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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune_1 - Via G. Marconi 14 36033 Isola Vicentina VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 06/02/2026
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 701 del 24/12/2024 emesso dal Comune_1 a titolo di parziale omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), relativa all'anno d'imposta 2019, dell'importo di € 8.140,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica;
per un totale di € 11.317,00. Eccepiva la illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazione, evidenziando che nello stesso non è data spiegazione sul perché un fabbricato privo di rendita catastale debba essere assoggettato a IMU, visto che dalla lettura combinata degli art. 2, comma 1, lett. a) e b) ed art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 risulta l'applicazione dell'imposta esclusivamente sui fabbricati e sulle aree iscritte nei rispettivi catasti. Nel merito, invocava l'applicazione dei principi espressi nella sentenza Cass. n. 10122 del 11/04/2019, secondo cui il fabbricato accatastato come unità collabente (iscritto in cat. F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Comune_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui eccepiva la inammissibilità del ricorso, con vittoria delle spese. Evidenziava che avverso l'atto impositivo la contribuente non ha proposto un tempestivo ricorso, in Difensore_2quanto l'ultimo giorno utile per proporre l'impugnativa (03.3.2025) il dott. , qualificatosi Ricorrente_1difensore della S.p.A., ha inviato una PEC che non reca tra gli allegati alcun ricorso. In via subordinata, ne eccepiva la inammissibilità per difetto di procura alle liti, essendo quella depositata priva di riferimento all'atto impugnato.
La contribuente depositava memorie illustrative in cui ammetteva che nella e-mail notificata via PEC all'ente impositore non era allegato il ricorso, ma sottolineava che dalla sua lettura risultava in maniera chiara ed ineluttabile che la stessa si riferiva alla impugnativa dell'avviso di accertamento. Aggiungeva di aver successivamente trasmesso all'ente ulteriore PEC con allegato il ricorso, consentendo la possibilità di esperire la difesa senza alcun pregiudizio, anche in considerazione della circostanza che il resistente ha fatto richiesta di accesso temporaneo al fascicolo informatico, prendendo conoscenza del contenuto del ricorso. Invocava l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione (nella sentenza del 30/10/2023, n. 30082), secondo cui la nullità della notifica deve ritenersi sanata dall'accesso al fascicolo informatico e dalla 2 costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 156 cpc;
con la precisazione che l'ufficio aveva il dovere di informare il mittente/ricorrente del problema riscontrato nella PEC trasmessa. In subordine, chiedeva disporsi la rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 cpc.
Anche l'ente impositore depositava memorie illustrative in cui insisteva per l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ribadendo la inesistenza della notifica e la definitività dell'atto impugnato.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo versato in atti.
2. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 "il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16"; e il successivo art. 21, comma 1, sanziona con la inammissibilità la mancata proposizione del ricorso entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. L'art. 22, comma 2, prevede la rilevabilità d'ufficio - in ogni stato e grado del giudizio - della inammissibilità del ricorso, "anche se la parte resistente si costituisce....". Il determinarsi di tale situazione comporta la definitività dell'atto impugnato, in quanto nel contenzioso tributario la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio è sottoposto a formalità e termini previsti a pena di inammissibilità. Conseguentemente, a parere della Corte, in considerazione della disciplina speciale sopra richiamata, laddove nella notificazione effettuata all'ente impositore a mezzo pec non sia stato proprio allegato il ricorso, non è ipotizzatile la sanatoria per il solo effetto della costituzione della parte resistente;
costituzione, peraltro, nella specie effettuata “senza svolgere alcuna difesa nel merito e dunque senza accettare alcun contraddittorio nel merito, non assumendo perciò il presente atto alcun valore di sanatoria”. In altri termini, la costituzione in giudizio dell'ente impositore non può valere ad inficiare a posteriori la definitività del provvedimento impositivo, stante l'avvenuta perdita del contribuente del diritto d'impugnarlo, venendo altrimenti detta costituzione a tradursi in un'inammissibile ipotesi di rimessione in termini (cfr. Cass. n. 9395/2007 e n. 11222/2002). E la specialità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 546/1992 in materia di processo tributario rende irrilevanti i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza invocata, in materia di nullità della notifica del ricorso in appello emessa in un contenzioso lavoristico. Ciò per la considerazione che in detto rito il primo atto con il quale la parte cristallizza l'esercizio del proprio diritto consiste nel deposito (ora) telematico dell'atto, con il quale si ha la sua costituzione in giudizio;
mentre nel processo tributario la costituzione del ricorrente segue il primo atto che è, appunto, costituito dalla notifica del ricorso che deve avvenire nel termine perentorio di legge.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 546/1992.
3 3. Tenuto conto della natura della pronuncia e della peculiarità del caso in esame, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• compensa le spese.
Vicenza, 06.02.2026. Il Presidente relatore
4
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune_1 - Via G. Marconi 14 36033 Isola Vicentina VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 06/02/2026
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 701 del 24/12/2024 emesso dal Comune_1 a titolo di parziale omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), relativa all'anno d'imposta 2019, dell'importo di € 8.140,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica;
per un totale di € 11.317,00. Eccepiva la illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazione, evidenziando che nello stesso non è data spiegazione sul perché un fabbricato privo di rendita catastale debba essere assoggettato a IMU, visto che dalla lettura combinata degli art. 2, comma 1, lett. a) e b) ed art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 risulta l'applicazione dell'imposta esclusivamente sui fabbricati e sulle aree iscritte nei rispettivi catasti. Nel merito, invocava l'applicazione dei principi espressi nella sentenza Cass. n. 10122 del 11/04/2019, secondo cui il fabbricato accatastato come unità collabente (iscritto in cat. F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Comune_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui eccepiva la inammissibilità del ricorso, con vittoria delle spese. Evidenziava che avverso l'atto impositivo la contribuente non ha proposto un tempestivo ricorso, in Difensore_2quanto l'ultimo giorno utile per proporre l'impugnativa (03.3.2025) il dott. , qualificatosi Ricorrente_1difensore della S.p.A., ha inviato una PEC che non reca tra gli allegati alcun ricorso. In via subordinata, ne eccepiva la inammissibilità per difetto di procura alle liti, essendo quella depositata priva di riferimento all'atto impugnato.
La contribuente depositava memorie illustrative in cui ammetteva che nella e-mail notificata via PEC all'ente impositore non era allegato il ricorso, ma sottolineava che dalla sua lettura risultava in maniera chiara ed ineluttabile che la stessa si riferiva alla impugnativa dell'avviso di accertamento. Aggiungeva di aver successivamente trasmesso all'ente ulteriore PEC con allegato il ricorso, consentendo la possibilità di esperire la difesa senza alcun pregiudizio, anche in considerazione della circostanza che il resistente ha fatto richiesta di accesso temporaneo al fascicolo informatico, prendendo conoscenza del contenuto del ricorso. Invocava l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione (nella sentenza del 30/10/2023, n. 30082), secondo cui la nullità della notifica deve ritenersi sanata dall'accesso al fascicolo informatico e dalla 2 costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 156 cpc;
con la precisazione che l'ufficio aveva il dovere di informare il mittente/ricorrente del problema riscontrato nella PEC trasmessa. In subordine, chiedeva disporsi la rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 cpc.
Anche l'ente impositore depositava memorie illustrative in cui insisteva per l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ribadendo la inesistenza della notifica e la definitività dell'atto impugnato.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo versato in atti.
2. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 "il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16"; e il successivo art. 21, comma 1, sanziona con la inammissibilità la mancata proposizione del ricorso entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. L'art. 22, comma 2, prevede la rilevabilità d'ufficio - in ogni stato e grado del giudizio - della inammissibilità del ricorso, "anche se la parte resistente si costituisce....". Il determinarsi di tale situazione comporta la definitività dell'atto impugnato, in quanto nel contenzioso tributario la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio è sottoposto a formalità e termini previsti a pena di inammissibilità. Conseguentemente, a parere della Corte, in considerazione della disciplina speciale sopra richiamata, laddove nella notificazione effettuata all'ente impositore a mezzo pec non sia stato proprio allegato il ricorso, non è ipotizzatile la sanatoria per il solo effetto della costituzione della parte resistente;
costituzione, peraltro, nella specie effettuata “senza svolgere alcuna difesa nel merito e dunque senza accettare alcun contraddittorio nel merito, non assumendo perciò il presente atto alcun valore di sanatoria”. In altri termini, la costituzione in giudizio dell'ente impositore non può valere ad inficiare a posteriori la definitività del provvedimento impositivo, stante l'avvenuta perdita del contribuente del diritto d'impugnarlo, venendo altrimenti detta costituzione a tradursi in un'inammissibile ipotesi di rimessione in termini (cfr. Cass. n. 9395/2007 e n. 11222/2002). E la specialità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 546/1992 in materia di processo tributario rende irrilevanti i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza invocata, in materia di nullità della notifica del ricorso in appello emessa in un contenzioso lavoristico. Ciò per la considerazione che in detto rito il primo atto con il quale la parte cristallizza l'esercizio del proprio diritto consiste nel deposito (ora) telematico dell'atto, con il quale si ha la sua costituzione in giudizio;
mentre nel processo tributario la costituzione del ricorrente segue il primo atto che è, appunto, costituito dalla notifica del ricorso che deve avvenire nel termine perentorio di legge.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 546/1992.
3 3. Tenuto conto della natura della pronuncia e della peculiarità del caso in esame, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• dichiara inammissibile il ricorso;
• compensa le spese.
Vicenza, 06.02.2026. Il Presidente relatore
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