Art. 12. Misura degli assegni vitalizi
L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente articolo 11, e determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.
L'importo di cui al precedente comma e ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o
derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata.
I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della
pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale e assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.
L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente articolo 11, e determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.
L'importo di cui al precedente comma e ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o
derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata.
I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della
pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale e assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.