CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240089579286000 TASSE AUTO 2022
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 005565/2024 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 22.03.2025, contro la Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, Ricorrente_1 impugnava:
l'iscrizione a ruolo(ruolo n. 2024/005565, reso esecutivo in data 4.10.2024)operata dalla Regione Siciliana,
Assessorato dell'Economia, Dipartimento delle Finanze e del Credito, a titolo di“tassa automobilistica”, interessi e sanzioni per l'anno 2022 e la cartella di pagamento emessa dall'Agente delle Riscossione per la
Provincia di Palermo, Agenzia delle Entrate - Riscossione, recante il n. 296-2024-00895792-86, notificata in data 22.1.2025.
Parte ricorrente, nel ricorso, premetteva che:
- in data 2.3.2022,accedendo ad un'applicazione informatica (“APP IO”, riferibile alla società PagoPA s.p. a.), riceveva una comunicazione da parte dell'Associazione_1 relativa alla circostanza che era stata operata la registrazione di un veicolo avente targa Targa_1 presso il Comune di Cardeto (RC). La predetta registrazione sarebbe avvenuta nell'Ufficio Provinciale dell'Associaz._1 di Reggio Calabria in data 21.2.2022;
- nella stessa data del 2.3.2022 il ricorrente presentava apposita denuncia/querela alla Questura di Palermo presso il Commissariato_1 con la quale il contribuente evidenziava che il predetto veicolo era a lui“sconosciuto e mai posseduto” e che lo stesso Comune di Cardeto (RC) era a lui ignoto, perché mai frequentato;
- in data 30.6.2022, in occasione di una visita presso un ambulatorio medico al fine di ottenere il rinnovo della patente di guida, il ricorrente veniva informato del fatto che dai dati registrati presso il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili egli risultava residente nel predetto Comune di Cardeto (RC) in
Indirizzo_1, nonostante l'effettiva residenza anagrafica fosse (ed è tuttora) fissata a Palermo nella Indirizzo_2;
- in data 1.7.2022 il contribuente si recava nuovamente presso il Commissariato_1 per integrare la denuncia/querela sopra indicata, alla luce della sopravvenuta conoscenza dei fatti appena indicati;
- in data 3.10.2022 il Consorzio per la Tutela del Credito, rilasciava all'odierno ricorrente una visura dalla quale emergeva che risultava un “prestito auto” contratto a suo nome in data 15.3.2022 con Società_1 s.p.a., recante il n. CO145510, per un importo di € 14.151,00, con previsione di 72 rate;
- in data 19.10.2022 il contribuente, avendo assunto informazioni presso il Commissariato_1 che le querele di cui si è detto erano state inviate per competenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, tramite un suo difensore del Foro di Palermo inviava alla stessa Procura una nuova denuncia/querela con la quale comunicava gli ulteriori fatti sopra descritti e precisava che si trattava di un finanziamento“mai richiesto per un'autovettura mai acquistata né posseduta”.
Premesso quanto sopra, in diritto rilevava:
1. l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo atteso che si riferisce ad un veicolo che il ricorrente, in realtà, non aveva mai acquistato, né posseduto, né registrato;
2. l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione della disciplina del procedimento di accertamento;
3. l'illegittimità dell'atto impugnato nella parte relativa alla pretesa della sanzione pecuniaria.
La Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del
Credito non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente affida il ricorso a diversi motivi.
Il primo può essere ricondotto all'essersi verificato di un caso di furto di identità, reato che ne ha causato altri in danno del ricorrente.
Questa Corte, in assenza di deposito di documentazione e prove rispetto a quanto dedotto deve rigettare questo motivo del ricorso.
Anche il secondo motivo, con cui si lamenta la carenza della notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, prodromica alla emissione della cartella di pagamento, è infondato.
Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n° 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base dei presupposti necessari per l'applicazione del tributo auto dichiarati dal contribuente in sede di immatricolazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico che ope legis trasferisce le informazioni (nel caso che qui interessa relative alla tassazione) all'archivio regionale della tassa automobilistica che in automatico e senza correzione del dato auto dichiarato dal contribuente iscrive a ruolo. L'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce una volta inserito nella cartella anche accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori. La cartella, avendo quindi anche le caratteristiche dell'atto di accertamento, deve contenere gli elementi minimi essenziali per l'identificazione dell'an e del quantum debeatur. Elementi presenti nel dettaglio degli addebiti contenuti nella cartella. Attraverso le informazioni contenute il contribuente può accertare la correttezza di quanto richiesto in pagamento. Pertanto, non sussistendo per legge atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento.
Il mancato accoglimento del secondo motivo comporta il rigetto del terzo motivo.
Nulla per le spese in ragione di assenza di difese dell'ente impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1358/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240089579286000 TASSE AUTO 2022
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 005565/2024 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 290/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 22.03.2025, contro la Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, Ricorrente_1 impugnava:
l'iscrizione a ruolo(ruolo n. 2024/005565, reso esecutivo in data 4.10.2024)operata dalla Regione Siciliana,
Assessorato dell'Economia, Dipartimento delle Finanze e del Credito, a titolo di“tassa automobilistica”, interessi e sanzioni per l'anno 2022 e la cartella di pagamento emessa dall'Agente delle Riscossione per la
Provincia di Palermo, Agenzia delle Entrate - Riscossione, recante il n. 296-2024-00895792-86, notificata in data 22.1.2025.
Parte ricorrente, nel ricorso, premetteva che:
- in data 2.3.2022,accedendo ad un'applicazione informatica (“APP IO”, riferibile alla società PagoPA s.p. a.), riceveva una comunicazione da parte dell'Associazione_1 relativa alla circostanza che era stata operata la registrazione di un veicolo avente targa Targa_1 presso il Comune di Cardeto (RC). La predetta registrazione sarebbe avvenuta nell'Ufficio Provinciale dell'Associaz._1 di Reggio Calabria in data 21.2.2022;
- nella stessa data del 2.3.2022 il ricorrente presentava apposita denuncia/querela alla Questura di Palermo presso il Commissariato_1 con la quale il contribuente evidenziava che il predetto veicolo era a lui“sconosciuto e mai posseduto” e che lo stesso Comune di Cardeto (RC) era a lui ignoto, perché mai frequentato;
- in data 30.6.2022, in occasione di una visita presso un ambulatorio medico al fine di ottenere il rinnovo della patente di guida, il ricorrente veniva informato del fatto che dai dati registrati presso il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili egli risultava residente nel predetto Comune di Cardeto (RC) in
Indirizzo_1, nonostante l'effettiva residenza anagrafica fosse (ed è tuttora) fissata a Palermo nella Indirizzo_2;
- in data 1.7.2022 il contribuente si recava nuovamente presso il Commissariato_1 per integrare la denuncia/querela sopra indicata, alla luce della sopravvenuta conoscenza dei fatti appena indicati;
- in data 3.10.2022 il Consorzio per la Tutela del Credito, rilasciava all'odierno ricorrente una visura dalla quale emergeva che risultava un “prestito auto” contratto a suo nome in data 15.3.2022 con Società_1 s.p.a., recante il n. CO145510, per un importo di € 14.151,00, con previsione di 72 rate;
- in data 19.10.2022 il contribuente, avendo assunto informazioni presso il Commissariato_1 che le querele di cui si è detto erano state inviate per competenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, tramite un suo difensore del Foro di Palermo inviava alla stessa Procura una nuova denuncia/querela con la quale comunicava gli ulteriori fatti sopra descritti e precisava che si trattava di un finanziamento“mai richiesto per un'autovettura mai acquistata né posseduta”.
Premesso quanto sopra, in diritto rilevava:
1. l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo atteso che si riferisce ad un veicolo che il ricorrente, in realtà, non aveva mai acquistato, né posseduto, né registrato;
2. l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione della disciplina del procedimento di accertamento;
3. l'illegittimità dell'atto impugnato nella parte relativa alla pretesa della sanzione pecuniaria.
La Regione Siciliana – Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del
Credito non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente affida il ricorso a diversi motivi.
Il primo può essere ricondotto all'essersi verificato di un caso di furto di identità, reato che ne ha causato altri in danno del ricorrente.
Questa Corte, in assenza di deposito di documentazione e prove rispetto a quanto dedotto deve rigettare questo motivo del ricorso.
Anche il secondo motivo, con cui si lamenta la carenza della notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, prodromica alla emissione della cartella di pagamento, è infondato.
Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n° 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base dei presupposti necessari per l'applicazione del tributo auto dichiarati dal contribuente in sede di immatricolazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico che ope legis trasferisce le informazioni (nel caso che qui interessa relative alla tassazione) all'archivio regionale della tassa automobilistica che in automatico e senza correzione del dato auto dichiarato dal contribuente iscrive a ruolo. L'iscrizione a ruolo delle somme dovute costituisce una volta inserito nella cartella anche accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori. La cartella, avendo quindi anche le caratteristiche dell'atto di accertamento, deve contenere gli elementi minimi essenziali per l'identificazione dell'an e del quantum debeatur. Elementi presenti nel dettaglio degli addebiti contenuti nella cartella. Attraverso le informazioni contenute il contribuente può accertare la correttezza di quanto richiesto in pagamento. Pertanto, non sussistendo per legge atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento.
Il mancato accoglimento del secondo motivo comporta il rigetto del terzo motivo.
Nulla per le spese in ragione di assenza di difese dell'ente impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.