dovuti per la suddetta annualità. Tuttavia, la medesima, tolta la mensilità di giugno 2023 e la ritenuta d'acconto, dovrebbe coprire perlomeno quelli chiesti con il ricorso per ingiunzione. Al fine di comprendere meglio l'imputazione delle somme versate, si stima comunque doveroso chiedere che venga ordinato alla controparte o all' la produzione della documentazione relativa al suddetto CP_2 pagamento con la specifica relativa ad ogni mensilità dell'importo pagato
->. Sono state, quindi, acquisite informazioni da che ha CP_2 testualmente comunicato che: “Con riferimento alla richiesta della documentazione relativa al pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra il 22 luglio 2023, si comunica CP_1 che in tale data l'IRSAP non ha effettuato alla sig.ra alcun CP_1 pagamento. Dalla quietanza di pagamento del 28/06/2023, di cui si allega copia, risulta che l ha pagato, per conto dei CP_2 [...]
, le pensioni integrative per l'intero anno 2022, Parte_2 compresa la tredicesima mensilità, in data 28 giugno 2023. In particolare alla sig.ra è stata pagata la somma di € 4.562,09, così come risulta CP_1 dal cedolino che si allega alla presente”. Parte opponente ha così concluso: << chiede, preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità per intervenuta liquidazione coatta amministartiva dle nel merito, dichiarare la Parte_1 carenza di legittimazione passiva del opponente, stante la Parte_1
3 pacifca legittimazione dell' riconosciuta da ultimo anche dalla CP_2
Sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 20963/2024 del 26.07.2024, la quale decidendo un caso analogo alla fattispecie che ci occupa, di un dipendente dell' , Parte_3 ha rigettato il ricorso proposto dall' confermando il fenomeno CP_2 successorio in capo all' quale ente legittimato all'erogazione del CP_2 trattamento pensionistico integrativo, assicurando cosi la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali >>.
ha rassegnato, dal canto suo, le seguenti conclusioni: << CP_1
L'opposta ha appreso dalla difesa dell'opponente che il Consorsio ASI di
è stato posto in liquidazione coatta amministrativa. In Pt_1 considerazione di tale circostanza e del precetto normativa che impone che la verifica dei crediti relativi alla liquidazione coatta amministrativa sia effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 200 e s.s. del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 chiede che l'odierno giudizio venga dichiarato improseguibile, con contestuale dichiarazione di revoca e di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e con compensazione delle spese di lite >>. La vicenda rientra nella “travagliata transizione dai Parte_1 all' ” – così definita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. CP_2
45/2016, che ha, appunto, ricostruito tale “travagliata transizione” (sentenza a cui si rinvia per la individuazione del contesto normativo). Ciò posto, va considerato che l'interesse della parte opposta, sotteso alla originaria richiesta di provvedimento di ingiunzione, è stato integralmente soddisfatto dalla condotta tenuta dall' dopo l'avvio CP_2 del procedimento che ci occupa, la quale “per conto dei
[...]
” ha provveduto al pagamento delle partite Parte_2 oggetto di ingiunzione. Peraltro, nella vicenda in esame non era dubitabile la legittimazione passiva del Consorzio ingiunto;
si consideri, infatti: 1) i vari decreti ingiuntivi, non opposti, che con efficacia di giudicato hanno cristallizzato la legittimazione in vicende analoghe;
2) l'eccezione è sollevata in virtù dell'intervenuta L.R. n. 16 del 10.08.2022, ma le richieste sono relative a periodo decorrente da marzo 2022, e quindi precedente a tale intervento normativo. Ad ogni modo, preso atto della successiva sottoposizione del coatta amministrativa, va Parte_1 dichiarata l'improseguibilità del presente procedimento di opposizione,
4 previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, e con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3082/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara il processo improseguibile; compensa le spese di lite. Siracusa, 12/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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