Articolo 12 della Legge 20 marzo 1980, n. 75
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 marzo 1980
Art. 12. Misura degli assegni vitalizi

L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente articolo 11, e determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.
L'importo di cui al precedente comma e ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o
derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata.
I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della
pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale e assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 22 marzo 1980
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