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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1263/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
AN, dall'Avv. Donato Pesca, dall'avv. Marco Michelon e dall'avv.
AM AN, domiciliato in Padova presso lo studio dell'avv.
Vincenzo AN
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in Venezia - Mestre (c.f. n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa P.IVA_1
1 dall'avv. Marco Rossi e domiciliata in Verona presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettato l'appello incidentale di parte appellata, accogliere, per i motivi tutti dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 312/2024 del
06.02.2024 emessa dal Tribunale di Verona, in persona del Giudice
Dott.ssa Stefania Abbate, non notificata, a conclusione del procedimento contraddistinto con RG n. 4713/2020 avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2020 proposta dal Sig. Parte_1
disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e pronunciate le declaratorie del caso, accogliere le seguenti conclusioni:
- Confermare la revoca del d.i. opposto;
- Revocare la condanna dell'opponente a pagare in favore dell'opposto la somma di euro 13.451,65;
- Revocare la compensazione delle spese di lite di primo grado e condannare l'appellata al pagamento delle spese di primo CP_1
grado e di mediazione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata CP_1
In via preliminare:
2 1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli art. 342 e 348 bis cpc attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza n.
312/2024 emessa dal Tribunale di Verona del 06/02/2024 nel procedimento RG 4713/2020 e, quindi, confermare il DI n. 1245/2020 del
23/04/2020;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti del Sig. della somma di € 24.330,41 Parte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora al tasso legale dalla domanda fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma a favore di;
Controparte_1
5) In subordine, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti del Sig. della somma di € 14.173,76 Parte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora al tasso legale dalla domanda fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma a favore di;
Controparte_1
6) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e rimborso spese generali 15% per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE si opponeva al decreto n. 1245/2020 del 23 aprile 2020, con Parte_1
cui il Tribunale di Verona gli aveva ingiunto di pagare a la Controparte_1
somma di Euro 24.330,41, oltre interessi.
3 aveva richiesto l'emissione del decreto, affermandosi Controparte_1
cessionaria del credito di Findomestic Banca s.p.a., scaturito da rapporti bancari (contratto di credito revolving n. 20155331501901 concluso il 18 aprile 2011 e contratto di prestito n. 20155331501913 del 18 aprile 2012).
L'opponente eccepiva la titolarità del credito in capo all'ingiungente, la difformità tra il t.a.e.g. indicato in contratto e quello effettivo, nonché
l'usurarietà del tasso moratorio del prestito personale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 312/2024, pronunciata e depositata il 5 febbraio 2024, il Tribunale di Verona revocava il decreto ingiuntivo e, contestualmente, condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di Euro 13.451,65, oltre interessi al tasso del 0,592% dalla domanda alla pronuncia e quindi gli interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, compensando le spese processuali e ponendo a carico dell'opposta le spese di c.t.u.
Il Tribunale riteneva che l'opposta avesse fornito prova documentale dell'acquisto del credito ed escludeva l'usurarietà del prestito personale.
In proposito, evidenziava che la pretesa della cessionaria era stata limitata
“alla sorte capitale e non consta che l'ingiunto abbia comunque pagato interessi moratori, laddove le voci relative alla penale per il ritardato pagamento delle rate appaiono scomputate nell'estratto conto riversato nel fascicolo monitorio”.
Il giudice accoglieva il rimanente motivi di opposizione, rilevando che il t.a.e.g. indicato nei due contratti era inferiore a quello effettivo. Il t.a.e.g. non considerava la polizza assicurativa obbligatoria ed ulteriori costi. Ciò comportava nullità delle clausole relative agli interessi, che dovevano essere rideterminati applicando il tasso nominale minimo dei Bot emessi
4 nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e l'eliminazione di ogni altro onere.
Quindi, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento tecnico-contabile, il
Tribunale rideterminava il debito complessivo in Euro 13.451,65 (debito di Euro 14.173,76, alla data del 5 settembre 2018, sorto dal prestito personale, cui era sottratto il credito di Euro 722,11 di , scaturito Pt_1
dal ricalcolo del rapporto di credito revolving). Sull'importo suddetto erano poi riconosciuti gli interessi al tasso sostitutivo indicato dal c.t.u. nel
0,592% dalla data della domanda a quella della sentenza.
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, proponeva Parte_1
appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di accertamento della mancanza di presupposti per la risoluzione del contratto di prestito personale ( Pt_1
non era decaduto dal beneficio del termine, poiché, alla data di risoluzione del rapporto, non vi era ancora un credito esigibile), e pertanto non poteva essere richiesto il decreto ingiuntivo;
2) il giudice aveva omesso di pronunciarsi anche sulla “richiesta di ordine di rettifica di ogni segnalazione in Crif e in Cr Banca d'Italia”; 3) in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione, doveva essere altresì riformata la decisione di compensazione delle spese processuali. chiedeva che, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, in Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza fosse “revocata la condanna dell'opponente a pagare in favore dell'opposto la somma di euro
13.451,65” e controparte venisse condannata alle spese processuali del primo grado di giudizio e del procedimento di mediazione, con distrazione a favore dei difensori.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello principale e proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti motivi: - il t.a.e.g. era stato correttamente indicato, poiché la
5 polizza assicurativa era facoltativa e non obbligatoria, e comunque la sua errata indicazione non avrebbe potuto comportare la nullità del contratto;
- il giudice aveva errato nel compensare il debito scaturito dal prestito personale con il credito restitutorio riconosciuto a favore di . Pt_1
chiedeva che, respinto l'appello principale e Controparte_1
accolto l'appello incidentale, fosse accertato, a suo favore, il credito di
Euro 24.330,41 nei confronti di oltre interessi al tasso di Parte_1
mora, o in subordine il credito di Euro 14.173,76, oltre interessi di mora.
Con ordinanza del 29 novembre 2024, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra riportate, nel termine assegnato.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
1. Con il primo motivo di appello, denuncia l'omessa Parte_1
pronuncia del Tribunale di Verona sulla domanda di accertamento d'insussistenza dei presupposti per la decadenza del beneficio del termine
(decadenza che sarebbe stata comunicata da Findomestic Banca s.p.a. nel settembre 2018).
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione in opposizione, si limitò a richiedere la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo.
La prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. non fu depositata.
Precisando le conclusioni, l'opponente domandò: “Accertato l'illegittimità della revoca del beneficio del termine e l'inesistenza del credito al momento dell'ingiunzione, revocare il decreto ingiuntivo 1245 del
23.04.2020 e ordinare la rettifica di ogni segnalazione in CRIF e in CR
Banca d'Italia” (conclusioni contenute nella nota depositata il 19 giugno
2023).
Ciò considerato, è agevole concludere che l'accertamento, richiesto da nelle rassegnate conclusioni, era funzionale ad ottenere la Parte_1
6 revoca del decreto ingiuntivo (unica domanda tempestivamente proposta): risultato che fu conseguito, poiché il decreto è stato revocato.
L'opponente, il quale aveva sospeso nel maggio 2018 il rimborso delle rate del prestito senza comunicarne le ragioni, mai ebbe a richiedere, prima o dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, il ripristino del piano di ammortamento del rapporto contrattuale (richiesta che avrebbe peraltro presupposto l'instaurazione del contraddittorio con la controparte contrattuale, ossia con Findomestic), onde proseguire la restituzione rateale del prestito.
L'appellante principale non può pertanto dolersi di un'omessa pronuncia, che non vi è stata.
Se è poi vero che, rideterminando gli interessi dovuti, egli poteva considerarsi non ancora inadempiente alla data del 5 settembre 2018, è altrettanto vero che, allorché agì in giudizio notificandogli il Controparte_1
ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo (aprile-maggio 2020) - dopo avere già inutilmente intimato il pagamento del debito (con racc. ricevuta il 23 ottobre 2019) e non avere ottenuto alcuna risposta -, era Pt_1
senz'altro in mora.
In definitiva, l'appellante non può sottrarsi al pagamento, a favore della mutuante (e ora dalla cessionaria del credito), del debito residuo per capitale, maggiorato degli interessi rideterminati dal c.t.u., dott.
[...]
al “tasso nominale minimo dei BOT emessi nei 12 mesi Per_1
precedenti la conclusione del contratto”.
2. lamenta, inoltre, l'omessa pronuncia del Tribunale di Parte_1
Verona sulla domanda di ordine di rettifica di ogni segnalazione “in Crif e in Cr”.
Il motivo d'impugnazione è infondato per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, la domanda è stata tardivamente formulata al momento della precisazione delle conclusioni. Essa non era menzionata nell'atto di
7 citazione in opposizione (già s'è detto che la prima memoria ex art. 183,
6° co., c.p.c. non è stata depositata), in cui neppure si allegava l'esistenza di segnalazioni illegittime.
In secondo luogo, difetta totalmente la prova di segnalazioni, la cui esistenza non è stata documentata da . Pt_1
In terzo luogo, l'ordine potrebbe essere impartito solamente alla controparte contrattuale, non chiamata in causa, e non certamente a
[...]
che non è succeduta nei rapporti negoziali, ma esclusivamente CP_1
nei crediti di Findomestic Banca s.p.a.
3. Il terzo motivo d'impugnazione principale è privo di autonomia, poiché
l'appellante richiede una diversa regolamentazione delle spese in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione e della riforma della sentenza.
Quindi, il rigetto del primo motivo d'impugnazione fa venire meno il fondamento della domanda di condanna di alla rifusione Controparte_1
delle spese processuali sostenute da . Pt_1
4. Con il primo motivo d'impugnazione incidentale, Controparte_1
sostiene che il t.a.e.g., indicato nei contratti, non fosse errato. Le
[...]
polizze assicurative erano facoltative e pertanto non si dovrebbe tenero conto del loro costo.
4.1. La doglianza, se non inammissibile per genericità, è senz'altro infondata. non si confronta con la motivazione Controparte_1
dell'impugnata sentenza, che ha sul punto così statuito:
“Sussistono, invero, una serie di indici che, a dispetto della qualificazione formale, lasciano presumere il sostanziale carattere obbligatorio delle polizze assicurative stipulate dall'opponente, la cui qualità di consumatore è pacifica.
8 In particolare, dalla documentazione in atti emerge che l'adesione alle polizze collettive Cardif è stata contestuale, a seconda dei casi, alla sottoscrizione del prestito personale e del credito revolving, con esclusiva finalità di copertura di questi, la cui numerazione si trova riportata nei rispettivi moduli di adesione, e che il pagamento del premio è stato incluso nella rateizzazione prevista per il rimborso delle somme finanziate
e, quanto alla linea di credito revolving, parametrato all'entità dell'utilizzo (doc. 2, 5, 6 e 9 fascicolo monitorio), a denotare il legame non soltanto genetico, ma anche funzionale tra i rapporti medesimi. A conferma di ciò, le note informative relative alle due polizze, definite un
“pacchetto inscindibile”, in quanto poste a copertura di diverse tipologie di rischio, precisavano che il pagamento del premio avveniva con le modalità previste per la restituzione del finanziamento, che l'indennizzo era parametrato all'entità del debito residuo e che la copertura assicurativa aveva la medesima durata del finanziamento (v. doc. 5 e 6 opponente)”.
Come si è detto, l'appellante incidentale omette di considerare la riportata motivazione, limitandosi a ripetere che nei contratti le polizze assicurative sono indicate come “facoltative”: circostanza per l'appunto superata dal giudice veronese per le ragioni esposte, pienamente condivisibili.
Invero, la dicitura “facoltativa”, contenuta in un modello prestampato che non contempla tuttavia lo spazio per l'espressione di una scelta contraria, non dimostra alcunché.
Era onere dell'opposta fornire la prova che la scelta, se sottoscrivere o meno la polizza, fosse reale e non pregiudicasse l'erogazione del credito.
Altrimenti detto, doveva dimostrare che il Controparte_1
consumatore avrebbe ricevuto il finanziamento anche se non avesse assicurato, nell'interesse della finanziaria, il rischio d'inadempimento
9 dell'obbligazione restitutoria. In difetto di tale dimostrazione, nel calcolo del t.a.e.g. doveva essere necessariamente incluso il costo assicurativo.
4.2. Con lo stesso motivo d'impugnazione, Controparte_1
sostiene che l'erronea indicazione del t.a.e.g. non determina la nullità del contratto (o meglio della clausola sugli interessi).
L'affermazione non è condivisibile.
In generale l'omissione o l'errata indicazione del t.a.e.g. non è causa di nullità, neppure parziale, del contratto, poiché trattasi di un indicatore del costo complessivo del credito e non di una condizione contrattuale (v., ad esempio, Cass. civ., ord., 14 febbraio 2023, n. 4597).
Sennonché, con l'introduzione dell'art. 125 bis t.u.b., avvenuta prima della conclusione dei contratti di cui è causa (d.lgs. n. 141/2010, attuativo della direttiva n. 2008/48/CE), il legislatore ha stabilito che, con riferimento ai contratti conclusi con consumatori e dunque a specifica tutela degli stessi, l'inadempimento dell'obbligo informativo è sanzionato con la nullità parziale del contratto e la conseguente applicazione di un tasso sostitutivo. Ciò si desume chiaramente dal 7° co. del cit. 125 bis, il quale - dopo che il precedente 6° co. ha previsto la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi nel t.a.e.g. - dispone che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese
[..]”. La previsione di un t.a.e.g. sostitutivo ha, evidentemente, un contenuto sanzionatorio per la non corretta informazione fornita al consumatore, e comporta che le condizioni economiche del rapporto si adeguano al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro. In altre parole, il
10 t.a.e.g. cessa di essere un indicatore di costo e conforma il contenuto del rapporto negoziale, determinando la misura degli interessi dovuti.
5. Con il secondo motivo d'impugnazione incidentale, Controparte_1
lamenta la compensazione, compiuta dal Tribunale, tra il debito di
[...]
scaturito dal prestito personale e il credito restitutorio, Parte_1
riconosciuto a favore del medesimo, sorto dal contratto di credito revolving.
Il motivo non può essere accolto.
È indubbio che abbia acquistato i crediti di Controparte_1
Findomestic Banca s.p.a. (sul punto la sentenza del Tribunale di Verona è divenuta definitiva), ma non è succeduta nei rapporti contrattuali.
Con il ricorso per ingiunzione ha tenuto distinti i Controparte_1
due crediti, allegando di avere acquistato il credito di Euro 1.301,02, relativo al rapporto revolving, e il credito di Euro 23.029,39 relativo al prestito personale.
Il primo credito è risultato inesistente, poiché pagò a Findomestic Pt_1
Banca s.p.a. Euro 722,11 in più del dovuto.
Il secondo credito è stato accertato nel minore importo di Euro 14.173,76.
In sintesi, non ha acquisito alcun credito Controparte_1
relativamente al contratto revolving;
l'unico credito da essa acquisito è quello di Euro 14.173,76, relativo al prestito personale.
Quanto sopra osservato preclude la condanna di Controparte_1
alla restituzione di somme di denaro, ma non impedisce la compensazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 1248, 1° co.,
c.c.
Infatti, non accettò le cessioni di credito, potendo perciò Pt_1
compensare (parzialmente) il debito di Euro 14.173,76 verso la cessionaria con il credito di Euro 722,11 nei confronti della cedente.
11 L'appellante incidentale afferma che mai ha “avanzato domanda Pt_1
CP redibitoria [rectius: restitutoria] nei confronti di per gli importi asseritamente maggiormente versati” e pertanto il credito non era
“esigibile”.
L'argomentazione non merita condivisione.
Il credito restitutorio (scaturito da un indebito oggettivo) era tanto esigibile quanto il debito sorto dal contratto di prestito personale.
L'accertamento della sua consistenza, compiuto tramite indagine tecnica, non significa che fosse inesigibile.
Come poi si è detto, non poteva esercitare un'azione di condanna Pt_1
restitutoria nei confronti di ma ciò non ha Controparte_1
precluso l'eccezione di compensazione ai sensi dell'art. 1248, 1° co., c.c., la quale – se anche non sollevata con formula solenne – era rinvenibile nel contenuto delle difese dell'opponente, in particolare nella duplice deduzione, contenuta fin dall'originario atto di citazione in opposizione, di avere pagato, relativamente al contratto revolving, più del dovuto e di non essere tenuto a corrispondere alcunché a per il Controparte_1
prestito personale, cui seguiva la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
La compensazione compiuta dal Tribunale di Verona è pertanto legittima.
6. In conclusione, devono essere respinti entrambi gli appelli, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Ciò considerato, anche le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1263/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante principale) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
312/2024, pronunciata dal Tribunale di Verona;
2) compensa le spese processuali del grado;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 7 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
AN, dall'Avv. Donato Pesca, dall'avv. Marco Michelon e dall'avv.
