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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 10 22070 FENEGRÒ ITALIA con l'Avv. FROJO DONATELLA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 22070 FENEGRÒ ITALIA con l'Avv. FROJO DONATELLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in LENTATE SUL SEVESO, in data 21/12/2012,
(anno 2012, atto n. 25, parte I);
SENZA FIGLI
FATTO
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: autorizzare i coniugi a vivere separati.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 21/12/2012, in LENTATE SUL SEVESO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LENTATE SUL SEVESO
(anno 2012, atto n. 25, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTATE SUL SEVESO
2 perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché al Comune di
FENEGRÒ ove l'atto è pure trascritto.
Così deciso in COMO, il 11/06/2025
Il Giudice relatore Est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 10 22070 FENEGRÒ ITALIA con l'Avv. FROJO DONATELLA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 10 22070 FENEGRÒ ITALIA con l'Avv. FROJO DONATELLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in LENTATE SUL SEVESO, in data 21/12/2012,
(anno 2012, atto n. 25, parte I);
SENZA FIGLI
FATTO
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: autorizzare i coniugi a vivere separati.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 21/12/2012, in LENTATE SUL SEVESO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LENTATE SUL SEVESO
(anno 2012, atto n. 25, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LENTATE SUL SEVESO
2 perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché al Comune di
FENEGRÒ ove l'atto è pure trascritto.
Così deciso in COMO, il 11/06/2025
Il Giudice relatore Est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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