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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/07/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 611/2024
promossa da
in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Novelli e Parte_2
Matteo Novelli
APPELLANTE
Contro
(P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori P.IVA_1
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona,
n.984/2024, pubblicata il 15/05/2024, notificata il 20 maggio 2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona – contrariis e reiectiis - in via principale, in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Ancona … nel procedimento civile rubricato al n. RG n. 2491/2021 Tribunale di
Ancona promosso da Parte_3
e rigettare la domanda svolta da
[...] Controparte_2 [...]
contro e Controparte_1 Controparte_3 in accoglimento delle ragioni svolte con i motivi di Controparte_2 appello e condannare la stessa alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata ridurre la richiesta di indennizzo / surroga dell' in ragione del concorso di Controparte_4 colpa della nella causazione dell'infortunio e per la CP_5 presenza di pregresse invalidità rilevanti ex art. 1223 c.c. ed incidenti per la minore determinazione e liquidazione del danno risarcibile . Con vittoria di spese del presente grado.”;
Della parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, IN VIA
PREGIUDIZIALE: -dichiarare la nullità ed inammissibilità dell'appello con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
-dichiarare il giudicato di cui al punto 7 del presente atto. NEL
MERITO: respingere l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite in ambo i gradi. IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi richiesti con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di
2 giudizio. IN SUBORDINE: NEL RITO: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assistita sig.ra IN CP_6 CP_5
VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie per cui
è causa dell'art. 142 D. Lgs. 209/2005; NEL MERITO: respingere
l'avversaria eccezione di concorso di colpa dell'assistita sig.ra CP_6 con ogni conseguente statuizione. In subordine, nel CP_5 caso in cui si ritenga che abbia pregiudicato all' il CP_5 CP_6 diritto ex art. 41 L.183/2010 nei confronti di condannarla a Parte_4 pagare all' , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro-tempore, per il titolo suddetto la somma di
€ 39.168,06 o quella maggiore o (in subordine) minore che risulterà in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo
i noti indici Istat, dal dovuto al saldo.”
FATTI DI CAUSA
L' conveniva innanzi al Tribunale di Ancona CP_6 Controparte_2 quale proprietaria e conducente dell'autoveicolo AN SA targato
CS 451 RA, e la in qualità di assicuratore r.c. Controparte_3 auto, in relazione al sinistro stradale verificatosi il 6 febbraio 2018, nel
Carmen Monti aveva riportato lesioni personali, al fine di recuperare le somme corrisposte in favore di quest'ultima a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/03/2018.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Ancona, accertata la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro, CP_2 condannava i convenuti in solido a pagare all' l'ammontare CP_6 dell'indennità di cui sopra, pari a 39.168,06 € , oltre ad interessi in misura legale dalla data della messa mora al saldo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Controparte_3 deducendo la violazione dell'art. 2054 c.c. in relazione all'art. 190 CdS, per aver omesso di rilevare il concorso di colpa della danneggiata, nonché dell'art. 142 Codice Ass. Chiedeva pertanto il rigetto dell'azione
3 di surroga, o in subordine, una riduzione del “quantum” sia in conseguenza del menzionato concorso di colpa che di pregresse rilevanti invalidità in capo alla danneggiata.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la nullità CP_6 dell'appello per mancata notifica dell'atto di citazione alla e, CP_2 nel merito, ribadiva la responsabilità esclusiva della nella CP_2 causazione del sinistro ed, in ogni caso, l'inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art.142 del Codice delle Assicurazioni Private, posto che l' aveva esercitato azione diretta ai sensi dell'art. CP_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia, anche nel presente grado, della signora ritualmente citata, dovendo dunque Controparte_2 rigettarsi l' eccezione pregiudiziale sollevata dall' che avrebbe in CP_6 ogni caso determinato non già la nullità dell'appello, ma se del caso,
l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc.
Passando al merito, per ragioni di priorità logica è opportuno esaminare anzitutto il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante denuncia la violazione dell'art. 142 Codice delle
Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005) e dell' art.41, comma 1, della
Legge n.183/2010 (“Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”), anche in relazione al principio della c.d. compensatio lucri cum damno.
La censura è fondata.
Conviene premettere che, trattandosi del diritto di surroga esercitato dall' a seguito di un sinistro stradale, la norma di riferimento è, CP_6 oltre all'art. 1916 cod. civ., l'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005; disposizione, quest'ultima, che ha il suo antecedente nell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
4 Il meccanismo delineato nell'art. 142 del decreto legislativo n. 209 del
2005 costituisce un'applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 cod. civ., poiché la disposizione delinea un'azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali.
Tale disciplina è dunque speciale rispetto a quella generale prevista per la surrogazione.
