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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9846 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21788/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 10/06/2025 da 1) Parte_1
Nata il 24/02/1971 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 40, MILANO con l'Avv. CONTI LUCA MARIA, presso il cui studio - sito in VIA QUADRONNO, 16, MILANO
– è elettivamente domiciliata nei confronti di 2) Parte_2
Nato il 11/01/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N.10, MILANO con l'Avv. SPAGNOL ALESSANDRA, presso il cui studio – sito in VIA MERCANTINI, 5, TORINO – è elettivamente domiciliato
Genitori (nata il [...]); Per_1
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.7.2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 17.12.2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 10/06/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano – a parziale modifica del decreto n. 1307/2019 emesso dal Tribunale di Milano del 12.6.2019 – di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 550,00, oltre al pagamento del Per_1
75% delle spese straordinarie. Con memoria difensiva depositata in data 14.11.2025 si costituiva in giudizio
[...]
contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo il rigetto delle domande di parte Parte_2 attrice e, per l'effetto, la conferma del decreto n. 1307/2019 emesso dal Tribunale di Milano del 12.6.2019. All'udienza del 12.12.2025, celebrata innanzi al GOT, dott.ssa De Giacomi, le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
- A precisazione del punto i) le parti concordano che il mercoledì andrà dal padre al termine Per_1 dell'orario scolastico fino al venerdì al termine dell'orario scolastico, con impegno delle parti di ragionare a settembre 2026 su una diversa modulazione delle frequentazioni di con ciascun Per_1 genitore in base alla quale, fermo restando il tempo paritetico con ciascuno di essi, potranno trasformare il calendario in settimane alternate, tenendo conto dei desiderata di e quella che Per_1 risulterà l'organizzazione migliore anche per i genitori.
- A parziale modifica del punto i) 4 i genitori concordano di suddividersi il periodo di agosto in due periodi di 15 giorni ciascuno che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno e che se non concorderanno, la madre trascorrerà con i primi 15 giorni del mese negli anni pari e il padre Per_1 di conseguenza.
- il signor contribuirà con l'importo di € 200,00 (duecento/00) per il Parte_2 mantenimento di , da accreditarsi all'odierna ricorrente tramite bonifico bancario entro e non Per_1 oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorsi dodici mese dalla data di Protocollo adottato dal Tribunale di Milano;
- i genitori si impegnano a rivolgersi ad un professionista da individuare su accordo delle parti per avviare un percorso di sostegno alla genitorialità ed a valutare un percorso di supporto psicologico per;
Per_1
- per tutto quanto non modificato o chiarito in tale sede, rimane fermo quanto previsto dal decreto del 2019.
- Spese legali compensate
***
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti ed adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Si ritiene, altresì, che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto n. 1307/2019 emesso dal Tribunale di Milano del 12.6.2019, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato nel verbale del 12.12.2025 ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4) COMPENSA le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 10/06/2025 da 1) Parte_1
Nata il 24/02/1971 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 40, MILANO con l'Avv. CONTI LUCA MARIA, presso il cui studio - sito in VIA QUADRONNO, 16, MILANO
– è elettivamente domiciliata nei confronti di 2) Parte_2
Nato il 11/01/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N.10, MILANO con l'Avv. SPAGNOL ALESSANDRA, presso il cui studio – sito in VIA MERCANTINI, 5, TORINO – è elettivamente domiciliato
Genitori (nata il [...]); Per_1
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.7.2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 17.12.2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 10/06/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano – a parziale modifica del decreto n. 1307/2019 emesso dal Tribunale di Milano del 12.6.2019 – di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 550,00, oltre al pagamento del Per_1
75% delle spese straordinarie. Con memoria difensiva depositata in data 14.11.2025 si costituiva in giudizio
[...]
contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo il rigetto delle domande di parte Parte_2 attrice e, per l'effetto, la conferma del decreto n. 1307/2019 emesso dal Tribunale di Milano del 12.6.2019. All'udienza del 12.12.2025, celebrata innanzi al GOT, dott.ssa De Giacomi, le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
- A precisazione del punto i) le parti concordano che il mercoledì andrà dal padre al termine Per_1 dell'orario scolastico fino al venerdì al termine dell'orario scolastico, con impegno delle parti di ragionare a settembre 2026 su una diversa modulazione delle frequentazioni di con ciascun Per_1 genitore in base alla quale, fermo restando il tempo paritetico con ciascuno di essi, potranno trasformare il calendario in settimane alternate, tenendo conto dei desiderata di e quella che Per_1 risulterà l'organizzazione migliore anche per i genitori.
- A parziale modifica del punto i) 4 i genitori concordano di suddividersi il periodo di agosto in due periodi di 15 giorni ciascuno che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno e che se non concorderanno, la madre trascorrerà con i primi 15 giorni del mese negli anni pari e il padre Per_1 di conseguenza.
- il signor contribuirà con l'importo di € 200,00 (duecento/00) per il Parte_2 mantenimento di , da accreditarsi all'odierna ricorrente tramite bonifico bancario entro e non Per_1 oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorsi dodici mese dalla data di Protocollo adottato dal Tribunale di Milano;
- i genitori si impegnano a rivolgersi ad un professionista da individuare su accordo delle parti per avviare un percorso di sostegno alla genitorialità ed a valutare un percorso di supporto psicologico per;
Per_1
- per tutto quanto non modificato o chiarito in tale sede, rimane fermo quanto previsto dal decreto del 2019.
- Spese legali compensate
***
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti ed adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Si ritiene, altresì, che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica del decreto n. 1307/2019 emesso dal Tribunale di Milano del 12.6.2019, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo come riportato nel verbale del 12.12.2025 ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4) COMPENSA le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna dott.ssa Maria Laura Amato