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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19.03.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4884/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DESANTIS ROSA;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt.; CP_1
RESISTENTE
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/06/2023, il ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario connesso alla pensione di invalidità civile, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. L' è rimasto contumace.
1.2. La causa, istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico legale, è stata decisa - all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. -, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1 Nel merito, la pensione di inabilità è disciplinata dall'art. 12, Legge n. 118/1971 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. L'erogazione della provvidenza in oggetto è subordinata al possesso di determinate condizioni economiche in virtù di quanto dispone l'art. 12, comma 2°, Legge n.
118/1971.
2.3. Il consulente nominato nel presente procedimento, dott. , a seguito di analisi della Persona_1 documentazione medica, di namnesi e visita del ricorrente, ha evidenziato che: “Il paziente è vigile ma scarsamente capace di collocare gli eventi nelle normali coordinate spazio-temporali. Comprende le domande che gli vengono poste, alle quali frequentemente risponde “…non mi ricordo”; assume un comportamento adeguato. La comunicazione extra verbale (gesti, mimica, posture) è lievemente ridotta, coerentemente con quella verbale. Attenzione spontanea e conativa prestata senza difficoltà. Senso- percezioni apparentemente in ordine. Ideazione a corso rallentato (bradipsichismo); scarse le capacità di critica, di logica, di giudizio. Il tono dell'umore si presenta profondamente depresso e disforico con facile viraggio verso le polarità ansiose, emergono segni di labilità emotiva. Non sono presenti disturbi della psicomotricità”.
Passando all'analisi delle infermità riscontrate, il consulente medico si è espresso come segue: “Dalla visita medica eseguita e da quanto dedotto dai documenti visionati, è stato constatato che il Sig. è Parte_1 affetto da cardiopatia ipertensiva ed aritmogena 3a classe N.Y.H.A.; disturbo di personalità nas e disturbo dell'adattamento grave con depressione del tono dell'umore; tremori essenziali degli arti superiori;
paresi facciale sinistra;
broncopatia cronica ostruttiva;
artrosi diffusa con discopatie multiple cervicali e lombari;
esiti di frattura della caviglia destra;
osteopenia; diverticolosi del colon. Il periziando è affetto da un complesso patologico tale da consentirne una minima residua validità, cosiddetto cascame, non in concreto utilizzabile;
Pertanto, dobbiamo dissentire con la valutazione del 90% espressa il 1 Marzo 2021 presso il
Centro Medico Legale dell di Foggia potendosi affermare, in base a quanto sopra motivato, che nel CP_1 periziando ricorre una totale inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. n. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda (18 dicembre 2020) poiché in tale epoca le patologie diagnosticate erano sicuramente già presenti. Oltretutto, all'epoca della visita effettuata presso la sede di Foggia, il ricorrente era affetto CP_1 da obesità di grado moderato-alto (altezza cm 180, peso Kg 120) attualmente in fase di remissione”.
Il CTU ha, dunque, così concluso: “Si tratta di patologie che riducevano e riducono la validità dell'istante in misura del 100 % con decorrenza dalla data della domanda (18 dicembre 2020)”.
2.4. Le conclusioni svolte dal CTU derivano dall'accurato esame del ricorrente in sede di visita peritale mediante la quale sono stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi da ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla rivendicata pensione di invalidità civile.
2.5. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa (con verifica in sede amministrativa degli ulteriori requisiti socio economici).
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
3.1. Le spese della prima fase possono ritenersi compensate alla luce della diversa valutazione medico legale tale da implicare oggettiva controvertibilità del requisito sanitario.
3.1. Le spese di CTU sia del presente giudizio che del giudizio ATP RGL 4884/2023 sono poste definitivamente a carico dell' anche ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4884/2023, proposto dal Sig.
, nei confronti dell' disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 CP_1 così provvede: - dichiara, per quanto in motivazione, in capo al ricorrente sussistente il requisito sanitario CP_ connesso alla pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2400,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CU se versato, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
compensate le spese della prima fase;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU relative sia al presente giudizio che del CP_1 procedimento RGL 4884/2023.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro