Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13333/2024 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai NOi
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°13333/2024 V.G. da
, con l'avv. CUSINATO RENATA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. CUSINATO RENATA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 15/11/2024 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14/01/2025:
1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della NOa sita in Carmignano Parte_1 di TA in via Villaggio TA n. 2/int.1, rimarrà alla stessa assegnata con i relativi arredi;
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) Il figlio minore ha dimora abituale, residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in Carmignano di TA in via Villaggio TA n. 2/int.1 . Il padre potrà far visita al figlio quando lo vorrà, anche tutti i giorni, previo accordo con la madre, Per_1 tenuto conto degli impegni di entrambi i genitori e del figlio stesso. In particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- il mercoledì dalle ore 19.00 fino al giovedì alle ore 8.00, accompagnandolo a scuola;
- durante il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00;
- otto giorni durante il perodo delle vacanze natalizie, da concordare tra i genitori di anno in anno, nel rispetto degli impegni del figlio e di entrambi i genitori;
- tre giorni durante il perodo delle vacanze pasquali, da concordare tra i genitori di anno in anno, nel rispetto degli impegni del figlio e di entrambi i genitori;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori di anno in anno.
Quanto ai “ponti primaverili”, altre festività, compleanni, onomastici e ricorrenze particolari, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con la mamma ed il papà, da concordarsi di anno in anno, secondo le eisgenze del figlio e nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori.
4) Il NO verserà alla NOa , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore, la somma mensile di € 300,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) da pagarsi entro il quindici di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note. Quanto alle spese straordinarie, i ricorrenti concordano che le stesse saranno per il 50% a carico di ciascuno, previo accordo ed esibizione della relativa documentazione. Per le spese straordinarie, i coniugi faranno riferimento al Potocollo adottato dal Tribunale di Padova, noto alle parti. Quanto agli 3
assegni familiari/assegno unico per il figlio minore, i coniugi sin d'ora concordano affinché essi spettino al genitore collocatario, ovvero alla IG.ra . Parte_1
5) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio a favore del figlio minore.
6) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver regolato i rapporti patrimoniali e di non aver nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo
e/o ragione.
7) Le spese legali relative al presente procedimento saranno a carico dei ricorrenti per il
50% ciascuno.
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Carmignano di TA (PD) in data 10 maggio 2014, atto presente nei Registri dello Stato Civile del Comune di Carmignano di TA
(PD) al n. 3, Parte I, anno 2014, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione dei IGg. e è nato il figlio in Cittadella Pt_1 CP_1 Per_1
(PD) il 09.9.2014, minore d'età.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i IG.ri e consensualmente Pt_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente delegato del Tribunale di Padova, avvenuta in data 6.6.2019, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 6040/2019 dell'11.7.2019, depositato il 15.7.2019, alle condizioni indicate in ricorso ed a verbale di udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di 4
comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 6.6.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. La condizione di cui al n. 4, limitatamente al percepimento dell'assegno unico, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante l'accordo e avendo le parti il medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
e il 10.5.2014 nel Comune di Carmignano
[...] Controparte_1 di TA (PD), trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 3, Parte I, anno 2014;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese
Padova, 28.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato