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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 5283/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 1217/2024, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo TRA
1 nata il.
6.3.2004 a Capua (CE) e residente in [...]
Ungaretti n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura al ricorso, dall'Avv. Maria Celeste Cafaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bellona alla via Luigi Pirandello n.15; E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 15.7.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 1217/2024 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invaldità e/o dell'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la necessità di un ulteriore approfondimento da parte del consulente, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 10.7.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 15.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe sottostimato l'epatite autoimmune che ha provocato una epatite acuta ittera e l'insufficienza epatica, omettendo un'idonea valutazione specialistica. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha disposto una integrazione peritale da parte del ctu della fase di atpo, tenuto conto della nuova documentazione valutabile ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente, preso atto della nuova documentazione consistente in due relazioni di dimissioni dall'Ospedale “Bambino Gesù” di Roma del 7.05.2024 e 28.05 2024, ha precisato che tali certificazioni sono sovrapponibili a quelle già presenti in fase di atpo, nella diagnosi di
“epatite autoimmune di tipo 2” con l'unica differenza di una rimodulazione della terapia nel consulto del 28.05.2024 che reimmette la terapia steroidea per un lieve aumento della ALT che infatti attesta “Mai relapse(ricaduta) nel corso del follow-up; attualmente in terapia di mantenimento” con la terapia già descritta nella ATP che riporto:” Deltacortene 5 mg cps;
Azatioprina 75 mg. e ”. CP_2
Egli pertanto conferma il proprio giudizio di “invero evidenzia il ctu che “invalida con riduzione permanete della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) con una percentuale del 67% in quanto trattasi di patologia autoimmune attiva (dizione riportata dal codice 6425) con una percentuale ridotta rispetto a quella tabellare per una sostanziale stabilità nel tempo di tutti gli indici sia clinici che ematochimici evidenziabili dalle certificazioni allegate”. E infatti egli afferma che “Una progressione della malattia ci sarebbe stata se fossero stati riscontrati aumenti patologici delle transaminasi, alterazioni dell'emocromo con diminuzione soprattutto delle piastrine, diminuzione della sintesi delle proteine soprattutto dell'albumina con corrispettivo aumento della frazione gamma del QPE (quadro proteico elettroforetico), aumento delle gamma GT. In sintesi in assenza di citolisi epatica, colestasi, alterazione della crasi ematica e conservata produzione di albumina il quadro clinico è stabile e la diagnosi rimane quella di epatite autoimmune di grado 2 in fase di stabilità”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica e solo genericamente contestati nelle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., vanno pienamente condivise. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, va accertato che l'istante presenta un'invalidità pari al 67%. Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, va rigettata la domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità e/o l'assegno mensile di assistenza.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c
Le spese della CTU redatta in sede di ATP sono poste a carico dell' e liquidate con CP_3 separato decreto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP, a carico dell' e liquidate con separato CP_3 decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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1 nata il.
6.3.2004 a Capua (CE) e residente in [...]
Ungaretti n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura al ricorso, dall'Avv. Maria Celeste Cafaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bellona alla via Luigi Pirandello n.15; E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 15.7.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 1217/2024 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invaldità e/o dell'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la necessità di un ulteriore approfondimento da parte del consulente, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 10.7.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 15.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe sottostimato l'epatite autoimmune che ha provocato una epatite acuta ittera e l'insufficienza epatica, omettendo un'idonea valutazione specialistica. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha disposto una integrazione peritale da parte del ctu della fase di atpo, tenuto conto della nuova documentazione valutabile ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente, preso atto della nuova documentazione consistente in due relazioni di dimissioni dall'Ospedale “Bambino Gesù” di Roma del 7.05.2024 e 28.05 2024, ha precisato che tali certificazioni sono sovrapponibili a quelle già presenti in fase di atpo, nella diagnosi di
“epatite autoimmune di tipo 2” con l'unica differenza di una rimodulazione della terapia nel consulto del 28.05.2024 che reimmette la terapia steroidea per un lieve aumento della ALT che infatti attesta “Mai relapse(ricaduta) nel corso del follow-up; attualmente in terapia di mantenimento” con la terapia già descritta nella ATP che riporto:” Deltacortene 5 mg cps;
Azatioprina 75 mg. e ”. CP_2
Egli pertanto conferma il proprio giudizio di “invero evidenzia il ctu che “invalida con riduzione permanete della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) con una percentuale del 67% in quanto trattasi di patologia autoimmune attiva (dizione riportata dal codice 6425) con una percentuale ridotta rispetto a quella tabellare per una sostanziale stabilità nel tempo di tutti gli indici sia clinici che ematochimici evidenziabili dalle certificazioni allegate”. E infatti egli afferma che “Una progressione della malattia ci sarebbe stata se fossero stati riscontrati aumenti patologici delle transaminasi, alterazioni dell'emocromo con diminuzione soprattutto delle piastrine, diminuzione della sintesi delle proteine soprattutto dell'albumina con corrispettivo aumento della frazione gamma del QPE (quadro proteico elettroforetico), aumento delle gamma GT. In sintesi in assenza di citolisi epatica, colestasi, alterazione della crasi ematica e conservata produzione di albumina il quadro clinico è stabile e la diagnosi rimane quella di epatite autoimmune di grado 2 in fase di stabilità”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica e solo genericamente contestati nelle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., vanno pienamente condivise. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, va accertato che l'istante presenta un'invalidità pari al 67%. Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, va rigettata la domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità e/o l'assegno mensile di assistenza.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c
Le spese della CTU redatta in sede di ATP sono poste a carico dell' e liquidate con CP_3 separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP, a carico dell' e liquidate con separato CP_3 decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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