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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16297 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9745/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
TRA
(C.F. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati LIBONATI ANTONIO e IODICE CARMINA.
PARTE ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato GELLI PAOLO;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. e Partita IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato CARBONE ANDREA;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18/11/2025 sono state precisate le conclusioni ed è stata discussa oralmente la causa;
il Giudice ha riservato la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, e chiedendone la Controparte_3 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni asseritamente cagionatile dalla , esponendo, a tal fine, CP_3 che:
1 «1. In data 19/12/2022, in Roma, all'incirca alle ore 7,15, precisamente all'incrocio di Via Nomentana con Via Diego Fabbri all'altezza del Mercato Talenti ( vedi rilievi fotografici ALL 22 foto 5-4-3-1), la dott.ssa , medico dottore in malattie dell'apparato cardiovascolare Parte_1
(ALL 20), nel mentre percorreva regolarmente la Via Nomentana in direzione Mentana, per raggiungere il posto di lavoro, alla guida della autovettura Audi Q2, targata Controparte_4
GB685CY, di sua proprietà ed assicurata con la impresa con polizza n. Controparte_5 CP_6
30/176925358/2, con scadenza in data 14/03/2023, veniva tamponata violentemente dalla autovettura
TOYOTA YARIS targata GL573GL, assicurata con l'impresa , con polizza Controparte_7
n. G0730000647 con scadenza in data 30/03/2023, di proprietà della sig.ra e Controparte_3 condotta dalla stessa.
2. L'incidente de quo si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
TOYOTA YARIS, targata GL573GL, che, nell'immettersi da via Fabbri in via Nomentana direzione
Roma, non si fermava al segnale di Stop e quindi, ictu oculi, con una condotta contraria agli specifici dettati normativi previsti dal Codice della Strada che impongono la precedenza, e quindi con un comportamento pericoloso per se stesso e per i terzi, oltre che in violazione del codice della Strada, tamponava con la sua parte anteriore sinistra la parte anteriore destra dell'autovettura della dott.ssa che per l'urto si posizionava in orizzontale sulla carreggiata Parte_1 tanto da impedire il normale flusso del traffico. La conducente dell'autovettura TOYOTA YARIS,
Sig. convenuta, si allontanava senza prestare alcun soccorso con questo contravvenendo CP_3 anche alle norme del Codice Penale.
3. A seguito del predetto tamponamento la sig.ra sbatteva il lato sinistro Parte_1 della testa, in regione parietale sinistro, sullo sportello sinistro dell'autovettura e avambraccio dx in contraccolpo sul bracciolo rigido dell'autovettura, riportando gravi lesioni personali […]».
Parte attrice spiegava le seguenti conclusioni:
«piaccia all'On.le Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso, contrariis reiectis:
a. dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva della sig.ra , Controparte_3 unica responsabile in violazione degli obblighi di legge imposti dal Codice della Strada;
b. condannare pertanto la sig.ra ex art 2043 e 2059 cpc, nonchè Controparte_3 [...]
n persona del Legale rapp.te P.t., in solido, al risarcimento delle lesioni Controparte_1 subite dall'attore, ITT, ITP, danno biologico anche sulla capacità lavorativa specifica, danno morale, danno esistenziale, che si quantifica in euro 88.156,00 – 2.000,00 (già trattenuti in acconto sul maggiore avere) e quindi in euro 86.156,00(ottantaseimilacentocinquantaseimila/00) comprensivo di spese mediche sostenute - ITT al 100% 23 gg (50-27), ITP al 50% 120 gg, D.B. 18% (11% + 7%), comprensivo dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica (come da prospetto ALL 19) - e/o al
2 pagamento, della somma che sarà di giustizia, oltre interessi moratori dall'evento al soddisfo ed e rivalutazione della domanda il tutto non oltre la competenza per valore del Giudice adito;
c. condannare, altresì la convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario, sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. Circa la condanna si tenga altresì conto della circostanza secondo cui a seguito della mediazione nessuno dei convenuti, sebbene ritualmente convocati, è comparso, nonostante l'avvertimento, il tutto ai sensi dell'art 96 e 642 primo comma c.c. ( alt 4 comma 1 del D.L. 132/2014)».
Non si costituiva , di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del Controparte_3
18/11/2025, mentre si costituiva eccependo, tra l'altro, «1) //l'inapplicabilità alla CP_1 fattispecie de qua della procedura del Risarcimento Diretto e, quindi, la inammissibilità della domanda per come ex adverso proposta con conseguente difetto di legittimazione passiva della
. e sua estromissione dal giudizio con condanna alle spese». Controparte_8
Con istanza del 16/09/2024, parte attrice chiedeva «di poter integrare il contraddittorio» nei confronti di e, ricevutane l'autorizzazione, provvedeva alla citazione della medesima, la CP_2 quale, costituitasi, chiedeva rigettarsi «la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, anche in merito al quantum del risarcimento richiesto, oltre che assolutamente carente di prova».
Con istanza del 25/09/2024, hiedeva al Giudice «di pronunciarsi alla prima udienza di CP_1 comparizione delle parti sulla eccezione di inapplicabilità della procedura del Risarcimento Diretto e
– dichiarato il conseguente difetto di legittimazione passiva di – provvedere Controparte_8 con sentenza ad estrometterla dal giudizio ai fini anche della condanna alle spese di lite».
Nella memoria del 5/2/2025, eccepiva, poi, che: CP_1
«In sede di atto di chiamata in causa della consorella , parte attrice ha inammissibilmente CP_2 mutato sia il petitum, sia la causa petendi. Invero, parte attrice – nell'originario atto di citazione – aveva proposto il cumulo della domanda di indennizzo diretto del proprio assicuratore ( CP_8
) con quella di condanna anche del responsabile civile. Al contrario, in sede di atto di
[...] chiamata in causa di (assicuratore del responsabile civile), parte attrice ha chiesto la CP_2 condanna alternativa di e di a seconda dell'esito della futura ctu (condanna di CP_1 CP_2 ove la I.P. dovesse risultare inferiore o pari al 9% - condanna di ove la Controparte_8 CP_2
I.P. dovesse risultare superiore al 9%). L'Ill.mo Tribunale adito dovrà – quindi – d'ufficio, dichiarare inammissibile il predetto mutamento della domanda e della causa petendi. La giurisprudenza di legittimità ha – ormai pacificamente statuito che la domanda di indennizzo diretto e quella di condanna del responsabile civile (e del suo assicuratore) debbono essere proposte Alternativamente
e non già in via – tra loro – subordinata. L'Ill.mo Tribunale adito dovrà – quindi – d'ufficio dichiarare inammissibili le due domande tra loro formulate in via subordinata».
3 Le parti, all'udienza del 18/11/2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: quanto a parte attrice: «dichiararsi l'estromissione di dal presente giudizio con CP_1 compensazione delle spese di lite»; quanto a parte convenuta «dichiararsi l'estromissione di dal presente CP_1 CP_1 giudizio con vittoria delle spese di lite nei confronti di parte attrice maturate sino alla presente fase del giudizio»; quanto a parte terza chiamata «si rimette alla decisione del Giudice per quanto riguarda CP_2
l'estromissione di . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 149 del D.LGS. n. 209/2005, dispone, al secondo comma: “2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141”.
Con sentenza n. 180/2009, la Corte Costituzionale ha chiarito che sulla “base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”.
Da quanto sopra risulta che l'azione ex art. 149 c.a.p. è sì alternativa all'azione ordinaria, ma nel solo caso in cui il danno alla persona subito dal conducente non responsabile risulti contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 c.a.p., ossia “per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, essendo altrimenti proponibile, come nella specie, in cui si deduce un'invalidità del 18%, la sola azione ordinaria.
