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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1022/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato in data 17.4.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. dom. Nicola Iob, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. dom. Silvia Marai, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, pagina 1 di 6 - intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, a seguito del deposito di note scritte riportanti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Affidarsi il figlio minore in via condivisa, con collocazione Per_1
anagrafica e prevalente presso l'abitazione della madre.
2. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio CP_1
mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
della somma di euro 300,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo vigente presso il Tribunale intestato.
3. Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito integralmente (100%) dalla signora ed a tal uopo, il Pt_1
resistente si impegna a rinunciare alla richiesta di assegno unico e universale al fine di consentire l'esclusiva fruizione dello stesso alla ricorrente nonché a rifondere alla stessa l'importo di quanto da lui percepito per tale titolo al 50% sino a luglio e per l'intero da agosto.
4. Darsi atto che il signor in ragione della frequentazione della CP_1
scuola dell'infanzia del minore , potrà incontrare e Per_1
trattenere con sé il minore una volta al mese, dal giovedì al mercoledì successivo, con impegno dei genitori di incontrarsi a metà strada entro le ore 18.00 di ciascuno dei due giorni per la rispettiva presa in carico del minore. pagina 2 di 6 5. Disporsi che le vacanze invernali ed estive siano così suddivise tra i genitori: • per le Vacanze di Natale si riconoscono 10 giorni di permanenza del minore presso il padre con garanzia di alternanza delle festività con la madre;
• per le vacanze pasquali si concorda un regime di alternanza tra le parti;
• nel periodo estivo per 30 giorni, anche consecutivi, con il signor CP_1
6. Spese integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , deducendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con e che da tale CP_1
unione era nato il figlio (15.4.2022), ha quindi adito Persona_2
l'intestato Tribunale per sentir disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente del minore presso la residenza materna, chiedendo al contempo di imputare a carico del sig. il pagamento di euro 500,00, per il CP_1
mantenimento del minore e la suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, ovvero la minor somma di € 300,00, ma con riconoscimento a proprio favore del 100% dell'assegno unico, salva -in ogni caso- la suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Udine.
Costituitosi in giudizio, il resistente nell'eccepire CP_1
preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di
VERONA, assumendo di non aver mai acconsentito al trasferimento del figlio, ha poi a sua volta comunque richiesto l'affidamento condiviso di
, con collocamento prevalente presso di sé, in considerazione Per_1
delle relazioni affettive realizzate dal figlio nel paese di residenza del padre, con onere della ricorrente di contribuire al mantenimento del pagina 3 di 6 minore mediante un assegno mensile di euro 300,00 oltre alla rifusione del
50% delle spese straordinarie, per aderire, solo in via subordinata, alla soluzione relativa al collocamento ed al mantenimento proposta dalla ricorrente medesima, ma con sospensione del pagamento durante tutto il periodo estivo di vacanza dalla scuola. In ogni caso, il sig. CP_1
sollecitava l'intervento urgente dei Servizi Sociali per un supporto alla genitorialità, nonché il monitoraggio anche con l'ausilio del servizio di neuropsichiatria infantile per la verifica dello stato psichico del minore ed eventuale intervento di sostegno allo stesso.
All'udienza del 19.9.2025, le parti hanno dato atto della possibilità di definire la lite con conclusioni congiunte, poi effettivamente depositate entro il termine del 6.11.2025 loro concesso, essendosi prevista, per quella successiva data, la trattazione cartolare della relativa udienza.
Su questi essenziali presupposti di fatto, nel ritenere la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ha così rimessa la causa medesima al Collegio.
Il Collegio, preso atto della cessazione della relazione affettiva tra le parti e dell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia, non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le stesse parti siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore . Di tali pattuizioni, così Per_1
come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto. La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente nella causa civile n. 1022/2025: pagina 4 di 6 ▪ OMOLOGA l'accordo e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di sia così disciplinato: Persona_2
a) affidamento condiviso del figlio , con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
b) il signor contribuirà al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 300,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo vigente presso il Tribunale intestato;
c) l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente (100%) dalla signora ed a tal uopo, il resistente si impegna a Pt_1
rinunciare alla richiesta di assegno unico e universale al fine di consentire l'esclusiva fruizione dello stesso alla ricorrente nonché a rifondere alla stessa l'importo di quanto da lui percepito per tale titolo al 50% sino a luglio e per l'intero da agosto;
d) il signor in ragione della frequentazione della scuola CP_1
dell'infanzia del minore , potrà incontrare e trattenere con Per_1
sé il minore una volta al mese, dal giovedì al mercoledì successivo, con impegno dei genitori di incontrarsi a metà strada entro le ore
18.00 di ciascuno dei due giorni per la rispettiva presa in carico del minore.
e) le vacanze invernali ed estive siano così suddivise tra i genitori:
• per le Vacanze di Natale si riconoscono 10 giorni di permanenza del minore presso il padre con garanzia di alternanza delle festività con la madre;
• per le vacanze pasquali si concorda un regime di pagina 5 di 6 alternanza tra le parti;
• nel periodo estivo per 30 giorni, anche consecutivi, con il signor CP_1
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1022/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato in data 17.4.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. dom. Nicola Iob, come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. dom. Silvia Marai, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, pagina 1 di 6 - intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, a seguito del deposito di note scritte riportanti le seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Affidarsi il figlio minore in via condivisa, con collocazione Per_1
anagrafica e prevalente presso l'abitazione della madre.
2. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio CP_1
mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
della somma di euro 300,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo vigente presso il Tribunale intestato.
3. Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito integralmente (100%) dalla signora ed a tal uopo, il Pt_1
resistente si impegna a rinunciare alla richiesta di assegno unico e universale al fine di consentire l'esclusiva fruizione dello stesso alla ricorrente nonché a rifondere alla stessa l'importo di quanto da lui percepito per tale titolo al 50% sino a luglio e per l'intero da agosto.
4. Darsi atto che il signor in ragione della frequentazione della CP_1
scuola dell'infanzia del minore , potrà incontrare e Per_1
trattenere con sé il minore una volta al mese, dal giovedì al mercoledì successivo, con impegno dei genitori di incontrarsi a metà strada entro le ore 18.00 di ciascuno dei due giorni per la rispettiva presa in carico del minore. pagina 2 di 6 5. Disporsi che le vacanze invernali ed estive siano così suddivise tra i genitori: • per le Vacanze di Natale si riconoscono 10 giorni di permanenza del minore presso il padre con garanzia di alternanza delle festività con la madre;
• per le vacanze pasquali si concorda un regime di alternanza tra le parti;
• nel periodo estivo per 30 giorni, anche consecutivi, con il signor CP_1
6. Spese integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, , deducendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con e che da tale CP_1
unione era nato il figlio (15.4.2022), ha quindi adito Persona_2
l'intestato Tribunale per sentir disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente del minore presso la residenza materna, chiedendo al contempo di imputare a carico del sig. il pagamento di euro 500,00, per il CP_1
mantenimento del minore e la suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, ovvero la minor somma di € 300,00, ma con riconoscimento a proprio favore del 100% dell'assegno unico, salva -in ogni caso- la suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Udine.
Costituitosi in giudizio, il resistente nell'eccepire CP_1
preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di
VERONA, assumendo di non aver mai acconsentito al trasferimento del figlio, ha poi a sua volta comunque richiesto l'affidamento condiviso di
, con collocamento prevalente presso di sé, in considerazione Per_1
delle relazioni affettive realizzate dal figlio nel paese di residenza del padre, con onere della ricorrente di contribuire al mantenimento del pagina 3 di 6 minore mediante un assegno mensile di euro 300,00 oltre alla rifusione del
50% delle spese straordinarie, per aderire, solo in via subordinata, alla soluzione relativa al collocamento ed al mantenimento proposta dalla ricorrente medesima, ma con sospensione del pagamento durante tutto il periodo estivo di vacanza dalla scuola. In ogni caso, il sig. CP_1
sollecitava l'intervento urgente dei Servizi Sociali per un supporto alla genitorialità, nonché il monitoraggio anche con l'ausilio del servizio di neuropsichiatria infantile per la verifica dello stato psichico del minore ed eventuale intervento di sostegno allo stesso.
All'udienza del 19.9.2025, le parti hanno dato atto della possibilità di definire la lite con conclusioni congiunte, poi effettivamente depositate entro il termine del 6.11.2025 loro concesso, essendosi prevista, per quella successiva data, la trattazione cartolare della relativa udienza.
Su questi essenziali presupposti di fatto, nel ritenere la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ha così rimessa la causa medesima al Collegio.
Il Collegio, preso atto della cessazione della relazione affettiva tra le parti e dell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia, non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le stesse parti siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore . Di tali pattuizioni, così Per_1
come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto. La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente nella causa civile n. 1022/2025: pagina 4 di 6 ▪ OMOLOGA l'accordo e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di sia così disciplinato: Persona_2
a) affidamento condiviso del figlio , con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
b) il signor contribuirà al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 300,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo vigente presso il Tribunale intestato;
c) l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente (100%) dalla signora ed a tal uopo, il resistente si impegna a Pt_1
rinunciare alla richiesta di assegno unico e universale al fine di consentire l'esclusiva fruizione dello stesso alla ricorrente nonché a rifondere alla stessa l'importo di quanto da lui percepito per tale titolo al 50% sino a luglio e per l'intero da agosto;
d) il signor in ragione della frequentazione della scuola CP_1
dell'infanzia del minore , potrà incontrare e trattenere con Per_1
sé il minore una volta al mese, dal giovedì al mercoledì successivo, con impegno dei genitori di incontrarsi a metà strada entro le ore
18.00 di ciascuno dei due giorni per la rispettiva presa in carico del minore.
e) le vacanze invernali ed estive siano così suddivise tra i genitori:
• per le Vacanze di Natale si riconoscono 10 giorni di permanenza del minore presso il padre con garanzia di alternanza delle festività con la madre;
• per le vacanze pasquali si concorda un regime di pagina 5 di 6 alternanza tra le parti;
• nel periodo estivo per 30 giorni, anche consecutivi, con il signor CP_1
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6