CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20507 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RC AR, nata a [...] 1'01/08/1990, avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le note difensive depositate, con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20507 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato l'ordinanza di convalida di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 30 novembre 2023, avente ad oggetto la somma di danaro contante di euro 76.980,00 rinvenuta nella disponibilità della ricorrente in esito a perquisizione del suo esercizio commerciale e in relazione al reato di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione AR RC, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato le giustificazioni fornite dalla ricorrente in ordine alla provenienza lecita del danaro, per la maggior parte da documentati contratti di finanziamento con la società ME e per la minima parte dalla sua attività lavorativa. Il Tribunale non avrebbe individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione contestato, né le modalità del rinvenimento avrebbero potuto far desumere la provenienza illecita della somma;
2) mancanza di motivazione quanto alle giustificazioni fornite e documentate dalla difesa in ordine alla provenienza lecita del danaro;
3) violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato di ricettazione, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe reso soltanto motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Deve ricordarsi l'oramai pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione o riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, pur mettendo in luce alcuni elementi di sospetto in ordine alla liceità della somma di danaro in sequestro, non ha minimamente individuato, neanche implicitamente, alcun reato presupposto, violando la regola giuridica prima indicata. E ciò, anche in quanto il Tribunale ha deciso di non confrontarsi nel merito con le ulteriori allegazioni della pubblica accusa su una possibile provenienza illecita del danaro, le quali, per questo, non possono essere tenute in considerazione in questa sede sebbene potenzialmente significative. 2 2. Peraltro, la difesa aveva subito fornito una giustificazione in ordine alla provenienza lecita del danaro, rispetto alla quale la motivazione addotta - resa nel rilevato perimetro - risulta apparente, nel momento in cui pretende di voler trarre argomenti a favore della tesi accusatoria dalla mancata allegazione da parte dell'indagata delle ragioni che l'avevano indotta ad accedere a prestiti dalla ME per un importo di poco inferiore al denaro sequestrato. Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per consentire un adeguato approfondimento del merito delle rilevanze investigative al fine di poter adeguare la decisione al principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024. Il Consigliere estensore PP RI lir
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le note difensive depositate, con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20507 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato l'ordinanza di convalida di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 30 novembre 2023, avente ad oggetto la somma di danaro contante di euro 76.980,00 rinvenuta nella disponibilità della ricorrente in esito a perquisizione del suo esercizio commerciale e in relazione al reato di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione AR RC, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato le giustificazioni fornite dalla ricorrente in ordine alla provenienza lecita del danaro, per la maggior parte da documentati contratti di finanziamento con la società ME e per la minima parte dalla sua attività lavorativa. Il Tribunale non avrebbe individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione contestato, né le modalità del rinvenimento avrebbero potuto far desumere la provenienza illecita della somma;
2) mancanza di motivazione quanto alle giustificazioni fornite e documentate dalla difesa in ordine alla provenienza lecita del danaro;
3) violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato di ricettazione, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe reso soltanto motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Deve ricordarsi l'oramai pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione o riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, pur mettendo in luce alcuni elementi di sospetto in ordine alla liceità della somma di danaro in sequestro, non ha minimamente individuato, neanche implicitamente, alcun reato presupposto, violando la regola giuridica prima indicata. E ciò, anche in quanto il Tribunale ha deciso di non confrontarsi nel merito con le ulteriori allegazioni della pubblica accusa su una possibile provenienza illecita del danaro, le quali, per questo, non possono essere tenute in considerazione in questa sede sebbene potenzialmente significative. 2 2. Peraltro, la difesa aveva subito fornito una giustificazione in ordine alla provenienza lecita del danaro, rispetto alla quale la motivazione addotta - resa nel rilevato perimetro - risulta apparente, nel momento in cui pretende di voler trarre argomenti a favore della tesi accusatoria dalla mancata allegazione da parte dell'indagata delle ragioni che l'avevano indotta ad accedere a prestiti dalla ME per un importo di poco inferiore al denaro sequestrato. Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per consentire un adeguato approfondimento del merito delle rilevanze investigative al fine di poter adeguare la decisione al principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024. Il Consigliere estensore PP RI lir