Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03110/2026REG.PROV.COLL.
N. 07083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7083 del 2025, proposto da
Euroristorazione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0ACFD79A0, rappresentata e difesa dall'avvocato AN Ferasin, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trezzano sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Cooperativa Italiana di Ristorazione - Cirfood s.c., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con A.R.CO. Azienda per la Ristorazione Collettiva s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. I, n. 2642 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano Sul Naviglio e del raggruppamento Cirfood s.c.; visto altresì l’appello incidentale di quest’ultimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. FA NI; viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Euroristorazione s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 14 luglio 2025, n. 2642 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, che ha in parte dichiarato inammissibili e in parte respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti avverso la determinazione in data 30 luglio 2024 con cui il Comune di Trezzano sul Naviglio ha aggiudicato al RTI Cirfood cooperativa italiana di ristorazione la procedura aperta per l’affidamento del “ servizio di ristorazione scolastica e altri utenti, a ridotto impatto ambientale ” (per il periodo 1 luglio 2024/30 giugno 2029), dichiarando per l’effetto improcedibili il ricorso incidentale e i motivi aggiunti del controinteressato avverso l’ammissione alla gara di Euroristorazione.
Si tratta della procedura svoltasi attraverso la piattaforma telematica Sintel; all’esito della gara risultava primo graduato il raggruppamento Cirfood, con punti 85,98, mentre Euroristorazione si collocava in seconda posizione, con punti 81,35; faceva seguito l’aggiudicazione, oggetto del presente giudizio, e la stipulazione del contratto, intervenuta in data 27 settembre 2024.
2. – Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la società Euroristorazione ha impugnato la determinazione comunale di aggiudicazione lamentando che l’offerta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa o comunque conseguire un punteggio inferiore per il mancato inserimento, nell’offerta tecnica, della tabella n. 1, necessaria per la “stima della quantità di derrate necessarie”, espressamente richiesta dall’allegato 4 al disciplinare; con successivi motivi aggiunti ha poi censurato la “relazione relativa all’offerta tecnica di Euroristorazione” redatta dalla Commissione giudicatrice.
3. - La sentenza appellata ha in parte dichiarato inammissibili e in parte respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ed al contempo dichiarato improcedibili il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti del raggruppamento Cirfood finalizzati ad ottenere l’esclusione di Euroristorazione dalla gara per carenza dei requisiti previsti dalla lex specialis . La sentenza ha ritenuto, tra l’altro, che dal disciplinare di gara non si evinca la comminatoria dell’esclusione in caso di omessa allegazione della tabella n. 1; analogamente, tale omissione non comporta l’azzeramento del punteggio relativo al criterio di valutazione B1.
4.- Con il ricorso in appello la Euroristorazione s.r.l. ha censurato i capi 19, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 21, 21.1, 21.2 e 21.3 (primo motivo) concernenti le statuizioni di reiezione del primo motivo del ricorso introduttivo e i capi 33 e 33.1 (secondo motivo) riguardanti le statuizioni sui motivi aggiunti, sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.
5. - Si sono costituiti in resistenza il Comune di Trezzano sul Naviglio ed il raggruppamento con mandataria la società cooperativa Cirfood puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello; quest’ultimo ha altresì proposto appello incidentale avverso la statuizione di improcedibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti allo stesso, allegandone l’erroneità nell’assunto di avere interesse alla pronuncia di merito al fine di ottenere la rifusione del contributo unificato versato; ha riproposto dunque, anche ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., i motivi incidentali di primo grado, incentrati sulla difformità dell’offerta tecnica di Euroristorazione rispetto alla lex specialis , in particolare con riguardo alla ristorazione della classe quinta elementare della scuola primaria Brutto e alla mancata indicazione di alcune scuole, contemplate dall’art. 8 del capitolato, che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara.
6.- All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione che ha respinto la prima censura del ricorso introduttivo, con cui è stata chiesta l’esclusione dalla gara dell’offerta del raggruppamento Cirfood in quanto non includente la tabella n. 1 (necessaria per la “stima della quantità di derrate necessarie”), espressamente richiesta (come obbligatoria) dall’Allegato 4 al disciplinare, con la altrettanto illegittima conseguenza che la Commissione giudicatrice ha richiesto l’invio dei files word ed excel relativi alle migliorie offerte, in violazione dei principi di segretezza e immodificabilità dell’offerta, oltre che del principio di digitalizzazione. Per l’appellante, non può ritenersi che i dati quantitativi richiesti nella tabella n. 1 siano riportati nella “tabella di calcolo” di cui al sub-allegato n. 7 alla relazione tecnica, tanto è vero che non sono gli stessi documenti prodotti dal RTI Cirfood in sede di soccorso istruttorio; di conseguenza, l’offerta aggiudicataria doveva essere esclusa dalla procedura di gara, o, quanto meno, doveva vedersi attribuiti zero punti in relazione al criterio di valutazione “B” dello stesso Allegato 4, rubricato “soluzioni migliorative degli standard prescrittivi delle derrate alimentari”, attributivo di 26 punti complessivi. Nella prospettiva attorea, il principio di tassatività delle cause di esclusione deve essere contemperato con altre norme e principi, in tutti i casi in cui si registrino delle carenze essenziali dell’offerta, che ne impongono l’esclusione anche in assenza di una specifica comminatoria.
Né potrebbe ritenersi legittimo il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, in quanto non si è tradotto in una richiesta di chiarimenti, dando piuttosto luogo ad una vera e propria integrazione documentale, finalizzata alla produzione di documenti altrimenti mancanti ( files word ed excel ) e necessari per procedere alle operazioni di calcolo (dei consumi delle derrate); in tale modo, peraltro, la richiesta di files word/excel ha violato la segretezza dell’offerta, oltre che il principio di digitalizzazione delle offerte.
Il motivo, pur nella sua complessità, è infondato.
Occorre invero premettere che il disciplinare di gara, con riguardo all’offerta tecnica, all’art. 16, prescrive che la stessa debba contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti : a) la relazione tecnica del servizio; b) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.
Non è dunque prescritta a pena di esclusione la “tabella di calcolo per la stima della quantità di derrate necessarie”, pur disponendo l’allegato n. 4 al disciplinare che la stessa « dovrà obbligatoriamente essere inserita nella relazione tecnica (anche come allegato) in quanto ne costituisc[e] parte integrante sostanziale ».
Il principio di tassatività delle cause di esclusione, attualmente disciplinato dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, evidenzia sempre profili di complessità sistematica, non potendo le cause di esclusione esaurirsi nelle disposizioni degli artt. 94 e 95 del codice, come del resto dimostra il terzo comma dello stesso art. 10, oltre che la disciplina dei requisiti speciali di cui all’art. 100 del codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, V, 13 agosto 2024, n. 7113).
Ciò non toglie peraltro che la tassonomia legale delle cause di esclusione preclude, quanto meno, un’interpretazione estensiva della legge di gara, che contrasterebbe con i canoni dell’ermeneutica contrattuale desumibili dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.
E nel caso di specie, come prima rilevato, a termini del disciplinare di gara, non costituisce causa di esclusione la assenza della tabella n. 1 (recante la “stima della quantità di derrate necessarie”), seppure qualificata come obbligatoria dall’Allegato 4 al disciplinare.
Va, del resto, osservato che il raggruppamento Cirfood ha inserito i dati della Tabella 1 nell’ambito dell’allegato 7 della propria offerta tecnica (tabelle di calcolo per la stima delle quantità di derrate-bambini della scuola dell’infanzia-menù estivo), corrispondendo in tale modo alla prescrizione di “obbligatorietà” contenuta nell’allegato n. 4.
La disponibilità dei dati per la valutazione determina altresì l’infondatezza dell’assunto subordinato secondo cui la mancata produzione, da parte del raggruppamento Cirfood, della tabella n. 1 comporterebbe l’attribuzione di un punteggio pari a zero, o comunque di un punteggio inferiore, che consentirebbe all’appellante di essere graduato in posizione utile per l’aggiudicazione della gara.
Quanto all’asserita illegittimità del soccorso istruttorio, richiedente files word ed excel relativi alle migliorie offerte, è sufficiente ad escluderne l’illegittimità la circostanza che la medesima richiesta sia stata fatta dalla stazione appaltante anche nei confronti dell’appellante società Euroristorazione; in ogni caso si è trattato della richiesta di chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica.
Va inoltre rilevato che Cirfood ha trasmesso i documenti attraverso la piattaforma Sintel, il che conferisce certezza sull’identità del soggetto che trasmette le dichiarazioni.
2.- Con il secondo mezzo di gravame, reiterativo del terzo motivo aggiunto di primo grado, Euroristorazione s.r.l., censurando i capi 33 e 33.1 della sentenza, deduce la diversità tra la documentazione prodotta da Cirfood in sede di soccorso istruttorio (con specifico riguardo ai documenti 93 e 88 depositati dal Comune) rispetto a quella contenuta nell’allegato n. 7 all’offerta, ritenuta equivalente a quella che avrebbe dovuto essere inserita nella omessa tabella 1 di cui all’allegato 4 al disciplinare. In particolare, il doc. n. 93 riguarda la “tabella complessiva dei prodotti”, volta a definire come le quantità lorde siano ripartite nei vari criteri di valutazione dell’offerta tecnica, mentre il doc. n. 88 concerne la “tabella prodotti Gara Trezzano”, che riassume e unisce tutti i prodotti oggetto dell’offerta tecnica. Si tratta, per l’appellante, di dati quantitativi che non emergevano dall’allegato 7 alla relazione tecnica del raggruppamento Cirfood, costituendo dunque un’integrazione di offerta inizialmente carente di dati essenziali.
Anche tale motivo è infondato, proprio alla stregua di quanto ritenuto dal primo giudice, secondo cui « per mezzo delle produzioni in disamina, la S.A. non ha permesso alcuna “integrazione” e/o “correzione” dell’offerta tecnica del RTI Cirfood, bensì una mera specificazione di dati quantitativi, già emergenti dall’Allegato 7 ».
Anche volendo dunque prescindere dalla verosimile irricevibilità del motivo in primo grado, correlato al fatto che i documenti in questione, in quanto inseriti all’interno del “report di procedura”, trasmesso dal Comune in data 18 giugno 2024, erano conoscibili sin dal momento di proposizione del ricorso introduttivo, va rilevato che le istanze di chiarimenti dello stesso Comune in data 17 giugno 2024 e 15 maggio 2024 erano finalizzate ad una più chiara comprensione dell’offerta di Cirfood.
Si evince proprio dall’analisi dei files excel (documenti nn. 93 e 88) che gli stessi sono collegati all’allegato 4 al disciplinare, e dunque anche all’allegato 7 all’offerta tecnica aggiudicataria, di cui costituiscono una mera esplicitazione.
3. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello principale, con l’unita domanda di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
4. – Procedendo ora alla disamina dell’appello incidentale del raggruppamento Cirfood, con lo stesso viene criticata la statuizione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del proprio ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, avendo, a suo dire, interesse alla decisione in ragione della mancata condanna della società Euroristorazione alla refusione del contributo unificato versato per la proposizione del ricorso incidentale.
L’appello incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando dunque preclusa la disamina del merito.
Ed invero, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, l’importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari va rimborsato alla parte vittoriosa che lo ha corrisposto ed è posto a carico della parte soccombente come obbligo ex lege , cioè a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa, e anche dalla eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio (Cons. Stato, III, 7 agosto 2023, n. 7597).
Per costante giurisprudenza, nel caso di rigetto del ricorso principale del concorrente non aggiudicatario e conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale del concorrente aggiudicatario per sopravvenuta carenza di interesse, la soccombenza dell’intero giudizio è in capo al ricorrente principale (Cons. Stato, V, 21 ottobre 2024, n. 8436), che deve dunque rimborsare il contributo unificato versato dal controinteressato per la proposizione del ricorso incidentale, senza che occorra alcuna verifica di c.d. soccombenza virtuale nel merito del ricorso incidentale, proprio perché la decisione di improcedibilità in rito, prodotta dalla soccombenza del ricorrente principale, prevale ed assorbe ogni decisione di merito (Cons. Stato, V, 19 marzo 2026, n. 2336).
5. - La complessità della controversia integra peraltro le ragioni che per legge consente la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
Il contributo unificato versato dall’appellante incidentale è ripetibile nei confronti dell’appellante principale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL AN OL TT, Presidente
FA NI, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA NI | OL AN OL TT |
IL SEGRETARIO