TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/10/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. TO TE PRESIDENTE
Dr.ssa EL UL GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Luttati Claudia in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Schirru EL in forza di procura speciale in Controparte_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da foglio di PC in data 11.06.2025 parzialmente modificate all'udienza del 10.09.2025
Per parte resistente come da verbale d'udienza del 10.9.2025
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in PERÙ il 13/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n.56, parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dall'unione della coppia nascevano i figli: il 18.03.2014 e il 12.08.2018. Per_1 Per_2
Con decreto del 26/06/2019, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta dichiarava l'odierno resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti dei figli e (cfr. doc. 6 attoreo). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Torino con sentenza in data 28.03.2022, passata in giudicato, pronunciava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“DA' ATTO che il sig. è decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori CP_1 Per_1 e e per l'effetto che l'esercizio della responsabilità genitoriale è concentrato nella sola madre;
Per_2
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata dalla parte;
CP_1
AUTORIZZA la graduale e progressiva ripresa dei contatti ed incontri tra il padre e i figli, secondo modi e tempi definiti dagli operatori nell'esclusivo interesse dei bambini, comunque alla presenza di personale educativo e con facoltà di non attivazione/sospensione in caso di andamento negativo dei contatti/incontri o dei percorsi di sostegno;
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi sociosanitari già officiati, compreso il sostegno alla genitorialità per il padre;
il completamento del percorso di autonomizzazione della madre e l'educativa per i minori;
DISPONE che versi a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 5 di ogni mese, la somma di euro 250, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016” (cfr. doc. 7 attoreo).
Con successivo decreto in data 5.9.2023, il Tribunale per i Minorenni di Torino, adito dal resistente, respingeva la domanda di reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale e, per l'effetto, confermava la pronuncia di decadenza del dalla responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti della RO (cfr. doc. 8 attoreo). Tale provvedimento veniva confermato in sede di appello (cfr. doc. 9 attoreo).
Con ricorso depositato il 30/01/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli a sè con assegno a carico del padre per il mantenimento dei figli di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente e, sentita personalmente la ricorrente, veniva disposta in via provvisoria e urgente la conferma delle condizioni della separazione e l'udienza veniva rinviata al 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, previa acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi territoriali.
Venivano acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi Psico-Sociali.
pagina 2 di 7 Nelle more del giudizio, con memoria del 30.09.2024, si costituiva in giudizio il resistente
, aderendo alla domanda avversaria di scioglimento del vincolo matrimoniale ma CP_1 opponendosi a quella in punto contributo al mantenimento della RO.
All'udienza in data 22.1.2025 venivano assegnati termini alle parti per la produzione in giudizio della documentazione reddituale e venivano poi concessi i termini ex art. 473bis 28 cpc con fissazione della successiva udienza per la rimessione della causa al Collegio.
All'esito della successiva udienza del 10.9.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sulle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente
Ritiene il Collegio di non accogliere l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni in quanto essa ha ad oggetto la documentazione già chiesta dal Giudice Relatore sia con il decreto di fissazione udienza sia con l'ordinanza del 22.1.2025 ed il comportamento processuale del resistente, che ha adempiuto solo parzialmente all'ordine di esibizione, ben potrà essere valutato ai sensi dell'art. 473bis 18 cpc.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che, anzi, ha aderito alla domanda attorea.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento dei figli minori, sul collocamento e sulle modalità di visita del padre.
Preliminarmente si evidenzia come entrambi i minori siano infra-dodicenni e l'ascolto del primogenito (11 anni) sia apparso del tutto superfluo, essendo le circostanze di fatto relative ai Per_1 rapporti coi genitori incontestati. Come si vedrà nel prosieguo, l'unica questione controversa tra le parti attiene, in sostanza, al profilo dei rapporti economici, non avendo il resistente formulato alcun'altra domanda di segno contrario rispetto alle pretese attoree ad eccezione di quella in punto contributo al mantenimento della RO.
Venendo al regime di affidamento, la ricorrente ha instato per l'affido esclusivo a sé dei figli e domanda cui non si è espressamente opposto il resistente. Per_1 Per_2
È utile premettere che, con decreto del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 26.6.2019, il resistente è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale nei confronti dei figli minori in considerazione delle “gravi condotte di maltrattamento a lui imputate (anche alla presenza di ed anche quando la madre era incinta di )” e del Per_1 Per_2
“disinteresse mostrato, anche con il comportamento processuale, nei confronti dei figli” (cfr. doc. 6 attoreo).
pagina 3 di 7 La pronuncia di decadenza è stata ulteriormente confermata dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con decreto in data 5.9.2023 (cfr. doc. 7 attoreo), con cui è stata rigettata la domanda del di reintegrazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale e CP_1 tale ultimo decreto è stato confermato in sede di appello (cfr. doc. 8 attoreo).
Ciò premesso, si rileva come, alla luce anche dei rimandi aggiornati dei Servizi Psico-Sociali, non vi siano ragioni per mutare l'assetto di vita dei minori rispetto a quello stabilito con la sentenza di separazione.
La ricorrente si conferma una figura genitoriale adeguata e idonea a prendersi cura dei due figli minori. Entrambi i Servizi territoriali hanno evidenziato il positivo percorso compiuto dalla ricorrente, sotto il profilo sia personale sia genitoriale, essendosi attivata per la tutela dei propri figli nonché per la crescita personale anche in termini di formazione, essendo riuscita anche a conseguire l'attestato di OSS (v. rel. SS del 2.1.25 e del 20.6.25; v. rel. NPI/psicologia del 24.12.2024: “La signora nel Pt_1 corso della lunga presa in carico si è sempre dimostrata collaborativa con i servizi e gli interventi di supporto attivati. Ha dimostrato di essere una madre attenta e accudente verso i figli di cui si occupa in modo autonomo. ha costruito una propria autonomia personale e sociale Controparte_2 dimostrando di possedere competenze e risorse e di essere in grado di usare efficacemente gli aiuti offerti. Si dedica ai figli con dedizione e affetto, attenta non solo ai bisogni di cura primaria ma anche a quelli psicologici. Con il servizio ha sempre mantenuto dei colloqui, che si sono dilazionati nel tempo, per essere accompagnata a sintonizzarsi con i figli e a dare risposte in merito alla difficile e dolorosa esperienza discontinua con il padre”).
Il resistente, per contro, non ha dimostrato alcun reale e motivato interesse nei confronti dei figli minori, con i quali i rapporti sono interrotti dal mese di marzo 2024. Egli ha sospeso da tempo ogni contatto anche coi Servizi territoriali (v. rel. cit.) e non ha formulato, neppure nel presente giudizio, alcuna domanda di modifica delle condizioni della separazione salvo in punto contributo al mantenimento della RO.
Pertanto, l'esclusiva attribuzione della responsabilità genitoriale in capo alla madre si conferma, anche all'esito del presente giudizio, come soluzione pienamente adeguata e rispondente al miglior interesse della RO.
Quanto alla collocazione abitativa dei minori, deve confermarsi la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, non essendovi ragione alcuna per modificare tale assetto.
Quanto agli incontri padre-figli, se ne dispone allo stato la sospensione, considerato che i rapporti risultano interrotti dal mese di marzo 2024 ed il non ha manifestato, neppure nel CP_1 presente giudizio, un serio interesse alla loro ripresa. Il riavvio degli incontri potrà avvenire, su richiesta del resistente, secondo tempistiche e modalità da valutarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, in assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico dei minori, soltanto ove il padre dimostri una seria volontà di riprendere una regolare frequentazione dei figli, collaborando coi Servizi territoriali rispetto all'effettuazione dei percorsi e delle attività stimate funzionali alla ripresa della relazione padre-figli e, più in generale, al recupero del ruolo genitoriale paterno.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi di territorio fin quando stimato opportuno dagli operatori medesimi, evidenziato che il Servizio di Psicologia ha accertato l'assenza di criticità di sviluppo o problematiche nei minori, non ritenuto bisognosi di una presa in carico da parte della NPI (v. rel. del 24.12.24).
Sul contributo al mantenimento dei minori
La ricorrente ha instato per l'incremento dell'assegno di mantenimento per i figli minori, già riconosciuto nell'importo di € 250 al mese complessivi in sede di separazione, ad € 500,00 al mese (E.
pagina 4 di 7 250/mese per figlio), domanda cui si è opposto il resistente che ha chiesto, invece, la conferma delle condizioni economiche della separazione a partire dal reperimento di un'occupazione lavorativa.
La situazione economica delle parti, per come allegato e documentato dalle stesse, può essere riassunta come segue: quanto alla ricorrente, ella percepisce uno stipendio che si aggira intorno ad € 1.300 al mese circa (cfr. doc. 16); la certificazione unica 2024 per l'anno fiscale 2023 riporta redditi da lavoro lordi per € 11.163,12, mentre la successiva certificazione unica 2025 per l'anno fiscale 2024 riporta redditi da lavoro lordi per € 19.573,96; sostiene un canone di locazione mensile pari a € 390 (cfr. estratti c/c); quanto al resistente, egli è stato licenziato in data 31.08.2024 e ha documentato di aver percepito la NASPI di circa E.
1.000 al mese, salvo l'ultimo importo documentato pari ad € 962,04; corrisponde un canone di locazione mensile pari a € 450 (cfr. docc. dep. il 30.5.25 e il 10.9.25).
Si evidenzia, tuttavia, come il resistente abbia solo parzialmente adempiuto agli obblighi di esibizione disposti dal Giudice Relatore: gli estratti c/c depositati contengono la movimentazione delle sole annualità 2024 e 2025 e non delle ultime tre come chiesto con ordinanza del 22.1.25; essi, peraltro, sono privi della colonna delle “entrate” (cfr. docc. dep. il 30.5.25); inoltre, non è stata depositata alcuna dichiarazione dei redditi né la prova dell'asserita mancata presentazione delle stesse né tantomeno dell'allegata sanzione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza di detta omissione.
L'omessa produzione integrale della documentazione richiesta dal Giudice Relatore, in assenza di un giustificato motivo, integra un comportamento processuale suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. e induce a ritenere che il resistente possieda una capacità reddituale maggiore rispetto a quella documentata con le, parziali, produzioni effettuate;
tale dato è vieppiù suffragato dalla capacità di spesa del resistente quale emerge dai periodici esborsi mensili che risultano dalla movimentazione bancaria versata in atti.
È opportuno, inoltre, evidenziare che la documentazione medica prodotta dal resistente (cfr. docc. 1, 6), se comprova che, nel 2024, egli è stato in malattia per un lungo periodo (aprile-settembre) ed ha altresì subito un ricovero ospedaliero (26.9.24/8.10.24), non consente tuttavia di inferirne una compromissione generale della capacità lavorativa e tantomeno una sua perdita.
Occorre, infine, tenere in considerazione il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui
“l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/05/2023, n. 11724).
Dunque, tenuto conto dei rilievi dianzi esposti, dei redditi della ricorrente e degli oneri di spesa abitativa dai quali la medesima è gravata (non presenti al tempo della separazione), della totale assenza di rapporti padre-figli (diversamente che al tempo della separazione) e della conseguente esclusività dei compiti di accudimento e di mantenimento diretto della RO gravanti sulla ricorrente, cui spetta per intero l'assegno unico ex art. 6 co. 4 D.Lgs. 231/2021, nonché valutate le accresciute esigenze economiche dei minori rispetto all'epoca della separazione in ragione del progredire dell'età, il Collegio stima congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della RO che si determina nel maggior importo di € 350 (€ 175/mese per figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
L'importo, come sopra ri-determinato, è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso).
Sulle spese di lite pagina 5 di 7 Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo (in ragione della conforme domanda delle parti in punto scioglimento del vincolo matrimoniale) mentre i restanti 2/3 sono posti a carico del resistente, soccombente su tutte le altre domande.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, della minima attività istruttoria svolta e del deposito di un'unica memoria conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, previa revoca della contumacia del resistente, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di provvedere alle incombenze di legge;
dà atto che, con decreto in data 26.6.2019, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha pronunciato la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale Controparte_1 nei confronti dei figli minori e, per l'effetto, che la responsabilità genitoriale è concentrata in capo alla sola ricorrente , la quale ha facoltà di assumere in via Parte_1 esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della RO relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone la sospensione degli incontri padre-figli che potranno essere riavviati, su richiesta del resistente, secondo tempistiche e modalità da valutarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, in assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico dei minori, soltanto ove il padre dimostri una seria volontà di riprendere una regolare frequentazione dei figli, collaborando coi Servizi territoriali rispetto all'effettuazione dei percorsi e delle attività stimate funzionali alla ripresa della relazione padre-figli e, più in generale, al recupero del ruolo genitoriale paterno;
dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi di territorio fin quando stimato opportuno dagli operatori medesimi;
dispone che , a far data dal deposito del ricorso, corrisponda a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di Parte_1 euro 350,00 mensili (E. 175/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
dichiara le spese di lite compensate nella misura di 1/3; dichiara tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 i restanti 2/3 delle spese di lite, due-terzi che si liquidano in complessivi € 2.538 per
[...] compensi professionali, oltre E. 65 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 6 di 7 manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi territoriali per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 3.10.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
EL UL TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. TO TE PRESIDENTE
Dr.ssa EL UL GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Luttati Claudia in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Schirru EL in forza di procura speciale in Controparte_1 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da foglio di PC in data 11.06.2025 parzialmente modificate all'udienza del 10.09.2025
Per parte resistente come da verbale d'udienza del 10.9.2025
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in PERÙ il 13/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n.56, parte 2 serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dall'unione della coppia nascevano i figli: il 18.03.2014 e il 12.08.2018. Per_1 Per_2
Con decreto del 26/06/2019, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta dichiarava l'odierno resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti dei figli e (cfr. doc. 6 attoreo). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Torino con sentenza in data 28.03.2022, passata in giudicato, pronunciava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“DA' ATTO che il sig. è decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori CP_1 Per_1 e e per l'effetto che l'esercizio della responsabilità genitoriale è concentrato nella sola madre;
Per_2
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata dalla parte;
CP_1
AUTORIZZA la graduale e progressiva ripresa dei contatti ed incontri tra il padre e i figli, secondo modi e tempi definiti dagli operatori nell'esclusivo interesse dei bambini, comunque alla presenza di personale educativo e con facoltà di non attivazione/sospensione in caso di andamento negativo dei contatti/incontri o dei percorsi di sostegno;
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi sociosanitari già officiati, compreso il sostegno alla genitorialità per il padre;
il completamento del percorso di autonomizzazione della madre e l'educativa per i minori;
DISPONE che versi a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 5 di ogni mese, la somma di euro 250, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016” (cfr. doc. 7 attoreo).
Con successivo decreto in data 5.9.2023, il Tribunale per i Minorenni di Torino, adito dal resistente, respingeva la domanda di reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale e, per l'effetto, confermava la pronuncia di decadenza del dalla responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti della RO (cfr. doc. 8 attoreo). Tale provvedimento veniva confermato in sede di appello (cfr. doc. 9 attoreo).
Con ricorso depositato il 30/01/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli a sè con assegno a carico del padre per il mantenimento dei figli di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente e, sentita personalmente la ricorrente, veniva disposta in via provvisoria e urgente la conferma delle condizioni della separazione e l'udienza veniva rinviata al 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, previa acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi territoriali.
Venivano acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi Psico-Sociali.
pagina 2 di 7 Nelle more del giudizio, con memoria del 30.09.2024, si costituiva in giudizio il resistente
, aderendo alla domanda avversaria di scioglimento del vincolo matrimoniale ma CP_1 opponendosi a quella in punto contributo al mantenimento della RO.
All'udienza in data 22.1.2025 venivano assegnati termini alle parti per la produzione in giudizio della documentazione reddituale e venivano poi concessi i termini ex art. 473bis 28 cpc con fissazione della successiva udienza per la rimessione della causa al Collegio.
All'esito della successiva udienza del 10.9.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sulle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente
Ritiene il Collegio di non accogliere l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni in quanto essa ha ad oggetto la documentazione già chiesta dal Giudice Relatore sia con il decreto di fissazione udienza sia con l'ordinanza del 22.1.2025 ed il comportamento processuale del resistente, che ha adempiuto solo parzialmente all'ordine di esibizione, ben potrà essere valutato ai sensi dell'art. 473bis 18 cpc.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che, anzi, ha aderito alla domanda attorea.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento dei figli minori, sul collocamento e sulle modalità di visita del padre.
Preliminarmente si evidenzia come entrambi i minori siano infra-dodicenni e l'ascolto del primogenito (11 anni) sia apparso del tutto superfluo, essendo le circostanze di fatto relative ai Per_1 rapporti coi genitori incontestati. Come si vedrà nel prosieguo, l'unica questione controversa tra le parti attiene, in sostanza, al profilo dei rapporti economici, non avendo il resistente formulato alcun'altra domanda di segno contrario rispetto alle pretese attoree ad eccezione di quella in punto contributo al mantenimento della RO.
Venendo al regime di affidamento, la ricorrente ha instato per l'affido esclusivo a sé dei figli e domanda cui non si è espressamente opposto il resistente. Per_1 Per_2
È utile premettere che, con decreto del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 26.6.2019, il resistente è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità CP_1 genitoriale nei confronti dei figli minori in considerazione delle “gravi condotte di maltrattamento a lui imputate (anche alla presenza di ed anche quando la madre era incinta di )” e del Per_1 Per_2
“disinteresse mostrato, anche con il comportamento processuale, nei confronti dei figli” (cfr. doc. 6 attoreo).
pagina 3 di 7 La pronuncia di decadenza è stata ulteriormente confermata dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con decreto in data 5.9.2023 (cfr. doc. 7 attoreo), con cui è stata rigettata la domanda del di reintegrazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale e CP_1 tale ultimo decreto è stato confermato in sede di appello (cfr. doc. 8 attoreo).