Ne deriva la carenza di legittimazione passiva di sulla cui ricorrenza ha, invero, CP_1 concordato parte attrice, laddove ha chiesto anch'essa l'estromissione dell' edesima, CP_1 sebbene accompagnandola con la domanda di compensazione delle spese di lite.
* * *
Per quanto concerne le richieste istruttorie come formulate dalle parti, si provvederà con separata ordinanza.
Spese di lite
Le spese di lite tra parte attrice e eguono la soccombenza e Controparte_1 si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto dello stato in cui la causa si trova, nonché delle deduzioni attore e controdeduzioni di sposte all'udienza del 18/11/2025. CP_1
4 Da queste emerge, infatti, che parte attrice potrebbe aver ritenuto che l'offerta di oltre CP_1 che del risarcimento del danno materiale al veicolo attoreo, anche di un acconto sul danno da lesioni, significasse che la Compagnia intendeva farsi carico anche della lite in giudizio;
circostanza, questa, di cui si può tener conto esclusivamente ai fini del contenimento delle spese di lite, dato che, in ogni caso, on poteva essere citata. D'altro canto, si tiene pure conto, a favore di parte attrice, CP_1 del fatto che, all'udienza del 18/11/2025, ha aderito alla richiesta di i estromissione di CP_1 quest'ultima dal giudizio.
A tal fine, le spese di lite, calcolate, per le fasi introduttiva e di studio, nella misura media prevista per le cause di valore compreso tra € 52.001 e 260.000 - atteso che la somma domandata in citazione
è di € 86.156,00 - sono ridotte del 65%, e liquidate, quindi, in € 1.463,00, in luogo di € 4.180,00.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara improponibile la domanda di (C.F. Parte_1
), nei confronti di (P.I. C.F._1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_1
- condanna (C.F. ), al pagamento, Parte_1 C.F._1 in favore di P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.463,00, per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
- dispone rimettersi la causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza non è a debito.
Così deciso in Roma in data 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE – in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9745/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
TRA
(C.F. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati LIBONATI ANTONIO e IODICE CARMINA.
PARTE ATTRICE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato GELLI PAOLO;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. e Partita IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato CARBONE ANDREA;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18/11/2025 sono state precisate le conclusioni ed è stata discussa oralmente la causa;
il Giudice ha riservato la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, e chiedendone la Controparte_3 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni asseritamente cagionatile dalla , esponendo, a tal fine, CP_3 che:
1 «1. In data 19/12/2022, in Roma, all'incirca alle ore 7,15, precisamente all'incrocio di Via Nomentana con Via Diego Fabbri all'altezza del Mercato Talenti ( vedi rilievi fotografici ALL 22 foto 5-4-3-1), la dott.ssa , medico dottore in malattie dell'apparato cardiovascolare Parte_1
(ALL 20), nel mentre percorreva regolarmente la Via Nomentana in direzione Mentana, per raggiungere il posto di lavoro, alla guida della autovettura Audi Q2, targata Controparte_4
GB685CY, di sua proprietà ed assicurata con la impresa con polizza n. Controparte_5 CP_6
30/176925358/2, con scadenza in data 14/03/2023, veniva tamponata violentemente dalla autovettura
TOYOTA YARIS targata GL573GL, assicurata con l'impresa , con polizza Controparte_7
n. G0730000647 con scadenza in data 30/03/2023, di proprietà della sig.ra e Controparte_3 condotta dalla stessa.
2. L'incidente de quo si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
TOYOTA YARIS, targata GL573GL, che, nell'immettersi da via Fabbri in via Nomentana direzione
Roma, non si fermava al segnale di Stop e quindi, ictu oculi, con una condotta contraria agli specifici dettati normativi previsti dal Codice della Strada che impongono la precedenza, e quindi con un comportamento pericoloso per se stesso e per i terzi, oltre che in violazione del codice della Strada, tamponava con la sua parte anteriore sinistra la parte anteriore destra dell'autovettura della dott.ssa che per l'urto si posizionava in orizzontale sulla carreggiata Parte_1 tanto da impedire il normale flusso del traffico. La conducente dell'autovettura TOYOTA YARIS,
Sig. convenuta, si allontanava senza prestare alcun soccorso con questo contravvenendo CP_3 anche alle norme del Codice Penale.
3. A seguito del predetto tamponamento la sig.ra sbatteva il lato sinistro Parte_1 della testa, in regione parietale sinistro, sullo sportello sinistro dell'autovettura e avambraccio dx in contraccolpo sul bracciolo rigido dell'autovettura, riportando gravi lesioni personali […]».
Parte attrice spiegava le seguenti conclusioni:
«piaccia all'On.le Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso, contrariis reiectis:
a. dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva della sig.ra , Controparte_3 unica responsabile in violazione degli obblighi di legge imposti dal Codice della Strada;
b. condannare pertanto la sig.ra ex art 2043 e 2059 cpc, nonchè Controparte_3 [...]
n persona del Legale rapp.te P.t., in solido, al risarcimento delle lesioni Controparte_1 subite dall'attore, ITT, ITP, danno biologico anche sulla capacità lavorativa specifica, danno morale, danno esistenziale, che si quantifica in euro 88.156,00 – 2.000,00 (già trattenuti in acconto sul maggiore avere) e quindi in euro 86.156,00(ottantaseimilacentocinquantaseimila/00) comprensivo di spese mediche sostenute - ITT al 100% 23 gg (50-27), ITP al 50% 120 gg, D.B. 18% (11% + 7%), comprensivo dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica (come da prospetto ALL 19) - e/o al
2 pagamento, della somma che sarà di giustizia, oltre interessi moratori dall'evento al soddisfo ed e rivalutazione della domanda il tutto non oltre la competenza per valore del Giudice adito;
c. condannare, altresì la convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario, sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. Circa la condanna si tenga altresì conto della circostanza secondo cui a seguito della mediazione nessuno dei convenuti, sebbene ritualmente convocati, è comparso, nonostante l'avvertimento, il tutto ai sensi dell'art 96 e 642 primo comma c.c. ( alt 4 comma 1 del D.L. 132/2014)».
Non si costituiva , di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del Controparte_3
18/11/2025, mentre si costituiva eccependo, tra l'altro, «1) //l'inapplicabilità alla CP_1 fattispecie de qua della procedura del Risarcimento Diretto e, quindi, la inammissibilità della domanda per come ex adverso proposta con conseguente difetto di legittimazione passiva della
. e sua estromissione dal giudizio con condanna alle spese». Controparte_8
Con istanza del 16/09/2024, parte attrice chiedeva «di poter integrare il contraddittorio» nei confronti di e, ricevutane l'autorizzazione, provvedeva alla citazione della medesima, la CP_2 quale, costituitasi, chiedeva rigettarsi «la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, anche in merito al quantum del risarcimento richiesto, oltre che assolutamente carente di prova».
Con istanza del 25/09/2024, hiedeva al Giudice «di pronunciarsi alla prima udienza di CP_1 comparizione delle parti sulla eccezione di inapplicabilità della procedura del Risarcimento Diretto e
– dichiarato il conseguente difetto di legittimazione passiva di – provvedere Controparte_8 con sentenza ad estrometterla dal giudizio ai fini anche della condanna alle spese di lite».
Nella memoria del 5/2/2025, eccepiva, poi, che: CP_1
«In sede di atto di chiamata in causa della consorella , parte attrice ha inammissibilmente CP_2 mutato sia il petitum, sia la causa petendi. Invero, parte attrice – nell'originario atto di citazione – aveva proposto il cumulo della domanda di indennizzo diretto del proprio assicuratore ( CP_8
) con quella di condanna anche del responsabile civile. Al contrario, in sede di atto di
[...] chiamata in causa di (assicuratore del responsabile civile), parte attrice ha chiesto la CP_2 condanna alternativa di e di a seconda dell'esito della futura ctu (condanna di CP_1 CP_2 ove la I.P. dovesse risultare inferiore o pari al 9% - condanna di ove la Controparte_8 CP_2
I.P. dovesse risultare superiore al 9%). L'Ill.mo Tribunale adito dovrà – quindi – d'ufficio, dichiarare inammissibile il predetto mutamento della domanda e della causa petendi. La giurisprudenza di legittimità ha – ormai pacificamente statuito che la domanda di indennizzo diretto e quella di condanna del responsabile civile (e del suo assicuratore) debbono essere proposte Alternativamente
e non già in via – tra loro – subordinata. L'Ill.mo Tribunale adito dovrà – quindi – d'ufficio dichiarare inammissibili le due domande tra loro formulate in via subordinata».
3 Le parti, all'udienza del 18/11/2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: quanto a parte attrice: «dichiararsi l'estromissione di dal presente giudizio con CP_1 compensazione delle spese di lite»; quanto a parte convenuta «dichiararsi l'estromissione di dal presente CP_1 CP_1 giudizio con vittoria delle spese di lite nei confronti di parte attrice maturate sino alla presente fase del giudizio»; quanto a parte terza chiamata «si rimette alla decisione del Giudice per quanto riguarda CP_2
l'estromissione di . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 149 del D.LGS. n. 209/2005, dispone, al secondo comma: “2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141”.
Con sentenza n. 180/2009, la Corte Costituzionale ha chiarito che sulla “base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”.
Da quanto sopra risulta che l'azione ex art. 149 c.a.p. è sì alternativa all'azione ordinaria, ma nel solo caso in cui il danno alla persona subito dal conducente non responsabile risulti contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 c.a.p., ossia “per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, essendo altrimenti proponibile, come nella specie, in cui si deduce un'invalidità del 18%, la sola azione ordinaria.
Ne deriva la carenza di legittimazione passiva di sulla cui ricorrenza ha, invero, CP_1 concordato parte attrice, laddove ha chiesto anch'essa l'estromissione dell' edesima, CP_1 sebbene accompagnandola con la domanda di compensazione delle spese di lite.
* * *
Per quanto concerne le richieste istruttorie come formulate dalle parti, si provvederà con separata ordinanza.
Spese di lite
Le spese di lite tra parte attrice e eguono la soccombenza e Controparte_1 si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto dello stato in cui la causa si trova, nonché delle deduzioni attore e controdeduzioni di sposte all'udienza del 18/11/2025. CP_1
4 Da queste emerge, infatti, che parte attrice potrebbe aver ritenuto che l'offerta di oltre CP_1 che del risarcimento del danno materiale al veicolo attoreo, anche di un acconto sul danno da lesioni, significasse che la Compagnia intendeva farsi carico anche della lite in giudizio;
circostanza, questa, di cui si può tener conto esclusivamente ai fini del contenimento delle spese di lite, dato che, in ogni caso, on poteva essere citata. D'altro canto, si tiene pure conto, a favore di parte attrice, CP_1 del fatto che, all'udienza del 18/11/2025, ha aderito alla richiesta di i estromissione di CP_1 quest'ultima dal giudizio.
A tal fine, le spese di lite, calcolate, per le fasi introduttiva e di studio, nella misura media prevista per le cause di valore compreso tra € 52.001 e 260.000 - atteso che la somma domandata in citazione
è di € 86.156,00 - sono ridotte del 65%, e liquidate, quindi, in € 1.463,00, in luogo di € 4.180,00.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara improponibile la domanda di (C.F. Parte_1
), nei confronti di (P.I. C.F._1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_1
- condanna (C.F. ), al pagamento, Parte_1 C.F._1 in favore di P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.463,00, per onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00% sugli onorari, nonché c.p.a. ed i.v.a. sugli onorari aumentati delle spese generali;
- dispone rimettersi la causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza non è a debito.
Così deciso in Roma in data 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Adriano Carmelo Franco
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