AM AN, domiciliato in Padova presso lo studio dell'avv.
Vincenzo AN
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in Venezia - Mestre (c.f. n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa P.IVA_1
1 dall'avv. Marco Rossi e domiciliata in Verona presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettato l'appello incidentale di parte appellata, accogliere, per i motivi tutti dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 312/2024 del
06.02.2024 emessa dal Tribunale di Verona, in persona del Giudice
Dott.ssa Stefania Abbate, non notificata, a conclusione del procedimento contraddistinto con RG n. 4713/2020 avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2020 proposta dal Sig. Parte_1
disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e pronunciate le declaratorie del caso, accogliere le seguenti conclusioni:
- Confermare la revoca del d.i. opposto;
- Revocare la condanna dell'opponente a pagare in favore dell'opposto la somma di euro 13.451,65;
- Revocare la compensazione delle spese di lite di primo grado e condannare l'appellata al pagamento delle spese di primo CP_1
grado e di mediazione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata CP_1
In via preliminare:
2 1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli art. 342 e 348 bis cpc attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza n.
312/2024 emessa dal Tribunale di Verona del 06/02/2024 nel procedimento RG 4713/2020 e, quindi, confermare il DI n. 1245/2020 del
23/04/2020;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti del Sig. della somma di € 24.330,41 Parte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora al tasso legale dalla domanda fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma a favore di;
Controparte_1
5) In subordine, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti del Sig. della somma di € 14.173,76 Parte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora al tasso legale dalla domanda fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma a favore di;
Controparte_1
6) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e rimborso spese generali 15% per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE si opponeva al decreto n. 1245/2020 del 23 aprile 2020, con Parte_1
cui il Tribunale di Verona gli aveva ingiunto di pagare a la Controparte_1
somma di Euro 24.330,41, oltre interessi.
3 aveva richiesto l'emissione del decreto, affermandosi Controparte_1
cessionaria del credito di Findomestic Banca s.p.a., scaturito da rapporti bancari (contratto di credito revolving n. 20155331501901 concluso il 18 aprile 2011 e contratto di prestito n. 20155331501913 del 18 aprile 2012).
L'opponente eccepiva la titolarità del credito in capo all'ingiungente, la difformità tra il t.a.e.g. indicato in contratto e quello effettivo, nonché
l'usurarietà del tasso moratorio del prestito personale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 312/2024, pronunciata e depositata il 5 febbraio 2024, il Tribunale di Verona revocava il decreto ingiuntivo e, contestualmente, condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di Euro 13.451,65, oltre interessi al tasso del 0,592% dalla domanda alla pronuncia e quindi gli interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, compensando le spese processuali e ponendo a carico dell'opposta le spese di c.t.u.
Il Tribunale riteneva che l'opposta avesse fornito prova documentale dell'acquisto del credito ed escludeva l'usurarietà del prestito personale.
In proposito, evidenziava che la pretesa della cessionaria era stata limitata
“alla sorte capitale e non consta che l'ingiunto abbia comunque pagato interessi moratori, laddove le voci relative alla penale per il ritardato pagamento delle rate appaiono scomputate nell'estratto conto riversato nel fascicolo monitorio”.
Il giudice accoglieva il rimanente motivi di opposizione, rilevando che il t.a.e.g. indicato nei due contratti era inferiore a quello effettivo. Il t.a.e.g. non considerava la polizza assicurativa obbligatoria ed ulteriori costi. Ciò comportava nullità delle clausole relative agli interessi, che dovevano essere rideterminati applicando il tasso nominale minimo dei Bot emessi
4 nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e l'eliminazione di ogni altro onere.
Quindi, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento tecnico-contabile, il
Tribunale rideterminava il debito complessivo in Euro 13.451,65 (debito di Euro 14.173,76, alla data del 5 settembre 2018, sorto dal prestito personale, cui era sottratto il credito di Euro 722,11 di , scaturito Pt_1
dal ricalcolo del rapporto di credito revolving). Sull'importo suddetto erano poi riconosciuti gli interessi al tasso sostitutivo indicato dal c.t.u. nel
0,592% dalla data della domanda a quella della sentenza.
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, proponeva Parte_1
appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di accertamento della mancanza di presupposti per la risoluzione del contratto di prestito personale ( Pt_1
non era decaduto dal beneficio del termine, poiché, alla data di risoluzione del rapporto, non vi era ancora un credito esigibile), e pertanto non poteva essere richiesto il decreto ingiuntivo;
2) il giudice aveva omesso di pronunciarsi anche sulla “richiesta di ordine di rettifica di ogni segnalazione in Crif e in Cr Banca d'Italia”; 3) in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione, doveva essere altresì riformata la decisione di compensazione delle spese processuali. chiedeva che, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, in Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza fosse “revocata la condanna dell'opponente a pagare in favore dell'opposto la somma di euro
13.451,65” e controparte venisse condannata alle spese processuali del primo grado di giudizio e del procedimento di mediazione, con distrazione a favore dei difensori.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello principale e proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti motivi: - il t.a.e.g. era stato correttamente indicato, poiché la
5 polizza assicurativa era facoltativa e non obbligatoria, e comunque la sua errata indicazione non avrebbe potuto comportare la nullità del contratto;
- il giudice aveva errato nel compensare il debito scaturito dal prestito personale con il credito restitutorio riconosciuto a favore di . Pt_1
chiedeva che, respinto l'appello principale e Controparte_1
accolto l'appello incidentale, fosse accertato, a suo favore, il credito di
Euro 24.330,41 nei confronti di oltre interessi al tasso di Parte_1
mora, o in subordine il credito di Euro 14.173,76, oltre interessi di mora.
Con ordinanza del 29 novembre 2024, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra riportate, nel termine assegnato.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
1. Con il primo motivo di appello, denuncia l'omessa Parte_1
pronuncia del Tribunale di Verona sulla domanda di accertamento d'insussistenza dei presupposti per la decadenza del beneficio del termine
(decadenza che sarebbe stata comunicata da Findomestic Banca s.p.a. nel settembre 2018).
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione in opposizione, si limitò a richiedere la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo.
La prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. non fu depositata.
Precisando le conclusioni, l'opponente domandò: “Accertato l'illegittimità della revoca del beneficio del termine e l'inesistenza del credito al momento dell'ingiunzione, revocare il decreto ingiuntivo 1245 del
23.04.2020 e ordinare la rettifica di ogni segnalazione in CRIF e in CR
Banca d'Italia” (conclusioni contenute nella nota depositata il 19 giugno
2023).
Ciò considerato, è agevole concludere che l'accertamento, richiesto da nelle rassegnate conclusioni, era funzionale ad ottenere la Parte_1
6 revoca del decreto ingiuntivo (unica domanda tempestivamente proposta): risultato che fu conseguito, poiché il decreto è stato revocato.
L'opponente, il quale aveva sospeso nel maggio 2018 il rimborso delle rate del prestito senza comunicarne le ragioni, mai ebbe a richiedere, prima o dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, il ripristino del piano di ammortamento del rapporto contrattuale (richiesta che avrebbe peraltro presupposto l'instaurazione del contraddittorio con la controparte contrattuale, ossia con Findomestic), onde proseguire la restituzione rateale del prestito.
L'appellante principale non può pertanto dolersi di un'omessa pronuncia, che non vi è stata.
Se è poi vero che, rideterminando gli interessi dovuti, egli poteva considerarsi non ancora inadempiente alla data del 5 settembre 2018, è altrettanto vero che, allorché agì in giudizio notificandogli il Controparte_1
ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo (aprile-maggio 2020) - dopo avere già inutilmente intimato il pagamento del debito (con racc. ricevuta il 23 ottobre 2019) e non avere ottenuto alcuna risposta -, era Pt_1
senz'altro in mora.
In definitiva, l'appellante non può sottrarsi al pagamento, a favore della mutuante (e ora dalla cessionaria del credito), del debito residuo per capitale, maggiorato degli interessi rideterminati dal c.t.u., dott.
[...]
al “tasso nominale minimo dei BOT emessi nei 12 mesi Per_1
precedenti la conclusione del contratto”.
2. lamenta, inoltre, l'omessa pronuncia del Tribunale di Parte_1
Verona sulla domanda di ordine di rettifica di ogni segnalazione “in Crif e in Cr”.
Il motivo d'impugnazione è infondato per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, la domanda è stata tardivamente formulata al momento della precisazione delle conclusioni. Essa non era menzionata nell'atto di
7 citazione in opposizione (già s'è detto che la prima memoria ex art. 183,
6° co., c.p.c. non è stata depositata), in cui neppure si allegava l'esistenza di segnalazioni illegittime.
In secondo luogo, difetta totalmente la prova di segnalazioni, la cui esistenza non è stata documentata da . Pt_1
In terzo luogo, l'ordine potrebbe essere impartito solamente alla controparte contrattuale, non chiamata in causa, e non certamente a
[...]
che non è succeduta nei rapporti negoziali, ma esclusivamente CP_1
nei crediti di Findomestic Banca s.p.a.
3. Il terzo motivo d'impugnazione principale è privo di autonomia, poiché
l'appellante richiede una diversa regolamentazione delle spese in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione e della riforma della sentenza.
Quindi, il rigetto del primo motivo d'impugnazione fa venire meno il fondamento della domanda di condanna di alla rifusione Controparte_1
delle spese processuali sostenute da . Pt_1
4. Con il primo motivo d'impugnazione incidentale, Controparte_1
sostiene che il t.a.e.g., indicato nei contratti, non fosse errato. Le
[...]
polizze assicurative erano facoltative e pertanto non si dovrebbe tenero conto del loro costo.
4.1. La doglianza, se non inammissibile per genericità, è senz'altro infondata. non si confronta con la motivazione Controparte_1
dell'impugnata sentenza, che ha sul punto così statuito:
“Sussistono, invero, una serie di indici che, a dispetto della qualificazione formale, lasciano presumere il sostanziale carattere obbligatorio delle polizze assicurative stipulate dall'opponente, la cui qualità di consumatore è pacifica.
8 In particolare, dalla documentazione in atti emerge che l'adesione alle polizze collettive Cardif è stata contestuale, a seconda dei casi, alla sottoscrizione del prestito personale e del credito revolving, con esclusiva finalità di copertura di questi, la cui numerazione si trova riportata nei rispettivi moduli di adesione, e che il pagamento del premio è stato incluso nella rateizzazione prevista per il rimborso delle somme finanziate
e, quanto alla linea di credito revolving, parametrato all'entità dell'utilizzo (doc. 2, 5, 6 e 9 fascicolo monitorio), a denotare il legame non soltanto genetico, ma anche funzionale tra i rapporti medesimi. A conferma di ciò, le note informative relative alle due polizze, definite un
“pacchetto inscindibile”, in quanto poste a copertura di diverse tipologie di rischio, precisavano che il pagamento del premio avveniva con le modalità previste per la restituzione del finanziamento, che l'indennizzo era parametrato all'entità del debito residuo e che la copertura assicurativa aveva la medesima durata del finanziamento (v. doc. 5 e 6 opponente)”.
Come si è detto, l'appellante incidentale omette di considerare la riportata motivazione, limitandosi a ripetere che nei contratti le polizze assicurative sono indicate come “facoltative”: circostanza per l'appunto superata dal giudice veronese per le ragioni esposte, pienamente condivisibili.
Invero, la dicitura “facoltativa”, contenuta in un modello prestampato che non contempla tuttavia lo spazio per l'espressione di una scelta contraria, non dimostra alcunché.
Era onere dell'opposta fornire la prova che la scelta, se sottoscrivere o meno la polizza, fosse reale e non pregiudicasse l'erogazione del credito.
Altrimenti detto, doveva dimostrare che il Controparte_1
consumatore avrebbe ricevuto il finanziamento anche se non avesse assicurato, nell'interesse della finanziaria, il rischio d'inadempimento
9 dell'obbligazione restitutoria. In difetto di tale dimostrazione, nel calcolo del t.a.e.g. doveva essere necessariamente incluso il costo assicurativo.
4.2. Con lo stesso motivo d'impugnazione, Controparte_1
sostiene che l'erronea indicazione del t.a.e.g. non determina la nullità del contratto (o meglio della clausola sugli interessi).
L'affermazione non è condivisibile.
In generale l'omissione o l'errata indicazione del t.a.e.g. non è causa di nullità, neppure parziale, del contratto, poiché trattasi di un indicatore del costo complessivo del credito e non di una condizione contrattuale (v., ad esempio, Cass. civ., ord., 14 febbraio 2023, n. 4597).
Sennonché, con l'introduzione dell'art. 125 bis t.u.b., avvenuta prima della conclusione dei contratti di cui è causa (d.lgs. n. 141/2010, attuativo della direttiva n. 2008/48/CE), il legislatore ha stabilito che, con riferimento ai contratti conclusi con consumatori e dunque a specifica tutela degli stessi, l'inadempimento dell'obbligo informativo è sanzionato con la nullità parziale del contratto e la conseguente applicazione di un tasso sostitutivo. Ciò si desume chiaramente dal 7° co. del cit. 125 bis, il quale - dopo che il precedente 6° co. ha previsto la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi nel t.a.e.g. - dispone che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese
[..]”. La previsione di un t.a.e.g. sostitutivo ha, evidentemente, un contenuto sanzionatorio per la non corretta informazione fornita al consumatore, e comporta che le condizioni economiche del rapporto si adeguano al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro. In altre parole, il
10 t.a.e.g. cessa di essere un indicatore di costo e conforma il contenuto del rapporto negoziale, determinando la misura degli interessi dovuti.
5. Con il secondo motivo d'impugnazione incidentale, Controparte_1
lamenta la compensazione, compiuta dal Tribunale, tra il debito di
[...]
scaturito dal prestito personale e il credito restitutorio, Parte_1
riconosciuto a favore del medesimo, sorto dal contratto di credito revolving.
Il motivo non può essere accolto.
È indubbio che abbia acquistato i crediti di Controparte_1
Findomestic Banca s.p.a. (sul punto la sentenza del Tribunale di Verona è divenuta definitiva), ma non è succeduta nei rapporti contrattuali.
Con il ricorso per ingiunzione ha tenuto distinti i Controparte_1
due crediti, allegando di avere acquistato il credito di Euro 1.301,02, relativo al rapporto revolving, e il credito di Euro 23.029,39 relativo al prestito personale.
Il primo credito è risultato inesistente, poiché pagò a Findomestic Pt_1
Banca s.p.a. Euro 722,11 in più del dovuto.
Il secondo credito è stato accertato nel minore importo di Euro 14.173,76.
In sintesi, non ha acquisito alcun credito Controparte_1
relativamente al contratto revolving;
l'unico credito da essa acquisito è quello di Euro 14.173,76, relativo al prestito personale.
Quanto sopra osservato preclude la condanna di Controparte_1
alla restituzione di somme di denaro, ma non impedisce la compensazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 1248, 1° co.,
c.c.
Infatti, non accettò le cessioni di credito, potendo perciò Pt_1
compensare (parzialmente) il debito di Euro 14.173,76 verso la cessionaria con il credito di Euro 722,11 nei confronti della cedente.
11 L'appellante incidentale afferma che mai ha “avanzato domanda Pt_1
CP redibitoria [rectius: restitutoria] nei confronti di per gli importi asseritamente maggiormente versati” e pertanto il credito non era
“esigibile”.
L'argomentazione non merita condivisione.
Il credito restitutorio (scaturito da un indebito oggettivo) era tanto esigibile quanto il debito sorto dal contratto di prestito personale.
L'accertamento della sua consistenza, compiuto tramite indagine tecnica, non significa che fosse inesigibile.
Come poi si è detto, non poteva esercitare un'azione di condanna Pt_1
restitutoria nei confronti di ma ciò non ha Controparte_1
precluso l'eccezione di compensazione ai sensi dell'art. 1248, 1° co., c.c., la quale – se anche non sollevata con formula solenne – era rinvenibile nel contenuto delle difese dell'opponente, in particolare nella duplice deduzione, contenuta fin dall'originario atto di citazione in opposizione, di avere pagato, relativamente al contratto revolving, più del dovuto e di non essere tenuto a corrispondere alcunché a per il Controparte_1
prestito personale, cui seguiva la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
La compensazione compiuta dal Tribunale di Verona è pertanto legittima.
6. In conclusione, devono essere respinti entrambi gli appelli, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Ciò considerato, anche le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1263/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante principale) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
312/2024, pronunciata dal Tribunale di Verona;
2) compensa le spese processuali del grado;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 7 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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