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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3109/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE Persona_1
ATTORI
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Morte.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi di hanno convenuto in
[...] Persona_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del proprio congiunto avvenuto in data 28.07.2008 a seguito di un sinistro stradale. Persona_1
A sostegno della domanda, gli attori hanno allegato che, in data 28.07.2008, alle ore
19.15 circa, sulla S.S. 106 in località Pellaro di in prossimità della Controparte_1 progressiva chilometrica 11-950, si era verificato un incidente stradale nel quale Per_1
marito di e padre di aveva perso
[...] Parte_1 Parte_2 la vita.
Hanno precisato che il sinistro stradale di cui si discute si era verificato tra l'autocarro
Fiat Iveco Eurocargo 120 E28 tg. DE751LW condotto da e il motociclo Parte_3
Suzuki Burgman 250 tg. AD61112 condotto da e hanno affermato che, Persona_1 sulla base di quanto accertato dagli agenti della Polizia Stradale di Controparte_1 intervenuti in loco e dal geom. consulente tecnico della Procura della Testimone_1
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n.
3927/08 R.G.N.R. iscritto a carico di , poi archiviato in data 30.07.2010, la Parte_3 dinamica dell'incidente poteva essere così ricostruita:
− alla guida del motociclo, avvedendosi della presenza Persona_1 dell'autocarro dinanzi la sua traiettoria e dell'impedimento costituito da un cassonetto dei rifiuti, posizionato in modo da occupare l'intera larghezza della banchina e dell'attigua cunetta – ostacolo che egli non poteva evitare con deviazioni della traiettoria perché impedito sulla destra dal marciapiede rialzato e sulla sinistra dall'autocarro condotto da – aveva dato impulso Parte_3 ad una frenata di emergenza,
pagina 2 di 22 − nonostante tale frenata di emergenza, anche a causa della presenza di uno strato di sabbia che ricopriva la pavimentazione della banchina, aveva perso il controllo del motociclo, che si era ribaltato sul fianco sinistro,
− il capo di aveva poi sbattuto contro lo spigolo destro della Persona_1 barra antincastro dell'autocarro, il quale, per effetto del rallentamento del motociclo, lo stava a sua volta superando,
− il motociclo, strisciando con la fiancata sinistra contro l'asfalto e trascinando il corpo di aveva percorso altri 9,80 metri circa, per poi Persona_1 arrestarsi in aderenza al cassonetto dei rifiuti, contro il quale era andato a sbattere con la parte anteriore.
Gli attori hanno poi dedotto che la responsabilità per il decesso di Persona_1 doveva essere imputata in via esclusiva al il quale aveva Controparte_1 occupato l'intera larghezza della banchina e dell'attigua cunetta con il cassonetto dei rifiuti.
Hanno poi affermato di agire in giudizio, iure hereditatis, per ottenere il risarcimento del danno biologico patito da in conseguenza del sinistro stradale oggetto Persona_1 di causa e, iure proprio, per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonché il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese funebri e di successione sopportate a seguito del decesso del proprio congiunto.
Hanno infine concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che i signori
e hanno pieno diritto a chiedere ed ottenere, Parte_1 Parte_2 in proprio e iure hereditatis, la condanna del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali patiti dai medesimi in seguito al tragico incidente stradale in cui è deceduto il sig. il quale in data 28.07.2008, alle ore 19.15 circa, in località Persona_1
Pellaro, sulla SS 106, è andato a sbattere, a bordo dello scooter di sua proprietà, contro i cassonetti dei rifiuti che occupavano irregolarmente l'intera larghezza della banchina stradale e dell'attigua cunetta;
Voglia quindi condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali patiti dagli attori, quantificandoli nella misura di € 567.820,90, oltre il
pagina 3 di 22 danno materiale derivante dalle spese sopportate (spese funerarie e spese di successione, ammontanti rispettivamente ad € 5.770,23 e ad € 1.429,74), per un importo complessivo di
€ 575.020,87, o nella misura ritenuta dal Giudice adito, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della morte al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.01.2022, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità della Controparte_1 citazione in quanto non era stato univocamente identificato il titolo in base al quale gli attori avevano agito in giudizio e non era stato indicato alcun paradigma normativo nel quale inquadrare l'azione esercitata;
nel merito, parte convenuta ha invece contestato sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata da e Parte_1
Parte_2
L'Ente locale convenuto ha poi concluso al Tribunale «
1. in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.
164 c.p.c. e, conseguentemente, fissare all'attore un termine perentorio per l'integrazione della domanda nonché una nuova udienza di comparizione per consentire al convenuto
di integrare la propria comparsa di risposta a seguito delle Controparte_1 eventuali precisazioni attoree.
2. Nel merito, rigettare la domanda in quanto assolutamente non provata, sia in fatto che in diritto oltre che infondata. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di giudizio».
All'udienza di prima comparizione del 27.04.2022, parte attrice ha precisato che la domanda avanzata nei confronti del doveva essere qualificata Controparte_1 quale richiesta di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di quaranta giorni per il pagina 4 di 22 deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Il ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione Controparte_1 in quanto non era stato univocamente identificato il titolo in base al quale gli attori avevano agito in giudizio e non era stato indicato alcun paradigma normativo nel quale inquadrare l'azione esercitata.
L'eccezione è infondata.
L'art. 164, comma 4, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, prevede infatti che la citazione è nulla «se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4)» dell'art. 163 c.p.c.
L'art. 164, comma 4, c.p.c. circoscrive dunque la nullità della citazione alla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, i quali, nel caso in esame, sono stati compiutamente allegati dagli attori;
non è invece prevista a pena di nullità anche la mancata esposizione delle ragioni di diritto indicate nel punto n. 4 dell'art. 163 c.p.c.
Il convenuto, peraltro, già nella comparsa di costituzione e risposta si è CP_1 ampiamente difeso nel merito, sicché l'atto di citazione ha sicuramente raggiunto lo scopo a cui era destinato.
Infine, si deve evidenziare che, all'udienza di prima comparizione del 27.04.2022, gli attori hanno precisato che la domanda avanzata nei confronti del Controparte_1
doveva essere qualificata quale richiesta di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
[...]
o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Venendo ora al merito, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da
[...]
e sia fondata nei limiti di seguito specificati. Parte_1 Pt_2 Parte_2
2.1. La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte da parte attrice, l'evento lesivo (decesso di è stato determinato Persona_1 dall'irregolare presenza nella banchina e nell'attigua cunetta della S.S. 106 in località
pagina 5 di 22 Pellaro di Reggio Calabria, in prossimità della progressiva chilometrica 11-950, di un cassonetto di rifiuti, di cui il è custode in quanto proprietario Controparte_1 della strada e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1 potere di governo della cosa (cioè della banchina e della cunetta della S.S. 106 in località
Pellaro di Reggio Calabria, in prossimità della progressiva chilometrica 11-950, e del cassonetto di rifiuti ivi apposto), sicché deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui la scrivente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ. 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi (Cass. Civ. 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo pagina 6 di 22 carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale (Cass. Civ. 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ. 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ.
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ.
4279/2008).
Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, comunque, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ. 30775/2017).
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
pagina 7 di 22 delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ. 2480/2018).
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene questo Giudice che la dinamica del sinistro nel quale ha perso la vita possa essere ricostruita sulla base della Persona_1 consulenza tecnica espletata dal geom. consulente tecnico della Testimone_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale n. 3927/08 R.G.N.R. iscritto a carico di . Parte_3
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata» (Cass. Civ.
623/1995).
Si deve inoltre evidenziare che la perizia redatta dal consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, oltre ad essere sorretta da un valido metodo di indagine e a non essere inficiata da alcuna inattendibilità sul piano tecnico e logico, è stata anche richiamata da entrambe le parti a sostegno dei propri assunti difensivi, sicché deve certamente essere posta a fondamento della decisione nel presente giudizio.
Ebbene, per quanto riguarda la dinamica del sinistro oggetto di causa, dalla consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale n. 3927/08 R.G.N.R. è emerso che
«il sig. , alla guida del proprio autocarro, percorre la SS 106 con direzione di Parte_3 marcia Taranto – . Giunto in località Pellaro di Reggio C., ed esattamente Controparte_1 all'altezza dell'intersezione con la via Lume, è costretto a fermarsi in coda ad altri veicoli poiché la lanterna dell'impianto semaforico ivi esistente emette luce rossa. Scattato il
pagina 8 di 22 verde, riprende la marcia procedendo con una traiettoria sostanzialmente parallela all'asse stradale, in prossimità del margine destro della carreggiata ed in accelerazione fino a raggiungere, dopo circa 250 m., la velocità di 47 km/h. Dopo di che inizia a decelerare perché sta per raggiungere altra intersezione (viale della Rimembranza) regolata anche questa da impianto semaforico. Nel frattempo il sig. alla guida del proprio Per_1 scooter, sta percorrendo lo stesso tratto di strada e con la medesima direzione di marcia dell'autocarro. In virtù della maggiore velocità posseduta dal suo motoveicolo, la distanza che inizialmente lo separa dall'autocarro tende via via ad annullarsi, sino ad affiancarlo sul lato destro. Cosa che effettua procedendo lungo la banchina che fiancheggia sulla destra la carreggiata stradale […] Nel mentre l'autocarro prosegue mantenendo la precedente traiettoria ed in graduale lenta decelerazione, lo scooterista si rende conto di non poter continuare nell'intrapresa manovra di sorpasso poiché si avvede dell'impedimento costituito da un cassonetto dei rifiuti posizionato in modo da occupare, praticamente, l'intera larghezza della banchina (ed anche dell'attigua cunetta) lungo la quale sta procedendo. Ostacolo che non può evitare con deviazioni della traiettoria perché impedito sulla destra dal marciapiede rialzato e sulla sinistra dall'autocarro del . Parte_3
Non gli rimane che dare impulso ad una frenata di emergenza che quasi certamente gli avrebbe consentito di arrestarsi senza collidere con alcuno per come dimostrato dal calcolo inserito alla fine di pag. 10 ed inizio pag. 11 di questa relazione. Sta di fatto che, o per la presenza di un modesto strato di sabbia che ricopre parzialmente la pavimentazione della banchina ovvero per un incontrollato sbandamento, perde il controllo della moto che si ribalta sul fianco sinistro. E' in questa particolare fase che il capo del batte Per_1 contro lo spigolo destro della barra antincastro dell'autocarro il quale, per effetto dell'attuato rallentamento dello scooter, lo sta a sua volta superando. L'urto, che non coinvolge il motoveicolo, è alquanto violento perché impresso da una considerevole forza energetica sviluppata dall'autocarro in rapporto alla sua massa di oltre Kg.
5.000 e la sua velocità di 10.56 m/sec. pari a 38 Km/h, secondo la nota espressione E = (M*V)/2. Nella circostanza nessuna protezione gli può offrire il casco che indossa, perché di modesta consistenza;
ma, data la violenza della collisione, gli effetti non sarebbero mutati nemmeno se ne avesse utilizzato altro più resistente. Lo scooter, strisciando con la fiancata sinistra
pagina 9 di 22 contro l'asfalto e trascinando il corpo del sig. percorre altri m. 9,80 circa, per Per_1 poi arrestarsi in aderenza al cassonetto dei rifiuti contro il quale collide con la parte anteriore. Questo urto è di lievissima violenza, tanto da produrre soltanto la rottura della lente del proiettore e della parte grigliata del cupolino, senza che il cassonetto subisca alcun danno. Nel frattempo il conducente dell'autocarro, o perché ha sentito il colpo dell'impatto, o perché avvertito da altri utenti della strada, intensifica la già intrapresa azione di rallentamento. Al termine di tutte le fasi evolutive dell'incidente il corpo del sig. si posiziona quasi ortogonalmente all'asse stradale, a cavallo della striscia Per_1 bianca che separa la corsia di marcia dalla banchina, con il capo verso il centro strada e gli arti inferiori a contatto della parte centrale del motoveicolo. Lo scooter, ribaltato sul fianco sinistro, si posiziona interamente sulla banchina, diagonalmente, con la parte anteriore a ridosso del cassonetto e la parte posteriore sulla predetta striscia bianca.
L'autocarro, al termine della manovra di rallentamento, si arresta a circa m. 24,50 dal corpo dello scooterista e m 32 dal punto d'impatto, mantenendo l'originario assetto di marcia» (cfr. all. 1 di parte attrice).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, il consulente tecnico della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha poi rilevato: «ha Persona_1 azzardato una irregolare quanto pericolosa manovra tendente al sorpasso dell'autocarro, per di più sulla destra ed utilizzando la banchina che non fa parte della carreggiata unicamente destinata alla circolazione autoveicolare e che può essere utilizzata solo in situazione di emergenza. Inoltre non ha osservato il disposto di specifici commi degli artt.
141, 143 e 148 del C.d.S. […] Va comunque evidenziato che quale causa o concausa del sinistro potrebbe essere riconosciuta la evidenziata presenza di sabbia sulla pavimentazione della banchina, perché potrebbe avere favorito la perdita di controllo del motoveicolo, la conseguente caduta del suo conducente e gli effetti che ne sono scaturiti»
(cfr. all. 1 di parte attrice).
Ciò premesso, è evidente che il decesso di è stato determinato Persona_1
(anche) dall'irregolare presenza nella banchina e nell'attigua cunetta del cassonetto dei rifiuti, che gli ha impedito di continuare l'intrapresa manovra di sorpasso e lo ha costretto pagina 10 di 22 ad attivare una frenata di emergenza, a seguito della quale ha perso il controllo del motociclo e ha sbattuto il capo contro l'autocarro condotto da . Parte_3
In altri termini, se la banchina fosse stata libera da ostacoli – come avrebbe dovuto essere – avrebbe portato a termine l'intrapresa manovra di sorpasso e il Persona_1 sinistro stradale di cui si discute non si sarebbe verificato.
Sul punto, l'ente locale convenuto ha eccepito che l'evento lesivo de quo è riconducibile in via esclusiva al comportamento imprudente di il quale ha effettuato Persona_1 una manovra di sorpasso sulla destra, peraltro percorrendo la banchina che può essere utilizzata solo in situazioni di emergenza.
Ad avviso del la condotta gravemente colposa di Controparte_1 Per_1 sarebbe dunque idonea a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e
[...]
l'evento dannoso e a far degradare la res a mera occasione dell'evento o, quanto meno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227
c.c.
Ebbene, occorre in proposito rammentare che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. Civ., sez. III, 37059/2022).
Nel caso di specie, la condotta di non presenta i caratteri Persona_1 dell'eccezionalità ed imprevedibilità secondo l'id quod plerumque accidit, accadendo talvolta che gli utenti della strada effettuino manovre di sorpasso sulla destra (anziché sulla sinistra) e percorrano la banchina (anziché la carreggiata) in violazione delle norme del
Codice della Strada.
pagina 11 di 22 A parere della scrivente, il comportamento di – inidoneo, come si è Persona_1 detto, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo in quanto privo dei caratteri propri del caso fortuito – ha però certamente concorso alla produzione dell'evento lesivo oggetto di causa.
ha infatti posto in essere una pericolosa manovra di sorpasso a Persona_1 destra, in violazione delle basilari norme di prudenza, oltre che dell'art. 148 C.d.S. e della segnaletica presente nel tratto di strada percorso (cfr. all. 1 di parte attrice e verbale della
Polizia di Stato allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta, nel quale viene dato atto del fatto che nel tratto di strada in questione vi era il segnale di divieto di sorpasso), e, per di più, in un'area – la banchina – in cui è vietata la normale circolazione dei veicoli.
In considerazione della condotta imprudente di deve essere Persona_1 riconosciuto un concorso di colpa del medesimo nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 50%.
2.2. Passando ora all'accertamento dei danni di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento, giova innanzitutto rammentare che, in tema di risarcimento del danno iure proprio per la morte di un congiunto, vanno tenuti distinti, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno biologico eventualmente patito dai familiari superstiti, inteso come lesione della loro integrità psico-fisica, e il danno per la definitiva perdita del rapporto parentale.
Infatti, nel primo caso l'interesse da tutelare è il bene salute (art. 32 Cost.), mentre nel secondo caso è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. Civ.
8828/2003).
pagina 12 di 22 Nella fattispecie, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da definitiva perdita del rapporto parentale con marito dell'attrice e padre Persona_1 Parte_1 dell'attore Parte_2
Com'è noto, «la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass. 30/8/2019, n. 21837), in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro» (Cass. Civ.
18284/2021).
Invero, l'evento-morte determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre/padre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. Civ. 10107/2011), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano, per l'appunto, rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30 Cost. (Cass. Civ. 13546/2006).
Il relativo danno, peraltro, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel
2008, non può considerarsi in re ipsa, giacché ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così
Cass. civ., Sez. Un., nn. 26972/26973/26974/26975 del 2008), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
La prova del danno non patrimoniale da morte dello stretto congiunto può essere comunque data anche a mezzo di presunzioni (ex multis, Cass. Civ. 25541/2022, secondo cui «in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della
pagina 13 di 22 vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione»; si veda, altresì, Cass. Civ.
4571/2023, secondo cui «il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare»).
In materia, le presunzioni assumono anzi «precipuo rilievo» (Cass. Civ., Sez. Un.,
6572/2006), atteso che il dolore della persona non è suscettibile di una dimostrazione diretta (Cass. Civ. 4/2003).
La Suprema Corte ha in proposito ritenuto che il fatto illecito, costituito dalla morte del congiunto, fa presumere, «ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. Civ. 41933/2021).
pagina 14 di 22 Ne deriva che, laddove i danneggiati abbiano allegato il normale rapporto relazionale tra germani, tra genitori e figli o tra moglie e marito e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore e dello «sconvolgimento esistenziale» che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (Cass. Civ., Sez. Un., 26972/2008, Cass. Civ. 13546/2006, Cass.
Civ., Sez. Un., 6572/2006).
Applicando tali principi al caso in esame, deve quindi ritenersi sussistente il danno invocato dagli attori, in considerazione dello stretto legame di parentela che li legava a
Persona_1
Il convenuto, del resto, non ha allegato alcuna circostanza concreta idonea a CP_1 dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e i familiari superstiti.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale danno, si deve ricordare che, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., la liquidazione deve essere effettuata «in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata» (Cass. Civ. 907/2018).
In particolare, nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il Giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Vi è da sottolineare, ancora, che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. Civ. 23469/2018).
pagina 15 di 22 Sempre sotto il profilo della liquidazione, occorre infine rammentare che la Suprema
Corte, con la pronuncia n. 10579 del 2021, dopo aver negato efficacia para-normativa alle tabelle del Tribunale di Milano del 2018 in tema di liquidazione equitativa del danno parentale, ha dato atto che, per quanto concerne la liquidazione di detto danno, il criterio tabellare ordinario, muovendo dalla previsione di un limite minimo e di un massimo sensibilmente differenti anche nell'edizione 2021, «costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato» (Cass. Civ. 10579/2021).
Secondo la Corte di Cassazione, garantisce, invece, «uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi» (Cass. Civ. 10579/2021).
Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto preferibili le Tabelle elaborate dal Tribunale di
Roma poiché conformi ai principi indicati.
Dopo la citata pronuncia, tuttavia, sono intervenute le nuove tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall'intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2022”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «anche le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n.
pagina 16 di 22 10579/2021», possono essere legittimamente applicate, determinando una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato (Cass. Civ. 37009/2022).
Si ritiene pertanto opportuno seguire tali tabelle per la liquidazione, poiché rispondenti al richiamato orientamento della Corte di legittimità che detta la regola del “valore medio del punto”, finalizzata ad evitare automatismi nel calcolo del danno parentale.
In particolare, risulta condivisibile il metodo seguito, che appare conforme ai parametri rilevanti indicati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 10579 del 2021: età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nelle nuove tabelle milanesi integrate a punti è, difatti, «previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” […] pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 -
l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria
e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno
(sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla
pagina 17 di 22 liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: • frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), • condivisione delle festività/ricorrenze, • condivisione di vacanze,
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport, • attività di assistenza sanitaria/domestica, • agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, • altri casi» (così Trib. Milano
6059/2022).
Alla luce di quanto esposto, deve dunque ribadirsi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano sono coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Suprema Corte n. 10579 del 2021 e possono essere utilizzate dal Giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Ciò posto, applicando le nuove tabelle milanesi integrate a punti, i cui valori monetari sono stati aggiornati nell'edizione 2024 (in particolare, i valori monetari espressi nella
Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% - coefficiente di rivalutazione = 1,162268), a Parte_1 moglie di devono dunque essere riconosciuti: Persona_1
− 16 punti per l'età della vittima primaria – anni 70 alla data del decesso (lett. A della Tabella),
− 16 punti per l'età della vittima secondaria – anni 67 alla data del decesso del marito (lett. B della Tabella),
pagina 18 di 22 − 16 punti per la convivenza di e – Persona_1 Parte_1 circostanza allegata dagli attori e non contestata dalla controparte – (lett. C della
Tabella),
− 14 punti per la presenza del figlio (lett. D della Parte_2
Tabella),
− 15 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto in considerazione della protratta comunanza di vita e di condivisione della quotidianità con il de cuius, oltre che per le particolari modalità del decesso di venuto meno ai suoi cari Persona_1 in maniera del tutto improvvisa ed inaspettata (lett. E della Tabella),
Totale 77 punti.
Il danno da perdita del rapporto parentale patito da ammonta pertanto Parte_1 ad euro 301.147,00 in moneta attuale (euro 3.911,00 x 77).
A devono invece essere riconosciuti: Parte_2
− 16 punti per l'età della vittima primaria – anni 70 alla data del decesso (lett. A della Tabella),
− 22 punti per l'età della vittima secondaria – anni 34 alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella),
− 16 punti per la convivenza di e – Persona_1 Parte_2 circostanza allegata dagli attori e non contestata dalla controparte – (lett. C della
Tabella),
− 14 punti per la presenza della madre (lett. D della Tabella), Parte_1
− 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto in considerazione della condivisione della quotidianità con il de cuius (circostanza, questa, presumibile sulla scorta della convivenza di e del figlio), oltre che per le particolari Persona_1 modalità del decesso di venuto meno ai suoi cari in maniera Persona_1 del tutto improvvisa ed inaspettata (lett. E della Tabella),
Totale 78 punti.
pagina 19 di 22 Il danno da perdita del rapporto parentale patito da ammonta Parte_2 pertanto ad euro 305.058,00 in moneta attuale (euro 3.911,00 x 78).
2.3. Gli attori hanno inoltre agito in giudizio, iure hereditatis, per ottenere il risarcimento del danno biologico terminale patito da in conseguenza del sinistro Persona_1 stradale oggetto di causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte precisato che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (Cass. Civ. 7923/2024).
Ebbene, nel caso in esame non è stato allegato né provato che sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite da e il decesso del Parte_2 medesimo, sicché la domanda non può che essere rigettata.
2.4. Infine, deve essere rigettata anche la domanda, avanzata dagli attori, di risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese funebri e di successione sopportate a seguito del decesso del proprio congiunto, non essendo stata fornita alcuna prova del relativo esborso.
2.5. Tutto ciò considerato, il danno patito da a seguito del decesso del Parte_1 marito ammonta ad euro 301.147,00 in moneta attuale. Persona_1
Il danno patito da a causa del decesso del padre Parte_2 Per_1 ammonta invece ad euro 305.058,00 in moneta attuale.
[...]
pagina 20 di 22 In considerazione del riconosciuto concorso di colpa, nella misura del 50%, di Per_1 nella causazione dell'evento lesivo, il deve quindi
[...] Controparte_1 essere condannato a corrispondere a la somma di euro 150.573,50 in Parte_1 moneta attuale e a la somma di euro 152.529,00 in moneta Parte_2 attuale a titolo di risarcimento del danno.
2.6 Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore degli attori sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (28.07.2008) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
[...] deve essere condannato a rifondere le spese di lite degli attori, la cui Controparte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase di trattazione (cfr. Cass. Civ.
8561/2023, secondo cui «in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal
pagina 21 di 22 suo concreto svolgimento») e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, del e di nella causazione dell'evento Controparte_1 Persona_1 lesivo occorso in data 28.07.2008,
2. condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 150.573,50 in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
3. condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 la somma di euro 152.529,00 in moneta attuale a titolo di risarcimento del
[...] danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
4. condanna il a rimborsare agli attori le spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in euro 11.228,50 per compenso ed in euro 1.713,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 07/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3109/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE Persona_1
ATTORI
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Morte.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi di hanno convenuto in
[...] Persona_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del proprio congiunto avvenuto in data 28.07.2008 a seguito di un sinistro stradale. Persona_1
A sostegno della domanda, gli attori hanno allegato che, in data 28.07.2008, alle ore
19.15 circa, sulla S.S. 106 in località Pellaro di in prossimità della Controparte_1 progressiva chilometrica 11-950, si era verificato un incidente stradale nel quale Per_1
marito di e padre di aveva perso
[...] Parte_1 Parte_2 la vita.
Hanno precisato che il sinistro stradale di cui si discute si era verificato tra l'autocarro
Fiat Iveco Eurocargo 120 E28 tg. DE751LW condotto da e il motociclo Parte_3
Suzuki Burgman 250 tg. AD61112 condotto da e hanno affermato che, Persona_1 sulla base di quanto accertato dagli agenti della Polizia Stradale di Controparte_1 intervenuti in loco e dal geom. consulente tecnico della Procura della Testimone_1
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale n.
3927/08 R.G.N.R. iscritto a carico di , poi archiviato in data 30.07.2010, la Parte_3 dinamica dell'incidente poteva essere così ricostruita:
− alla guida del motociclo, avvedendosi della presenza Persona_1 dell'autocarro dinanzi la sua traiettoria e dell'impedimento costituito da un cassonetto dei rifiuti, posizionato in modo da occupare l'intera larghezza della banchina e dell'attigua cunetta – ostacolo che egli non poteva evitare con deviazioni della traiettoria perché impedito sulla destra dal marciapiede rialzato e sulla sinistra dall'autocarro condotto da – aveva dato impulso Parte_3 ad una frenata di emergenza,
pagina 2 di 22 − nonostante tale frenata di emergenza, anche a causa della presenza di uno strato di sabbia che ricopriva la pavimentazione della banchina, aveva perso il controllo del motociclo, che si era ribaltato sul fianco sinistro,
− il capo di aveva poi sbattuto contro lo spigolo destro della Persona_1 barra antincastro dell'autocarro, il quale, per effetto del rallentamento del motociclo, lo stava a sua volta superando,
− il motociclo, strisciando con la fiancata sinistra contro l'asfalto e trascinando il corpo di aveva percorso altri 9,80 metri circa, per poi Persona_1 arrestarsi in aderenza al cassonetto dei rifiuti, contro il quale era andato a sbattere con la parte anteriore.
Gli attori hanno poi dedotto che la responsabilità per il decesso di Persona_1 doveva essere imputata in via esclusiva al il quale aveva Controparte_1 occupato l'intera larghezza della banchina e dell'attigua cunetta con il cassonetto dei rifiuti.
Hanno poi affermato di agire in giudizio, iure hereditatis, per ottenere il risarcimento del danno biologico patito da in conseguenza del sinistro stradale oggetto Persona_1 di causa e, iure proprio, per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonché il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese funebri e di successione sopportate a seguito del decesso del proprio congiunto.
Hanno infine concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che i signori
e hanno pieno diritto a chiedere ed ottenere, Parte_1 Parte_2 in proprio e iure hereditatis, la condanna del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali patiti dai medesimi in seguito al tragico incidente stradale in cui è deceduto il sig. il quale in data 28.07.2008, alle ore 19.15 circa, in località Persona_1
Pellaro, sulla SS 106, è andato a sbattere, a bordo dello scooter di sua proprietà, contro i cassonetti dei rifiuti che occupavano irregolarmente l'intera larghezza della banchina stradale e dell'attigua cunetta;
Voglia quindi condannare il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali patiti dagli attori, quantificandoli nella misura di € 567.820,90, oltre il
pagina 3 di 22 danno materiale derivante dalle spese sopportate (spese funerarie e spese di successione, ammontanti rispettivamente ad € 5.770,23 e ad € 1.429,74), per un importo complessivo di
€ 575.020,87, o nella misura ritenuta dal Giudice adito, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della morte al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.01.2022, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità della Controparte_1 citazione in quanto non era stato univocamente identificato il titolo in base al quale gli attori avevano agito in giudizio e non era stato indicato alcun paradigma normativo nel quale inquadrare l'azione esercitata;
nel merito, parte convenuta ha invece contestato sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata da e Parte_1
Parte_2
L'Ente locale convenuto ha poi concluso al Tribunale «
1. in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.
164 c.p.c. e, conseguentemente, fissare all'attore un termine perentorio per l'integrazione della domanda nonché una nuova udienza di comparizione per consentire al convenuto
di integrare la propria comparsa di risposta a seguito delle Controparte_1 eventuali precisazioni attoree.
2. Nel merito, rigettare la domanda in quanto assolutamente non provata, sia in fatto che in diritto oltre che infondata. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di giudizio».
All'udienza di prima comparizione del 27.04.2022, parte attrice ha precisato che la domanda avanzata nei confronti del doveva essere qualificata Controparte_1 quale richiesta di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di quaranta giorni per il pagina 4 di 22 deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Il ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione Controparte_1 in quanto non era stato univocamente identificato il titolo in base al quale gli attori avevano agito in giudizio e non era stato indicato alcun paradigma normativo nel quale inquadrare l'azione esercitata.
L'eccezione è infondata.
L'art. 164, comma 4, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, prevede infatti che la citazione è nulla «se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4)» dell'art. 163 c.p.c.
L'art. 164, comma 4, c.p.c. circoscrive dunque la nullità della citazione alla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, i quali, nel caso in esame, sono stati compiutamente allegati dagli attori;
non è invece prevista a pena di nullità anche la mancata esposizione delle ragioni di diritto indicate nel punto n. 4 dell'art. 163 c.p.c.
Il convenuto, peraltro, già nella comparsa di costituzione e risposta si è CP_1 ampiamente difeso nel merito, sicché l'atto di citazione ha sicuramente raggiunto lo scopo a cui era destinato.
Infine, si deve evidenziare che, all'udienza di prima comparizione del 27.04.2022, gli attori hanno precisato che la domanda avanzata nei confronti del Controparte_1
doveva essere qualificata quale richiesta di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
[...]
o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Venendo ora al merito, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da
[...]
e sia fondata nei limiti di seguito specificati. Parte_1 Pt_2 Parte_2
2.1. La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte da parte attrice, l'evento lesivo (decesso di è stato determinato Persona_1 dall'irregolare presenza nella banchina e nell'attigua cunetta della S.S. 106 in località
pagina 5 di 22 Pellaro di Reggio Calabria, in prossimità della progressiva chilometrica 11-950, di un cassonetto di rifiuti, di cui il è custode in quanto proprietario Controparte_1 della strada e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1 potere di governo della cosa (cioè della banchina e della cunetta della S.S. 106 in località
Pellaro di Reggio Calabria, in prossimità della progressiva chilometrica 11-950, e del cassonetto di rifiuti ivi apposto), sicché deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui la scrivente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ. 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi (Cass. Civ. 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo pagina 6 di 22 carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale (Cass. Civ. 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ. 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ.
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ.
4279/2008).
Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, comunque, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ. 30775/2017).
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
pagina 7 di 22 delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ. 2480/2018).
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene questo Giudice che la dinamica del sinistro nel quale ha perso la vita possa essere ricostruita sulla base della Persona_1 consulenza tecnica espletata dal geom. consulente tecnico della Testimone_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale n. 3927/08 R.G.N.R. iscritto a carico di . Parte_3
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata» (Cass. Civ.
623/1995).
Si deve inoltre evidenziare che la perizia redatta dal consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, oltre ad essere sorretta da un valido metodo di indagine e a non essere inficiata da alcuna inattendibilità sul piano tecnico e logico, è stata anche richiamata da entrambe le parti a sostegno dei propri assunti difensivi, sicché deve certamente essere posta a fondamento della decisione nel presente giudizio.
Ebbene, per quanto riguarda la dinamica del sinistro oggetto di causa, dalla consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale n. 3927/08 R.G.N.R. è emerso che
«il sig. , alla guida del proprio autocarro, percorre la SS 106 con direzione di Parte_3 marcia Taranto – . Giunto in località Pellaro di Reggio C., ed esattamente Controparte_1 all'altezza dell'intersezione con la via Lume, è costretto a fermarsi in coda ad altri veicoli poiché la lanterna dell'impianto semaforico ivi esistente emette luce rossa. Scattato il
pagina 8 di 22 verde, riprende la marcia procedendo con una traiettoria sostanzialmente parallela all'asse stradale, in prossimità del margine destro della carreggiata ed in accelerazione fino a raggiungere, dopo circa 250 m., la velocità di 47 km/h. Dopo di che inizia a decelerare perché sta per raggiungere altra intersezione (viale della Rimembranza) regolata anche questa da impianto semaforico. Nel frattempo il sig. alla guida del proprio Per_1 scooter, sta percorrendo lo stesso tratto di strada e con la medesima direzione di marcia dell'autocarro. In virtù della maggiore velocità posseduta dal suo motoveicolo, la distanza che inizialmente lo separa dall'autocarro tende via via ad annullarsi, sino ad affiancarlo sul lato destro. Cosa che effettua procedendo lungo la banchina che fiancheggia sulla destra la carreggiata stradale […] Nel mentre l'autocarro prosegue mantenendo la precedente traiettoria ed in graduale lenta decelerazione, lo scooterista si rende conto di non poter continuare nell'intrapresa manovra di sorpasso poiché si avvede dell'impedimento costituito da un cassonetto dei rifiuti posizionato in modo da occupare, praticamente, l'intera larghezza della banchina (ed anche dell'attigua cunetta) lungo la quale sta procedendo. Ostacolo che non può evitare con deviazioni della traiettoria perché impedito sulla destra dal marciapiede rialzato e sulla sinistra dall'autocarro del . Parte_3
Non gli rimane che dare impulso ad una frenata di emergenza che quasi certamente gli avrebbe consentito di arrestarsi senza collidere con alcuno per come dimostrato dal calcolo inserito alla fine di pag. 10 ed inizio pag. 11 di questa relazione. Sta di fatto che, o per la presenza di un modesto strato di sabbia che ricopre parzialmente la pavimentazione della banchina ovvero per un incontrollato sbandamento, perde il controllo della moto che si ribalta sul fianco sinistro. E' in questa particolare fase che il capo del batte Per_1 contro lo spigolo destro della barra antincastro dell'autocarro il quale, per effetto dell'attuato rallentamento dello scooter, lo sta a sua volta superando. L'urto, che non coinvolge il motoveicolo, è alquanto violento perché impresso da una considerevole forza energetica sviluppata dall'autocarro in rapporto alla sua massa di oltre Kg.
5.000 e la sua velocità di 10.56 m/sec. pari a 38 Km/h, secondo la nota espressione E = (M*V)/2. Nella circostanza nessuna protezione gli può offrire il casco che indossa, perché di modesta consistenza;
ma, data la violenza della collisione, gli effetti non sarebbero mutati nemmeno se ne avesse utilizzato altro più resistente. Lo scooter, strisciando con la fiancata sinistra
pagina 9 di 22 contro l'asfalto e trascinando il corpo del sig. percorre altri m. 9,80 circa, per Per_1 poi arrestarsi in aderenza al cassonetto dei rifiuti contro il quale collide con la parte anteriore. Questo urto è di lievissima violenza, tanto da produrre soltanto la rottura della lente del proiettore e della parte grigliata del cupolino, senza che il cassonetto subisca alcun danno. Nel frattempo il conducente dell'autocarro, o perché ha sentito il colpo dell'impatto, o perché avvertito da altri utenti della strada, intensifica la già intrapresa azione di rallentamento. Al termine di tutte le fasi evolutive dell'incidente il corpo del sig. si posiziona quasi ortogonalmente all'asse stradale, a cavallo della striscia Per_1 bianca che separa la corsia di marcia dalla banchina, con il capo verso il centro strada e gli arti inferiori a contatto della parte centrale del motoveicolo. Lo scooter, ribaltato sul fianco sinistro, si posiziona interamente sulla banchina, diagonalmente, con la parte anteriore a ridosso del cassonetto e la parte posteriore sulla predetta striscia bianca.
L'autocarro, al termine della manovra di rallentamento, si arresta a circa m. 24,50 dal corpo dello scooterista e m 32 dal punto d'impatto, mantenendo l'originario assetto di marcia» (cfr. all. 1 di parte attrice).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, il consulente tecnico della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha poi rilevato: «ha Persona_1 azzardato una irregolare quanto pericolosa manovra tendente al sorpasso dell'autocarro, per di più sulla destra ed utilizzando la banchina che non fa parte della carreggiata unicamente destinata alla circolazione autoveicolare e che può essere utilizzata solo in situazione di emergenza. Inoltre non ha osservato il disposto di specifici commi degli artt.
141, 143 e 148 del C.d.S. […] Va comunque evidenziato che quale causa o concausa del sinistro potrebbe essere riconosciuta la evidenziata presenza di sabbia sulla pavimentazione della banchina, perché potrebbe avere favorito la perdita di controllo del motoveicolo, la conseguente caduta del suo conducente e gli effetti che ne sono scaturiti»
(cfr. all. 1 di parte attrice).
Ciò premesso, è evidente che il decesso di è stato determinato Persona_1
(anche) dall'irregolare presenza nella banchina e nell'attigua cunetta del cassonetto dei rifiuti, che gli ha impedito di continuare l'intrapresa manovra di sorpasso e lo ha costretto pagina 10 di 22 ad attivare una frenata di emergenza, a seguito della quale ha perso il controllo del motociclo e ha sbattuto il capo contro l'autocarro condotto da . Parte_3
In altri termini, se la banchina fosse stata libera da ostacoli – come avrebbe dovuto essere – avrebbe portato a termine l'intrapresa manovra di sorpasso e il Persona_1 sinistro stradale di cui si discute non si sarebbe verificato.
Sul punto, l'ente locale convenuto ha eccepito che l'evento lesivo de quo è riconducibile in via esclusiva al comportamento imprudente di il quale ha effettuato Persona_1 una manovra di sorpasso sulla destra, peraltro percorrendo la banchina che può essere utilizzata solo in situazioni di emergenza.
Ad avviso del la condotta gravemente colposa di Controparte_1 Per_1 sarebbe dunque idonea a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e
[...]
l'evento dannoso e a far degradare la res a mera occasione dell'evento o, quanto meno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227
c.c.
Ebbene, occorre in proposito rammentare che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. Civ., sez. III, 37059/2022).
Nel caso di specie, la condotta di non presenta i caratteri Persona_1 dell'eccezionalità ed imprevedibilità secondo l'id quod plerumque accidit, accadendo talvolta che gli utenti della strada effettuino manovre di sorpasso sulla destra (anziché sulla sinistra) e percorrano la banchina (anziché la carreggiata) in violazione delle norme del
Codice della Strada.
pagina 11 di 22 A parere della scrivente, il comportamento di – inidoneo, come si è Persona_1 detto, ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo in quanto privo dei caratteri propri del caso fortuito – ha però certamente concorso alla produzione dell'evento lesivo oggetto di causa.
ha infatti posto in essere una pericolosa manovra di sorpasso a Persona_1 destra, in violazione delle basilari norme di prudenza, oltre che dell'art. 148 C.d.S. e della segnaletica presente nel tratto di strada percorso (cfr. all. 1 di parte attrice e verbale della
Polizia di Stato allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta, nel quale viene dato atto del fatto che nel tratto di strada in questione vi era il segnale di divieto di sorpasso), e, per di più, in un'area – la banchina – in cui è vietata la normale circolazione dei veicoli.
In considerazione della condotta imprudente di deve essere Persona_1 riconosciuto un concorso di colpa del medesimo nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 50%.
2.2. Passando ora all'accertamento dei danni di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento, giova innanzitutto rammentare che, in tema di risarcimento del danno iure proprio per la morte di un congiunto, vanno tenuti distinti, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno biologico eventualmente patito dai familiari superstiti, inteso come lesione della loro integrità psico-fisica, e il danno per la definitiva perdita del rapporto parentale.
Infatti, nel primo caso l'interesse da tutelare è il bene salute (art. 32 Cost.), mentre nel secondo caso è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. Civ.
8828/2003).
pagina 12 di 22 Nella fattispecie, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da definitiva perdita del rapporto parentale con marito dell'attrice e padre Persona_1 Parte_1 dell'attore Parte_2
Com'è noto, «la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass. 30/8/2019, n. 21837), in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro» (Cass. Civ.
18284/2021).
Invero, l'evento-morte determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre/padre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. Civ. 10107/2011), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano, per l'appunto, rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30 Cost. (Cass. Civ. 13546/2006).
Il relativo danno, peraltro, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel
2008, non può considerarsi in re ipsa, giacché ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così
Cass. civ., Sez. Un., nn. 26972/26973/26974/26975 del 2008), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
La prova del danno non patrimoniale da morte dello stretto congiunto può essere comunque data anche a mezzo di presunzioni (ex multis, Cass. Civ. 25541/2022, secondo cui «in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della
pagina 13 di 22 vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione»; si veda, altresì, Cass. Civ.
4571/2023, secondo cui «il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare»).
In materia, le presunzioni assumono anzi «precipuo rilievo» (Cass. Civ., Sez. Un.,
6572/2006), atteso che il dolore della persona non è suscettibile di una dimostrazione diretta (Cass. Civ. 4/2003).
La Suprema Corte ha in proposito ritenuto che il fatto illecito, costituito dalla morte del congiunto, fa presumere, «ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. Civ. 41933/2021).
pagina 14 di 22 Ne deriva che, laddove i danneggiati abbiano allegato il normale rapporto relazionale tra germani, tra genitori e figli o tra moglie e marito e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore e dello «sconvolgimento esistenziale» che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (Cass. Civ., Sez. Un., 26972/2008, Cass. Civ. 13546/2006, Cass.
Civ., Sez. Un., 6572/2006).
Applicando tali principi al caso in esame, deve quindi ritenersi sussistente il danno invocato dagli attori, in considerazione dello stretto legame di parentela che li legava a
Persona_1
Il convenuto, del resto, non ha allegato alcuna circostanza concreta idonea a CP_1 dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e i familiari superstiti.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale danno, si deve ricordare che, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., la liquidazione deve essere effettuata «in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata» (Cass. Civ. 907/2018).
In particolare, nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il Giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Vi è da sottolineare, ancora, che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. Civ. 23469/2018).
pagina 15 di 22 Sempre sotto il profilo della liquidazione, occorre infine rammentare che la Suprema
Corte, con la pronuncia n. 10579 del 2021, dopo aver negato efficacia para-normativa alle tabelle del Tribunale di Milano del 2018 in tema di liquidazione equitativa del danno parentale, ha dato atto che, per quanto concerne la liquidazione di detto danno, il criterio tabellare ordinario, muovendo dalla previsione di un limite minimo e di un massimo sensibilmente differenti anche nell'edizione 2021, «costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato» (Cass. Civ. 10579/2021).
Secondo la Corte di Cassazione, garantisce, invece, «uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi» (Cass. Civ. 10579/2021).
Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto preferibili le Tabelle elaborate dal Tribunale di
Roma poiché conformi ai principi indicati.
Dopo la citata pronuncia, tuttavia, sono intervenute le nuove tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall'intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2022”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «anche le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n.
pagina 16 di 22 10579/2021», possono essere legittimamente applicate, determinando una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato (Cass. Civ. 37009/2022).
Si ritiene pertanto opportuno seguire tali tabelle per la liquidazione, poiché rispondenti al richiamato orientamento della Corte di legittimità che detta la regola del “valore medio del punto”, finalizzata ad evitare automatismi nel calcolo del danno parentale.
In particolare, risulta condivisibile il metodo seguito, che appare conforme ai parametri rilevanti indicati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 10579 del 2021: età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nelle nuove tabelle milanesi integrate a punti è, difatti, «previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” […] pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 -
l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria
e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno
(sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla
pagina 17 di 22 liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: • frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), • condivisione delle festività/ricorrenze, • condivisione di vacanze,
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport, • attività di assistenza sanitaria/domestica, • agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, • altri casi» (così Trib. Milano
6059/2022).
Alla luce di quanto esposto, deve dunque ribadirsi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano sono coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Suprema Corte n. 10579 del 2021 e possono essere utilizzate dal Giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Ciò posto, applicando le nuove tabelle milanesi integrate a punti, i cui valori monetari sono stati aggiornati nell'edizione 2024 (in particolare, i valori monetari espressi nella
Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021 all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% - coefficiente di rivalutazione = 1,162268), a Parte_1 moglie di devono dunque essere riconosciuti: Persona_1
− 16 punti per l'età della vittima primaria – anni 70 alla data del decesso (lett. A della Tabella),
− 16 punti per l'età della vittima secondaria – anni 67 alla data del decesso del marito (lett. B della Tabella),
pagina 18 di 22 − 16 punti per la convivenza di e – Persona_1 Parte_1 circostanza allegata dagli attori e non contestata dalla controparte – (lett. C della
Tabella),
− 14 punti per la presenza del figlio (lett. D della Parte_2
Tabella),
− 15 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto in considerazione della protratta comunanza di vita e di condivisione della quotidianità con il de cuius, oltre che per le particolari modalità del decesso di venuto meno ai suoi cari Persona_1 in maniera del tutto improvvisa ed inaspettata (lett. E della Tabella),
Totale 77 punti.
Il danno da perdita del rapporto parentale patito da ammonta pertanto Parte_1 ad euro 301.147,00 in moneta attuale (euro 3.911,00 x 77).
A devono invece essere riconosciuti: Parte_2
− 16 punti per l'età della vittima primaria – anni 70 alla data del decesso (lett. A della Tabella),
− 22 punti per l'età della vittima secondaria – anni 34 alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella),
− 16 punti per la convivenza di e – Persona_1 Parte_2 circostanza allegata dagli attori e non contestata dalla controparte – (lett. C della
Tabella),
− 14 punti per la presenza della madre (lett. D della Tabella), Parte_1
− 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto in considerazione della condivisione della quotidianità con il de cuius (circostanza, questa, presumibile sulla scorta della convivenza di e del figlio), oltre che per le particolari Persona_1 modalità del decesso di venuto meno ai suoi cari in maniera Persona_1 del tutto improvvisa ed inaspettata (lett. E della Tabella),
Totale 78 punti.
pagina 19 di 22 Il danno da perdita del rapporto parentale patito da ammonta Parte_2 pertanto ad euro 305.058,00 in moneta attuale (euro 3.911,00 x 78).
2.3. Gli attori hanno inoltre agito in giudizio, iure hereditatis, per ottenere il risarcimento del danno biologico terminale patito da in conseguenza del sinistro Persona_1 stradale oggetto di causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte precisato che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (Cass. Civ. 7923/2024).
Ebbene, nel caso in esame non è stato allegato né provato che sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite da e il decesso del Parte_2 medesimo, sicché la domanda non può che essere rigettata.
2.4. Infine, deve essere rigettata anche la domanda, avanzata dagli attori, di risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese funebri e di successione sopportate a seguito del decesso del proprio congiunto, non essendo stata fornita alcuna prova del relativo esborso.
2.5. Tutto ciò considerato, il danno patito da a seguito del decesso del Parte_1 marito ammonta ad euro 301.147,00 in moneta attuale. Persona_1
Il danno patito da a causa del decesso del padre Parte_2 Per_1 ammonta invece ad euro 305.058,00 in moneta attuale.
[...]
pagina 20 di 22 In considerazione del riconosciuto concorso di colpa, nella misura del 50%, di Per_1 nella causazione dell'evento lesivo, il deve quindi
[...] Controparte_1 essere condannato a corrispondere a la somma di euro 150.573,50 in Parte_1 moneta attuale e a la somma di euro 152.529,00 in moneta Parte_2 attuale a titolo di risarcimento del danno.
2.6 Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore degli attori sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (28.07.2008) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
[...] deve essere condannato a rifondere le spese di lite degli attori, la cui Controparte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase di trattazione (cfr. Cass. Civ.
8561/2023, secondo cui «in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal
pagina 21 di 22 suo concreto svolgimento») e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, del e di nella causazione dell'evento Controparte_1 Persona_1 lesivo occorso in data 28.07.2008,
2. condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 150.573,50 in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
3. condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 la somma di euro 152.529,00 in moneta attuale a titolo di risarcimento del
[...] danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
4. condanna il a rimborsare agli attori le spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in euro 11.228,50 per compenso ed in euro 1.713,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 07/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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