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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2766/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'SI Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2766/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UG FF.
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Dionigi Magliulo.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 27.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 11 I.1 Con ricorso monitorio, depositato innanzi al Tribunale di Napoli RD,
chiedeva la emissione nei confronti di di Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo di pagamento di € 121.100,00 oltre interessi moratori.
Il ricorrente assumeva, e meglio precisava poi nel seguente giudizio di opposizione, che la predetta somma fosse stata da lui versata in qualità di promissario acquirente al , promissario alienante (quale legale Pt_1
rappresentante ed amm.re unico della società RA srl), a titolo di anticipo del prezzo totale di € 160.000,00 relativo ad una promessa vendita immobiliare, e che tale pagamento fosse avvenuto all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in Santa Maria a Vico (CE) alla via
Caudio snc, nel complesso residenziale “Parco Aragona” (unità immobiliare al I piano del corpo di fabbrica 5 scala A, interno 4, superficie di mq. 150).
Deduceva ancora il che, come promissario acquirente, avrebbe CP_1
dovuto conseguire il possesso materiale ed il godimento dell'unità immobiliare entro il termine essenziale del 31.05.2012, contestualmente al rogito notarile.
Tuttavia, a suo dire, il contratto definitivo di compravendita immobiliare non veniva mai concluso tra le parti per cui egli mostrava la sua volontà di recedere dal contratto preliminare chiedendo di conseguenza al promittente venditore la restituzione della caparra confirmatoria versata. A seguito di reiterate richieste da parte sua, gli avrebbe quindi rilasciato l'assegno bancario Parte_1
n. 2150193250 dell'importo di €. 121.100,00, tratto sul proprio conto corrente, a garanzia della restituzione di quanto versatogli corrispondente alla cifra indicata nel titolo. Nondimeno, la somma non veniva restituita ed anche il tentativo di incasso del predetto assegno non andava a buon fine per cui, rimasti inevasi tutti i solleciti di pagamento, si sarebbe visto costretto ad adire la competente autorità giudiziaria per ottenere la restituzione del dovuto.
Il Tribunale di Napoli RD in data 26.12.2017 accoglieva la domanda monitoria del ed emetteva il richiesto decreto ingiuntivo n. 186/2018 pubblicato il CP_1
pagina 2 di 11 09.01.2018, con il quale ingiungeva al pagamento nei confronti Parte_1
di di €. 121.100,00 oltre interessi e spese. Controparte_1
I.2 Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione Pt_1
fornendo, a sostegno della stessa, una ricostruzione fattuale
[...]
completamente diversa ed incompatibile con quella del CP_1
Anzitutto eccepiva la simulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare allegato dal che dissimulava, a suo dire, un rapporto CP_1
giuridico intercorso tra le parti del tutto diverso (di mutuo). Spiegava che l'assegno bancario da lui emesso gli sarebbe stato richiesto insistentemente dal ma non già per le ragioni da quest'ultimo dedotte ed innanzi esposte, CP_1
bensì a garanzia della restituzione di prestiti usurari che quest'ultimo gli avrebbe concesso in un momento di difficoltà economica della sua azienda negli anni
2009/2010 per una sorta capitale di circa € 70.000. Il contratto preliminare di compravendita immobiliare con la previsione di un anticipo/caparra di € 121.000
(rispetto al prezzo totale di € 160.000) sarebbe stato dunque simulato e richiesto dal al solo scopo di poter poi fornire una diversa e lecita CP_1
giustificazione causale della emissione dell'assegno e di celare quindi il prestito usurario in precedenza concesso.
A sostegno della sua prospettazione di nullità per simulazione del contratto preliminare di vendita immobiliare, eccepiva innanzi tutto che il non CP_1
aveva mai dimostrato in che modo gli avrebbe corrisposto a titolo di caparra/anticipazione la somma di €. 121.100,00 all'atto della sottoscrizione del predetto contratto preliminare. Al riguardo specificava che, infatti, nel contratto preliminare si dava semplicemente atto che il avrebbe già versato CP_1
detta somma pari ad €. 121.100,00, senza però indicare quando e con quali modalità ciò fosse avvenuto.
Eccepiva di contro che in realtà, dopo insistenti richieste di restituzione della somma ricevuta a prestito, pari ad €. 70.000,00, egli era stato costretto ad pagina 3 di 11 emettere a garanzia della restituzione l'assegno de quo ma in bianco, e che lo stesso, in quanto tale nullo, sarebbe poi stato successivamente compilato abusivamente dal con la indicazione di una cifra molto più alta di € CP_1
121.000,00 corrispondente alla somma comprensiva di interessi usurari di cui pretendeva il pagamento a titolo di restituzione del mutuo.
Chiedeva pertanto che fosse accertata la insussistenza del credito azionato dal non essendo l'assegno bancario da lui emesso riconducibile alla CP_1
restituzione di una caparra confirmatoria ma avendo la diversa causale innanzi rivelata, con condanna del al risarcimento del danno da responsabilità CP_1
aggravata per aver agito in mala fede non avendo mai versato, né a lui, né alla
RA srl, la somma di €. 121.100,00, e non potendo quindi chiederne la restituzione.
Si costituiva l'opposto adducendo che la propria domanda restitutoria CP_1
trovava riscontro documentale nel contratto preliminare di vendita in atti e nell'assegno bancario emesso dal LA e che, di contro, nessuna prova scritta dell'asserito accordo simulatorio era stata fornita dall'opponente.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I.3 Con sentenza n. 2121/2022, pubblicata il 06.06.2022, il Tribunale di Napoli
RD rigettava l'opposizione confermando il Decreto ingiuntivo n. 186/2018, e condannava al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € Parte_1
11.810,00, oltre oneri accessori.
Il giudice di primo grado evidenziava che nonostante la opposizione e le difese del fondavano sulla simulazione ed inesistenza del contratto preliminare Pt_1
di vendita immobiliare, in effetti questi non aveva provato per iscritto la esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti ovvero che esse avessero inteso celare, attraverso la sottoscrizione di detto apparente contratto, la vera ragione della dazione dell'assegno avente, in realtà la diversa funzione pagina 4 di 11 di garantire la restituzione del prestito in precedenza concesso dal al CP_1
. Pt_1
Ancora, il Tribunale di Napoli RD precisava che per dimostrare l'abusivo riempimento dell'assegno rilasciato in bianco, non sarebbe stato sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione del , essendo invece Pt_1
necessaria la querela di falso che non era stata però sporta dall'opponente.
Per tali assorbenti motivi, dunque, il giudice di prime cure, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del , rigettava la spiegata Pt_1
opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
II.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli RD, propone Parte_1
gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
Con un primo motivo di censura, l'appellante deduce l'errore di valutazione del giudice nel non aver ammesso la prova testimoniale volta ad accertare la simulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare. A riprova della inesistenza di tale contratto ribadisce inoltre l'eccezione, non considerata dal primo giudice, che il non ha in alcun modo provato il pagamento CP_1
della somma di € 121.100,00 di cui chiede la restituzione in virtù dell'assegno asseritamente emesso a garanzia dell'adempimento.
Infine sottolinea la mancata valutazione di altra circostanza ritenuta determinante, ovvero che la RA srl aveva acquistato solo nel 2013 l'immobile descritto nel preliminare di vendita stipulato col risalente invece a due CP_1
anni prima (2011), circostanza questa, che smentirebbe la ricostruzione fattuale elaborata dall'appellato.
Con il secondo motivo di gravame, eccepisce la contraddittorietà e/o Pt_1
difetto assoluto della motivazione della sentenza di primo grado. Asserisce la nullità dell'assegno per contrarietà delle disposizioni di legge regolanti la circolazione del titolo, in quanto emesso in bianco e senza data e beneficiario, eccependo che non fosse necessario, per provare l'abusivo riempimento pagina 5 di 11 dell'assegno rilasciato in bianco, la proposizione della querela di falso in quanto l'accordo che ne vietava il riempimento poteva essere provato liberamente.
Pertanto, l'appellante conclude per la revoca del decreto Ingiuntivo opposto, oltre la condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
II.2 Si costituiva , ribadendo la ricostruzione dei fatti allegata Controparte_1
in primo grado e contestando integralmente le deduzioni avversarie articolate nei motivi di appello, così come dettagliatamente esposto nella comparsa di risposta cui si fa rinvio in questa sede. Chiedeva pertanto rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e dell'opposto Decreto ingiuntivo n.
186/2018.
§§§§§
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va precisato che stante la stretta connessione logico-giuridica delle questioni sottese ai motivi di gravame, si procederà ad una trattazione unitaria degli stessi evidenziando, secondo il loro ordine logico, gli elementi di cui all'appello ritenuti determinanti per la decisione finale.
Va innanzi tutto evidenziato che, avendo il fondato la sua domanda CP_1
restitutoria sull'assunto che l'assegno bancario (in virtù del quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo) fosse stato emesso dal per garantire il rimborso Pt_1
della somma di € 121.000 versatagli dal stesso a titolo di caparra e/o CP_1
anticipazione del prezzo dell'immobile promesso in vendita dal , doveva Pt_1
essere lo stesso come correttamente eccepito dall'appellante, a CP_1
fornire la prova del presupposto fattuale e giuridico della sua domanda, ovvero che avesse effettivamente versato al la somma di cui ha richiesto la Pt_1
restituzione attraverso l'azione giudiziale di cui è causa.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita dal il quale tra l'altro non CP_1
ha neppure allegato come e quando sarebbe avvenuto detto pagamento, ed a pagina 6 di 11 tal riguardo del tutto irrilevante risulta, data la assoluta genericità dell'inciso, quanto attestato nel preliminare di vendita immobiliare laddove sia dà soltanto atto che il versamento di tale somma è già avvenuto, senza però alcuna specificazione in ordine alla modalità o mezzi del pagamento ed alla data dello stesso, il che, anzi, non fa che ingenerare sospetto sulla effettività dell'operazione di pagamento. Né d'altra parte è stata prodotta in atti alcuna ricevuta o quietanza rilasciata dal . Pt_1
Tale rilievo, attenendo alla mancanza del presupposto dell'azione restitutoria proposta dal già può ritenersi di per sè sufficiente ed assorbente ai CP_1
fini dell'accoglimento dell'appello, rendendo ininfluente ai fini della decisione la questione, sulla quale si è inutilmente dilungato il primo giudice, della prova o meno dell'accordo simulatorio e dunque della simulazione del preliminare di vendita e dell'abusivo riempimento o meno dell'assegno asseritamente emesso in bianco.
A ciò si aggiunga che il neppure ha provato che, successivamente a CP_1
detto asserito contratto preliminare, sia effettivamente intervenuto tra le parti un accordo di risoluzione per mutuo consenso del preliminare medesimo, tale da giustificare lo scioglimento delle parti dai vincoli contrattuali e dunque la spontanea emissione da parte del dell'assegno “de quo” a garanzia Pt_1
della restituzione del preteso anticipo/caparra che avrebbe asseritamente ricevuto dal promissario acquirente in esecuzione del detto CP_1
preliminare.
Nonostante quanto sopra accertato sia dirimente e decisivo ai fini dell'accoglimento dell'appello e della definizione del giudizio, tuttavia, ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va evidenziato che ulteriori elementi di prova a sostegno della fondatezza dell'appello si traggono dalle risultanze della sentenza penale emessa dal Tribunale di Napoli RD che ha definito il procedimento penale a carico del e del , il primo CP_1 Pt_1
pagina 7 di 11 imputato per il reato di usura in relazione al prestito dedotto dal ed il Pt_1
secondo del reato di calunnia (proc.ti nn.ri 11455/15 + 3279/18 RGNR).
Tali risultanze sono difatti sicuramente utilizzabili e liberamente valutabili in questa sede come elementi di prova essendo stata la sentenza penale pubblicata il 05.01.2023 ovvero in pendenza del presente giudizio di appello.
