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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona dei dottori:
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente e relatore
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente
Dott. generoso VALITUTTI Componente all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di RG 2383/2020, avente ad oggetto: “impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio di amministrazione delle società delle mutue assicuratrici e società cooperative”, vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sirressi Parte_1 C.F._1
Francesco, con studio in Santeramo in Colle (Bari) ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
ATTORE
E
P.IVA. , con Sede in Matera, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Nicola Buccico, Fernando Pietro
Panetta e Francesco Bonito Oliva, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Potenza, come in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
domandando l'accertamento della nullità delle presunte deliberazioni Controparte_1
assembleari tenutasi il 28.11.2019, il 27.5.2020 ed il 29.4.2020 e di ogni provvedimento in tale sede ed occasione assunto;
in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità delle medesime deliberazioni assembleari e di ogni provvedimento in tale sede assunto e, per l'effetto, annullare le predette delibere, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
A fondamento delle spiegate domande, l'attore, nell'atto introduttivo e nella prima memoria 183 c.p.c. allegava: che la società era costituita da , titolare di Controparte_1 Controparte_2
quota pari al 90% del capitale sociale e da , titolare del restante 10% ; che egli aveva Persona_1 acquistato da la quota di partecipazione, al prezzo di€ 1.000,00 mediante scrittura Persona_1
privata redatta su documento informatico sottoscritto digitalmente dalla cedente e dal cessionario, e depositata in data 3.4.2019, mediante intermediario autorizzato, presso l'Ufficio del registro delle
Imprese; che nell'atto si dava atto dell'integrale versamento del capitale sociale della società pari ad
€ 10.000,00; che la circostanza del deposito era evidenziata dalla visura della società alla voce “ pratiche in istruttoria”; che, tuttavia, malgrado il deposito dell'atto e la comunicazione circa l'avvenuta cessione, la società aveva convocato la cedente e non il cessionario alla assemblea per la approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e di quello del 2017; che il data 16.4.2020 la cedente era nuovamente convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019; che nuovamente l'intermediario aveva invitato l'amministratore alla regolarizzazione della pratica che risultava sospesa, malgrado deposito della cessione in data 3.4.2019 presso l'ufficio del registro delle imprese;
che, pertanto, le deliberazioni assunte il 28.11.2019 ( approvazione bilancio del 2018) e poi il 27.4.2020 ed il 29.4.2020
(approvazione bilancio 2019); che la ragione della sospensione della iscrizione, malgrado deposito dell'atto era dipesa dalla contraddittorietà tra il dato contenuto nella cessione di quota, nella quale si dava atto che il capitale era stato integralmente versato e le risultanze del registro delle Imprese al quale, invece, era stato comunicato il versamento solo parziale del capitale;
che la cedente aveva versato interamente la propria quota il 27.1.2011, circostanza ben nota all'amministratore; che tale circostanza trovava conferma nei bilanci approvati, laddove, in quelli del 2011 e del 2012 non risultavano esservi “ crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” che, invece, erano presenti al
31.12.2010; che egli aveva inutilmente richiesto la consultazione di bilanci contabili al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, nonché del bilancio al 31.12.2019 illegittimamente approvato, ma senza alcun riscontro;
che, pertanto, quanto dichiarato all'ufficio delle imprese sul mancato versamento del capitale sociale era in contrasto con la circostanza dell'avere la cedente interamente versato il dovuto in data risalente, ovvero subito dopo la costituzione della società; che tale discrasia era certamente ascrivibile alla condotta dell'amministratore che aveva impedito di ottenere la iscrizione dell'atto di cessione, regolarmente depositato, con ogni effetto nei confronti della società come previsto all'art. 2470 c.c. nel testo applicabile;
che, presa visione del bilancio approvato per l'esercizio 2019, allorchè pubblicato, egli aveva potuto constatare la assenza di veridicità e trasparenza del medesimo laddove, contrariamente a quanto risultante dalle informazioni in possesso dell'Ufficio del Registro delle Imprese (comunicazioni ostative alla iscrizione del trasferimento di quote), in esso non era contenuta la voce “ crediti verso soci per conferimenti ancora dovuti”, voce che peraltro non era contenuta neanche nella contabilizzazione dell'esercizio precedente;
che la scarsa trasparenza del bilancio era pertanto palese considerate le risultanze dei bilanci successivi al 2010.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in forza dell'art. 24 dello
Statuto societario il quale testualmente demanda la risoluzione di qualsiasi controversia tra soci e tra soci e società concernente diritti disponibili ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente dell' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del luogo ove la società ha la sede sociale.
Nel merito, la società allegava la carenza di legittimazione dell'attore, il quale, stante la mancata iscrizione dell'atto di cessione di quote non poteva avere diritto alla convocazione, come non correttamente dal medesimo sostenuto.
