Articolo 64 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 46Articolo 47
Versione
24 agosto 1975
Art. 64. Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessita' di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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