A parte infatti l'inquadramento giuridico della vicenda sotto il profilo della responsabilità penale degli imputati (volto a verificare se sussistessero o meno gli estremi dell'usura a prescindere dall'effettività e consistenza del prestito, e di contro quelli della calunnia), argomenti di prova a favore della ricostruzione fattuale compiuta nel presente giudizio dal si traggono dalle Pt_1
dichiarazioni rese nel processo penale dai testimoni escussi così come riportate nella stessa sentenza penale
Alla pagina 15 della sentenza penale viene infatti riportato il contenuto della deposizione del testimone , all'epoca ragioniere dipendente Testimone_1
della RA srl, laddove dichiara che fu a presentare al Persona_1
il il quale, in virtù delle difficoltà economiche dell'azienda, gli Pt_1 CP_1
offriva supporto economico. In particolare, afferma di essere stato Tes_1
presente personalmente quasi sempre agli incontri tra il ed il Pt_1 CP_1
precisando che l'importo del prestito concesso dal ammontava CP_1
totalmente a circa 60 mila euro versati in 7/8 incontri e che agli incontri, egli stesso segnava di volta in volta gli importi prestati. Ancora, afferma che il diventava sempre più insistente nella richiesta di restituzione del CP_1
denaro, adducendo quale motivazione, il fatto che doveva dare conto ad altre persone, e che pertanto il nel 2013 gli consegnava a titolo di garanzia Pt_1
della restituzione del prestito, un assegno bancario dell'importo di 121 mila euro non compilato completamente ma che riportava solo l'indicazione dell'importo e la firma del . Pt_1
pagina 8 di 11 Significativa è anche, al riguardo, la dichiarazione, anch'essa riportata nella sentenza penale, resa da classe '75 (fratello dell'appellante), Testimone_2
relativa alla riconducibilità dell'assegno de quo al dedotto prestito. Il testimone ha infatti riferito che non veniva stabilito l'importo finale che il avrebbe CP_1
dovuto prestare al ma che, di volta in volta, il gli forniva Pt_1 CP_1
somme di cui il diceva di avere bisogno. Precisava ancora di essere Pt_1
stato presente personalmente alla consegna del denaro in un paio di occasioni e che nel 2013 il fratello aveva iniziato la restituzione del denaro preso in prestito e che il chiedeva più volte garanzie per la restituzione dei CP_1
soldi per cui gli veniva consegnato un assegno.
Rilevante appare infine anche la testimonianza di classe '47, Testimone_2
zio dell'appellante, come riportata in sentenza, che nella fase dibattimentale dichiarava di frequentare spesso la società RA srl e confermava la dinamica e la modalità dell'incontro tra il ed il avvenuta tramite il Pt_1 CP_1
D'SI e di aver assistito un paio di volte alla consegna di denaro da parte del al . Anche questo testimone ha riferito di aver saputo dopo CP_1 Pt_1
circa 2 o 3 anni dal prestito, che il nipote iniziava a restituire i soldi ricevuti dal il quale insisteva nel dire che doveva dare conto a delle persone e CP_1
chiedeva pertanto una garanzia alla restituzione, motivo per il quale gli veniva fatto un assegno bancario di circa 100 mila euro.
Tali deposizioni, riportate ed utilizzate dal giudice penale per la ricostruzione in fatto della vicenda (a prescindere, si ripete, dal suo inquadramento giuridico e valutazione sotto il profilo delle responsabilità penali), appaiono a giudizio di questa Corte pienamente attendibili, per la precisione, congruenza e concordanza delle medesime, e dunque utilizzabili come argomenti di prova anche nel presente giudizio.
Da esse emerge, quindi, un quadro indiziario tale da ingenerare il convincimento della fondatezza della ricostruzione fattuale dell'appellante e dunque della pagina 9 di 11 riconducibilità dell'assegno non già all'asserito contratto preliminare di compravendita come dedotto dal (emissione dello stesso con CP_1
funzione di garanzia di restituzione della caparra versata), ma ad un pregresso prestito dallo stesso concesso attraverso più dazioni di denaro al CP_1
. Pt_1
D'altra parte, lo stesso giudice penale nella summenzionata sentenza afferma che “…da una analisi complessiva delle indicate emergenze probatorie, risulta certamente accertato che dal rapporto economico instauratosi tra i due soggetti scaturì un obbligo di restituzione di una somma, che giustificò la consegna di un assegno per l'importo di euro 121.100,00 dal al ”. Pt_1 Per_2
Tale differente giustificazione causale dell'assegno, implicante diversa “causa petendi” e dunque differente domanda giudiziale rispetto a quella proposta dal non solo non è stata allegata dall'attore, ma anzi da lui sempre CP_1
negata nel corso del presente giudizio.
A fronte della precedente analisi e motivazione, gli altri motivi di appello risultano evidentemente assorbiti.
2) Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellato e si liquidano come da Controparte_1
dispositivo a suo carico ed in favore dell'appellante ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 52.000 ad € 260.000), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli RD n. 2121/2022, pubblicata il 06.06.2022, così provvede:
pagina 10 di 11 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 186/2018 emesso dal Tribunale di
Napoli RD e rigetta la domanda di restituzione di somma di denaro proposta da;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 858,00 per spese vive, e per il presente grado d'appello in € 9.991,00 per compensi ed € 777,00 per esborsi, il tutto oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'SI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'SI Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2766/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UG FF.
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Dionigi Magliulo.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 27.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 11 I.1 Con ricorso monitorio, depositato innanzi al Tribunale di Napoli RD,
chiedeva la emissione nei confronti di di Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo di pagamento di € 121.100,00 oltre interessi moratori.
Il ricorrente assumeva, e meglio precisava poi nel seguente giudizio di opposizione, che la predetta somma fosse stata da lui versata in qualità di promissario acquirente al , promissario alienante (quale legale Pt_1
rappresentante ed amm.re unico della società RA srl), a titolo di anticipo del prezzo totale di € 160.000,00 relativo ad una promessa vendita immobiliare, e che tale pagamento fosse avvenuto all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in Santa Maria a Vico (CE) alla via
Caudio snc, nel complesso residenziale “Parco Aragona” (unità immobiliare al I piano del corpo di fabbrica 5 scala A, interno 4, superficie di mq. 150).
Deduceva ancora il che, come promissario acquirente, avrebbe CP_1
dovuto conseguire il possesso materiale ed il godimento dell'unità immobiliare entro il termine essenziale del 31.05.2012, contestualmente al rogito notarile.
Tuttavia, a suo dire, il contratto definitivo di compravendita immobiliare non veniva mai concluso tra le parti per cui egli mostrava la sua volontà di recedere dal contratto preliminare chiedendo di conseguenza al promittente venditore la restituzione della caparra confirmatoria versata. A seguito di reiterate richieste da parte sua, gli avrebbe quindi rilasciato l'assegno bancario Parte_1
n. 2150193250 dell'importo di €. 121.100,00, tratto sul proprio conto corrente, a garanzia della restituzione di quanto versatogli corrispondente alla cifra indicata nel titolo. Nondimeno, la somma non veniva restituita ed anche il tentativo di incasso del predetto assegno non andava a buon fine per cui, rimasti inevasi tutti i solleciti di pagamento, si sarebbe visto costretto ad adire la competente autorità giudiziaria per ottenere la restituzione del dovuto.
Il Tribunale di Napoli RD in data 26.12.2017 accoglieva la domanda monitoria del ed emetteva il richiesto decreto ingiuntivo n. 186/2018 pubblicato il CP_1
pagina 2 di 11 09.01.2018, con il quale ingiungeva al pagamento nei confronti Parte_1
di di €. 121.100,00 oltre interessi e spese. Controparte_1
I.2 Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione Pt_1
fornendo, a sostegno della stessa, una ricostruzione fattuale
[...]
completamente diversa ed incompatibile con quella del CP_1
Anzitutto eccepiva la simulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare allegato dal che dissimulava, a suo dire, un rapporto CP_1
giuridico intercorso tra le parti del tutto diverso (di mutuo). Spiegava che l'assegno bancario da lui emesso gli sarebbe stato richiesto insistentemente dal ma non già per le ragioni da quest'ultimo dedotte ed innanzi esposte, CP_1
bensì a garanzia della restituzione di prestiti usurari che quest'ultimo gli avrebbe concesso in un momento di difficoltà economica della sua azienda negli anni
2009/2010 per una sorta capitale di circa € 70.000. Il contratto preliminare di compravendita immobiliare con la previsione di un anticipo/caparra di € 121.000
(rispetto al prezzo totale di € 160.000) sarebbe stato dunque simulato e richiesto dal al solo scopo di poter poi fornire una diversa e lecita CP_1
giustificazione causale della emissione dell'assegno e di celare quindi il prestito usurario in precedenza concesso.
A sostegno della sua prospettazione di nullità per simulazione del contratto preliminare di vendita immobiliare, eccepiva innanzi tutto che il non CP_1
aveva mai dimostrato in che modo gli avrebbe corrisposto a titolo di caparra/anticipazione la somma di €. 121.100,00 all'atto della sottoscrizione del predetto contratto preliminare. Al riguardo specificava che, infatti, nel contratto preliminare si dava semplicemente atto che il avrebbe già versato CP_1
detta somma pari ad €. 121.100,00, senza però indicare quando e con quali modalità ciò fosse avvenuto.
Eccepiva di contro che in realtà, dopo insistenti richieste di restituzione della somma ricevuta a prestito, pari ad €. 70.000,00, egli era stato costretto ad pagina 3 di 11 emettere a garanzia della restituzione l'assegno de quo ma in bianco, e che lo stesso, in quanto tale nullo, sarebbe poi stato successivamente compilato abusivamente dal con la indicazione di una cifra molto più alta di € CP_1
121.000,00 corrispondente alla somma comprensiva di interessi usurari di cui pretendeva il pagamento a titolo di restituzione del mutuo.
Chiedeva pertanto che fosse accertata la insussistenza del credito azionato dal non essendo l'assegno bancario da lui emesso riconducibile alla CP_1
restituzione di una caparra confirmatoria ma avendo la diversa causale innanzi rivelata, con condanna del al risarcimento del danno da responsabilità CP_1
aggravata per aver agito in mala fede non avendo mai versato, né a lui, né alla
RA srl, la somma di €. 121.100,00, e non potendo quindi chiederne la restituzione.
Si costituiva l'opposto adducendo che la propria domanda restitutoria CP_1
trovava riscontro documentale nel contratto preliminare di vendita in atti e nell'assegno bancario emesso dal LA e che, di contro, nessuna prova scritta dell'asserito accordo simulatorio era stata fornita dall'opponente.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I.3 Con sentenza n. 2121/2022, pubblicata il 06.06.2022, il Tribunale di Napoli
RD rigettava l'opposizione confermando il Decreto ingiuntivo n. 186/2018, e condannava al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € Parte_1
11.810,00, oltre oneri accessori.
Il giudice di primo grado evidenziava che nonostante la opposizione e le difese del fondavano sulla simulazione ed inesistenza del contratto preliminare Pt_1
di vendita immobiliare, in effetti questi non aveva provato per iscritto la esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti ovvero che esse avessero inteso celare, attraverso la sottoscrizione di detto apparente contratto, la vera ragione della dazione dell'assegno avente, in realtà la diversa funzione pagina 4 di 11 di garantire la restituzione del prestito in precedenza concesso dal al CP_1
. Pt_1
Ancora, il Tribunale di Napoli RD precisava che per dimostrare l'abusivo riempimento dell'assegno rilasciato in bianco, non sarebbe stato sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione del , essendo invece Pt_1
necessaria la querela di falso che non era stata però sporta dall'opponente.
Per tali assorbenti motivi, dunque, il giudice di prime cure, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del , rigettava la spiegata Pt_1
opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
II.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli RD, propone Parte_1
gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
Con un primo motivo di censura, l'appellante deduce l'errore di valutazione del giudice nel non aver ammesso la prova testimoniale volta ad accertare la simulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare. A riprova della inesistenza di tale contratto ribadisce inoltre l'eccezione, non considerata dal primo giudice, che il non ha in alcun modo provato il pagamento CP_1
della somma di € 121.100,00 di cui chiede la restituzione in virtù dell'assegno asseritamente emesso a garanzia dell'adempimento.
Infine sottolinea la mancata valutazione di altra circostanza ritenuta determinante, ovvero che la RA srl aveva acquistato solo nel 2013 l'immobile descritto nel preliminare di vendita stipulato col risalente invece a due CP_1
anni prima (2011), circostanza questa, che smentirebbe la ricostruzione fattuale elaborata dall'appellato.
Con il secondo motivo di gravame, eccepisce la contraddittorietà e/o Pt_1
difetto assoluto della motivazione della sentenza di primo grado. Asserisce la nullità dell'assegno per contrarietà delle disposizioni di legge regolanti la circolazione del titolo, in quanto emesso in bianco e senza data e beneficiario, eccependo che non fosse necessario, per provare l'abusivo riempimento pagina 5 di 11 dell'assegno rilasciato in bianco, la proposizione della querela di falso in quanto l'accordo che ne vietava il riempimento poteva essere provato liberamente.
Pertanto, l'appellante conclude per la revoca del decreto Ingiuntivo opposto, oltre la condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
II.2 Si costituiva , ribadendo la ricostruzione dei fatti allegata Controparte_1
in primo grado e contestando integralmente le deduzioni avversarie articolate nei motivi di appello, così come dettagliatamente esposto nella comparsa di risposta cui si fa rinvio in questa sede. Chiedeva pertanto rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e dell'opposto Decreto ingiuntivo n.
186/2018.
§§§§§
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va precisato che stante la stretta connessione logico-giuridica delle questioni sottese ai motivi di gravame, si procederà ad una trattazione unitaria degli stessi evidenziando, secondo il loro ordine logico, gli elementi di cui all'appello ritenuti determinanti per la decisione finale.
Va innanzi tutto evidenziato che, avendo il fondato la sua domanda CP_1
restitutoria sull'assunto che l'assegno bancario (in virtù del quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo) fosse stato emesso dal per garantire il rimborso Pt_1
della somma di € 121.000 versatagli dal stesso a titolo di caparra e/o CP_1
anticipazione del prezzo dell'immobile promesso in vendita dal , doveva Pt_1
essere lo stesso come correttamente eccepito dall'appellante, a CP_1
fornire la prova del presupposto fattuale e giuridico della sua domanda, ovvero che avesse effettivamente versato al la somma di cui ha richiesto la Pt_1
restituzione attraverso l'azione giudiziale di cui è causa.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita dal il quale tra l'altro non CP_1
ha neppure allegato come e quando sarebbe avvenuto detto pagamento, ed a pagina 6 di 11 tal riguardo del tutto irrilevante risulta, data la assoluta genericità dell'inciso, quanto attestato nel preliminare di vendita immobiliare laddove sia dà soltanto atto che il versamento di tale somma è già avvenuto, senza però alcuna specificazione in ordine alla modalità o mezzi del pagamento ed alla data dello stesso, il che, anzi, non fa che ingenerare sospetto sulla effettività dell'operazione di pagamento. Né d'altra parte è stata prodotta in atti alcuna ricevuta o quietanza rilasciata dal . Pt_1
Tale rilievo, attenendo alla mancanza del presupposto dell'azione restitutoria proposta dal già può ritenersi di per sè sufficiente ed assorbente ai CP_1
fini dell'accoglimento dell'appello, rendendo ininfluente ai fini della decisione la questione, sulla quale si è inutilmente dilungato il primo giudice, della prova o meno dell'accordo simulatorio e dunque della simulazione del preliminare di vendita e dell'abusivo riempimento o meno dell'assegno asseritamente emesso in bianco.
A ciò si aggiunga che il neppure ha provato che, successivamente a CP_1
detto asserito contratto preliminare, sia effettivamente intervenuto tra le parti un accordo di risoluzione per mutuo consenso del preliminare medesimo, tale da giustificare lo scioglimento delle parti dai vincoli contrattuali e dunque la spontanea emissione da parte del dell'assegno “de quo” a garanzia Pt_1
della restituzione del preteso anticipo/caparra che avrebbe asseritamente ricevuto dal promissario acquirente in esecuzione del detto CP_1
preliminare.
Nonostante quanto sopra accertato sia dirimente e decisivo ai fini dell'accoglimento dell'appello e della definizione del giudizio, tuttavia, ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va evidenziato che ulteriori elementi di prova a sostegno della fondatezza dell'appello si traggono dalle risultanze della sentenza penale emessa dal Tribunale di Napoli RD che ha definito il procedimento penale a carico del e del , il primo CP_1 Pt_1
pagina 7 di 11 imputato per il reato di usura in relazione al prestito dedotto dal ed il Pt_1
secondo del reato di calunnia (proc.ti nn.ri 11455/15 + 3279/18 RGNR).
Tali risultanze sono difatti sicuramente utilizzabili e liberamente valutabili in questa sede come elementi di prova essendo stata la sentenza penale pubblicata il 05.01.2023 ovvero in pendenza del presente giudizio di appello.
A parte infatti l'inquadramento giuridico della vicenda sotto il profilo della responsabilità penale degli imputati (volto a verificare se sussistessero o meno gli estremi dell'usura a prescindere dall'effettività e consistenza del prestito, e di contro quelli della calunnia), argomenti di prova a favore della ricostruzione fattuale compiuta nel presente giudizio dal si traggono dalle Pt_1
dichiarazioni rese nel processo penale dai testimoni escussi così come riportate nella stessa sentenza penale
Alla pagina 15 della sentenza penale viene infatti riportato il contenuto della deposizione del testimone , all'epoca ragioniere dipendente Testimone_1
della RA srl, laddove dichiara che fu a presentare al Persona_1
il il quale, in virtù delle difficoltà economiche dell'azienda, gli Pt_1 CP_1
offriva supporto economico. In particolare, afferma di essere stato Tes_1
presente personalmente quasi sempre agli incontri tra il ed il Pt_1 CP_1
precisando che l'importo del prestito concesso dal ammontava CP_1
totalmente a circa 60 mila euro versati in 7/8 incontri e che agli incontri, egli stesso segnava di volta in volta gli importi prestati. Ancora, afferma che il diventava sempre più insistente nella richiesta di restituzione del CP_1
denaro, adducendo quale motivazione, il fatto che doveva dare conto ad altre persone, e che pertanto il nel 2013 gli consegnava a titolo di garanzia Pt_1
della restituzione del prestito, un assegno bancario dell'importo di 121 mila euro non compilato completamente ma che riportava solo l'indicazione dell'importo e la firma del . Pt_1
pagina 8 di 11 Significativa è anche, al riguardo, la dichiarazione, anch'essa riportata nella sentenza penale, resa da classe '75 (fratello dell'appellante), Testimone_2
relativa alla riconducibilità dell'assegno de quo al dedotto prestito. Il testimone ha infatti riferito che non veniva stabilito l'importo finale che il avrebbe CP_1
dovuto prestare al ma che, di volta in volta, il gli forniva Pt_1 CP_1
somme di cui il diceva di avere bisogno. Precisava ancora di essere Pt_1
stato presente personalmente alla consegna del denaro in un paio di occasioni e che nel 2013 il fratello aveva iniziato la restituzione del denaro preso in prestito e che il chiedeva più volte garanzie per la restituzione dei CP_1
soldi per cui gli veniva consegnato un assegno.
Rilevante appare infine anche la testimonianza di classe '47, Testimone_2
zio dell'appellante, come riportata in sentenza, che nella fase dibattimentale dichiarava di frequentare spesso la società RA srl e confermava la dinamica e la modalità dell'incontro tra il ed il avvenuta tramite il Pt_1 CP_1
D'SI e di aver assistito un paio di volte alla consegna di denaro da parte del al . Anche questo testimone ha riferito di aver saputo dopo CP_1 Pt_1
circa 2 o 3 anni dal prestito, che il nipote iniziava a restituire i soldi ricevuti dal il quale insisteva nel dire che doveva dare conto a delle persone e CP_1
chiedeva pertanto una garanzia alla restituzione, motivo per il quale gli veniva fatto un assegno bancario di circa 100 mila euro.
Tali deposizioni, riportate ed utilizzate dal giudice penale per la ricostruzione in fatto della vicenda (a prescindere, si ripete, dal suo inquadramento giuridico e valutazione sotto il profilo delle responsabilità penali), appaiono a giudizio di questa Corte pienamente attendibili, per la precisione, congruenza e concordanza delle medesime, e dunque utilizzabili come argomenti di prova anche nel presente giudizio.
Da esse emerge, quindi, un quadro indiziario tale da ingenerare il convincimento della fondatezza della ricostruzione fattuale dell'appellante e dunque della pagina 9 di 11 riconducibilità dell'assegno non già all'asserito contratto preliminare di compravendita come dedotto dal (emissione dello stesso con CP_1
funzione di garanzia di restituzione della caparra versata), ma ad un pregresso prestito dallo stesso concesso attraverso più dazioni di denaro al CP_1
. Pt_1
D'altra parte, lo stesso giudice penale nella summenzionata sentenza afferma che “…da una analisi complessiva delle indicate emergenze probatorie, risulta certamente accertato che dal rapporto economico instauratosi tra i due soggetti scaturì un obbligo di restituzione di una somma, che giustificò la consegna di un assegno per l'importo di euro 121.100,00 dal al ”. Pt_1 Per_2
Tale differente giustificazione causale dell'assegno, implicante diversa “causa petendi” e dunque differente domanda giudiziale rispetto a quella proposta dal non solo non è stata allegata dall'attore, ma anzi da lui sempre CP_1
negata nel corso del presente giudizio.
A fronte della precedente analisi e motivazione, gli altri motivi di appello risultano evidentemente assorbiti.
2) Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono seguire la soccombenza dell'appellato e si liquidano come da Controparte_1
dispositivo a suo carico ed in favore dell'appellante ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa ( scaglione da € 52.000 ad € 260.000), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli RD n. 2121/2022, pubblicata il 06.06.2022, così provvede:
pagina 10 di 11 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 186/2018 emesso dal Tribunale di
Napoli RD e rigetta la domanda di restituzione di somma di denaro proposta da;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per compensi professionali ed € 858,00 per spese vive, e per il presente grado d'appello in € 9.991,00 per compensi ed € 777,00 per esborsi, il tutto oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'SI
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