Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 85
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la questione della legittimità dell'accertamento nel merito non potesse essere esaminata a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Applicazione principi Cass. n. 10122/2019

    La Corte ha ritenuto che la questione della legittimità dell'accertamento nel merito non potesse essere esaminata a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Sanatoria notifica PEC ai sensi art. 156 cpc

    La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del processo tributario impedisca la sanatoria per il solo effetto della costituzione della parte resistente, in quanto non è ipotizzabile una rimessione in termini.

  • Rigettato
    Richiesta di rinnovazione notifica ex art. 291 cpc

    La Corte ha ritenuto che la questione della legittimità dell'accertamento nel merito non potesse essere esaminata a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività/irregolarità notifica

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto nella notificazione a mezzo PEC non era stato allegato il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 85
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 85
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo