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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025 alle ore 12.01, innanzi al giudice MA NZ, sono comparsi:
Per compare l'avv. MARLIANI GERARDO oggi sostituito dall'avv. MARINI Parte_1
Per nessuno - contumace CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 18.9.2025.
La parte rinuncia alla discussione orale della causa e rinuncia altresì ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
MA NZ
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA NZ, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MARLIANI GERARDO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), contumace. CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “(..) 1) dichiarare la Sig. civilmente responsabile dei fatti illeciti descritti in atti CP_1
e per cui è causa e, conseguentemente;
2) condannare il Sig. al risarcimento ed al pagamento CP_1 in favore del Sig. di tutti i danni da lui subiti in conseguenza dei fatti illeciti descritti in atti e Parte_1 per cui è causa, nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 1056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
3) in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, si insiste per l'ammissione tutti i mezzi di prova ritenuti (non ammessi) ritualmente richiesti dall'attore nella propria memoria istruttoria. Con integrale vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. 22 % e C.P.A. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. note conclusive autorizzate del 18.9.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 1. L'attore ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei reati di Parte_1 ingiuria, minaccia e lesioni personali nei suoi confronti perpetrati da parte del convenuto , CP_1 così come accertato nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 15.9.2017 nel procedimento penale n. 569/2014 R.G.N.R.-152/2016 R.G. DIB., divenuta irrevocabile in data 7.11.2017, che ha dichiarato colpevole dei reati ascritti e lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di CP_1 multa, oltre le spese.
La domanda risarcitoria è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che è da ritenere provata la responsabilità del convenuto in relazione ai reati di minacce e lesioni personali commessi ai danni dell'attore Parte_1
Invero, detta responsabilità è stata accertata nel procedimento penale sopra indicato con sentenza coperta da giudicato.
Più precisamente, il convenuto , è stato imputato: “a) del reato di cui all'art. 594 c.p. perché CP_1 offendeva l'onore e il decoro di proferendo nei suoi confronti le parole 'sei un uomo di Parte_1 merda, vai a fare in culo'; b) del reato di cui all'art. 612 c.p. perché minacciava di un male Parte_1 ingiusto proferendo nei suoi confronti le seguenti parole: 'ti infilo la testa nel fuoco'; c) del reato di cui all'art. 582 c.p. perché, colpendo con una testata al naso gli procurava lesioni personali Parte_1 consistite in 'trauma nasale con ferita lacera del dorso', giudicate guaribili in giorni 10. In Pistoia
l'11/12/13” (Cfr. doc. 16 fasc. att.).
L'accertamento della penale responsabilità del convenuto è stato effettuato con sentenza n. 191/2017 depositata il 15.9.2017 dal Giudice di Pace di Pistoia, con la quale è stato dichiarato CP_1 colpevole dei reati sub b) e c) ascritti e condannato alla pena di euro 800,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Tale pronuncia è divenuta irrevocabile in data 7.11.2017 (cfr. doc. 16 fasc. att.).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, a mente dell'art. 651 co. 1 c.p.p., “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
È dunque da ritenere che la richiamata sentenza irrevocabile resa all'esito di procedimento penale, faccia stato, tra le parti, per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità del convenuto in relazione ai fatti costituenti illecito penale di cui agli artt. 612 c.p. e 582 c.p.
pagina 3 di 9 Alcun accertamento in ordine alla responsabilità per il fatto di ingiuria imputato al convenuto di cui al capo a) è contenuto nella citata sentenza penale, stante l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 594 c.p. ad opera del D.lgs. 7/2016.
Né la sussistenza della condotta ingiuriosa sopra descritta emerge dalla documentazione prodotta dalla parte attrice e, segnatamente, dagli atti del procedimento penali depositati.
Invero, dai verbali di sommarie informazioni del 11.12.2013, contenenti le dichiarazioni rese sig.ri e (cfr. doc. 9 fasc. att.), così come dal verbale di udienza dibattimentale Testimone_1 Tes_2 del 5.12.2016, contenente l'esame testimoniali dei medesimi soggetti, in alcun modo emerge la prova che il convenuto ebbe effettivamente a rivolgere all'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione, le parole 'sei un uomo di merda, vai a fare in culo'.
Al fine di ritenere verificata la condotta ingiuriosa attribuita al convenuto non può peraltro reputarsi sufficiente la denuncia querela presentata dallo stesso attore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia in data 8.3.2014 (cfr. ex multis Cass. 1935/2003).
Va peraltro confermata l'ordinanza del 28.5.2024 con la quale sono stati ritenuti inammissibili, siccome superflui, i capitoli di prova dedotti in memoria istruttoria relativamente alla condotta ingiuriosa de qua, avendo l'attore sul punto indicato quali testimoni i sig. e , i quali hanno già reso Tes_1 Tes_2 dichiarazioni negative sul punto in ambito penale, nonché i due agenti di Polizia di Stato e la coniuge, pacificamente non presenti al momento dei fatti di causa.
In definitiva, deve ritenersi non assolto l'onere ricadente sull'attore di provare l'esistenza della condotta di ingiuria attribuita al convenuto.
2.2 Deve accertarsi se sussiste un danno risarcibile in capo all'attore, casualmente collegato ai fatti illeciti costituenti reati di minacce e di lesioni personali posti in essere dal convenuto, così come riconosciuto dal giudice penale.
Al riguardo, si osserva come, sulla base della documentazione in atti e della consulenza tecnica medico legale disposta nel corso del presente procedimento, debba anzitutto ritenersi provata la sussistenza di un danno risarcibile per lesione dell'integrità psicofisica, tutelata dall'art. 32 Cost., nei riguardi dell'attore.
Invero, il CTU medico legale ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di causalità tra evento traumatico occorso al sig. in data 11.12.2013 e le lesioni subite, consistite in una “ferita della Pt_1 piramide nasale con frattura delle ossa proprie, trattata conservativamente”.
Secondo le valutazioni del consulente incaricato, dette lesioni hanno determinato una inabilità temporanea di complessivi 16 giorni, di cui 10 giorni al 75% e 6 giorni al 50%, con postumi permanenti che configurano un danno biologico nella misura del 2,5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore. Le spese mediche documentate e ritenute congrue sono state quantificate in 450,90 (cfr. relazione CTU pag. 8). pagina 4 di 9 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, rispetto alle quali l'attore non ha svolto alcuna osservazione critica, sono condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto immuni da censure di tipo logico, frutto di valutazioni approfondite e contenenti precisi riferimenti alle fonti dell'apprezzamento espresso.
Va pertanto riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla scorta di un criterio equitativo, con applicazione dei parametri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità (v. Cass. 12408/2011).
Orbene, tenuto conto dell'età (anni 39) al momento dell'evento dannoso e della misura della invalidità permanente al 3 % (giusto arrotondamento della percentuale stimata dal CTU), applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 1.567,44 nonché il demoltiplicatore di 0,810 indicati nelle tabelle milanesi, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 3.809,00.
Il danno biologico temporaneo, sulla base della misura stimata dal CTU (complessivi 16 giorni, di cui 10 giorni al 75% e 6 giorni al 50%) ed applicando il valore del danno biologico temporaneo standard di euro
115,00 indicato in tabella , va determinato in euro 1.207,50 (di cui euro 862,50 per n. 10 invalidità temporanea parziale al 75%, euro 345,00 per n. 6 invalidità temporanea parziale al 50%).
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico temporaneo, essendo indubitabilmente emerso un peggioramento della vita quotidiana in conseguenza dell'evento dannoso subito, ancorché limitato alle due settimane ad esso successive (cfr. teste , coniuge dell'attore, la quale ha confermato il capitolo Testimone_3
n. 7 della memoria istruttoria attorea di seguito trascritto: “D.C.V. che a seguito delle lesioni personali riportate in occasione del fatto per cui è causa verificatosi in data 11/12/2013 il Sig. per due Parte_1 settimane è rimasto a riposo domiciliare, ha interrotto le relazioni e le frequentazioni sociali con parenti, amici e conoscenti, nonché la pratica delle seguenti attività sportive e ludico ricreative (palestra, nuoto, gite e passeggiate a piedi ed in bicicletta) in precedenza svolte con frequenza quotidiana.”).
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione in misura al 50% sulle somme liquidate a titolo di danno biologico temporaneo (euro 1.207,50), talché il relativo importo va determinato in complessivi euro
1.811,25.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dal ricorrente e, segnatamente, al danno morale, o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass. 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla pagina 5 di 9 salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Il danno morale nel caso di specie è da ritenere provato in via presuntiva.
Invero, si ritiene che la commissione di reati dolosi, come quelli nella specie commessi dal convenuto, abbiano cagionato – secondo l'id quod plerumque accidit - una sicura sofferenza interiore nel danneggiato.
Occorre a questo punto rammentare che le Tabelle Milanesi costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo.
Pertanto, l'entità degli importi previsti per liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico- fisica, che prevedono una percentuale ponderata per la componente del danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”, devono essere aumentati o diminuiti in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass.12408/2011).
Nel caso di specie, l'intensità delle sofferenze inferiori patite dalla vittima in conseguenza di un fatto di reato doloso deve ritenersi senz'altro superiore rispetto a quella corrispondente al medesimo punto percentuale di invalidità subita a seguito di un sinistro stradale, di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Sulla scorta di tale ragione si ritiene equo procedere ad una personalizzazione del 50% anche della componente di danno morale, prevista dalla Tabella Milanese.
Pertanto, applicando il valore monetario dell'incremento percentuale per sofferenza (pari al 25%) sul punto danno biologico (euro 1.567,44) in relazione all'età del danneggiato al momento dell'evento (anni 39), previsto in misura pari ad euro 391,86, nonché il demoltiplicatore di 0,810, procedendo altresì alla personalizzazione massima (50%), la componente di danno morale ammonta a complessivi euro 1.428,30.
Quanto al danno all'onere e alla reputazione lamentato dagli attori, nulla può essere riconosciuto in questa sede non costituendo i detti beni giuridici oggetto di tutela delle norme incriminatrici di cui agli artt. 582 e
612 c.p., mentre la sussistenza della condotta ingiuriosa denunziata è stata nella specie esclusa per le ragioni indicate supra. pagina 6 di 9 In definitiva, al danneggiato va liquidata in moneta attuale la somma complessiva di euro 7.048,55
(=3.809,00+1.811,25+1.428,30) per danno non patrimoniale complessivamente inteso.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale anzidette devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712 (di recente si v. Cass. 19987/2016), sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla attualità - deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso (cd. aestimatio) (11.12.2013). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza degli eventi dannosi accertati, sub specie di danno emergente, questo deve innanzitutto determinarsi in euro 409,50 per spese mediche ritenute giustificate e congrue dal CTU, in euro 980,02 per prestazioni stragiudiziali di consulenza e assistenza legali in relazione alla redazione di denuncia-querela per i reati di cui è causa (cfr. fattura n. 81 del 31.12.2014 e relativa quietanza – doc. 22 fasc. att.).
Non può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle spese per la costituzione di parte civile nel processo penale n. 569/14 R.G.N.R. - 152/16 R.G. Dib., essendo le stesse già liquidate nella sentenza penale depositata in data 15.09.2017 e divenuta irrevocabile in data 07.11.2017 (cfr. doc. 16 fasc. att.), che ha così statuito sul punto: “condanna l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla p.c. che liquida in euro 1000,00 oltre oneri di legge oltre euro 500 per l'attività stragiudiziale oltre oneri di legge”.
Parimenti non meritevole di accoglimento la domanda di liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale asseritamente sostenute dalla parte attrice prima della instaurazione del presente giudizio e quantificate in atto di citazione in euro 970,00.
Come noto, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali
(Cfr. Cass. Sez. Un..16990/2017). pagina 7 di 9 Nella specie, parte attrice non ha dato prova di aver sostenuto spese a tale titolo nell'ammontare indicato in atto di citazione, talché tale voce di danno non può essere riconosciuta.
Sul danno emergente, quantificato in complessivi euro 1.389,52, spettano interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.
Deve infine essere riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante subito dall'attore per aver questi dovuto interrompere la propria attività di lavoratore autonomo con mansioni autotrasportatore, durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
Tale circostanza è da ritenere provata alla luce della deposizione testimoniale di , la quale ha Testimone_3 confermato il capitolo 6 della memoria istruttoria attorea (< riportate in occasione del fatto per cui è causa verificatosi in data 11/12/2013 il Sig. per due Parte_1 settimane ha interrotto la propria attività lavorativa di autotrasportatore>>).
Il danno da mancato guadagno subito va calcolato sulla base del reddito lordo dell'anno precedente l'evento dannoso (euro 42.125,00), risultante dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012 (cfr. doc. 25 fasc. att.), per un importo, quindi, pari ad euro 1.211,81 (Euro
115,41 reddito giornaliero x 10 gg. al 75% + Euro 115,41 reddito giornaliero x 6 gg. al 50%).
Su tale somma, calcolata alla data dell'evento dannoso, spettano interessi e rivalutazione calcolati dal
11.12.2013 e sino al saldo.
Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico di quale responsabile ex CP_1 art. 2043 c.c. in relazione all'evento di danno subito dall'attore a causa delle condotte integranti illecito penale dal medesimo poste in essere e per cui è causa.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200 ad euro 26.000) per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisionale per la quale è giustificata l'applicazione di compensi inferiori ai medi in considerazione della modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
Devono essere altresì poste a carico del convenuto le spese sostenute dalla parte attrice per il proprio consulente tecnico di parte in relazione alle operazioni peritali compiute in corso di causa, per un ammontare complessivo di euro 366,00, come da fattura in atti (cfr. doc. 33 fasc. att.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore CP_1 dell'attore della somma di euro 7.048,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 della somma di euro 1.389,52 a titolo di danno patrimoniale sub specie danno emergente, della somma di euro 1.211,81 a titolo di danno patrimoniale sub specie lucro cessante, rivalutazione ed interessi come precisati in parte motiva,
c) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di CTP pari ad euro 366,00;
d) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
4.227,00 per compensi, oltre euro 317,84 per esborsi documentati, oltre euro oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, da distrarre in favore del difensore antistatario,
e) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
MA NZ
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025 alle ore 12.01, innanzi al giudice MA NZ, sono comparsi:
Per compare l'avv. MARLIANI GERARDO oggi sostituito dall'avv. MARINI Parte_1
Per nessuno - contumace CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 18.9.2025.
La parte rinuncia alla discussione orale della causa e rinuncia altresì ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
MA NZ
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA NZ, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MARLIANI GERARDO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), contumace. CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “(..) 1) dichiarare la Sig. civilmente responsabile dei fatti illeciti descritti in atti CP_1
e per cui è causa e, conseguentemente;
2) condannare il Sig. al risarcimento ed al pagamento CP_1 in favore del Sig. di tutti i danni da lui subiti in conseguenza dei fatti illeciti descritti in atti e Parte_1 per cui è causa, nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 1056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
3) in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, si insiste per l'ammissione tutti i mezzi di prova ritenuti (non ammessi) ritualmente richiesti dall'attore nella propria memoria istruttoria. Con integrale vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. 22 % e C.P.A. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. note conclusive autorizzate del 18.9.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 1. L'attore ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei reati di Parte_1 ingiuria, minaccia e lesioni personali nei suoi confronti perpetrati da parte del convenuto , CP_1 così come accertato nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 15.9.2017 nel procedimento penale n. 569/2014 R.G.N.R.-152/2016 R.G. DIB., divenuta irrevocabile in data 7.11.2017, che ha dichiarato colpevole dei reati ascritti e lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di CP_1 multa, oltre le spese.
La domanda risarcitoria è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che è da ritenere provata la responsabilità del convenuto in relazione ai reati di minacce e lesioni personali commessi ai danni dell'attore Parte_1
Invero, detta responsabilità è stata accertata nel procedimento penale sopra indicato con sentenza coperta da giudicato.
Più precisamente, il convenuto , è stato imputato: “a) del reato di cui all'art. 594 c.p. perché CP_1 offendeva l'onore e il decoro di proferendo nei suoi confronti le parole 'sei un uomo di Parte_1 merda, vai a fare in culo'; b) del reato di cui all'art. 612 c.p. perché minacciava di un male Parte_1 ingiusto proferendo nei suoi confronti le seguenti parole: 'ti infilo la testa nel fuoco'; c) del reato di cui all'art. 582 c.p. perché, colpendo con una testata al naso gli procurava lesioni personali Parte_1 consistite in 'trauma nasale con ferita lacera del dorso', giudicate guaribili in giorni 10. In Pistoia
l'11/12/13” (Cfr. doc. 16 fasc. att.).
L'accertamento della penale responsabilità del convenuto è stato effettuato con sentenza n. 191/2017 depositata il 15.9.2017 dal Giudice di Pace di Pistoia, con la quale è stato dichiarato CP_1 colpevole dei reati sub b) e c) ascritti e condannato alla pena di euro 800,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Tale pronuncia è divenuta irrevocabile in data 7.11.2017 (cfr. doc. 16 fasc. att.).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, a mente dell'art. 651 co. 1 c.p.p., “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
È dunque da ritenere che la richiamata sentenza irrevocabile resa all'esito di procedimento penale, faccia stato, tra le parti, per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità del convenuto in relazione ai fatti costituenti illecito penale di cui agli artt. 612 c.p. e 582 c.p.
pagina 3 di 9 Alcun accertamento in ordine alla responsabilità per il fatto di ingiuria imputato al convenuto di cui al capo a) è contenuto nella citata sentenza penale, stante l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 594 c.p. ad opera del D.lgs. 7/2016.
Né la sussistenza della condotta ingiuriosa sopra descritta emerge dalla documentazione prodotta dalla parte attrice e, segnatamente, dagli atti del procedimento penali depositati.
Invero, dai verbali di sommarie informazioni del 11.12.2013, contenenti le dichiarazioni rese sig.ri e (cfr. doc. 9 fasc. att.), così come dal verbale di udienza dibattimentale Testimone_1 Tes_2 del 5.12.2016, contenente l'esame testimoniali dei medesimi soggetti, in alcun modo emerge la prova che il convenuto ebbe effettivamente a rivolgere all'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione, le parole 'sei un uomo di merda, vai a fare in culo'.
Al fine di ritenere verificata la condotta ingiuriosa attribuita al convenuto non può peraltro reputarsi sufficiente la denuncia querela presentata dallo stesso attore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia in data 8.3.2014 (cfr. ex multis Cass. 1935/2003).
Va peraltro confermata l'ordinanza del 28.5.2024 con la quale sono stati ritenuti inammissibili, siccome superflui, i capitoli di prova dedotti in memoria istruttoria relativamente alla condotta ingiuriosa de qua, avendo l'attore sul punto indicato quali testimoni i sig. e , i quali hanno già reso Tes_1 Tes_2 dichiarazioni negative sul punto in ambito penale, nonché i due agenti di Polizia di Stato e la coniuge, pacificamente non presenti al momento dei fatti di causa.
