Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 3110
CS
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata inclusione della tabella n. 1 nell'offerta tecnica

    La sentenza di primo grado ha ritenuto che il disciplinare non comminasse l'esclusione per tale omissione e che i dati fossero comunque presenti in altro allegato. La Corte ha confermato che l'assenza della tabella n. 1 non costituisce causa di esclusione e che i dati erano presenti nell'allegato 7. Inoltre, il soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo in quanto applicato anche all'appellante e volto a chiarimenti.

  • Rigettato
    Illegittimità del soccorso istruttorio

    Il soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo poiché la stessa richiesta è stata fatta anche all'appellante e si è trattato di chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica. La trasmissione via piattaforma Sintel garantisce l'identità del mittente.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione di punteggio nullo per omissione tabella 1

    La Corte ha ritenuto che la disponibilità dei dati per la valutazione rendesse infondato l'assunto subordinato che la mancata produzione della tabella n. 1 comportasse l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

  • Improcedibile
    Difformità dell'offerta tecnica di Euroristorazione

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il rigetto del ricorso principale del concorrente non aggiudicatario comporta la soccombenza di quest'ultimo e l'obbligo di rimborsare il contributo unificato versato dal controinteressato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 3110
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3110
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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