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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, EL
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 599/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02276202500001088 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190022848566000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200001216547000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210007217656000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210009740380000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220003119571000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210005906457000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220010411579000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220012594049000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220013899685000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230018531977000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230018532078000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230021844191000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023060673000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023608161000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230025290350000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230031290365000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240003917216000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240011655119000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220014773077000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230001005929000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202500001088 000 notificata a mezzo PEC in data 05/03/2025, per l'importo complessivo pari ad euro 311.289,01, relativamente a 20 cartelle di pagamento di vari importi per Irpef, Irap, Iva, Diritto annuale CCIAA, Tasse Automobilistiche e accessori, oltre altri importi non di competenza di questa Corte.
Il ricorrente eccepisce: “La prescrizione dei crediti”; l'”Inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento”; la “Decadenza dal potere di riscossione dei tributi”; l'”Inesistenza e/o nullità delle cartelle per mancanza del dettagliato conteggio di interessi, delle sanzioni ed aliquote in violazione dell'art 7 l. 27.7.2000 n. 212”.
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che con proprie controdeduzioni conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato, allegando opportuna documentazione.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: ordinare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di depositare in giudizio gli originali di tutti gli atti di riscossione impugnati e delle relative relate di notifica;
dichiarare decaduta l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione dal diritto alla riscossione delle somme di cui agli atti impugnati;
dichiarare prescritti i crediti contenuti negli atti impugnati;
accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento degli atti specificati in narrativa, emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di qualsiasi cartella e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto del ruolo stesso;
dichiarare l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle e della loro notificazione, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi compreso per mancanza del dettagliato conteggio di interessi, aliquote in violazione dell'art. 7 L. 27.7.2000 n. 212 e aggi.
In via subordinata: ridurre la pretesa di Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria: si chiede che l'On.le Commissione Tributaria adita Voglia disporre, ove occorra, la nomina di CTU, al fine di verificare la legittimità degli interessi, dell'aggio, delle sanzioni e delle aliquote applicate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato.
Per la parte resistente: rigettare il ricorso con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte osserva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Preliminarmente il Collegio ritiene di trattare il motivo di ricorso numero 2 quale elemento propedeutico per le successive argomentazioni.
Con tale motivo il ricorrente lamenta la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi atto di alcun genere posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata, da considerarsi, pertanto, passibile di annullamento.
Il ricorrente eccepisce, quale motivo di nullità degli atti impugnati, l'omessa e/o comunque inesistente e/o radicalmente nulla notificazione delle cartelle e degli atti necessari al perfezionamento della pretesa sottolineando che, “In ogni caso, la prova che la notificazione sia effettivamente avvenuta e sia avvenuta a mezzo dei soggetti abilitati incombe sui resistenti…” e “ Con riferimento alle relate di notifica si invita la parte convenuta a produrre gli originali delle stesse relate di notifica, con allegati gli originali integrali delle cartelle e/o di atti prodromici e successivi presuntivamente notificati…”. La difesa cita giurisprudenza.
Sul motivo di contestazione, la resistente Agenzia Entrate Riscossione, in sede di costituzione, ne rileva l'inammissibilità alla luce della regolare notificazione delle cartelle di pagamento ovvero della loro mancata impugnazione e delle successive intimazioni di pagamento che “… hanno reso il credito irretrattabile ed incontestabile”.
L'Ufficio dell'ADER produce documentazione attestante le rituali notifiche, regolarmente avvenute, delle cartelle di pagamento presupposte e degli atti interruttivi delle eventuali prescrizioni.
L'atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) è stato emesso per l'importo complessivo pari ad euro 311.289,01 e ricomprende:
1) Cartella di pagamento n. 02220190022848566000, notificata il 17/12/2019 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Bergamo - uff.territ. di Clusone - relativo ad IRPEF 2016 + accessori, per un importo pari ad € 1.959,05; a PEC: Email_4.
2) Cartella di pagamento n. 02220200001216547000, notificata il 27/02/2020 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia 1 - relativo ad IVA 2018 + accessori, per un importo pari ad € 8.226,93; a PEC: Email_4.
3) Cartella di pagamento n. 02220210005906457000, notificata il 21/03/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2019 + accessori, per un importo pari ad
€ 4.589,22; a PEC: Email_4.
4) Cartella di pagamento n. 02220210007217656000, notificata il 28/03/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2019 + accessori, per un importo pari ad
€ 7.042,29; a PEC: Email_4.
5) Cartella di pagamento n. 02220210009740380000, notificata il 02/08/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia1 - relativo ad IRPEF 2017 + accessori, per un importo pari ad € 831,14; a PEC: Email_4.
6) Cartella di pagamento n. 02220220003119571000, notificata il 30/05/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia - relativo ad IRPEF 2017 + accessori, per un importo pari ad € 185,79; a PEC: Email_4.
7) Cartella di pagamento n. 02220220010411579000, notificata il 19/10/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia nonché uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2017 e IRAP
2018 + accessori, per un importo pari ad € 2.378,91; a PEC: Email_4.
8) Cartella di pagamento n. 02220220012594049000, notificata il 07/12/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IRPEF 2018 + accessori, per un importo pari ad € 7.515,42; a PEC: Email_4.
9) Cartella di pagamento n. 02220220013899685000, notificata il 21/12/2022 - Ente emittente il ruolo: ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2018 + accessori, per un importo pari ad
€ 2.822,32; a PEC: Email_4.
10) Cartella di pagamento n. 02220220014773077000, notificata il 23/01/2023 - Ente emittente il ruolo:
Camera di Commercio Brescia - relativo a diritto annuale anno 2020 + accessori, per un importo pari ad
€ 62,11; a PEC: Email_4.
11) Cartella di pagamento n. 02220230001005929000, notificata il 20/02/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ di Chiari - relativo ad IRAP 2019 + accessori, per un importo pari ad € 1.493,50; a PEC: Email_4.
12) Cartella di pagamento n. 02220230018531977000, notificata il 26/04/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia nonché uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2018 e 2020 e IRPEF 2018 + accessori, per un importo pari ad € 48.741,32; a PEC: Email_4.
13) Cartella di pagamento n. 02220230018532078000, notificata il 26/04/2023, - Ente emittente il ruolo:
Regione Lombardia - relativo a tassa autom. 2018 + accessori, per un importo pari ad € 464,75;
14) Cartella di pagamento n. 02220230021844191000, notificata il 28/06/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2020 + accessori, per un importo pari ad
€ 17.193,03; a PEC: Email_4.
15) Cartella di pagamento n. 02220230023060673000, notificata il 21/07/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2019 + accessori, per un importo pari ad
€ 33.724,41; a PEC: Email_4.
16) Cartella di pagamento n. 02220230023608161000, notificata il 25/07/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2021 + accessori, per un importo pari ad
€ 25.171,99; a PEC: Email_4.
17) Cartella di pagamento n. 02220230025290350000, notificata il 21/09/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2021 e IRPEF 2019 + accessori, per un importo pari ad € 13.312,41; a PEC: Email_5.
18) Cartella di pagamento n. 02220230031290365000, notificata il 29/01/2024 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IRPEF 2019 e 2020, IRAP 2020 + accessori, per un importo pari ad € 71.788,50; a PEC: Email_5.
19) Cartella di pagamento n. 02220240003917216000, notificata il 06/03/2024 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2020 e 2022 + accessori, per un importo pari ad € 45.719,08; a PEC: Email_5.
20) Cartella di pagamento n.02220240011655119000, notificata il 19/04/2024 - Ente emittente il ruolo:
Regione Lombardia - relativo a tassa automob. 2017 + accessori, per un importo pari ad € 558,61; a PEC: Email_5.
Il dettaglio sopra riportato, di competenza del presente giudizio espunti gli importi di natura non tributaria, afferisce al complessivo credito impugnato per un importo totale di euro 293.780,78.
Dal controllo documentale risulta, inoltre, che le cartelle di pagamento siano ricomprese nelle intimazioni di pagamento quali: I.P. n. 02220259000071538000 regolarmente notificata in data 21/01/2025 a mezzo
PEC all'indirizzo Email_5 risultante dai pubblici registri;
I.P. n. 02220259002477612000 regolarmente notificata in data 28/02/2025 a mezzo PEC all'indirizzo Email_5 risultante dai pubblici registri.
Ai fini della comprovata, regolare notificazione delle citate Cartelle di pagamento e delle Intimazioni di pagamento il Collegio rileva come il ricorrente fosse titolare sino al 14/08/2023 di regolare posta elettronica certificata con indirizzo Email_4; indirizzo che dalla data del 14/08/2023 veniva variato e comunicato ai Pubblici registri in Email_5.
Altro importante rilievo ai fini delle risultanze del presente giudizio, è quello che riguarda le cartelle esattoriali a presupposto dell'atto qui impugnato e presenti nella documentazione depositata, cartelle oggetto di “ben” 8 istanze di rateizzo, qui documentate dall'Ufficio: ident. 226690 del 03/08/2022; ident.
237497 del 14/12/2022; ident. 244705 del 25/05/2023; ident. 250209 del 05/08/2023; ident. 262177 del
26/01/2024; ident. 262208 del 26/01/2024; ident. 262209 del 26/01/2024; ident. 262210 del 26/01/2024,
“… tutte riferibili alle cartelle di pagamento sopra menzionate ritualmente notificategli, e dalle quali è decaduto per non aver pagato i ratei nelle scadenze convenute”.
Il Collegio, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dall'Ufficio afferente alle singole posizioni procedurali di cui alla soprariportata elencazione, rileva la piena regolarità delle notificazioni, avvenute secondo quanto prescritto normativamente.
Peraltro, il Collegio rileva come, sia le Cartelle di pagamento, sia le Ingiunzioni di pagamento, non siano state impugnate da parte del ricorrente, ragion per cui viene a determinarsi l'irretrattabilità del credito esattoriale, con la conseguenza dell'infondatezza delle ragioni del ricorso.
Con memoria difensiva il ricorrente introduce ulteriore motivo di contestazione segnalando che le notifiche delle cartelle presupposte risulterebbero “… viziate per avere l'Agenzia violato la normativa in tema di notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione … sono state effettuate dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione attraverso un indirizzo PEC (Email_6) non ufficiale ovvero non inserito nei registri pubblici”.
L'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai pubblici registri non inficia la validità della notifica, come nel caso di specie ed il motivo è infondato.
Per la notifica degli atti impositivi tributari l'unico principio normativo è rappresentato dalla disposizione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973.
L'art 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973, prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Il tenore letterale della norma null'altro prevede circa l'indirizzo pec dal quale l'Amministrazione finanziaria possa effettuare la notifica ed è pertanto univoco nella previsione che la necessaria inclusione nel pubblico registro sia da riferirsi al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente.
Solo successivamente, in evidente dolosa inerzia (considerati gli accessi alle rateizzazioni e relativa fruizione parziale), il ricorrente evoca una possibile contestazione di invalidità delle notifiche, che gli sono effettivamente pervenute (nelle proprie caselle PEC registrate: Email_4 fino al 14/8/2023 successivamente cambiata in Email_5 e che hanno prodotto il loro giuridico effetto).
In ogni caso, il minimamente accorto cittadino/imprenditore che ritenga di aver ricevuto una notifica proveniente da un'ipotetica Pubblica Amministrazione con un indirizzo pec dubbio/truffaldino, ritenendo in buona fede che alcun tributo o sanzione siano dovuti, provvede ad informarsi adeguatamente e, se necessario, rivolgersi alle autorità pubbliche competenti per gli opportuni accertamenti e/o denunce.
Ogni altra eccezione si ritiene assorbita.
In conclusione, per il Collegio le eccezioni sollevate dal ricorrente sono destituite di fondamento, con la conseguenza che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è legittima, non essendo state impugnate nei termini le presupposte cartelle di pagamento, ritualmente notificate e comunque conosciute dal ricorrente con successivi atti di intimazione, anch'essi non impugnati, oltre al palese riconoscimento dei debiti tributari a seguito delle molteplici istanze di rateizzazione avanzate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono forfettariamente determinate, pur tenendo conto dei parametri di cui al DM 5/2014, in complessivi euro 3.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in via equitativa, in favore della parte resistente, in complessivi euro 3.000,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, EL
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 599/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02276202500001088 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220190022848566000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220200001216547000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210007217656000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210009740380000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220003119571000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220210005906457000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220010411579000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220012594049000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220013899685000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230018531977000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230018532078000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230021844191000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023060673000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230023608161000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230025290350000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230031290365000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240003917216000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220240011655119000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220220014773077000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230001005929000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202500001088 000 notificata a mezzo PEC in data 05/03/2025, per l'importo complessivo pari ad euro 311.289,01, relativamente a 20 cartelle di pagamento di vari importi per Irpef, Irap, Iva, Diritto annuale CCIAA, Tasse Automobilistiche e accessori, oltre altri importi non di competenza di questa Corte.
