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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/03/2025, assunto in decisione in data 30/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato CRIPPA ANTONELLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
* dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
* ordinare al Comune di Gioia del Colle (Bari) all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n° 42 P2 S. A anno 20071);
* dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
* Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
* I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno con la madre nell'attuale abitazione coniugale sita in Monza, Via Aspromonte n° 3, dalla quale il marito se ne è già allontanato;
Per_
* il padre contribuirà per il mantenimento di , e nella misura di euro 5.000,00= Per_1 Per_2
(cinquemila/00) al mese, rivalutabile secondo i parametri Istat, somma che verserà alla Sig.ra Parte_2 tramite bonifico sul conto personale di quest'ultima entro l'ultimo giorno di ogni mese;
[...]
* tutte le spese straordinarie nell'interesse dei tre figli indicate come da Protocollo monzese, a cui entrambe i ricorrenti dichiarano di aderire ( a titolo solo esemplificativo mediche, sportive, scolastiche, ludiche, di abbigliamento, etc...), verranno erogate dal Sig. sul conto corrente bancario Parte_1 della Sig.ra mediante un fisso mensile di € 3.000,00=, che si impegna a comunicare al Parte_2 padre le pezze/fatture e scontrini giustificativi dei costi/ spese sostenute;
* la casa coniugale, sita in Monza, Via Aspromonte n° 3 viene assegnata alla sig.ra Parte_2 insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
* il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, come indicato nel corpo del presente atto e come da piano genitoriale ivi depositato e parte integrante di detta ricorso;
* i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano per tale ragione a ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento reciproco;
* I ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.07.2007 a Parte_1 Parte_2
Gioia del Colle (BA); Per_
- Dall'unione sono nati i figli (18.02.2008), (03.07.2010) e (04.02.2015); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 30.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 08/03/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio a Gioia del Colle (BA) in data 14.07.2007 (Atto
[...]
n. 42, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gioia del Colle (BA)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gioia del Colle (BA), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/03/2025, assunto in decisione in data 30/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato CRIPPA ANTONELLA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
* dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
* ordinare al Comune di Gioia del Colle (Bari) all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n° 42 P2 S. A anno 20071);
* dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
* Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
* I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno con la madre nell'attuale abitazione coniugale sita in Monza, Via Aspromonte n° 3, dalla quale il marito se ne è già allontanato;
Per_
* il padre contribuirà per il mantenimento di , e nella misura di euro 5.000,00= Per_1 Per_2
(cinquemila/00) al mese, rivalutabile secondo i parametri Istat, somma che verserà alla Sig.ra Parte_2 tramite bonifico sul conto personale di quest'ultima entro l'ultimo giorno di ogni mese;
[...]
* tutte le spese straordinarie nell'interesse dei tre figli indicate come da Protocollo monzese, a cui entrambe i ricorrenti dichiarano di aderire ( a titolo solo esemplificativo mediche, sportive, scolastiche, ludiche, di abbigliamento, etc...), verranno erogate dal Sig. sul conto corrente bancario Parte_1 della Sig.ra mediante un fisso mensile di € 3.000,00=, che si impegna a comunicare al Parte_2 padre le pezze/fatture e scontrini giustificativi dei costi/ spese sostenute;
* la casa coniugale, sita in Monza, Via Aspromonte n° 3 viene assegnata alla sig.ra Parte_2 insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
* il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, come indicato nel corpo del presente atto e come da piano genitoriale ivi depositato e parte integrante di detta ricorso;
* i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano per tale ragione a ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento reciproco;
* I ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.07.2007 a Parte_1 Parte_2
Gioia del Colle (BA); Per_
- Dall'unione sono nati i figli (18.02.2008), (03.07.2010) e (04.02.2015); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 30.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 08/03/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio a Gioia del Colle (BA) in data 14.07.2007 (Atto
[...]
n. 42, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gioia del Colle (BA)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gioia del Colle (BA), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona