Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1157
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 597 e 601, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le irregolarità nella notifica del decreto di citazione siano irrilevanti poiché l'ordinanza di inammissibilità è stata pronunciata de plano ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, ha ritenuto il ricorso tempestivo per ragioni diverse da quelle prospettate, legate alla notifica dell'ordinanza di inammissibilità.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1-ter e quater e 156, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha accolto le censure, ritenendo inapplicabile l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. perché l'imputato era detenuto al momento dell'appello. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. poiché il processo di primo grado si è svolto con la partecipazione dell'imputato in videoconferenza.

  • Accolto
    Vizio di motivazione relativo alla condizione detentiva e alla presenza in udienza

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo di ricorso dalle argomentazioni relative ai primi due motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1157
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1157
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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