Il ricorrente eccepisce: “La prescrizione dei crediti”; l'”Inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento”; la “Decadenza dal potere di riscossione dei tributi”; l'”Inesistenza e/o nullità delle cartelle per mancanza del dettagliato conteggio di interessi, delle sanzioni ed aliquote in violazione dell'art 7 l. 27.7.2000 n. 212”.
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che con proprie controdeduzioni conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato, allegando opportuna documentazione.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: ordinare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di depositare in giudizio gli originali di tutti gli atti di riscossione impugnati e delle relative relate di notifica;
dichiarare decaduta l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione dal diritto alla riscossione delle somme di cui agli atti impugnati;
dichiarare prescritti i crediti contenuti negli atti impugnati;
accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento degli atti specificati in narrativa, emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di qualsiasi cartella e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto del ruolo stesso;
dichiarare l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle e della loro notificazione, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi compreso per mancanza del dettagliato conteggio di interessi, aliquote in violazione dell'art. 7 L. 27.7.2000 n. 212 e aggi.
In via subordinata: ridurre la pretesa di Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria: si chiede che l'On.le Commissione Tributaria adita Voglia disporre, ove occorra, la nomina di CTU, al fine di verificare la legittimità degli interessi, dell'aggio, delle sanzioni e delle aliquote applicate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato.
Per la parte resistente: rigettare il ricorso con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte osserva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Preliminarmente il Collegio ritiene di trattare il motivo di ricorso numero 2 quale elemento propedeutico per le successive argomentazioni.
Con tale motivo il ricorrente lamenta la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi atto di alcun genere posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata, da considerarsi, pertanto, passibile di annullamento.
Il ricorrente eccepisce, quale motivo di nullità degli atti impugnati, l'omessa e/o comunque inesistente e/o radicalmente nulla notificazione delle cartelle e degli atti necessari al perfezionamento della pretesa sottolineando che, “In ogni caso, la prova che la notificazione sia effettivamente avvenuta e sia avvenuta a mezzo dei soggetti abilitati incombe sui resistenti…” e “ Con riferimento alle relate di notifica si invita la parte convenuta a produrre gli originali delle stesse relate di notifica, con allegati gli originali integrali delle cartelle e/o di atti prodromici e successivi presuntivamente notificati…”. La difesa cita giurisprudenza.
Sul motivo di contestazione, la resistente Agenzia Entrate Riscossione, in sede di costituzione, ne rileva l'inammissibilità alla luce della regolare notificazione delle cartelle di pagamento ovvero della loro mancata impugnazione e delle successive intimazioni di pagamento che “… hanno reso il credito irretrattabile ed incontestabile”.
L'Ufficio dell'ADER produce documentazione attestante le rituali notifiche, regolarmente avvenute, delle cartelle di pagamento presupposte e degli atti interruttivi delle eventuali prescrizioni.
L'atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) è stato emesso per l'importo complessivo pari ad euro 311.289,01 e ricomprende:
1) Cartella di pagamento n. 02220190022848566000, notificata il 17/12/2019 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Bergamo - uff.territ. di Clusone - relativo ad IRPEF 2016 + accessori, per un importo pari ad € 1.959,05; a PEC: Email_4.
2) Cartella di pagamento n. 02220200001216547000, notificata il 27/02/2020 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia 1 - relativo ad IVA 2018 + accessori, per un importo pari ad € 8.226,93; a PEC: Email_4.
3) Cartella di pagamento n. 02220210005906457000, notificata il 21/03/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2019 + accessori, per un importo pari ad
€ 4.589,22; a PEC: Email_4.
4) Cartella di pagamento n. 02220210007217656000, notificata il 28/03/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2019 + accessori, per un importo pari ad
€ 7.042,29; a PEC: Email_4.
5) Cartella di pagamento n. 02220210009740380000, notificata il 02/08/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia1 - relativo ad IRPEF 2017 + accessori, per un importo pari ad € 831,14; a PEC: Email_4.
6) Cartella di pagamento n. 02220220003119571000, notificata il 30/05/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia - relativo ad IRPEF 2017 + accessori, per un importo pari ad € 185,79; a PEC: Email_4.
7) Cartella di pagamento n. 02220220010411579000, notificata il 19/10/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia nonché uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2017 e IRAP
2018 + accessori, per un importo pari ad € 2.378,91; a PEC: Email_4.
8) Cartella di pagamento n. 02220220012594049000, notificata il 07/12/2022 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IRPEF 2018 + accessori, per un importo pari ad € 7.515,42; a PEC: Email_4.
9) Cartella di pagamento n. 02220220013899685000, notificata il 21/12/2022 - Ente emittente il ruolo: ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2018 + accessori, per un importo pari ad
€ 2.822,32; a PEC: Email_4.
10) Cartella di pagamento n. 02220220014773077000, notificata il 23/01/2023 - Ente emittente il ruolo:
Camera di Commercio Brescia - relativo a diritto annuale anno 2020 + accessori, per un importo pari ad
€ 62,11; a PEC: Email_4.
11) Cartella di pagamento n. 02220230001005929000, notificata il 20/02/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ di Chiari - relativo ad IRAP 2019 + accessori, per un importo pari ad € 1.493,50; a PEC: Email_4.
12) Cartella di pagamento n. 02220230018531977000, notificata il 26/04/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Brescia nonché uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2018 e 2020 e IRPEF 2018 + accessori, per un importo pari ad € 48.741,32; a PEC: Email_4.
13) Cartella di pagamento n. 02220230018532078000, notificata il 26/04/2023, - Ente emittente il ruolo:
Regione Lombardia - relativo a tassa autom. 2018 + accessori, per un importo pari ad € 464,75;
14) Cartella di pagamento n. 02220230021844191000, notificata il 28/06/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2020 + accessori, per un importo pari ad
€ 17.193,03; a PEC: Email_4.
15) Cartella di pagamento n. 02220230023060673000, notificata il 21/07/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2019 + accessori, per un importo pari ad
€ 33.724,41; a PEC: Email_4.
16) Cartella di pagamento n. 02220230023608161000, notificata il 25/07/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2021 + accessori, per un importo pari ad
€ 25.171,99; a PEC: Email_4.
17) Cartella di pagamento n. 02220230025290350000, notificata il 21/09/2023 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2021 e IRPEF 2019 + accessori, per un importo pari ad € 13.312,41; a PEC: Email_5.
18) Cartella di pagamento n. 02220230031290365000, notificata il 29/01/2024 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IRPEF 2019 e 2020, IRAP 2020 + accessori, per un importo pari ad € 71.788,50; a PEC: Email_5.
19) Cartella di pagamento n. 02220240003917216000, notificata il 06/03/2024 - Ente emittente il ruolo:
ADE - Dir.prov.le di Brescia - uff.territ. di Chiari - relativo ad IVA 2020 e 2022 + accessori, per un importo pari ad € 45.719,08; a PEC: Email_5.
20) Cartella di pagamento n.02220240011655119000, notificata il 19/04/2024 - Ente emittente il ruolo:
Regione Lombardia - relativo a tassa automob. 2017 + accessori, per un importo pari ad € 558,61; a PEC: Email_5.
Il dettaglio sopra riportato, di competenza del presente giudizio espunti gli importi di natura non tributaria, afferisce al complessivo credito impugnato per un importo totale di euro 293.780,78.
Dal controllo documentale risulta, inoltre, che le cartelle di pagamento siano ricomprese nelle intimazioni di pagamento quali: I.P. n. 02220259000071538000 regolarmente notificata in data 21/01/2025 a mezzo
PEC all'indirizzo Email_5 risultante dai pubblici registri;
I.P. n. 02220259002477612000 regolarmente notificata in data 28/02/2025 a mezzo PEC all'indirizzo Email_5 risultante dai pubblici registri.
Ai fini della comprovata, regolare notificazione delle citate Cartelle di pagamento e delle Intimazioni di pagamento il Collegio rileva come il ricorrente fosse titolare sino al 14/08/2023 di regolare posta elettronica certificata con indirizzo Email_4; indirizzo che dalla data del 14/08/2023 veniva variato e comunicato ai Pubblici registri in Email_5.
Altro importante rilievo ai fini delle risultanze del presente giudizio, è quello che riguarda le cartelle esattoriali a presupposto dell'atto qui impugnato e presenti nella documentazione depositata, cartelle oggetto di “ben” 8 istanze di rateizzo, qui documentate dall'Ufficio: ident. 226690 del 03/08/2022; ident.
237497 del 14/12/2022; ident. 244705 del 25/05/2023; ident. 250209 del 05/08/2023; ident. 262177 del
26/01/2024; ident. 262208 del 26/01/2024; ident. 262209 del 26/01/2024; ident. 262210 del 26/01/2024,
“… tutte riferibili alle cartelle di pagamento sopra menzionate ritualmente notificategli, e dalle quali è decaduto per non aver pagato i ratei nelle scadenze convenute”.
Il Collegio, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dall'Ufficio afferente alle singole posizioni procedurali di cui alla soprariportata elencazione, rileva la piena regolarità delle notificazioni, avvenute secondo quanto prescritto normativamente.
Peraltro, il Collegio rileva come, sia le Cartelle di pagamento, sia le Ingiunzioni di pagamento, non siano state impugnate da parte del ricorrente, ragion per cui viene a determinarsi l'irretrattabilità del credito esattoriale, con la conseguenza dell'infondatezza delle ragioni del ricorso.
Con memoria difensiva il ricorrente introduce ulteriore motivo di contestazione segnalando che le notifiche delle cartelle presupposte risulterebbero “… viziate per avere l'Agenzia violato la normativa in tema di notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione … sono state effettuate dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione attraverso un indirizzo PEC (Email_6) non ufficiale ovvero non inserito nei registri pubblici”.
L'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai pubblici registri non inficia la validità della notifica, come nel caso di specie ed il motivo è infondato.
Per la notifica degli atti impositivi tributari l'unico principio normativo è rappresentato dalla disposizione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973.
L'art 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973, prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Il tenore letterale della norma null'altro prevede circa l'indirizzo pec dal quale l'Amministrazione finanziaria possa effettuare la notifica ed è pertanto univoco nella previsione che la necessaria inclusione nel pubblico registro sia da riferirsi al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente.
Solo successivamente, in evidente dolosa inerzia (considerati gli accessi alle rateizzazioni e relativa fruizione parziale), il ricorrente evoca una possibile contestazione di invalidità delle notifiche, che gli sono effettivamente pervenute (nelle proprie caselle PEC registrate: Email_4 fino al 14/8/2023 successivamente cambiata in Email_5 e che hanno prodotto il loro giuridico effetto).
In ogni caso, il minimamente accorto cittadino/imprenditore che ritenga di aver ricevuto una notifica proveniente da un'ipotetica Pubblica Amministrazione con un indirizzo pec dubbio/truffaldino, ritenendo in buona fede che alcun tributo o sanzione siano dovuti, provvede ad informarsi adeguatamente e, se necessario, rivolgersi alle autorità pubbliche competenti per gli opportuni accertamenti e/o denunce.
Ogni altra eccezione si ritiene assorbita.
In conclusione, per il Collegio le eccezioni sollevate dal ricorrente sono destituite di fondamento, con la conseguenza che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è legittima, non essendo state impugnate nei termini le presupposte cartelle di pagamento, ritualmente notificate e comunque conosciute dal ricorrente con successivi atti di intimazione, anch'essi non impugnati, oltre al palese riconoscimento dei debiti tributari a seguito delle molteplici istanze di rateizzazione avanzate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono forfettariamente determinate, pur tenendo conto dei parametri di cui al DM 5/2014, in complessivi euro 3.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in via equitativa, in favore della parte resistente, in complessivi euro 3.000,00