Con la terza memoria 183 c.p.c. la società depositava la delibera di approvazione del bilancio approvato per l'esercizio 2020 e regolarmente depositato all'ufficio del registro delle imprese, nella cui nota integrativa si dava atto della esistenza di un errore nel bilancio 2019 e si reintroduceva, nel bilancio al
31.12.2020, la voce contabile “crediti verso soci per decimi non versati”, nell'importo di € 7.500,00.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e, all'udienza del 29.1.2025, ritenuta matura per la decisione, essa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente meritevole di accoglimento e, come domandato va dichiarata la nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019 assunta dall'assemblea dei soci (il socio amministratore presente e la cedente socia assente) il 29.4.2020. CP_2 Persona_1
In via preliminare, va condivisa l'eccezione di difetto di competenza della Sezione Specializzata, quanto ai profili di nullità delle deliberazioni del 28.11.2019, il 27.4.2020 ed il 29.4.2020, sotto il profilo della mancata convocazione, e conseguente partecipazione, dell'attore.
L'attore sostiene, infatti, che le predette delibere sarebbero nulle o comunque annullabili, in quanto la società, pure in presenza del deposito dell'atto di trasferimento quote all'ufficio del registro delle imprese, e pure essendo a conoscenza della intervenuta cessione e del suo deposito, ha convocato per le assemblee la cedente , in aperta violazione del disposto dell'art. 2470 comma 1 c.c. Persona_1
nel testo per il tempo applicabile, il quale prevede che, con il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, il trasferimento delle partecipazioni sociali abbia effetto nei confronti della società.
Orbene, l'art. 24 dell'atto costitutivo della società intitolato “ clausola compromissoria” prevede che qualsiasi controversia tra soci e società in materia di diritti disponibili sia devoluta ad un collegio arbitrale di tre membri, tutti nominati dal Presidente del locale consiglio dell'ordine dei commercialisti. La controversia tra colui che si afferma socio e la società vertente in materia di omessa convocazione del primo, inerente cioè ai diritti partecipativi collegati allo status di socio non può considerarsi afferente a diritti indisponibili, e ciò indipendentemente dal regime della sua invalidità, nullità od annullabilità. (cfr. Cass. ord. 27736/2011 ma anche Trib. Roma 24.11.2022 che sottolinea il perimetro più ristretto dell'area della indisponibilità rispetto all'area della nullità quale conseguenza sanzionatoria prevista dal legislatore nella ipotesi tra l'altro di mancata convocazione)
La clausola statutaria è peraltro coerente con la previsione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 5/2003 poiché demanda a soggetto terzo la nomina degli arbitri.
A diversa conclusione si addiviene, invece, per le denunciate violazioni dei principi generali in materia di redazione ed approvazione del bilancio, come richiamati dall'art. 2423 c.c.
L'attore sostiene, infatti, che i bilanci approvati per gli esercizi 2018 e 2019 sarebbero contrari ai principi generali indicati dal legislatore nella parte in cui, contrariamente a quanto risultante dalle iscrizioni all'ufficio del registro delle imprese, non riportano la voce “ crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”; egli sostiene che la cedente aveva in epoca risalente versato la propria quota, tanto che di tale credito non vi era traccia nei bilanci successivi al 2010.
Dalla visura camerale, infatti, emerge come la proprietà sia costituita da “ capitale sociale pari ad €
10,000,00” di cui versati in totale € 2500,00 dei quali € 2.250,00 dal socio amministratore
[...]
ed € 250,00 dalla socia . Controparte_2 Persona_1
In sostanza, la situazione dei versamenti sarebbe rimasta inalterata rispetto alla fase di costituzione della società convenuta. ( allegato all'atto costitutivo e visura camerale al 5.8. 2019 depositati in atti dalla società)
L'attore precisa che la socia avrebbe versato per intero la quota dovuta e documenta come Persona_1
l'integrale versamento trovi conferma dalla lettura del bilancio al 31.12.2011, che non riportava la voce crediti verso soci per versamenti dovuti, voce che, invece, era presente nel bilancio chiuso al
31.12.2010. (la società si costituiva con atto del 14.10.2010 rep.57937)
Riassunta la trama difensiva dell'attore, come sviluppata nell'atto introduttivo e precisata nella prima memoria 183 c.p.c., va esaminata la disciplina normativa di riferimento e le conseguenze, sul piano sanzionatorio, della approvazione di un bilancio non coerente con i principi fondamentali per la sua redazione, precisando che in forza dell'art. 2434 bis c.c. l'impugnazione relativa al bilancio approvato al 31.12.2018, con la delibera del 28.11.2019 non è più proponibile, stante l'avvenuta approvazione, con la delibera del 29.4.2020 del bilancio dell'esercizio finanziario successivo.
Tornando all'esame dei principi di redazione del bilancio, l'art. 2423 c.c. prescrive che “il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio”. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui innanzi, il legislatore indica, in dettaglio, le regole di redazione del bilancio, individuandone i contenuti essenziali.
Costituiscono corollari dei principi enunciati dall'art. 2423 c.c. il principio di trasparenza e di corretta informazione.