Ciò premesso, si rileva come, alla luce anche dei rimandi aggiornati dei Servizi Psico-Sociali, non vi siano ragioni per mutare l'assetto di vita dei minori rispetto a quello stabilito con la sentenza di separazione.
La ricorrente si conferma una figura genitoriale adeguata e idonea a prendersi cura dei due figli minori. Entrambi i Servizi territoriali hanno evidenziato il positivo percorso compiuto dalla ricorrente, sotto il profilo sia personale sia genitoriale, essendosi attivata per la tutela dei propri figli nonché per la crescita personale anche in termini di formazione, essendo riuscita anche a conseguire l'attestato di OSS (v. rel. SS del 2.1.25 e del 20.6.25; v. rel. NPI/psicologia del 24.12.2024: “La signora nel Pt_1 corso della lunga presa in carico si è sempre dimostrata collaborativa con i servizi e gli interventi di supporto attivati. Ha dimostrato di essere una madre attenta e accudente verso i figli di cui si occupa in modo autonomo. ha costruito una propria autonomia personale e sociale Controparte_2 dimostrando di possedere competenze e risorse e di essere in grado di usare efficacemente gli aiuti offerti. Si dedica ai figli con dedizione e affetto, attenta non solo ai bisogni di cura primaria ma anche a quelli psicologici. Con il servizio ha sempre mantenuto dei colloqui, che si sono dilazionati nel tempo, per essere accompagnata a sintonizzarsi con i figli e a dare risposte in merito alla difficile e dolorosa esperienza discontinua con il padre”).
Il resistente, per contro, non ha dimostrato alcun reale e motivato interesse nei confronti dei figli minori, con i quali i rapporti sono interrotti dal mese di marzo 2024. Egli ha sospeso da tempo ogni contatto anche coi Servizi territoriali (v. rel. cit.) e non ha formulato, neppure nel presente giudizio, alcuna domanda di modifica delle condizioni della separazione salvo in punto contributo al mantenimento della RO.
Pertanto, l'esclusiva attribuzione della responsabilità genitoriale in capo alla madre si conferma, anche all'esito del presente giudizio, come soluzione pienamente adeguata e rispondente al miglior interesse della RO.
Quanto alla collocazione abitativa dei minori, deve confermarsi la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, non essendovi ragione alcuna per modificare tale assetto.
Quanto agli incontri padre-figli, se ne dispone allo stato la sospensione, considerato che i rapporti risultano interrotti dal mese di marzo 2024 ed il non ha manifestato, neppure nel CP_1 presente giudizio, un serio interesse alla loro ripresa. Il riavvio degli incontri potrà avvenire, su richiesta del resistente, secondo tempistiche e modalità da valutarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, in assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico dei minori, soltanto ove il padre dimostri una seria volontà di riprendere una regolare frequentazione dei figli, collaborando coi Servizi territoriali rispetto all'effettuazione dei percorsi e delle attività stimate funzionali alla ripresa della relazione padre-figli e, più in generale, al recupero del ruolo genitoriale paterno.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi di territorio fin quando stimato opportuno dagli operatori medesimi, evidenziato che il Servizio di Psicologia ha accertato l'assenza di criticità di sviluppo o problematiche nei minori, non ritenuto bisognosi di una presa in carico da parte della NPI (v. rel. del 24.12.24).
Sul contributo al mantenimento dei minori
La ricorrente ha instato per l'incremento dell'assegno di mantenimento per i figli minori, già riconosciuto nell'importo di € 250 al mese complessivi in sede di separazione, ad € 500,00 al mese (E.
pagina 4 di 7 250/mese per figlio), domanda cui si è opposto il resistente che ha chiesto, invece, la conferma delle condizioni economiche della separazione a partire dal reperimento di un'occupazione lavorativa.
La situazione economica delle parti, per come allegato e documentato dalle stesse, può essere riassunta come segue: quanto alla ricorrente, ella percepisce uno stipendio che si aggira intorno ad € 1.300 al mese circa (cfr. doc. 16); la certificazione unica 2024 per l'anno fiscale 2023 riporta redditi da lavoro lordi per € 11.163,12, mentre la successiva certificazione unica 2025 per l'anno fiscale 2024 riporta redditi da lavoro lordi per € 19.573,96; sostiene un canone di locazione mensile pari a € 390 (cfr. estratti c/c); quanto al resistente, egli è stato licenziato in data 31.08.2024 e ha documentato di aver percepito la NASPI di circa E.
1.000 al mese, salvo l'ultimo importo documentato pari ad € 962,04; corrisponde un canone di locazione mensile pari a € 450 (cfr. docc. dep. il 30.5.25 e il 10.9.25).
Si evidenzia, tuttavia, come il resistente abbia solo parzialmente adempiuto agli obblighi di esibizione disposti dal Giudice Relatore: gli estratti c/c depositati contengono la movimentazione delle sole annualità 2024 e 2025 e non delle ultime tre come chiesto con ordinanza del 22.1.25; essi, peraltro, sono privi della colonna delle “entrate” (cfr. docc. dep. il 30.5.25); inoltre, non è stata depositata alcuna dichiarazione dei redditi né la prova dell'asserita mancata presentazione delle stesse né tantomeno dell'allegata sanzione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza di detta omissione.
L'omessa produzione integrale della documentazione richiesta dal Giudice Relatore, in assenza di un giustificato motivo, integra un comportamento processuale suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. e induce a ritenere che il resistente possieda una capacità reddituale maggiore rispetto a quella documentata con le, parziali, produzioni effettuate;
tale dato è vieppiù suffragato dalla capacità di spesa del resistente quale emerge dai periodici esborsi mensili che risultano dalla movimentazione bancaria versata in atti.
È opportuno, inoltre, evidenziare che la documentazione medica prodotta dal resistente (cfr. docc. 1, 6), se comprova che, nel 2024, egli è stato in malattia per un lungo periodo (aprile-settembre) ed ha altresì subito un ricovero ospedaliero (26.9.24/8.10.24), non consente tuttavia di inferirne una compromissione generale della capacità lavorativa e tantomeno una sua perdita.
Occorre, infine, tenere in considerazione il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui
“l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/05/2023, n. 11724).
Dunque, tenuto conto dei rilievi dianzi esposti, dei redditi della ricorrente e degli oneri di spesa abitativa dai quali la medesima è gravata (non presenti al tempo della separazione), della totale assenza di rapporti padre-figli (diversamente che al tempo della separazione) e della conseguente esclusività dei compiti di accudimento e di mantenimento diretto della RO gravanti sulla ricorrente, cui spetta per intero l'assegno unico ex art. 6 co. 4 D.Lgs. 231/2021, nonché valutate le accresciute esigenze economiche dei minori rispetto all'epoca della separazione in ragione del progredire dell'età, il Collegio stima congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della RO che si determina nel maggior importo di € 350 (€ 175/mese per figlio), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
L'importo, come sopra ri-determinato, è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso).
Sulle spese di lite pagina 5 di 7 Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo (in ragione della conforme domanda delle parti in punto scioglimento del vincolo matrimoniale) mentre i restanti 2/3 sono posti a carico del resistente, soccombente su tutte le altre domande.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, della minima attività istruttoria svolta e del deposito di un'unica memoria conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, previa revoca della contumacia del resistente, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di provvedere alle incombenze di legge;
dà atto che, con decreto in data 26.6.2019, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha pronunciato la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale Controparte_1 nei confronti dei figli minori e, per l'effetto, che la responsabilità genitoriale è concentrata in capo alla sola ricorrente , la quale ha facoltà di assumere in via Parte_1 esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della RO relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone la sospensione degli incontri padre-figli che potranno essere riavviati, su richiesta del resistente, secondo tempistiche e modalità da valutarsi da parte dei Servizi Psico-Sociali, in assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico dei minori, soltanto ove il padre dimostri una seria volontà di riprendere una regolare frequentazione dei figli, collaborando coi Servizi territoriali rispetto all'effettuazione dei percorsi e delle attività stimate funzionali alla ripresa della relazione padre-figli e, più in generale, al recupero del ruolo genitoriale paterno;
dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi di territorio fin quando stimato opportuno dagli operatori medesimi;
dispone che , a far data dal deposito del ricorso, corrisponda a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di Parte_1 euro 350,00 mensili (E. 175/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
dichiara le spese di lite compensate nella misura di 1/3; dichiara tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 i restanti 2/3 delle spese di lite, due-terzi che si liquidano in complessivi € 2.538 per
[...] compensi professionali, oltre E. 65 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 6 di 7 manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi territoriali per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 3.10.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
EL UL TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 7 di 7