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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Di Iacovo, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. PP US, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2024 con cui la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza, emessa in data 16 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Castrovillari, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di usura aggravata. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 644-ter cod. pen., 157, 158, 159, 160 e 161 cod. proc. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di usura. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4771 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/11/2024 La difesa ha rimarcato che, pochi mesi dopo l'arresto del US, il figlio del ricorrente avrebbe avvicinato FR PO DO, chiedendo la restituzione del solo capitale elargito dal padre con conseguente accettazione da parte della persona offesa e consegna della somma di euro 15.000,00. Pertanto, tra il 2018 ed il 2019, si sarebbe verificata una novazione dell'originario accordo "che da prestito con restituzione a tasso di interesse usuraio è stato novato in prestito con restituzione a tasso di interesse illecito" (vedi pag. 3 del ricorso). Secondo il ricorrente, il termine di prescrizione del contestato reato di usura decorrerebbe, pertanto, dal momento dell'originaria pattuizione usuraria (e quindi nel momento in cui il US avrebbe trattenuto, nel primo trimestre del 2011, la somma di euro 600,00 a titolo di interessi) e non dal 2019, come erroneamente affermato dai giudici di appello in considerazione del fatto che il nuovo accordo tra le parti avrebbe annullato l'originaria pattuizione illecita. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178, 521, 522 e 598 cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito. La Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la statuizione con cui il giudice di primo grado avrebbe condannato il ricorrente per un fatto nuovo rispetto a quello contestato al capo A) dell'imputazione; la difesa ha, in particolare, rimarcato che il US sarebbe stato condannato per condotte poste in essere fino al 2019 e quindi successive alla data di consumazione del reato espressamente indicata nel capo di imputazione ("fino al marzo 2011"). La restituzione del capitale non rientrerebbe, infatti, nella contestazione elevata nei confronti dell'imputato in quanto conseguenza di una nuova pattuizione che non prevedeva alcun tasso di interesse usurario e non dell'originario accordo illecito. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. L'imputato avrebbe spontaneamente rinunciato ad ottenere dal DO gli interessi usurari originariamente pattuiti con conseguente volontario impedimento della verificazione dell'evento dannoso (indebito depauperamento del patrimonio della persona offesa) ed applicabilità della diminuente prevista dall'ultimo comma dell'art. 56 cod. pen. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell'art. 62 -bis cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2 La Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe erroneamente affermato il "non trascurabile disvalore complessivo dei fatti" e rimarcato l'assenza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena, senza considerare che il reato risalirebbe al lontano 2011, che il tasso concordato con il DO sarebbe superiore del solo 6.03% annuo rispetto al tasso legale e che il ricorrente si sarebbe determinato spontaneamente a rinunciare al pagamento degli interessi pattuiti con conseguente restituzione del solo capitale. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa ha accettato condizioni particolarmente onerose a causa della situazione di estrema criticità economica in cui versava, senza tenere conto che il DO non si sarebbe trovato in una condizione di effettiva mancanza di mezzi economici idonei a far fronte ad esigenze primarie. Secondo la ricostruzione difensiva, il DO avrebbe chiesto il prestito per far fronte ad una mera difficoltà economica "costituita dalle spese da sostenere per la coltivazione dei terreni e degli alberi da frutta, al fine di ottenere i futuri guadagni" (vedi pagg. 9 e 10 del ricorso). I giudici di merito non avrebbero, inoltre, tenuto conto del fatto che il DO avrebbe dichiarato di avere in corso rapporti di fideiussione ed aperture di crediti e fidi nonché di essere in attesa di ricevere finanziamenti pubblici, dichiarazioni che dimostrerebbero che la persona offesa era nella condizione di ottenere prestiti di denaro ricorrendo al credito bancario. La Corte territoriale avrebbe, infine, erroneamente affermato che lo stato di bisogno sarebbe comprovato dall'accettazione da parte della persona offesa di "un prestito a condizioni oggettivamente inique", affermazione del tutto contraddittoria con quanto affermato dagli stessi giudici di appello in relazione alla quantificazione del superamento del tasso di interesse legale del solo 6.03% annuo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e manifestamente infondato. 1.1. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la 3 pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 644 cod. pen. così come contestato al US. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che le attendibili dichiarazioni della persona offesa hanno permesso di accertare che il reato si è perfezionato nel 2011 al momento dell'accordo usurario e del conseguente pagamento delle prime due tranches del debito da parte del DO, rimarcando l'assenza di prova in ordine alla presunta "novazione" dell'originario accordo usurario che secondo la difesa sarebbe avvenuta nel 2019 (vedi pagg. 8 e 10 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Peraltro, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il tasso di interesse praticato nell'ambito di un prestito, nel corso del quale il soggetto passivo ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato sulla base dell'art. 1194 cod. civ., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti e non al solo capitale (vedi in proposito Sez. 2, n. 39334 del 12/07/2016, Friscina, Rv. 268376 - 01 , da ultimo Sez. 2, n. 22058 del 18/04/2023, Giglia, non massimata), con conseguente manifesta infondatezza di quanto affermato dal ricorrente in ordine al fatto che la somma restituita dal DO sarebbe pari al capitale elargito dal ricorrente e che, quindi, non sarebbe stata versata alcuna somma a titolo di interesse. 1.2. I giudici di appello, inoltre, hanno correttamente richiamato l'art. 644-ter cod. pen. nella parte in cui dispone che la prescrizione per il reato di usura "decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" ed affermato, di conseguenza, che, nel caso di specie, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dall'aprile del 2019, data in cui il DO ha consegnato l'ultimo assegno "mediante il quale è stato restituito il capitale" (vedi pag. 10 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito che il delitto di usura si configura come reato a consumazione prolungata, sicché i pagamenti compiuti in esecuzione dell'originario patto usurario, non costituiscono un post factum non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (vedi Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020 Ud. (dep. 15/12/2020 ) Rv. 280313 - 01; 1.3. Peraltro, la Corte distrettuale ha correttamente affermato che, anche facendo decorrere il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 18 e mesi 9) dalla data dell'accordo usurario -come richiesto dalla difesa-, il contestato reato 4 di usura aggravata si prescriverebbe solo nel dicembre 2029 (vedi pag. 10 della sentenza oggetto di ricorso). 2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. La questione della diversità del fatto e del difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza è stata sollevata per la prima volta in questa sede (nell'atto di appello e nei motivi aggiunti di appello non vi è traccia di questa specifica violazione tra i motivi di gravame), sicché trova applicazione il principio più volte affermato (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; da ultimo Sez. 6, n. 36578 del 18/09/2024, Tafuni, non massimata e Sez. 1, n. 36518 dell'11/04/2024, Tricoli, non massinnata), secondo cui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argonnentativo analogo a quello seguito dal primo giudice, ha correttamente escluso la configurabilità dell'istituto del recesso attivo in considerazione del fatto che il delitto di usura si è consumato al momento dell'accordo tra il US ed il DO e del versamento delle prime due mensilità a titolo di interessi con conseguente irrilevanza della "eventuale e non provata rinuncia" del ricorrente al pagamento delle ulteriori somme pattuite (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di merito hanno, pertanto, fatto buon uso del principio di diritto secondo cui il delitto di cui all'art. 644 cod. pen. si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito in esecuzione del negozio usurario, compongono anche esse il fatto lesivo penalmente rilevante (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 13550 del 06/02/2024, De Tomasi, non massimata). È stata, quindi, correttamente esclusa la configurabilità dell'invocato recesso attivo in considerazione del fatto che l'evento normativo (accettazione dell'accordo usurario) si era già verificato al momento dell'ipotizzata rinuncia agli ulteriori pagamenti con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 5 4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali anche specifici e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 10 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 5. Il quinto motivo di impugnazione è aspecifico. Entrambe le motivazioni ricostruiscono, in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, gli elementi da cui dedurre la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5, n. 3 cod. pen.; i giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che il DO -imprenditore agricolo- versava in stato di bisogno in quanto lo stesso, non essendo riuscito ad accedere al credito bancario, dovette accettare condizioni di prestito inique ed onerose, condizioni che lo ponevano in uno stato di necessità che ne comprometteva la libertà negoziale in modo significativo e che era stato comunicato al ricorrente al momento della richiesta di denaro (cfr. pagina 11 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, non essendo richiesto dall'art. 644 cod. pen. che lo stato di bisogno presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (cfr. in proposito Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962- 01; Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 - 01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di 6 e estensore inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Di Iacovo, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. PP US, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2024 con cui la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza, emessa in data 16 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Castrovillari, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di usura aggravata. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 644-ter cod. pen., 157, 158, 159, 160 e 161 cod. proc. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di usura. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4771 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/11/2024 La difesa ha rimarcato che, pochi mesi dopo l'arresto del US, il figlio del ricorrente avrebbe avvicinato FR PO DO, chiedendo la restituzione del solo capitale elargito dal padre con conseguente accettazione da parte della persona offesa e consegna della somma di euro 15.000,00. Pertanto, tra il 2018 ed il 2019, si sarebbe verificata una novazione dell'originario accordo "che da prestito con restituzione a tasso di interesse usuraio è stato novato in prestito con restituzione a tasso di interesse illecito" (vedi pag. 3 del ricorso). Secondo il ricorrente, il termine di prescrizione del contestato reato di usura decorrerebbe, pertanto, dal momento dell'originaria pattuizione usuraria (e quindi nel momento in cui il US avrebbe trattenuto, nel primo trimestre del 2011, la somma di euro 600,00 a titolo di interessi) e non dal 2019, come erroneamente affermato dai giudici di appello in considerazione del fatto che il nuovo accordo tra le parti avrebbe annullato l'originaria pattuizione illecita. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178, 521, 522 e 598 cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito. La Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la statuizione con cui il giudice di primo grado avrebbe condannato il ricorrente per un fatto nuovo rispetto a quello contestato al capo A) dell'imputazione; la difesa ha, in particolare, rimarcato che il US sarebbe stato condannato per condotte poste in essere fino al 2019 e quindi successive alla data di consumazione del reato espressamente indicata nel capo di imputazione ("fino al marzo 2011"). La restituzione del capitale non rientrerebbe, infatti, nella contestazione elevata nei confronti dell'imputato in quanto conseguenza di una nuova pattuizione che non prevedeva alcun tasso di interesse usurario e non dell'originario accordo illecito. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. L'imputato avrebbe spontaneamente rinunciato ad ottenere dal DO gli interessi usurari originariamente pattuiti con conseguente volontario impedimento della verificazione dell'evento dannoso (indebito depauperamento del patrimonio della persona offesa) ed applicabilità della diminuente prevista dall'ultimo comma dell'art. 56 cod. pen. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell'art. 62 -bis cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2 La Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe erroneamente affermato il "non trascurabile disvalore complessivo dei fatti" e rimarcato l'assenza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena, senza considerare che il reato risalirebbe al lontano 2011, che il tasso concordato con il DO sarebbe superiore del solo 6.03% annuo rispetto al tasso legale e che il ricorrente si sarebbe determinato spontaneamente a rinunciare al pagamento degli interessi pattuiti con conseguente restituzione del solo capitale. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la persona offesa ha accettato condizioni particolarmente onerose a causa della situazione di estrema criticità economica in cui versava, senza tenere conto che il DO non si sarebbe trovato in una condizione di effettiva mancanza di mezzi economici idonei a far fronte ad esigenze primarie. Secondo la ricostruzione difensiva, il DO avrebbe chiesto il prestito per far fronte ad una mera difficoltà economica "costituita dalle spese da sostenere per la coltivazione dei terreni e degli alberi da frutta, al fine di ottenere i futuri guadagni" (vedi pagg. 9 e 10 del ricorso). I giudici di merito non avrebbero, inoltre, tenuto conto del fatto che il DO avrebbe dichiarato di avere in corso rapporti di fideiussione ed aperture di crediti e fidi nonché di essere in attesa di ricevere finanziamenti pubblici, dichiarazioni che dimostrerebbero che la persona offesa era nella condizione di ottenere prestiti di denaro ricorrendo al credito bancario. La Corte territoriale avrebbe, infine, erroneamente affermato che lo stato di bisogno sarebbe comprovato dall'accettazione da parte della persona offesa di "un prestito a condizioni oggettivamente inique", affermazione del tutto contraddittoria con quanto affermato dagli stessi giudici di appello in relazione alla quantificazione del superamento del tasso di interesse legale del solo 6.03% annuo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e manifestamente infondato. 1.1. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la 3 pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 644 cod. pen. così come contestato al US. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che le attendibili dichiarazioni della persona offesa hanno permesso di accertare che il reato si è perfezionato nel 2011 al momento dell'accordo usurario e del conseguente pagamento delle prime due tranches del debito da parte del DO, rimarcando l'assenza di prova in ordine alla presunta "novazione" dell'originario accordo usurario che secondo la difesa sarebbe avvenuta nel 2019 (vedi pagg. 8 e 10 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Peraltro, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il tasso di interesse praticato nell'ambito di un prestito, nel corso del quale il soggetto passivo ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato sulla base dell'art. 1194 cod. civ., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti e non al solo capitale (vedi in proposito Sez. 2, n. 39334 del 12/07/2016, Friscina, Rv. 268376 - 01 , da ultimo Sez. 2, n. 22058 del 18/04/2023, Giglia, non massimata), con conseguente manifesta infondatezza di quanto affermato dal ricorrente in ordine al fatto che la somma restituita dal DO sarebbe pari al capitale elargito dal ricorrente e che, quindi, non sarebbe stata versata alcuna somma a titolo di interesse. 1.2. I giudici di appello, inoltre, hanno correttamente richiamato l'art. 644-ter cod. pen. nella parte in cui dispone che la prescrizione per il reato di usura "decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" ed affermato, di conseguenza, che, nel caso di specie, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dall'aprile del 2019, data in cui il DO ha consegnato l'ultimo assegno "mediante il quale è stato restituito il capitale" (vedi pag. 10 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito che il delitto di usura si configura come reato a consumazione prolungata, sicché i pagamenti compiuti in esecuzione dell'originario patto usurario, non costituiscono un post factum non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (vedi Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020 Ud. (dep. 15/12/2020 ) Rv. 280313 - 01; 1.3. Peraltro, la Corte distrettuale ha correttamente affermato che, anche facendo decorrere il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 18 e mesi 9) dalla data dell'accordo usurario -come richiesto dalla difesa-, il contestato reato 4 di usura aggravata si prescriverebbe solo nel dicembre 2029 (vedi pag. 10 della sentenza oggetto di ricorso). 2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. La questione della diversità del fatto e del difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza è stata sollevata per la prima volta in questa sede (nell'atto di appello e nei motivi aggiunti di appello non vi è traccia di questa specifica violazione tra i motivi di gravame), sicché trova applicazione il principio più volte affermato (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; da ultimo Sez. 6, n. 36578 del 18/09/2024, Tafuni, non massimata e Sez. 1, n. 36518 dell'11/04/2024, Tricoli, non massinnata), secondo cui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argonnentativo analogo a quello seguito dal primo giudice, ha correttamente escluso la configurabilità dell'istituto del recesso attivo in considerazione del fatto che il delitto di usura si è consumato al momento dell'accordo tra il US ed il DO e del versamento delle prime due mensilità a titolo di interessi con conseguente irrilevanza della "eventuale e non provata rinuncia" del ricorrente al pagamento delle ulteriori somme pattuite (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di merito hanno, pertanto, fatto buon uso del principio di diritto secondo cui il delitto di cui all'art. 644 cod. pen. si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito in esecuzione del negozio usurario, compongono anche esse il fatto lesivo penalmente rilevante (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 13550 del 06/02/2024, De Tomasi, non massimata). È stata, quindi, correttamente esclusa la configurabilità dell'invocato recesso attivo in considerazione del fatto che l'evento normativo (accettazione dell'accordo usurario) si era già verificato al momento dell'ipotizzata rinuncia agli ulteriori pagamenti con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 5 4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali anche specifici e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 10 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 5. Il quinto motivo di impugnazione è aspecifico. Entrambe le motivazioni ricostruiscono, in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, gli elementi da cui dedurre la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5, n. 3 cod. pen.; i giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che il DO -imprenditore agricolo- versava in stato di bisogno in quanto lo stesso, non essendo riuscito ad accedere al credito bancario, dovette accettare condizioni di prestito inique ed onerose, condizioni che lo ponevano in uno stato di necessità che ne comprometteva la libertà negoziale in modo significativo e che era stato comunicato al ricorrente al momento della richiesta di denaro (cfr. pagina 11 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, non essendo richiesto dall'art. 644 cod. pen. che lo stato di bisogno presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (cfr. in proposito Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962- 01; Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 - 01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di 6 e estensore inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 La Presidente