Esaminando partitamente ciascuno dei principi codicistici:
è chiaro un bilancio che, dal punto di vista della sua struttura e del suo contenuto, sia comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e nella sua rappresentazione formale;
è veridico il bilancio che sia attendibile e credibile nelle stime e nella rappresentazione delle sue componenti;
è corretto il bilancio ove sia coerente con le norme di legge e con le regole di settore che presiedono alla sua redazione.
Esso, in sintesi, deve essere tale da fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della impresa.
I principi generali e le regole applicative rivestono una particolare rilevanza per i diritti dei soci , ma anche dei terzi creditori e di tutti colo che (volendo in astratto ritenere corretta la tesi della società secondo la quale la sospensione della iscrizione impedirebbe all'attore di potere rivestire lo status di socio), vantano una aspettativa giuridicamente tutelata alla iscrizione ed al consolidamento per tal via, del trasferimento della quota.
Va rimarcato come l'art. 2470 c.c. pare ricollegare, testualmente, al deposito e non alla successiva iscrizione la rilevanza dell'atto di cessione nei confronti della società. (va dato atto di come la questione allo stato sia controversa ma che essa non rientra per le ragioni già evidenziate e per quelle che si evidenzieranno, nel perimetro dell'odierno decidere )
La violazione dei principi in tema di redazione del bilancio determina l'illiceità del documento e la nullità radicale della deliberazione assembleare con cui è stato approvato in quanto avente oggetto illecito. ( cfr. Cass. 7530/2023, conforme trib. Bari Sezione Impese 2146/2023)
Si è sul punto, sostenuto che: “ Le norme sulla redazione del bilancio, seppur ricavate da principi contabili, sono norme giuridiche cogenti, con un contenuto di discrezionalità tecnica, che dipende dalla loro derivazione storica e che, in talune evenienze, la norma giuridica ad essa fa rinvio.
Pertanto, dette norme, rendendo giuridico il criterio tecnico richiamato (ed, in ogni caso, sempre sindacabili le scelte operate, che non sono riconducibili all'ambito proprio di scelte insindacabili di gestione), esigono di individuare il modo più aderente ai principi di correttezza, verità e chiarezza, per fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, nel rispetto delle regole poste dal legislatore, onde l'informazione di bilancio deve soddisfare la correttezza giuridica dell'informazione resa, perché l'esercizio della discrezionalità tecnica sia conforme alle norme dell'ordinamento giuridico. Ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità , deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell'informazione contabile.” ( cfr. Cass. n. 7433/2023)
L'integrazione della illiceità non richiede una divergenza necessariamente macroscopica tra risultato apparente e risultato effettivo della gestione, laddove si è, ad esempio, condivisibilmente sostenuto che: “ La delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte.” ( cfr. Cass. 4119/2016)
Va anche rimarcato come anche la violazione di uno solo dei principi generali enunciati, dotati ciascuno di una propria autonomia, implichi la illiceità del bilancio.
Su punto, si è sostenuto che : “ è certo vero che l'art. 2423 c.c., comma 2 … impone di tener conto nella redazione del bilancio sia del principio di chiarezza che del principio di veridicità (nonchè di correttezza), sostanzialmente corrispondenti ai principi di chiarezza e precisione già enunciati nel testo originario della medesima disposizione… Ed è vero anche che si tratta di principi distinti, ancorchè spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva: onde ben si comprende come il rispetto del principio di chiarezza entri in gioco soprattutto quando si tratta di poste di bilancio la cui redazione sia frutto non solo di rilevamenti storici, che come tali sarebbe sufficiente enunciare, ma anche di stime o di previsioni delle quali occorre siano spiegati i sottostanti criteri. Nè più oggi si dubita del fatto che anche la sola violazione del principio di chiarezza, funzionale all'essenziale finalità informativa del bilancio, valga ad inficiare il bilancio medesimo e possa perciò determinare la nullità della deliberazione assembleare di approvazione …”
.(cfr. Cass. n. 16388/2007)
L'attore evidenzia come il dato riportato in bilancio sia difforme rispetto al dato in possesso presso l'ufficio del registro delle imprese e che esso sia anche in contratto con la circostanza che la quota era stata integralmente versata dalla cedente, tanto che a partire dal bilancio del 2011 il credito non era contabilizzato.
D'altronde, è proprio in base a tale discrasia che l'ufficio competente negava l'iscrizione del trasferimento di quote societarie . (cfr. l'ultima missiva inviata al l'intermediario autorizzato in data
5.6.2019 dall'ufficio)
L'attore ha documentato come la posta crediti per versamento dovuti dai soci, presente al bilancio
2010, era cancellato a partire dal bilancio approvato per l'esercizio finanziario del 2011, tanto che esso era assente anche nel bilancio del 2018 ed in quello approvato al 31.12.2019.
Le discrasie del bilancio non appaiono ictu oculi mere irregolarità formali o semplici imprecisioni, in certo senso “innocue”, tanto che la stessa società, nella nota integrativa al bilancio approvato al
31.12.2020 rappresentava che “l'errore” del bilancio chiuso al 31.12.2019 era “ rilevante” laddove per rilevante “ si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio…”.
Il bilancio approvato al 31.12.2020 reinserisce (ad avviso della scrivente senza coerente motivazione a parte la presa d'atto di un errore) la posta che aveva cancellato nel 2011, nel 2018 e nel 2019 evidenziando il difetto di trasparenza e di chiarezza del documento.
Qualora si sia trattato di un errore materiale, infatti, esso è stato reiterato nei bilanci redatti in epoca immediatamente successiva alla costituzione, rendendo il dato contabile riportato al 31.12.2019 assolutamente privo di comprensibilità. (la parte convenuta non offre una spiegazione ragionevole e documentata della circostanza riferendo che si sarebbe trattato di un errore materiale)
Va rimarcato come l'art. 2424 c.c. ( applicabile al bilancio delle s.r.l. giusta art. 2478 bis c.c.) prevede che nello “ stato patrimoniale” e segnatamente all'attivo vada inserita tra l'altro la voce “ crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata”, dal che discende che l'omessa registrazione di una voce, prevista come obbligatoria, determina una distorsione del risultato economico oggetto di rappresentazione nel bilancio di esercizio e la rappresentazione non veritiera della consistenza patrimoniale, per la parte di interesse.
L'interesse del è evidente e particolarmente pregnante, non solo perché nell'atto di Persona_1 trasferimento la cedente dà atto dell'intero versamento del capitale, ma anche perché proprio a causa di tale discrasia (che viene ora cristallizzata) dipende la mancata iscrizione del trasferimento quota.
Dall'insieme della considerazioni di cui sopra emerge, in maniera palese, la illiceità della delibera del 29.4.2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019 ed a tale conclusione di si addiviene in base al mero dato documentale, essendo assolutamente non necessario l'ausilio di una consulenza tecnica di ufficio ed essendo irrilevante la mera circostanza che l' “errore” sia stato poi sanato.
E' privo di trasparenza ( e di chiarezza e di comprensibilità) anche il bilancio che contrasti con il dato documentale offerto all'ufficio del registro delle imprese e non aggiornato, laddove dalla contabilità che supporta il documento contabile non si riesca a comprendere se il dato reale sia quello in possesso dell'ufficio ( che parrebbe rispecchiare la situazione del patrimonio alla data della costituzione) o quello che la società ha riportato dal 2011 in poi, sino al 31.12.2019 e che poi ha ritenuto di dovere
“rettificare”, malgrado la invarianza del dato negli esercizi precedenti. (l'attore ha inutilmente richiesto in bilanci che non gli sono stati forniti)
Qualche osservazione si impone, quanto alla rilevanza ai fini dell'odierno decidere e dell'interesse ad agire della rettifica della posta di bilancio operata in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020.
Come è noto ai sensi dell'art. 2377 c.c. richiamato dall'art. 2379 c.c. l'annullamento della delibera non può avvenire se essa sia “sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Pur volendo ritenere operante la sanatoria anche nel caso di bilancio contrario ai principi di cui all'art. 2423 c.c., ebbene nel caso concreto la delibera del 29.4.2020 non è stata tecnicamente “sostituita” né il bilancio al 31.12.2019 riapprovato, essendo solo stata operata la presa d'atto di un errore e l'inserimento della posta “crediti nei confronti del soci per versamenti dovuti”, non presente nel bilancio dell'esercizio 2019.
D'altronde, la tutela offerta ai soci ed ai terzi, in ipotesi di bilancio non veridico né trasparente né coerente con il dato contabile, deve essere effettiva, il che non sarebbe se si consentisse una sorta di sanatoria retroattiva che, diversamente dalle modalità previste dal legislatore, consistesse nella mera presa d'atto di un “errore”.
Conclusivamente, e nei termini di cui sopra, la domanda di accertamento proposta dall'attore va accolta dichiarando la nullità della delibera assembleare del 29.4.2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della società convenuta ed in favore dell'attore. (quanto alla nozione di soccombenza cfr. Cass. n. 32061/2022)
Esse sono liquidate in € 8.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, somma determinata in base: al valore della causa ( indeterminabile complessità media), alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei valori tariffari di cui ai dd.mm.55/2014 e 147/2022 applicati in importi sostanzialmente pari ai medi di tariffa, con eccezione dell'attività di trattazione liquidata ai minimi in considerazione della assenza di istruttoria testimoniale.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per l'attore, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara l'incompetenza del giudice adito per parte della domanda attorea, e la inammissibilità della impugnativa del solo bilancio approvato al 31.12.2018, come in parte motiva;
2. Accoglie per la restante parte la domanda dell'attore, e dichiara la nullità della delibera del
29.4.2020 di approvazione del bilancio societario al 31.12.2019;
3. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA ed oltre spese vive disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per l'attore, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona dei dottori:
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente e relatore
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente
Dott. generoso VALITUTTI Componente all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di RG 2383/2020, avente ad oggetto: “impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio di amministrazione delle società delle mutue assicuratrici e società cooperative”, vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Sirressi Parte_1 C.F._1
Francesco, con studio in Santeramo in Colle (Bari) ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
ATTORE
E
P.IVA. , con Sede in Matera, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Nicola Buccico, Fernando Pietro
Panetta e Francesco Bonito Oliva, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Potenza, come in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
domandando l'accertamento della nullità delle presunte deliberazioni Controparte_1
assembleari tenutasi il 28.11.2019, il 27.5.2020 ed il 29.4.2020 e di ogni provvedimento in tale sede ed occasione assunto;
in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità delle medesime deliberazioni assembleari e di ogni provvedimento in tale sede assunto e, per l'effetto, annullare le predette delibere, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
A fondamento delle spiegate domande, l'attore, nell'atto introduttivo e nella prima memoria 183 c.p.c. allegava: che la società era costituita da , titolare di Controparte_1 Controparte_2
quota pari al 90% del capitale sociale e da , titolare del restante 10% ; che egli aveva Persona_1 acquistato da la quota di partecipazione, al prezzo di€ 1.000,00 mediante scrittura Persona_1
privata redatta su documento informatico sottoscritto digitalmente dalla cedente e dal cessionario, e depositata in data 3.4.2019, mediante intermediario autorizzato, presso l'Ufficio del registro delle
Imprese; che nell'atto si dava atto dell'integrale versamento del capitale sociale della società pari ad
€ 10.000,00; che la circostanza del deposito era evidenziata dalla visura della società alla voce “ pratiche in istruttoria”; che, tuttavia, malgrado il deposito dell'atto e la comunicazione circa l'avvenuta cessione, la società aveva convocato la cedente e non il cessionario alla assemblea per la approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e di quello del 2017; che il data 16.4.2020 la cedente era nuovamente convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019; che nuovamente l'intermediario aveva invitato l'amministratore alla regolarizzazione della pratica che risultava sospesa, malgrado deposito della cessione in data 3.4.2019 presso l'ufficio del registro delle imprese;
che, pertanto, le deliberazioni assunte il 28.11.2019 ( approvazione bilancio del 2018) e poi il 27.4.2020 ed il 29.4.2020
(approvazione bilancio 2019); che la ragione della sospensione della iscrizione, malgrado deposito dell'atto era dipesa dalla contraddittorietà tra il dato contenuto nella cessione di quota, nella quale si dava atto che il capitale era stato integralmente versato e le risultanze del registro delle Imprese al quale, invece, era stato comunicato il versamento solo parziale del capitale;
che la cedente aveva versato interamente la propria quota il 27.1.2011, circostanza ben nota all'amministratore; che tale circostanza trovava conferma nei bilanci approvati, laddove, in quelli del 2011 e del 2012 non risultavano esservi “ crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” che, invece, erano presenti al
31.12.2010; che egli aveva inutilmente richiesto la consultazione di bilanci contabili al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, nonché del bilancio al 31.12.2019 illegittimamente approvato, ma senza alcun riscontro;
che, pertanto, quanto dichiarato all'ufficio delle imprese sul mancato versamento del capitale sociale era in contrasto con la circostanza dell'avere la cedente interamente versato il dovuto in data risalente, ovvero subito dopo la costituzione della società; che tale discrasia era certamente ascrivibile alla condotta dell'amministratore che aveva impedito di ottenere la iscrizione dell'atto di cessione, regolarmente depositato, con ogni effetto nei confronti della società come previsto all'art. 2470 c.c. nel testo applicabile;
che, presa visione del bilancio approvato per l'esercizio 2019, allorchè pubblicato, egli aveva potuto constatare la assenza di veridicità e trasparenza del medesimo laddove, contrariamente a quanto risultante dalle informazioni in possesso dell'Ufficio del Registro delle Imprese (comunicazioni ostative alla iscrizione del trasferimento di quote), in esso non era contenuta la voce “ crediti verso soci per conferimenti ancora dovuti”, voce che peraltro non era contenuta neanche nella contabilizzazione dell'esercizio precedente;
che la scarsa trasparenza del bilancio era pertanto palese considerate le risultanze dei bilanci successivi al 2010.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in forza dell'art. 24 dello
Statuto societario il quale testualmente demanda la risoluzione di qualsiasi controversia tra soci e tra soci e società concernente diritti disponibili ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente dell' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del luogo ove la società ha la sede sociale.
Nel merito, la società allegava la carenza di legittimazione dell'attore, il quale, stante la mancata iscrizione dell'atto di cessione di quote non poteva avere diritto alla convocazione, come non correttamente dal medesimo sostenuto.
Con la terza memoria 183 c.p.c. la società depositava la delibera di approvazione del bilancio approvato per l'esercizio 2020 e regolarmente depositato all'ufficio del registro delle imprese, nella cui nota integrativa si dava atto della esistenza di un errore nel bilancio 2019 e si reintroduceva, nel bilancio al
31.12.2020, la voce contabile “crediti verso soci per decimi non versati”, nell'importo di € 7.500,00.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e, all'udienza del 29.1.2025, ritenuta matura per la decisione, essa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente meritevole di accoglimento e, come domandato va dichiarata la nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019 assunta dall'assemblea dei soci (il socio amministratore presente e la cedente socia assente) il 29.4.2020. CP_2 Persona_1
In via preliminare, va condivisa l'eccezione di difetto di competenza della Sezione Specializzata, quanto ai profili di nullità delle deliberazioni del 28.11.2019, il 27.4.2020 ed il 29.4.2020, sotto il profilo della mancata convocazione, e conseguente partecipazione, dell'attore.
L'attore sostiene, infatti, che le predette delibere sarebbero nulle o comunque annullabili, in quanto la società, pure in presenza del deposito dell'atto di trasferimento quote all'ufficio del registro delle imprese, e pure essendo a conoscenza della intervenuta cessione e del suo deposito, ha convocato per le assemblee la cedente , in aperta violazione del disposto dell'art. 2470 comma 1 c.c. Persona_1
nel testo per il tempo applicabile, il quale prevede che, con il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, il trasferimento delle partecipazioni sociali abbia effetto nei confronti della società.
Orbene, l'art. 24 dell'atto costitutivo della società intitolato “ clausola compromissoria” prevede che qualsiasi controversia tra soci e società in materia di diritti disponibili sia devoluta ad un collegio arbitrale di tre membri, tutti nominati dal Presidente del locale consiglio dell'ordine dei commercialisti. La controversia tra colui che si afferma socio e la società vertente in materia di omessa convocazione del primo, inerente cioè ai diritti partecipativi collegati allo status di socio non può considerarsi afferente a diritti indisponibili, e ciò indipendentemente dal regime della sua invalidità, nullità od annullabilità. (cfr. Cass. ord. 27736/2011 ma anche Trib. Roma 24.11.2022 che sottolinea il perimetro più ristretto dell'area della indisponibilità rispetto all'area della nullità quale conseguenza sanzionatoria prevista dal legislatore nella ipotesi tra l'altro di mancata convocazione)
La clausola statutaria è peraltro coerente con la previsione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 5/2003 poiché demanda a soggetto terzo la nomina degli arbitri.
A diversa conclusione si addiviene, invece, per le denunciate violazioni dei principi generali in materia di redazione ed approvazione del bilancio, come richiamati dall'art. 2423 c.c.
L'attore sostiene, infatti, che i bilanci approvati per gli esercizi 2018 e 2019 sarebbero contrari ai principi generali indicati dal legislatore nella parte in cui, contrariamente a quanto risultante dalle iscrizioni all'ufficio del registro delle imprese, non riportano la voce “ crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”; egli sostiene che la cedente aveva in epoca risalente versato la propria quota, tanto che di tale credito non vi era traccia nei bilanci successivi al 2010.
Dalla visura camerale, infatti, emerge come la proprietà sia costituita da “ capitale sociale pari ad €
10,000,00” di cui versati in totale € 2500,00 dei quali € 2.250,00 dal socio amministratore
[...]
ed € 250,00 dalla socia . Controparte_2 Persona_1
In sostanza, la situazione dei versamenti sarebbe rimasta inalterata rispetto alla fase di costituzione della società convenuta. ( allegato all'atto costitutivo e visura camerale al 5.8. 2019 depositati in atti dalla società)
L'attore precisa che la socia avrebbe versato per intero la quota dovuta e documenta come Persona_1
l'integrale versamento trovi conferma dalla lettura del bilancio al 31.12.2011, che non riportava la voce crediti verso soci per versamenti dovuti, voce che, invece, era presente nel bilancio chiuso al
31.12.2010. (la società si costituiva con atto del 14.10.2010 rep.57937)
Riassunta la trama difensiva dell'attore, come sviluppata nell'atto introduttivo e precisata nella prima memoria 183 c.p.c., va esaminata la disciplina normativa di riferimento e le conseguenze, sul piano sanzionatorio, della approvazione di un bilancio non coerente con i principi fondamentali per la sua redazione, precisando che in forza dell'art. 2434 bis c.c. l'impugnazione relativa al bilancio approvato al 31.12.2018, con la delibera del 28.11.2019 non è più proponibile, stante l'avvenuta approvazione, con la delibera del 29.4.2020 del bilancio dell'esercizio finanziario successivo.
Tornando all'esame dei principi di redazione del bilancio, l'art. 2423 c.c. prescrive che “il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio”. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui innanzi, il legislatore indica, in dettaglio, le regole di redazione del bilancio, individuandone i contenuti essenziali.
Costituiscono corollari dei principi enunciati dall'art. 2423 c.c. il principio di trasparenza e di corretta informazione.
Esaminando partitamente ciascuno dei principi codicistici:
è chiaro un bilancio che, dal punto di vista della sua struttura e del suo contenuto, sia comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e nella sua rappresentazione formale;
è veridico il bilancio che sia attendibile e credibile nelle stime e nella rappresentazione delle sue componenti;
è corretto il bilancio ove sia coerente con le norme di legge e con le regole di settore che presiedono alla sua redazione.
Esso, in sintesi, deve essere tale da fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della impresa.
I principi generali e le regole applicative rivestono una particolare rilevanza per i diritti dei soci , ma anche dei terzi creditori e di tutti colo che (volendo in astratto ritenere corretta la tesi della società secondo la quale la sospensione della iscrizione impedirebbe all'attore di potere rivestire lo status di socio), vantano una aspettativa giuridicamente tutelata alla iscrizione ed al consolidamento per tal via, del trasferimento della quota.
Va rimarcato come l'art. 2470 c.c. pare ricollegare, testualmente, al deposito e non alla successiva iscrizione la rilevanza dell'atto di cessione nei confronti della società. (va dato atto di come la questione allo stato sia controversa ma che essa non rientra per le ragioni già evidenziate e per quelle che si evidenzieranno, nel perimetro dell'odierno decidere )
La violazione dei principi in tema di redazione del bilancio determina l'illiceità del documento e la nullità radicale della deliberazione assembleare con cui è stato approvato in quanto avente oggetto illecito. ( cfr. Cass. 7530/2023, conforme trib. Bari Sezione Impese 2146/2023)
Si è sul punto, sostenuto che: “ Le norme sulla redazione del bilancio, seppur ricavate da principi contabili, sono norme giuridiche cogenti, con un contenuto di discrezionalità tecnica, che dipende dalla loro derivazione storica e che, in talune evenienze, la norma giuridica ad essa fa rinvio.
Pertanto, dette norme, rendendo giuridico il criterio tecnico richiamato (ed, in ogni caso, sempre sindacabili le scelte operate, che non sono riconducibili all'ambito proprio di scelte insindacabili di gestione), esigono di individuare il modo più aderente ai principi di correttezza, verità e chiarezza, per fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, nel rispetto delle regole poste dal legislatore, onde l'informazione di bilancio deve soddisfare la correttezza giuridica dell'informazione resa, perché l'esercizio della discrezionalità tecnica sia conforme alle norme dell'ordinamento giuridico. Ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità , deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell'informazione contabile.” ( cfr. Cass. n. 7433/2023)
L'integrazione della illiceità non richiede una divergenza necessariamente macroscopica tra risultato apparente e risultato effettivo della gestione, laddove si è, ad esempio, condivisibilmente sostenuto che: “ La delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte.” ( cfr. Cass. 4119/2016)
Va anche rimarcato come anche la violazione di uno solo dei principi generali enunciati, dotati ciascuno di una propria autonomia, implichi la illiceità del bilancio.
Su punto, si è sostenuto che : “ è certo vero che l'art. 2423 c.c., comma 2 … impone di tener conto nella redazione del bilancio sia del principio di chiarezza che del principio di veridicità (nonchè di correttezza), sostanzialmente corrispondenti ai principi di chiarezza e precisione già enunciati nel testo originario della medesima disposizione… Ed è vero anche che si tratta di principi distinti, ancorchè spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva: onde ben si comprende come il rispetto del principio di chiarezza entri in gioco soprattutto quando si tratta di poste di bilancio la cui redazione sia frutto non solo di rilevamenti storici, che come tali sarebbe sufficiente enunciare, ma anche di stime o di previsioni delle quali occorre siano spiegati i sottostanti criteri. Nè più oggi si dubita del fatto che anche la sola violazione del principio di chiarezza, funzionale all'essenziale finalità informativa del bilancio, valga ad inficiare il bilancio medesimo e possa perciò determinare la nullità della deliberazione assembleare di approvazione …”
.(cfr. Cass. n. 16388/2007)
L'attore evidenzia come il dato riportato in bilancio sia difforme rispetto al dato in possesso presso l'ufficio del registro delle imprese e che esso sia anche in contratto con la circostanza che la quota era stata integralmente versata dalla cedente, tanto che a partire dal bilancio del 2011 il credito non era contabilizzato.
D'altronde, è proprio in base a tale discrasia che l'ufficio competente negava l'iscrizione del trasferimento di quote societarie . (cfr. l'ultima missiva inviata al l'intermediario autorizzato in data
5.6.2019 dall'ufficio)
L'attore ha documentato come la posta crediti per versamento dovuti dai soci, presente al bilancio
2010, era cancellato a partire dal bilancio approvato per l'esercizio finanziario del 2011, tanto che esso era assente anche nel bilancio del 2018 ed in quello approvato al 31.12.2019.
Le discrasie del bilancio non appaiono ictu oculi mere irregolarità formali o semplici imprecisioni, in certo senso “innocue”, tanto che la stessa società, nella nota integrativa al bilancio approvato al
31.12.2020 rappresentava che “l'errore” del bilancio chiuso al 31.12.2019 era “ rilevante” laddove per rilevante “ si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio…”.
Il bilancio approvato al 31.12.2020 reinserisce (ad avviso della scrivente senza coerente motivazione a parte la presa d'atto di un errore) la posta che aveva cancellato nel 2011, nel 2018 e nel 2019 evidenziando il difetto di trasparenza e di chiarezza del documento.
Qualora si sia trattato di un errore materiale, infatti, esso è stato reiterato nei bilanci redatti in epoca immediatamente successiva alla costituzione, rendendo il dato contabile riportato al 31.12.2019 assolutamente privo di comprensibilità. (la parte convenuta non offre una spiegazione ragionevole e documentata della circostanza riferendo che si sarebbe trattato di un errore materiale)
Va rimarcato come l'art. 2424 c.c. ( applicabile al bilancio delle s.r.l. giusta art. 2478 bis c.c.) prevede che nello “ stato patrimoniale” e segnatamente all'attivo vada inserita tra l'altro la voce “ crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata”, dal che discende che l'omessa registrazione di una voce, prevista come obbligatoria, determina una distorsione del risultato economico oggetto di rappresentazione nel bilancio di esercizio e la rappresentazione non veritiera della consistenza patrimoniale, per la parte di interesse.
L'interesse del è evidente e particolarmente pregnante, non solo perché nell'atto di Persona_1 trasferimento la cedente dà atto dell'intero versamento del capitale, ma anche perché proprio a causa di tale discrasia (che viene ora cristallizzata) dipende la mancata iscrizione del trasferimento quota.
Dall'insieme della considerazioni di cui sopra emerge, in maniera palese, la illiceità della delibera del 29.4.2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019 ed a tale conclusione di si addiviene in base al mero dato documentale, essendo assolutamente non necessario l'ausilio di una consulenza tecnica di ufficio ed essendo irrilevante la mera circostanza che l' “errore” sia stato poi sanato.
E' privo di trasparenza ( e di chiarezza e di comprensibilità) anche il bilancio che contrasti con il dato documentale offerto all'ufficio del registro delle imprese e non aggiornato, laddove dalla contabilità che supporta il documento contabile non si riesca a comprendere se il dato reale sia quello in possesso dell'ufficio ( che parrebbe rispecchiare la situazione del patrimonio alla data della costituzione) o quello che la società ha riportato dal 2011 in poi, sino al 31.12.2019 e che poi ha ritenuto di dovere
“rettificare”, malgrado la invarianza del dato negli esercizi precedenti. (l'attore ha inutilmente richiesto in bilanci che non gli sono stati forniti)
Qualche osservazione si impone, quanto alla rilevanza ai fini dell'odierno decidere e dell'interesse ad agire della rettifica della posta di bilancio operata in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020.
Come è noto ai sensi dell'art. 2377 c.c. richiamato dall'art. 2379 c.c. l'annullamento della delibera non può avvenire se essa sia “sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Pur volendo ritenere operante la sanatoria anche nel caso di bilancio contrario ai principi di cui all'art. 2423 c.c., ebbene nel caso concreto la delibera del 29.4.2020 non è stata tecnicamente “sostituita” né il bilancio al 31.12.2019 riapprovato, essendo solo stata operata la presa d'atto di un errore e l'inserimento della posta “crediti nei confronti del soci per versamenti dovuti”, non presente nel bilancio dell'esercizio 2019.
D'altronde, la tutela offerta ai soci ed ai terzi, in ipotesi di bilancio non veridico né trasparente né coerente con il dato contabile, deve essere effettiva, il che non sarebbe se si consentisse una sorta di sanatoria retroattiva che, diversamente dalle modalità previste dal legislatore, consistesse nella mera presa d'atto di un “errore”.
Conclusivamente, e nei termini di cui sopra, la domanda di accertamento proposta dall'attore va accolta dichiarando la nullità della delibera assembleare del 29.4.2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della società convenuta ed in favore dell'attore. (quanto alla nozione di soccombenza cfr. Cass. n. 32061/2022)
Esse sono liquidate in € 8.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, somma determinata in base: al valore della causa ( indeterminabile complessità media), alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei valori tariffari di cui ai dd.mm.55/2014 e 147/2022 applicati in importi sostanzialmente pari ai medi di tariffa, con eccezione dell'attività di trattazione liquidata ai minimi in considerazione della assenza di istruttoria testimoniale.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per l'attore, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara l'incompetenza del giudice adito per parte della domanda attorea, e la inammissibilità della impugnativa del solo bilancio approvato al 31.12.2018, come in parte motiva;
2. Accoglie per la restante parte la domanda dell'attore, e dichiara la nullità della delibera del
29.4.2020 di approvazione del bilancio societario al 31.12.2019;
3. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA ed oltre spese vive disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per l'attore, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO