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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1220/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1220/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 14.05.2025 da , e Parte_1 Pt_2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Polizzi Luciano, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pignataro Maggiore (CE) in data
09.05.1992 e che dalla loro unione sono nati i figli nata il [...], , nato il Per_1 Per_2
28.11.1997, maggiorenni ed economicamente indipendenti, e nato il [...]. Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- la SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale;
Parte_2
- i figli, e ormai maggiorenni, sono indipendenti economicamente;
Persona_4 Persona_5
- per il figlio minore si chiede l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_6
- il SI. si trasferirà presso altra residenza che comunicherà alla SI.ra ; Parte_1 Parte_2 - il SI. corrisponderà la somma di € 400,00 per il mantenimento del figlio minore entro il 5 di ogni Parte_1 Per_3 mese, mentre non corrisponderà alla moglie alcun mantenimento;
- per quanto attiene alle spese straordinarie. Onde evitare possibili ed inutili contenziosi futuri, i coniugi dichiarano di aver letto e approvato le: “LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI
MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE” del Consiglio Nazionale
Forense del 29/11/2017 a cui si attengono;
(in assenza di indicazioni da parte dei coniugi, le spese straordinarie si presumono ripartite tra i coniugi al 50%)
- i coniugi si impegnano ad avere un comportamento rispettoso della morale;
- per il diritto di visita si stabilisce che il minore incontrerà il padre tre giorni a settimana in orari pomeridiano dalle 16,00 alle 20,00 e trascorrerà con lo stesso due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera. Per quanto attiene alle feste ricorrenti e le trascorrerà ad anni alterni con la madre ed il padre, mentre nei mesi estivi, Per_7 Per_8 Per_3 si collocherà presso l'uno o l'altro genitore previo accordo degli stessi, sempre rispettando la volontà del minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
- per quanto non previsto vale la legge.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO MAGGIORE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 10, parte II, Serie A, anno 1992;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1220/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 14.05.2025 da , e Parte_1 Pt_2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Polizzi Luciano, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pignataro Maggiore (CE) in data
09.05.1992 e che dalla loro unione sono nati i figli nata il [...], , nato il Per_1 Per_2
28.11.1997, maggiorenni ed economicamente indipendenti, e nato il [...]. Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- la SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale;
Parte_2
- i figli, e ormai maggiorenni, sono indipendenti economicamente;
Persona_4 Persona_5
- per il figlio minore si chiede l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_6
- il SI. si trasferirà presso altra residenza che comunicherà alla SI.ra ; Parte_1 Parte_2 - il SI. corrisponderà la somma di € 400,00 per il mantenimento del figlio minore entro il 5 di ogni Parte_1 Per_3 mese, mentre non corrisponderà alla moglie alcun mantenimento;
- per quanto attiene alle spese straordinarie. Onde evitare possibili ed inutili contenziosi futuri, i coniugi dichiarano di aver letto e approvato le: “LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI
MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE” del Consiglio Nazionale
Forense del 29/11/2017 a cui si attengono;
(in assenza di indicazioni da parte dei coniugi, le spese straordinarie si presumono ripartite tra i coniugi al 50%)
- i coniugi si impegnano ad avere un comportamento rispettoso della morale;
- per il diritto di visita si stabilisce che il minore incontrerà il padre tre giorni a settimana in orari pomeridiano dalle 16,00 alle 20,00 e trascorrerà con lo stesso due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera. Per quanto attiene alle feste ricorrenti e le trascorrerà ad anni alterni con la madre ed il padre, mentre nei mesi estivi, Per_7 Per_8 Per_3 si collocherà presso l'uno o l'altro genitore previo accordo degli stessi, sempre rispettando la volontà del minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
- per quanto non previsto vale la legge.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO MAGGIORE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- atto n. 10, parte II, Serie A, anno 1992;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio