Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3968 / 2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2019 al numero 3968, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Perugia, via Campo di Marte, n. 14/i presso l'avv. Chiara Lupattelli, e rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Gaeta, giusta procura in calce all'originale cartaceo della citazione;
ATTORE
CONTRO elettivamente domiciliato in Foligno, Piazza Giacomo Matteotti, CP_1
n. 29, presso l'avv. Marco Francesco Angeletti che lo assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, elettivamente domiciliato in Foligno, via Piermarini, n. 16, presso CP_2
l'avv. Filippo Teglia che lo assiste e difende giusta procura allegata alla comparsa;
elettivamente domiciliata in Perugia, via Luigi Controparte_3
Bonazzi, n. 9, presso l'avv. Lietta Calzoni, che la assiste e difende giusta procura speciale allegata telematicamente alla comparsa;
TERZI CHIAMATI
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, elettivamente domiciliato in Napoli, via Rossini, n. 22, Controparte_4 presso l'avv. Claudio Gaeta, che lo assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente;
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
e avente ad oggetto: contratto di appalto tra privati;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 luglio 2019 dato Parte_1 atto della decisione della Corte d'Appello di Perugia che aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale concernente la medesima vicenda, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il 4 maggio 2010 per inadempimento del CP_1 committente, domandando il pagamento delle opere extracontratto per euro 16.378,36
(anche ex art. 2041 cod. civ.) e il risarcimento del danno derivante dalla assunta illegittima sospensione dei lavori per euro 139.426,77 euro nonché il ristoro del mancato utile per euro 39.948,97.
Ha in particolare sostenuto l'attore di non essere stato messo in condizione di eseguire l'appalto (stipulato per lavori di riparazione e miglioramento sismico con contributo pubblico), atteso che altra ditta incaricata dal committente (proprietario dell'Unità CP_1 minima di intervento n. 6 PIR Casenove) non aveva eseguito le necessarie opere di previa demolizione e sbancamento e che quindi, istallato il cantiere, egli aveva sostenuto costi per tutto il tempo di inutile permanenza dello stesso, ed in particolare durante la prima sospensione dei lavori dal 31 agosto 2010 e durante la seconda, protrattasi sine die.
2. – Si è costituito il convenuto sostenendo con un unico ampio motivo CP_1 diffusamente versato e non partitamente argomentato che l'appaltatore (impresa in tesi inattiva dal 2017) sarebbe responsabile per aver accettato l'appalto (e cioè per la stipulazione del contratto) avendo chiaro che “il cantiere non avrebbe potuto essere attivato” per errori nei progetti: e, in particolare, perché non erano previste opere di contenimento delle scarpate prima delle realizzazione degli scavi di sbancamento del terreno.
Ha altresì esposto che il contratto prevedeva, per l'ipotesi di recesso dal contratto da parte del committente, la rinuncia dell'appaltatore al mancato guadagno.
Ha quindi sostenuto: - che i costi di cantiere sarebbero comunque non dovuti perché
l'impresa aveva provveduto ad asportare le attrezzature, utilizzandole per altre attività; - che
Pagina 2 di 15 gli unici lavori effettuati concernevano un tratto di palificata di pali in cemento armato, non prevista nel progetto allegato al contratto di appalto per i quali l'impresa non avrebbe diritto a nessun compenso atteso che l'opera, in tesi, non era assentita, era abusiva, e
“causerà certamente gravi danni al convenuto” e che l'importo dovuto per l'opera, secondo il prezziario della regione Umbria, sarebbe comunque inferiore a quanto richiesto per euro
11.013; - che il nolo della gru in cantiere era una scelta organizzativa dell'impresa che non poteva ricadere sul committente;
- che in ogni caso la sospensione dei lavori non era dovuta a fatto e colpa del committente che pertanto il contratto non avrebbe dovuto essere risolto in danno dello stesso.
Ha poi evidenziato, in tesi, le responsabilità dei progettisti e del direttore dei lavori, assumendo che il progetto mancasse o fosse incomprensibile quanto “alle quote di riferimento”
e incompatibile con il fabbricato esistente adiacente;
assume altresì che “gli elaborati relativi alla realizzazione del fabbricato erano indefiniti e tra prospetti e sezioni” e che risultava incomprensibile come sarebbe stato realizzato il fabbricato (che avrebbe previsto colonne dentro le stanze). Assume inoltre che i progettisti non avrebbero previsto le opere provvisionali e di sicurezza, né rispettato le prescrizioni del geologo in ordine alla quota delle opere di fondazione (a meno 4,50 m).
Ha chiesto di chiamare in causa in causa il terzo e l'erede di CP_2 Per_1
, , quali progettisti e direttori dei lavori, per sentirli dichiarare
[...] Controparte_5 responsabili degli errori progettuali e della errata conduzione dei lavori (per aver consentito la realizzazione di opere non assentite) e, quindi, per sentirli condannare al risarcimento del danno e a tenere indenne il convenuto da quanto in ipotesi chiamato a pagare all'impresa attrice. Il convenuto ha quindi chiesto respingersi la domanda attorea e CP_1 condannare in riconvenzionale lo stesso attore a risarcire il danno derivante dalla realizzazione della palizzata in cemento.
3. – Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito eccependo (pagina 2) CP_2 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e chiedendo di chiamare in causa il terzo per l'eventuale manleva. Controparte_3
Il convenuto RE ha poi rinunciato alla domanda nei confronti di P_
, con atto notificato, in ragione della sua rinuncia all'eredità, con atto poi depositato
[...] il 23 gennaio 2021.
4. – Si costituiva altresì con ampie difese, sostenendo preliminarmente Controparte_3
l'inoperatività della polizza prodotta dal per essere la stessa operante secondo la CP_2
Pagina 3 di 15 clausola claims made e, quindi, inoperante alla data nella quale il sinistro sarebbe stato comunicato al preteso danneggiante . Ha poi spiegato difese nel merito. CP_2
5 – In corso di giudizio si è costituito quale cessionario del credito Controparte_4 litigioso di e dunque intervenendo ex art. 111 c.p.c.; si è riportato a tutte Parte_1 le difese svolte dall'impresa.
6. – Esaminate le istanze istruttorie con ordinanza del 1° aprile 2022, tentata la conciliazione della lite infruttuosamente, è stata commessa c.t.u. all'ing. Controparte_6 in ordine alla legittimità amministrativa delle opere fuori contratto realizzate, ed al relativo corrispettivo. Egli ha concluso – in modo del tutto condivisibile alla luce delle argomentazioni esposte – per la carenza dei necessari assensi amministrativi, per la sanabilità delle opere realizzate previ alcuni interventi e il pagamento di costi tecnici, e per la corretta applicazione del prezziario regionale coevo a quello dell'edificazione.
7. – All'esito, tentata ulteriormente la conciliazione della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, a norma dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. come da verbale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. – Prendendo le mosse dalla domanda principale, spiegata dall'attore appaltatore
[...] giova osservare che questi chiede la risoluzione del contratto di appalto per Parte_1 inadempimento del committente e, quindi, il pagamento di opere extracontratto e il risarcimento del danno.
Quanto alla questione inerente la risoluzione del contratto, è pacifico tra appaltatore e committente che il progetto fornito dal secondo era ineseguibile, in particolare perché non erano previste opere di contenimento delle pareti del fronte di scavo dello sbancamento delle fondazioni.
Sostiene al riguardo il committente che, poiché il progetto era errato e l'appaltatore si era disinteressato di tale aspetto, allora “il contratto nasce … viziato da grave colpa dell'appaltatore”, perché “egli … infatti ha colposamente accettato l'affidamento dell'appalto (…)” (pag.
5 e 6 della comparsa).
Sostiene quindi il committente che “di queste gravi omissioni ed errori devono rispondere i tecnici incaricati del progetto ma è comunque certo che rimane in capo all'appaltatore il controllo preventivo del progetto e delle sue previsioni e, se questi presentano delle carenze e difetti di carattere tecnico che possano
Pagina 4 di 15 impedire l'avvio dei lavori … questi deve farlo presente al committente stesso prima del loro inizio, arrivando a rifiutarne l'avvio (…)”.
Dunque, secondo la prospettazione del committente – che non chiede la risoluzione del contratto ma, all'appaltatore, il risarcimento del danno derivante in tesi dalla realizzzione della palizzata di contenimento poi realizzata – non sussisterebbe il proprio inadempimento.
Le difese del convenuto committente sono infondate e devono essere respinte.
L'appaltatore non può essere considerato inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto per il solo fatto di aver sottoscritto il medesimo contratto.
Egli, come correttamente più volte richiama parte committente, errando nelle conseguenze giuridiche, ha l'obbligo di dare l'opera perfetta secondo le regole dell'arte e quindi, una volta che abbia sottoscritto il contratto, non deve comunque eseguire progetti viziati ed è comunque responsabile se li realizza.
Assumere, dunque, che l'appaltatore sia inadempiente al contratto di appalto non perché abbia eseguito opere viziate e dunque non a regola d'arte, bensì, come sostiene il committente, perché ha sottoscritto il contratto di appalto, è del tutto errato.
Nel caso di specie – dove la prestazione dell'appaltatore non era neppure in parte di progettazione perché il contratto prevedeva quale oggetto le opere indicate in un “progetto esecutivo” sicchè neppure la progettazione appunto esecutiva era rimessa all'appaltatore che, invece, era tenuto alla sola realizzazione dell'opera commissionata – non si pone dunque un tema di realizzazione di un'opera difettosa, ma il tema della stipula di un contratto di appalto per la realizzazione materiale, l'edificazione, di un progetto che, afferma lo stesso committente, era ineseguibile.
L'appaltatore ha invece sostenuto di essere stato incaricato della sola realizzazione del manufatto, avendo invece il committente appaltato la demolizione e lo sbancamento delle aree (interessate, appunto, da un intervento finanziato per la demolizione e l'integrale fedele rifacimento, quali opere post sisma) e che la ditta incaricata dal committente non vi aveva provveduto, sicchè ella ditta appaltatrice non era stata posta nelle condizioni di realizzare l'opera.
In ogni caso, dunque, sia che sia stato consegnato dal committente, come egli afferma, un progetto ineseguibile, sia che, come risulta dalla documentazione, i lavori di edificazione della non siano stati possibili per mancata previa demolizione e sbancamento Parte_1 del manufatto già esistente, si tratta certamente di un inadempimento del committente.
Pagina 5 di 15 Quanto a tale ultima circostanza, non può non evidenziarsi che il fatto risulta adeguatamente dimostrato, sia per la mancata contestazione dello stesso da parte del committente, sia perché sono in atti:
a) una comunicazione del direttore dei lavori (del 20 dicembre 2010, doc. 6 dell'attore) con la quale si dà atto che, iniziati i lavori il 3 giugno 2010 ancora il 20 dicembre 2010
l'appaltatrice avesse segnalato la problematica e, quindi, di indicava come ancora necessario che si provvedesse (a partire dal 10 gennaio 2011) alla “demolizione totale del fabbricato” allo
“scavo di sbancamento fino al piano delle fondazioni” e quindi alle opere successive di “esecuzione delle fondazioni e delle opere complementari” e finalmente alla “esecuzione del fabbricato”;
b) una comunicazione della del 7 marzo 2011 (doc. 7 dell'attore), con la Parte_1 quale ancora si lamenta che i lavori di demolizione e di sbancamento, affidati dal committente ad altra ditta, non sono stati realizzati, sicchè tra l'altro si chiede la sospensione dei lavori e al riavvio, la nuova determinazione dei termini di conclusione
(originari di 18 mesi);
c) ulteriore diffida della del 19 maggio 2011, intesa alle medesime Parte_1 problematiche;
d) nota del committente del 17 giugno 2011, con la quale il chiede allo studio CP_1
Idea CE, dei geom. e di fornirgli progetti relativi alla CP_2 Persona_1 realizzazione del fabbricato perchè “allo stato è incomprensibile come verrà realizzato il fabbricato” esponendo che la tale mancanza ha “causato notevoli ritardi all'impresa (doc. 9 Parte_1 dell'attore);
e) nota del direttore dei lavori, del 2 aprile 2012, con la quale si dispone la ripresa dei lavori, dopo sospensione del 31 agosto 2010, sospensione effettuata “per la mancata demolizione del fabbricato e l'esecuzione dello scavo di sbancamento da parte di altra
[...] incaricata direttamente dal committente” (e dunque per 7 mesi di Controparte_7 sospensione);
f) nota della soc. con la quale il 7 maggio 2012 si chiede sospensione dei Parte_1 lavori perché, dopo aver eseguito opere di protezione della scarpata per garantire la sicurezza del fabbricato adiacente durante le operazioni di scavo, ella si trovava
“impossibilitata a proseguire i lavori previsti in contratto (costruzione di nuovo fabbricato) fino a quando la ditta incaricata dalla committenze … avrà provveduto alla demolizione del vecchio fabbricato e le opere di scavo”.
g) nota denominata “verbale di sospensione dei lavori” del 15 luglio 2012, con il quale il
Pagina 6 di 15 direttore dei lavori, dato atto che dopo ripetuti solleciti non erano state ancora realizzate le opere di demolizione e scavo, veniva disposta la sospensione dei lavori;
E' dunque del tutto evidente che il committente non ha messo l'appaltatore nella condizione di adempiere al contratto, violando gli obblighi di collaborazione su di lui incombenti secondo buona fede oggettiva e, in particolare, non procurando che le aree dove l'appaltatore doveva realizzazione l'opera fossero sgomberate e scavate da altra ditta da lui stesso incaricata.
Se poi – come sostiene lo stesso committente – le opere commissionate erano comunque irrealizzabili per errori progettuali, tale circostanza non ha, in effetti, alcun rilievo nei rapporti l'appaltatore in ragione della fase nella quale detti rapporti si sono arrestati: è pacifico infatti che all'appaltatore non erano state appaltate le opere di demolizione e sbancamento (perché il committente intese affidarle ad altra ditta, circostanza sempre incontestata tra le parti e come emerge anche dal doc. 15 dell'attore).
Dunque, se l'errore progettuale concerne la mancata previsione delle opere di protezione dello scavo, ciò non ha, si ripete, alcun rilievo nei rapporti con l'appaltatore delle opere di edificazione, posto che, invero tale elemento avrebbe astrattamente rilievo nei rapporti con l'appaltatore delle opere di demolizione e scavo.
Ciò posto, è chiaro che nei rapporti tra il e la la parte CP_1 Parte_1 inadempiente è la prima e dunque il contratto deve essere risolto per il suo inadempimento.
8.1. – Venendo dunque alle domande conseguenziali, l'appaltatore chiede, in primo luogo il pagamento delle opere c.d. extracontratto, cioè delle opere delle quali assume di essere stato incaricato dopo l'impianto del cantiere e nell'attesa di poter iniziare la prestazione commissionata con il contratto di appalto per edificazione. Si tratta, cioè, delle opere di realizzazione dei pali di cemento volti al contenimento della scarpata che si sarebbe creata con lo scavo di sbancamento.
Al riguardo il committente – che non nega di aver conferito il relativo incarico – espone che le opere in parola non erano previste dei progetti originali e che non erano state assentite, sul piano edilizio, dall'autorità amministrativa: sostiene dunque che le stesse sono abusive e non devono essere pagate all'appaltatore.
La tesi è infondata, posto che si tratta, come è emerso anche all'esito di apposita c.t.u., di opere sì realizzate in difetto di autorizzazioni amministrative, ma in ogni caso secondarie rispetto a quanto autorizzato con il progetto principale: in altri termini, all'appaltatore era stata commissionata l'edificazione del nuovo edificio – che si intende del tutto assentito –
Pagina 7 di 15 sicchè tutte le opere necessarie all'edificazione non realizzano una edificazione in difetto di titolo, bensì una edificazione in difformità dalla stesso, peraltro con una difformità da ritenersi (quanto alla rispondenza delle opere al progetto) di non particolare gravità, nel senso che le opere finali non sarebbero state radicalmente diverse da quelle assentite. Sul piano civilistico – ferma ogni diversa rilevanza della realizzazione di tali opere in difetto di specifico titolo – tale difformità non è ragione di nullità del contratto di appalto, e dunque per tali opere deve essere pagato il prezzo (e non già, ove fosse stato domandato,
l'indennizzo da arricchimento senza causa).
In questo senso si veda, tra altre, Cass. civ., Sez. II, 27 novembre 2018, n. 30703, dove si legge che “In tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie,
l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative;
nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste”.
Come dunque ha rilevato la c.t.u., la palizzata in cemento armato realizza un manufatto stabile, inamovibile (essendo sul punto evidentemente infondate le deduzione del c.p.t. di parte attrice), e che necessita di sanatoria, previo intervento tecnico ed all'esito di alcuni lavori. Ebbene, quanto al prezzo di tale opera realizzata, in assenza di prova di un accordo sul corrispettivo, il c.t.u. ha fatto applicazione del prezziario regionale applicabile ratione temporis e ha stimato, con valutazione congrua e ragionevole, che il prezzo delle opere (che l'appaltatore ha dichiarato gli sono costate per spese vive euro 7.170, v. pag. 10 citazione) è da commisurare ad euro 15.106,84; su detto prezzo, deve essere sottratto quanto necessario alla sanatoria, per costi tecnici e di demolizione (di un palo posizionato in modo errato) per euro 10.000. In definitiva, dunque, in relazione alla palizzata di cemento è dovuta all'impresa la somma di euro 5.106,84.
8.2. – Venendo alle ulteriori domande dell'attore, queste attengono, come si è detto alla refusione degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori.
Deduce infatti l'appaltatore di aver dato avvio ai lavori il 3 giugno 2010, con l'istallazione del cantiere e precisamente con la recinzione dello stesso e dell'area di stoccaggio dei materiali e delle attrezzature, con il trasporto in loco delle stesse attrezzature e dei materiali necessari, con l'attivazione delle utenze necessarie, con la richiesta della concessione di occupazione di suolo pubblico e che, poco dopo, il 31 agosto 2010
Pagina 8 di 15 chiedeva una prima sospensione dei lavori (per l'omessa realizzazione dei lavori di demolizione e sbancamento) che veniva disposta dal direttore di lavori in pari data;
riprese le attività con verbale del 2 aprile 2012, le stesse venivano nuovamente sospese dal direttore dei lavori con nota del 15 luglio 2012 e mai riavviate.
Ebbene, l'appaltatore aveva assunto l'obbligazione di eseguire i lavori, e dunque gli sono dovuti, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, tutti i costi che ha sostenuto in dipendenza diretta e non arbitraria dall'appalto, tenendo conto, ovviamente, del concreto andamento dello stesso e dunque della diretta ed immediata riconducibilità del costo alla realizzazione delle opere in un contesto nel quale era chiaro che, prima di poter iniziare l'edificazione, era necessario attendere la demolizione dell'immobile esistente e lo scavo delle fondazioni da parte di altra ditta. E' altresì necessario rammentare, nella contestazione del convenuto, che l'onere della prova del nesso di causalità (e cioè della diretta derivazione del danno dall'altrui inadempimento) e della misura del danno spetta all'attore.
Al riguardo lo stesso ha domandato la somma complessiva di euro 139.426,77: ha prodotto a riprova delle spettanze che assume un computo metrico di parte (doc. n. 20 allegato alla citazione) e, successivamente, pur non esplicitando la rilevanza della documentazione in parola ai fini del giudizio, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., alcuni giustificativi di spesa.
Fermo che le fatture anteriori al 2010 (data di impianto del cantiere) sono ovviamente irrilevanti né alcuna argomentazione su tale aspetto è stata esposta, ha prodotto l'attore, in particolare, la fattura n. 1403 del 21/4/2012 di 2.154 euro iva inclusa, per prodotti consegnatile tra il 19 e il 20 aprile 2012 (calcestruzzo e servizio pompa); la fattura n. 17 del
26/4/2012 per “noleggio con operatore trivella idraulica presso cantiere in Casenove,
Foligno”, per euro 2.286 iva inclusa;
fattura n. 1222 del 7/4/2012 ancora per calcestruzzo e servizio pompa, per euro 337,67; fattura Enel del 23/11/2010 (bimestre ottobre- novembre) localizzata in Casenove, per la somma di euro 214,82; fattura Enel del
25/1/2011 per la somma di euro 42,74 (bimestre dicembre-gennaio); fattura Enel del
19/3/2011 per la somma di euro 18,94 (mese di febbraio); fattura acqua del 10/10/2011 per la somma di euro 52,24; fattura acqua febbr.- mag. 2012 per la somma di euro 115,19 euro e infine, fattura acqua giu. - sett. 2012 per la somma di euro 47,15; quietanze di polizza assicurativa (che paiono depositate in più copie) comunque non sottoscritte da alcuno e afferenti a polizza apparentemente stipulata nel 2007 (vedi ultima pagina doc. 27 dell'attore allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.).
Pagina 9 di 15 Ebbene, delle somme così esposte, escluse le somme afferenti i lavori di realizzazione della palizzata in cemento che già sono considerati in quanto per gli stessi è già stato considerato il corrispettivo, sono dovuti i costi di esercizio del cantiere come dedotti, e dunque per energia elettrica e acqua, per somma complessiva di euro 491,08.
Venendo all'esame del computo metrico esposto dall'appaltatore a giustificazione dei costi di cantiere (che domanda per la somma di euro 139.426,77 vengono in rilievo:
a) il nolo di una gru, la prezzo di 530 euro al mese;
b) il nolo di un w.c. chimico, per 100 euro al mese;
c) il nolo di una baracca di cantiere, per 100 euro al mese;
d) il nolo di un ponteggio, per 60 mesi per la somma di 80.100 euro;
e) il nolo di tavole in legno per casseformi, per la somma di 9.000 euro;
f) il nolo di cravatte in ferro per casseformi piliastri in c.a., per la somma di 105 euro;
g) il nolo di pannelli prefabbricato per recinzione, per la somma di euro 450.
Ha quindi esposto la fornitura e posa in opera di rete in plastica di delimitazione del cantiere per euro 320, spese per occupazione di suolo pubblico per euro 87,72, spese enel per euro 276 (da ottobre 2010 a febbraio 2011), spese di fornitura idrica per euro 374,55 e spese di assicurazione, dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2013 per euro 5.678. Ha esposto, ancora, spese di mano d'opera per approntamento cantiere per la somma di euro 288, per 2 operai specializzati per tre giorni e per 4 operai qualificati per 3 giorni.
Ebbene, quanto alle spese che sono state così esposte è del tutto evidente che difetta in atti qualsivoglia prova dell'effettivo esborso, salvo che per le somme per le quali sono state effettivamente prodotte le fatture;
al riguardo, è opportuno ribadire che, quanto alla misura della spesa sopportata dall'appaltatore per l'impianto ed il mantenimento del cantiere mediante nolo di attrezzature, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore è evidentemente esplorativa posto che lo stesso doveva dare prova specifica dell'aver sostenuto le spese che assume dovergli essere rimborsate, e dunque doveva produrre le fatture dei noli passivi che dichiara di aver stipulato e pagato.
La pressochè totalità delle spese che dichiara sono dunque del tutto sfornite di prova, dovendosi considerare provate le sole spese per elettricità, acqua (per la già indicata somma di 491,08 euro), nonché le spese di fornitura diretta e posa in opera del cantiere, in quanto direttamente effettuate dall'impresa e rispondenti, effettivamente, ad un parametro di normalità (320 + 87,72 + 288 euro).
Venendo infine al richiesto pagamento del mancato guadagno, l'impresa espone come
Pagina 10 di 15 dovuta la somma di euro 39.948,97, pari, in tesi, 10% delle opere ineseguite.
La somma così quantificata è priva di ogni riferimento, posto che l'importo dell'appalto era pari ad euro 571.479 e che, ancora diversamente, la somma prevista nel computo metrico di parte è pari a 37.146.
8.3. – Ebbene, nella determinazione del mancato utile spettante all'appaltatore a titolo di danno derivante dall'altrui inadempimento, deve tenersi conto della regola per la quale spetta all'appaltatore dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto ritraibile dall'esecuzione dell'appalto detratte le spese che avrebbe dovuto sopportare per terminarlo (v. Cass. civ.,
Sez. VI-2, ord. 6 giugno 2012, n. 9132; in termini, Cass. civ. Sez. II, 5 aprile 2017, n. 8853;
Cass. civ., Sez. II, 17 luglio 2020, n. 15304). Non soccorre, nel caso di specie, neppure la giurisprudenza della Suprema Corte che consente l'applicazione analogica della disciplina degli appalti pubblici e dunque di determinare, in via equitativa, il quantum dell'utile mancato in misura pari al 10% delle opere ineseguite (Cass. civ. Sez. II, ord. 12 giugno
2024, n. 16346): tale possibilità, affermata in un caso nel quale l'appaltatore aveva fornito un computo metrico dettagliato delle opere ineseguite e quindi determinato l'importo richiesto in misura anche superiore al 10%, è stata riconosciuta appunto nell'ipotesi di chiara ricorrenza dell'an della pretesa, dove cioè il potere equitativo (e la determinazione in misura pari al 10%) suppliva all'incerta quantificazione della misura del dovuto e non già alla generale mancanza di prova dell'esistenza di un utile.
Nel caso di specie – nel quale né l'appaltatore né altre parti hanno prodotto neppure il computo metrico di progetto, sicchè non è neppure dato conoscere il dettaglio dei costi delle opere previste e compiere neppure una stima di massima degli importi – poi, occorre considerare che lo specifico contratto stipulato tra le parti escludeva il diritto dell'appaltatore all'indennizzo in ipotesi di recesso unilaterale del committente (il che introduce una ulteriore incertezza in ordine all'an del utile atteso) e che è pacifico tra le parti che il progetto originario era comunque errato, sicchè anche sotto questo aspetto gli importi preventivati (anche quanto all'importo complessivo dell'appalto) devono considerarsi errati.
A maggior ragione, dunque, l'appaltatore che pretenda il pagamento dell'utile mancato avrebbe dovuto dare quantomeno sommaria dimostrazione dei costi che avrebbe subito per realizzare l'opera a regola d'arte e quindi indicare quale utile ne avrebbe effettivamente ritratto.
La soc. invece, si è limitata a affermare la spettanza della somma in parola, Parte_1
Pagina 11 di 15 richiamando in allegato un computo metrico di parte (doc. 21, del maggio 2016) nel quale il mancato utile è determinato con la seguente formula del tutto priva di chiarimenti:
571.479,00x13%/2=37.146,00 euro. Con successivo documento depositato con la seconda memoria istruttoria è stato prodotto un documento denominato “relazione dell'ing. Persona_2
del gennaio 2017 che in effetti non è che una nota di accompagnamento altro
[...] documento non presente, e che espone che “lo scrivente dopo un attento ed accurato esame della documentazione prodotta ha determinato l'importo dovuto alla società in euro 221.801,49 così come meglio specificato nell'apposito allegato alla presente”
E' quindi del tutto evidente che nel caso di specie non vi è alcuna seria dimostrazione dell'effettiva prefigurata realizzazione di utile, e dunque né può operare la potestà equitativa del giudicante né può determinarsi una somma mediante una consulenza tecnica, che sarebbe esplorativa in difetto di alcuna indicazione di parte, in particolare difettando i computi metrici di progetto e alcuna affidabile indicazione delle opere effettivamente da realizzare per consegnare l'edificio a regola d'arte.
8.4. – In definitiva, dunque, nei rapporti tra appaltatore e committente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento del corrispettivo per le attività extracontratto, già depurato dei costi di sanatoria amministrativa e delle spese necessarie per rendere l'opera sanabile, per la somma di euro 5.106,84 ed al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla risoluzione per suo inadempimento in misura pari ad euro 491,08 + 320 +
87,72 + 288 = 1.186,80 il tutto oltre oltre interessi in misura legale ex art. 1284 co. 1 cod. civ. dalla messa in mora (coincidente con la notifica della richiesta di arbitrato, a mezzo
Unep del 14 ottobre 2015, data della raccomandata ex art. 140 c.p.c.) all'introduzione della domanda giudiziale e quindi dalla data del 25 luglio 2019 all'effettivo soddisfo al tasso ex art. 1284 co. 4 cod. civ.
9. – Ciò posto deve essere esaminata la domanda di manleva svolta dal committente verso il progettista. Il assume infatti che il progettista e direttore dei lavori CP_1
debba tenerlo indenne, a titolo di risarcimento del danno, perché gli errori CP_2 progettuali e l'errata conduzione dei lavori avrebbero causato i danni all'impresa che lui è chiamato a risarcire.
Il geom. , costituendosi tempestivamente per l'udienza del 10 settembre 2020 CP_2
(rinviata la precedente in osservanza della sospensione straordinaria dei termini in dipendenza dall'emergenza da Covid-19), si è difeso unicamente eccependo la prescrizione e non contestando quanto del resto pacifico tra le parti, cioè la stipula del contratto per la
Pagina 12 di 15 realizzazione del progetto e l'assunzione del ruolo di direttore dei lavori (v. comunque doc.
n. 20 allegato dal convenuto recante incarico professionale del 2001). CP_1
Ebbene la prescrizione del risarcimento del danno contrattuale corre dal giorno in cui il danno è stato arrecato con l'adempimento della prestazione – e dunque, quanto al lamentato danno derivante da inadempimento all'obbligazione di fornire un progetto redatto a regola d'arte, la prescrizione corre dal giorno di consegna dei progetti – ha estensione decennale, e può essere interrotta con ogni atto con il quale, senza formalità sacramentali, si costituisce in mora il debitore, intimando o richiedendo il risarcimento.
Ebbene, nel caso di specie, fermo che la domanda giudiziale è stata formulata contro il solo con la notifica della chiamata in causa del terzo avvenuta il 16 dicembre 2019, CP_2 deve osservarsi che lo stesso contratto di appalto tra il committente e l'appaltatore richiama avvenuto rilascio di concessione contributiva nel 2008 e di permesso di costruire nel 2007.
E' dunque certo che i progetti di edificazione sono stati realizzati prima del 7 novembre
2007, data del permesso di costruire.
Ciò posto, per contraddire all'eccezione di prescrizione esposta dal geom. , il CP_2 committente con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. espone “La circostanza CP_1 dedotta non corrisponde a verità, come dimostrato per tabulas dalle numerose comunicazioni inviate dal allo Studio tecnico associato Idea CE (Geom. e Geom. (cfr. CP_1 CP_2 Persona_1 all. nn. 5, 7, 8, 9, 10 e 12 nostra comparsa di costituzione e risposta del 12/11/2019), con riserva di ulteriori richieste istruttorie.”.
Ebbene, in alcuno dei documenti indicati emerge l'univoca richiesta o intimazione a risarcire il danno derivante dagli errori progettuali sicchè non può ritenersi che il geom.
sia stato messo in mora per il pagamento del risarcimento del danno e, quindi, non CP_2 risulta alcuna interruzione della prescrizione prima della domanda giudiziale.
Dunque, posto che tra la data di adempimento della prestazione di fornire i progetti e la data della domanda giudiziale corrono più di dieci anni, non può che rilevarsi che ogni domanda risarcitoria contrattuale su tale fatto fondata è comunque prescritta.
Quanto poi al danno derivante – secondo la prospettazione – dall'aver consentito l'esecuzione della palizzata in difetto dei necessari assensi amministrativi, lo stesso non può essere considerato, in sé, un danno: come si detto, infatti, per un verso è pacifico che la palizzata di cemento era necessaria per realizzare l'opera finale (sicchè la sua realizzazione, invero, peraltro assentita dal committente, risponde a canoni di buona tecnica edificatoria, trattandosi di opera che rende sicura l'area di scavo) e per altro verso la stessa rimane a
Pagina 13 di 15 vantaggio del committente. Posto inoltre che lo stesso committente è tenuto a pagare il corrispettivo all'appaltatore già detratti i costi tecnici e vivi necessari alla sanatoria delle opere è quindi evidente che alcun danno può configurarsi quale conseguenza della realizzazione della palizzata di cemento.
In definitiva, dunque, quanto ai rapporti tra committente e progettista, le domande del committente sono infondate.
10. – Dall'infondatezza della domanda spiegata verso il progettista e direttore dei lavori, consegue che, in ogni caso, sono assorbite le questioni prospettate dall'assicurazione a sua volta ulteriormente chiamata.
11. – La condanna al pagamento deve essere disposta in favore dell'attore originario, salva l'efficacia della stessa anche in favore dell'incontestato interveniente quale cessionario del credito.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi porre a carico del convenuto soccombente anche le spese dei terzi chiamati;
quanto al , in quanto il è CP_2 CP_1 direttamente soccombente nei suoi confronti;
quanto all'impresa assicuratrice, in quanto la chiamata non era, in sé, arbitraria.
Dunque, deve rifondere le spese di di CP_1 Parte_1 CP_2
e di tenendosi conto della misura della condanna e dello Controparte_8 svolgimento di tutte le fasi processuali, come da d.m. 55/2014 e s.m.i. (per ciascuno di essi, minimi:
2.540 euro;
massimi:
7.617 euro.)
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- dichiara risolto il contratto di appalto stipulato tra e Parte_1 CP_1 il 4 maggio 2010;
- condanna al pagamento in solidale favore di e di CP_1 Parte_1
della somma di euro 5.106,84 e di euro 1.186,80 il tutto oltre interessi Controparte_4 in misura legale ex art. 1284 co. 1 cod. civ. dal 14 ottobre 2015 al 25 luglio 2019 e quindi dal 26 luglio 2019 all'effettivo soddisfo al tasso ex art. 1284 co. 4 cod. civ.;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura di CP_1 euro 2.540 per ciascuno dei convenuti, e dunque in solidale favore attivo per Parte_1
e per , e per essi all'avv. Claudio Gaeta dichiaratosi antistatario,
[...] Controparte_4 nonché per e per in ogni caso oltre spese Controparte_9 Controparte_10
Pagina 14 di 15 generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e, nei rapporti interni, a integrale carico di CP_1
Così deciso in Perugia il 22 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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