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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4315/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4315/2022 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOBBI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
(c.f. ) ed (C.F. ) ed C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI Controparte_1 P.IVA_1
PIERO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e C.F._4 nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 9,14 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per l'avv. Parte_1 Parte_2 per con l'avv.PIERO NOVALLI oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
TE VE.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,31 sospende la trattazione per altri procedimenti calendarizzati.
Ad ore 12,37, previa riapertura dl verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 13,46
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4315/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOBBI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
(c.f. ) ed (C.F. ) ed C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI Controparte_1 P.IVA_1
PIERO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e C.F._4 nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione, parte attrice evocava in giudizio i convenuti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale, previo accertamento dell'obbligo delle parti convenute al risarcimento dei danni de quibus, voglia condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra , al pagamento in solido, in Controparte_2 favore della sig.ra (quale legale rappresentante della minorenne , della Parte_1 Persona_1 somma di € 25.000,00 (o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa), oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria delle spese di lite.”
Si costituiva in giudizio la sola chiedendo il rigetto della domanda e così conludendo: Controparte_3
“Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis: nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Si chiede la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Con vittoria di spese e compenso del grado di giudizio”.
Non andava invece a buon fine la notifica avverso la litisconsorte che alla fine Controparte_2 risultava detenuta presso la casa circondariale di Bologna.
La causa veniva istruita a mezzo della prova per testi e di n. 2 CTU, una tecnica ed un'altra medico legale.
pagina 2 di 4 All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il giudicante che all'udienza di prima comparizione del 16 gennaio 2023 la convenuta risultava dalla relata di notifica che all'indirizzo indicato si era trasferita “altrove per ignota CP_2 destinazione”. Rilevato ciò la causa veniva rinviava , ordinando la rinnovazione della citazione.
Nonostante ciò la nuova notifica non andava a buon fine in quanto non era stata prodotta dall'istante la certificazione anagrafica necessaria per procedere alla notifica richiesta e risultando che l'Ufficiale
Giudiziario aveva assunto sommarie informazioni dalle quali la era detenuta presso la Casa CP_2
Circondariale di Bologna.
Orbene per consolidato orientamento giurisprudenziale giudice che ha già disposto la rinnovazione della notifica non può concederne un secondo termine ed ancora è bene sottolineare che in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291
c.p.c., la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica è subordinata al fatto che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile ( Cass. n. 9541/2023).
Osserva altresì il giudicante che una volta disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c. essendo vietata la proroga dei termini processuali perentori.
Pertanto, rilevata la natura perentoria del termine per la rinnovazione della notifica come sopra esposto, il procedimento andrà dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 III comma c.p.c.
Ulteriore questione rilevabile in via preliminare è la mancanza della vocatio in jus ex art. 164 c.p.c. per omessa indicazione della data di udienza di comparizione in quanto l'atto fatto notificare in rinnovazione era costituito dal primo atto e dal verbale di rinvio all'udienza del 15 maggio 2023.
Osserva a tale ultimo proposito che ove il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto, a nulla potendo rilevare la missiva pervenuta dalla convenuta che comunque non si è tempestivamente costituita. CP_2
pagina 3 di 4 Pertanto, accogliendo la prima delle eccezioni preliminari, andrà dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 307 III comma c.p.c.
Appare equo compensare le spese di lite tranne quelle delle due CTU che liquidate come da separati decreti andranno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara estinto il processo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Liquida le spese di C.T.U. come da separati decreti, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4315/2022 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOBBI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
(c.f. ) ed (C.F. ) ed C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI Controparte_1 P.IVA_1
PIERO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e C.F._4 nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 9,14 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per l'avv. Parte_1 Parte_2 per con l'avv.PIERO NOVALLI oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
TE VE.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi tutti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,31 sospende la trattazione per altri procedimenti calendarizzati.
Ad ore 12,37, previa riapertura dl verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 13,46
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4315/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOBBI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
(c.f. ) ed (C.F. ) ed C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I
e c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLI Controparte_1 P.IVA_1
PIERO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e C.F._4 nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione, parte attrice evocava in giudizio i convenuti chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale, previo accertamento dell'obbligo delle parti convenute al risarcimento dei danni de quibus, voglia condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra , al pagamento in solido, in Controparte_2 favore della sig.ra (quale legale rappresentante della minorenne , della Parte_1 Persona_1 somma di € 25.000,00 (o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa), oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria delle spese di lite.”
Si costituiva in giudizio la sola chiedendo il rigetto della domanda e così conludendo: Controparte_3
“Piaccia al Tribunale adìto, contrariis reiectis: nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Si chiede la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Con vittoria di spese e compenso del grado di giudizio”.
Non andava invece a buon fine la notifica avverso la litisconsorte che alla fine Controparte_2 risultava detenuta presso la casa circondariale di Bologna.
La causa veniva istruita a mezzo della prova per testi e di n. 2 CTU, una tecnica ed un'altra medico legale.
pagina 2 di 4 All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il giudicante che all'udienza di prima comparizione del 16 gennaio 2023 la convenuta risultava dalla relata di notifica che all'indirizzo indicato si era trasferita “altrove per ignota CP_2 destinazione”. Rilevato ciò la causa veniva rinviava , ordinando la rinnovazione della citazione.
Nonostante ciò la nuova notifica non andava a buon fine in quanto non era stata prodotta dall'istante la certificazione anagrafica necessaria per procedere alla notifica richiesta e risultando che l'Ufficiale
Giudiziario aveva assunto sommarie informazioni dalle quali la era detenuta presso la Casa CP_2
Circondariale di Bologna.
Orbene per consolidato orientamento giurisprudenziale giudice che ha già disposto la rinnovazione della notifica non può concederne un secondo termine ed ancora è bene sottolineare che in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291
c.p.c., la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica è subordinata al fatto che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile ( Cass. n. 9541/2023).
Osserva altresì il giudicante che una volta disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c. essendo vietata la proroga dei termini processuali perentori.
Pertanto, rilevata la natura perentoria del termine per la rinnovazione della notifica come sopra esposto, il procedimento andrà dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 III comma c.p.c.
Ulteriore questione rilevabile in via preliminare è la mancanza della vocatio in jus ex art. 164 c.p.c. per omessa indicazione della data di udienza di comparizione in quanto l'atto fatto notificare in rinnovazione era costituito dal primo atto e dal verbale di rinvio all'udienza del 15 maggio 2023.
Osserva a tale ultimo proposito che ove il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto, a nulla potendo rilevare la missiva pervenuta dalla convenuta che comunque non si è tempestivamente costituita. CP_2
pagina 3 di 4 Pertanto, accogliendo la prima delle eccezioni preliminari, andrà dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 307 III comma c.p.c.
Appare equo compensare le spese di lite tranne quelle delle due CTU che liquidate come da separati decreti andranno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara estinto il processo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Liquida le spese di C.T.U. come da separati decreti, ponendole definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4