A norma dell'art. 142, comma 1, cit., l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere «direttamente dall'impresa di assicurazione» il rimborso
«delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3».
I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile, il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto «ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie».
In caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l'esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, sorge l'obbligo di accantonamento «di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare».
Stante la chiara espressione legislativa deve ritenersi che l'obbligo di accantonamento in capo all'assicurazione sorge solo in caso di dichiarazione positiva.
Il complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 appare dunque finalizzato a consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali;
ma, ove questi abbiano erogato delle somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. È comunque previsto - con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 142 cit. - che
5 l'ente gestore dell'assicurazione sociale «ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione (Cass. 20176 del 2014).
Orbene, nel caso di specie è ravvisabile tale fattispecie, dovendo ritenersi ascrivibile alla condotta del danneggiato il mancato esito positivo dell'azione di surrogazione.
Risulta agli atti - e non è contestato - che in seguito all'incidente per cui è causa la danneggiata abbia sottoscritto, in data 29 CP_5 novembre 2018, dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie.
e aggiunsero un accordo transattivo per la definizione CP_3 CP_5 della controversia in data 21 gennaio 2019 ed in data 4 febbraio 2019
l'assicurazione effettuò in favore della l pagamento di 35.000,00 CP_5
€ (di cui 31.000,00 € a titolo di risarcimento danni ed euro 4.000,00 a titolo di spese legali).
Solo successivamente, con comunicazione del 27 marzo 2019, l' CP_6 comunicò all'appellante l'intenzione di surrogarsi.
Nel caso di specie la ha dunque reso all'assicurazione della r.c. CP_5 una falsa dichiarazione in ordine al proprio diritto a conseguire prestazioni dall' all'esito di detta dichiarazione, che può CP_6 qualificarsi come una vera e propria liberatoria, non era tenuta Pt_4
a dare comunicazione all' della transazione conclusa con la CP_6 danneggiata ed effettuò legittimamente (ed anzi doverosamente) il relativo pagamento alla danneggiata, in conformità alla disposizione dell'art. 142, comma 3 Cod. ass.
Tale norma costituisce una diposizione speciale, in materia di sinistri stradali, rispetto all'art. 42, l.183/2010 sulla quale pertanto prevale.
L'art. 42,l.183/2010, peraltro, postula l'onere di immediata comunicazione all' da parte dell'impresa di assicurazione nei “soli CP_6 casi di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia”.
6 Pure tale disposizione, dunque, seppure non richiama espressamente il sistema previsto in materia di sinistri stradali, quale quello per cui è causa, previsto dall'art. 142 Cod. Ass., richiede comunque un dovere di cooperazione in capo al danneggiato, il quale è evidentemente tenuto a riferire all'assicuratore se egli rientra o meno tra i soggetti aventi diritto all'indennità erogata dall' CP_6
In assenza della conoscenza di tale condizione soggettiva del danneggiato, che non può che essere da questo comunicata, non può ritenersi che l'assicuratore privato sia tenuto a dare comunicazione all' delle somme erogate al danneggiato medesimo. CP_6
In conclusione, l' in forza del disposto dell'art. 142 Cod. Ass., CP_6 preso atto della liberatoria resa da e constatata dunque CP_5
l'impossibilità di esercitare la surroga nei confronti della in CP_3 conseguenza di tale condotta della danneggiata, al fine di evitare la c.d. compensatio lucri cum damno, avrebbe dovuto, se del caso, svolgere la diversa azione diretta a ripetere dalla danneggiata stessa le somme corrispondenti agli oneri sostenuti (Cass. 20176 del 2014),
e non anche proporre la domanda di surroga nei confronti dell'assicuratore r.c. oggetto del presente giudizio.
Tale domanda va dunque rigettata, atteso che l'assicuratore ha già effettuato in favore del danneggiato la prestazione cui era tenuto ed a seguito della liberatoria non può essere tenuto ad una nuovo pagamento nei confronti dell' CP_6
L'accoglimento di tale mezzo assorbe l'esame degli altri motivi di impugnazione.
In accoglimento dell'appello, la domanda di surroga svolta dall' nei CP_6 confronti di va dunque respinta e le spese di entrambi i gradi CP_3 vanno posti a carico dell' CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da
7 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona Controparte_3
n.984/2024, nei confronti dell' così dispone: CP_6
- rigetta la domanda si surroga dell' Controparte_7
nei confronti di e di
[...] Controparte_3 [...]
CP_2
- condanna l' alla refusione delle spese di entrambi i gradi, che CP_6 liquida, quanto al giudizio di primo grado, in 4.300,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del
15% ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in 5.300,00 €, di cui 800,00 € per esbors i( comprensivi di contributo unificato),oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 611/2024
promossa da
in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Novelli e Parte_2
Matteo Novelli
APPELLANTE
Contro
(P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori P.IVA_1
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona,
n.984/2024, pubblicata il 15/05/2024, notificata il 20 maggio 2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona – contrariis e reiectiis - in via principale, in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Ancona … nel procedimento civile rubricato al n. RG n. 2491/2021 Tribunale di
Ancona promosso da Parte_3
e rigettare la domanda svolta da
[...] Controparte_2 [...]
contro e Controparte_1 Controparte_3 in accoglimento delle ragioni svolte con i motivi di Controparte_2 appello e condannare la stessa alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata ridurre la richiesta di indennizzo / surroga dell' in ragione del concorso di Controparte_4 colpa della nella causazione dell'infortunio e per la CP_5 presenza di pregresse invalidità rilevanti ex art. 1223 c.c. ed incidenti per la minore determinazione e liquidazione del danno risarcibile . Con vittoria di spese del presente grado.”;
Della parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, IN VIA
PREGIUDIZIALE: -dichiarare la nullità ed inammissibilità dell'appello con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
-dichiarare il giudicato di cui al punto 7 del presente atto. NEL
MERITO: respingere l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite in ambo i gradi. IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi richiesti con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di
2 giudizio. IN SUBORDINE: NEL RITO: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assistita sig.ra IN CP_6 CP_5
VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie per cui
è causa dell'art. 142 D. Lgs. 209/2005; NEL MERITO: respingere
l'avversaria eccezione di concorso di colpa dell'assistita sig.ra CP_6 con ogni conseguente statuizione. In subordine, nel CP_5 caso in cui si ritenga che abbia pregiudicato all' il CP_5 CP_6 diritto ex art. 41 L.183/2010 nei confronti di condannarla a Parte_4 pagare all' , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro-tempore, per il titolo suddetto la somma di
€ 39.168,06 o quella maggiore o (in subordine) minore che risulterà in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo
i noti indici Istat, dal dovuto al saldo.”
FATTI DI CAUSA
L' conveniva innanzi al Tribunale di Ancona CP_6 Controparte_2 quale proprietaria e conducente dell'autoveicolo AN SA targato
CS 451 RA, e la in qualità di assicuratore r.c. Controparte_3 auto, in relazione al sinistro stradale verificatosi il 6 febbraio 2018, nel
Carmen Monti aveva riportato lesioni personali, al fine di recuperare le somme corrisposte in favore di quest'ultima a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/03/2018.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Ancona, accertata la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro, CP_2 condannava i convenuti in solido a pagare all' l'ammontare CP_6 dell'indennità di cui sopra, pari a 39.168,06 € , oltre ad interessi in misura legale dalla data della messa mora al saldo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Controparte_3 deducendo la violazione dell'art. 2054 c.c. in relazione all'art. 190 CdS, per aver omesso di rilevare il concorso di colpa della danneggiata, nonché dell'art. 142 Codice Ass. Chiedeva pertanto il rigetto dell'azione
3 di surroga, o in subordine, una riduzione del “quantum” sia in conseguenza del menzionato concorso di colpa che di pregresse rilevanti invalidità in capo alla danneggiata.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la nullità CP_6 dell'appello per mancata notifica dell'atto di citazione alla e, CP_2 nel merito, ribadiva la responsabilità esclusiva della nella CP_2 causazione del sinistro ed, in ogni caso, l'inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art.142 del Codice delle Assicurazioni Private, posto che l' aveva esercitato azione diretta ai sensi dell'art. CP_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia, anche nel presente grado, della signora ritualmente citata, dovendo dunque Controparte_2 rigettarsi l' eccezione pregiudiziale sollevata dall' che avrebbe in CP_6 ogni caso determinato non già la nullità dell'appello, ma se del caso,
l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc.
Passando al merito, per ragioni di priorità logica è opportuno esaminare anzitutto il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante denuncia la violazione dell'art. 142 Codice delle
Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005) e dell' art.41, comma 1, della
Legge n.183/2010 (“Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”), anche in relazione al principio della c.d. compensatio lucri cum damno.
La censura è fondata.
Conviene premettere che, trattandosi del diritto di surroga esercitato dall' a seguito di un sinistro stradale, la norma di riferimento è, CP_6 oltre all'art. 1916 cod. civ., l'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005; disposizione, quest'ultima, che ha il suo antecedente nell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
4 Il meccanismo delineato nell'art. 142 del decreto legislativo n. 209 del
2005 costituisce un'applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 cod. civ., poiché la disposizione delinea un'azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali.
Tale disciplina è dunque speciale rispetto a quella generale prevista per la surrogazione.
A norma dell'art. 142, comma 1, cit., l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere «direttamente dall'impresa di assicurazione» il rimborso
«delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3».
I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile, il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto «ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie».
In caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l'esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, sorge l'obbligo di accantonamento «di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare».
Stante la chiara espressione legislativa deve ritenersi che l'obbligo di accantonamento in capo all'assicurazione sorge solo in caso di dichiarazione positiva.
Il complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 appare dunque finalizzato a consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali;
ma, ove questi abbiano erogato delle somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. È comunque previsto - con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 142 cit. - che
5 l'ente gestore dell'assicurazione sociale «ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione (Cass. 20176 del 2014).
Orbene, nel caso di specie è ravvisabile tale fattispecie, dovendo ritenersi ascrivibile alla condotta del danneggiato il mancato esito positivo dell'azione di surrogazione.
Risulta agli atti - e non è contestato - che in seguito all'incidente per cui è causa la danneggiata abbia sottoscritto, in data 29 CP_5 novembre 2018, dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie.
e aggiunsero un accordo transattivo per la definizione CP_3 CP_5 della controversia in data 21 gennaio 2019 ed in data 4 febbraio 2019
l'assicurazione effettuò in favore della l pagamento di 35.000,00 CP_5
€ (di cui 31.000,00 € a titolo di risarcimento danni ed euro 4.000,00 a titolo di spese legali).
Solo successivamente, con comunicazione del 27 marzo 2019, l' CP_6 comunicò all'appellante l'intenzione di surrogarsi.
Nel caso di specie la ha dunque reso all'assicurazione della r.c. CP_5 una falsa dichiarazione in ordine al proprio diritto a conseguire prestazioni dall' all'esito di detta dichiarazione, che può CP_6 qualificarsi come una vera e propria liberatoria, non era tenuta Pt_4
a dare comunicazione all' della transazione conclusa con la CP_6 danneggiata ed effettuò legittimamente (ed anzi doverosamente) il relativo pagamento alla danneggiata, in conformità alla disposizione dell'art. 142, comma 3 Cod. ass.
Tale norma costituisce una diposizione speciale, in materia di sinistri stradali, rispetto all'art. 42, l.183/2010 sulla quale pertanto prevale.
L'art. 42,l.183/2010, peraltro, postula l'onere di immediata comunicazione all' da parte dell'impresa di assicurazione nei “soli CP_6 casi di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia”.
6 Pure tale disposizione, dunque, seppure non richiama espressamente il sistema previsto in materia di sinistri stradali, quale quello per cui è causa, previsto dall'art. 142 Cod. Ass., richiede comunque un dovere di cooperazione in capo al danneggiato, il quale è evidentemente tenuto a riferire all'assicuratore se egli rientra o meno tra i soggetti aventi diritto all'indennità erogata dall' CP_6
In assenza della conoscenza di tale condizione soggettiva del danneggiato, che non può che essere da questo comunicata, non può ritenersi che l'assicuratore privato sia tenuto a dare comunicazione all' delle somme erogate al danneggiato medesimo. CP_6
In conclusione, l' in forza del disposto dell'art. 142 Cod. Ass., CP_6 preso atto della liberatoria resa da e constatata dunque CP_5
l'impossibilità di esercitare la surroga nei confronti della in CP_3 conseguenza di tale condotta della danneggiata, al fine di evitare la c.d. compensatio lucri cum damno, avrebbe dovuto, se del caso, svolgere la diversa azione diretta a ripetere dalla danneggiata stessa le somme corrispondenti agli oneri sostenuti (Cass. 20176 del 2014),
e non anche proporre la domanda di surroga nei confronti dell'assicuratore r.c. oggetto del presente giudizio.
Tale domanda va dunque rigettata, atteso che l'assicuratore ha già effettuato in favore del danneggiato la prestazione cui era tenuto ed a seguito della liberatoria non può essere tenuto ad una nuovo pagamento nei confronti dell' CP_6
L'accoglimento di tale mezzo assorbe l'esame degli altri motivi di impugnazione.
In accoglimento dell'appello, la domanda di surroga svolta dall' nei CP_6 confronti di va dunque respinta e le spese di entrambi i gradi CP_3 vanno posti a carico dell' CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da
7 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona Controparte_3
n.984/2024, nei confronti dell' così dispone: CP_6
- rigetta la domanda si surroga dell' Controparte_7
nei confronti di e di
[...] Controparte_3 [...]
CP_2
- condanna l' alla refusione delle spese di entrambi i gradi, che CP_6 liquida, quanto al giudizio di primo grado, in 4.300,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del
15% ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in 5.300,00 €, di cui 800,00 € per esbors i( comprensivi di contributo unificato),oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
8