Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Il precetto di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi; sicché non può essere ritenuta ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorché risulti che la parte stessa l'abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/1999, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 28.09.1999
1.Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5242
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 15990/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) BO CO n. il 07.11.1959 avverso ordinanza del 17.03.1999 C. ASS. APP. di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo VERDEROSA, il quale chiede trasmettersi gli atti, previa qualificazione del ricorso come appello ex art. 310 c.p.p., al Tribunale di Milano;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 17 marzo 1999 la Corte d'assise di appello di Milano rigettava l'istanza avanzata da BO DO diretta ad ottenere la scarcerazione per inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti a causa dell'omissione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., rilevando che l'obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. valeva, all'epoca della cattura dell'imputato, soltanto per la fase delle indagini preliminari, sicché non era applicabile alla fattispecie, per il principio del tempus regit actum inerente agli atti processuali, l'obbligo di procedere, a pena di inefficacia della misura custodiale, a detto interrogatorio anche nella fase dibattimentale, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli art. 294 co. 1^ e 302 c.p.p. - nella parte in cui non prevedevano l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia successivamente alla trasmissione degli atti del processo al giudice del dibattimento - era stata effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 3 aprile 1997 emessa successivamente alla cattura dell'imputato avvenuta il 10 gennaio 1995.
2. Ricorre per cassazione il ID, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b9 c.p.p. in relazione agli artt. 294 co. 1^ e 302 stesso codice, così come modificati dalla sentenza 77/1997 della Corte costituzionale), assumendo che nella specie non poteva parlarsi di rapporto esaurito, essendo sempre invocabile dall'interessato la verifica dell'efficacia del provvedimento restrittivo della libertà personale.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto avverso l'ordinanza, emessa dal giudice che procede, di rigetto dell'istanza dell'imputato (o dell'indagato) di declaratoria di inefficacia della misura coercitiva applicatagli può esperirsi soltanto l'appello ex art. 310 c.p.p. Invero questa Corte ha costantemente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 29.1.1991, rie. Barbera) che il ricorso per cassazione per saltum è proponibile, ai sensi dell'art. 311 co. 2^ c.p.p., soltanto avverso le ordinanze "che dispongono" misure coercitive, ma non nei confronti delle ordinanze riguardanti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione - come nella specie in esame - delle misure stesse, in ordine alle quali è prevista dall'art. 310 c.p.p. la speciale impugnativa dell'appello al tribunale di cui al comma 7^ e, solo in esito a tale gravame, il ricorso per cassazione.
Nè alla fattispecie che ci occupa è applicabile il disposto dell'art. 568 co. 5^, come richiesto dal procuratore generale requirente, atteso che dal requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione in esame (intestazione, strutturazione dei motivi, contenuto dei medesimi inerente a soli vizi di legittimità, richieste conclusive) emerge la chiara volontà dell'interessato di proporre effettivamente il ricorso per cassazione e non, genericamente, l'impugnazione dell'ordinanza emessa dalla corte d'assise d'appello di Milano.
Sul punto questa Corte ha di recente (cfr., SS.UU., 26.1.1998 (c.c. 26.11.1997, ric. Nexhi) affermato che il precetto di cui all'art. 568 co. 5^ c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi. Ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento processuale. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.
Infatti in tale ipotesi - come avvenuto nella fattispecie in esame - non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope judicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. Dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1^ -ter norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999