In definitiva, deve ritenersi non assolto l'onere ricadente sull'attore di provare l'esistenza della condotta di ingiuria attribuita al convenuto.
2.2 Deve accertarsi se sussiste un danno risarcibile in capo all'attore, casualmente collegato ai fatti illeciti costituenti reati di minacce e di lesioni personali posti in essere dal convenuto, così come riconosciuto dal giudice penale.
Al riguardo, si osserva come, sulla base della documentazione in atti e della consulenza tecnica medico legale disposta nel corso del presente procedimento, debba anzitutto ritenersi provata la sussistenza di un danno risarcibile per lesione dell'integrità psicofisica, tutelata dall'art. 32 Cost., nei riguardi dell'attore.
Invero, il CTU medico legale ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di causalità tra evento traumatico occorso al sig. in data 11.12.2013 e le lesioni subite, consistite in una “ferita della Pt_1 piramide nasale con frattura delle ossa proprie, trattata conservativamente”.
Secondo le valutazioni del consulente incaricato, dette lesioni hanno determinato una inabilità temporanea di complessivi 16 giorni, di cui 10 giorni al 75% e 6 giorni al 50%, con postumi permanenti che configurano un danno biologico nella misura del 2,5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore. Le spese mediche documentate e ritenute congrue sono state quantificate in 450,90 (cfr. relazione CTU pag. 8). pagina 4 di 9 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, rispetto alle quali l'attore non ha svolto alcuna osservazione critica, sono condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto immuni da censure di tipo logico, frutto di valutazioni approfondite e contenenti precisi riferimenti alle fonti dell'apprezzamento espresso.
Va pertanto riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla scorta di un criterio equitativo, con applicazione dei parametri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'attualità (v. Cass. 12408/2011).
Orbene, tenuto conto dell'età (anni 39) al momento dell'evento dannoso e della misura della invalidità permanente al 3 % (giusto arrotondamento della percentuale stimata dal CTU), applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 1.567,44 nonché il demoltiplicatore di 0,810 indicati nelle tabelle milanesi, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 3.809,00.
Il danno biologico temporaneo, sulla base della misura stimata dal CTU (complessivi 16 giorni, di cui 10 giorni al 75% e 6 giorni al 50%) ed applicando il valore del danno biologico temporaneo standard di euro
115,00 indicato in tabella , va determinato in euro 1.207,50 (di cui euro 862,50 per n. 10 invalidità temporanea parziale al 75%, euro 345,00 per n. 6 invalidità temporanea parziale al 50%).
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico temporaneo, essendo indubitabilmente emerso un peggioramento della vita quotidiana in conseguenza dell'evento dannoso subito, ancorché limitato alle due settimane ad esso successive (cfr. teste , coniuge dell'attore, la quale ha confermato il capitolo Testimone_3
n. 7 della memoria istruttoria attorea di seguito trascritto: “D.C.V. che a seguito delle lesioni personali riportate in occasione del fatto per cui è causa verificatosi in data 11/12/2013 il Sig. per due Parte_1 settimane è rimasto a riposo domiciliare, ha interrotto le relazioni e le frequentazioni sociali con parenti, amici e conoscenti, nonché la pratica delle seguenti attività sportive e ludico ricreative (palestra, nuoto, gite e passeggiate a piedi ed in bicicletta) in precedenza svolte con frequenza quotidiana.”).
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione in misura al 50% sulle somme liquidate a titolo di danno biologico temporaneo (euro 1.207,50), talché il relativo importo va determinato in complessivi euro
1.811,25.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dal ricorrente e, segnatamente, al danno morale, o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass. 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla pagina 5 di 9 salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Il danno morale nel caso di specie è da ritenere provato in via presuntiva.
Invero, si ritiene che la commissione di reati dolosi, come quelli nella specie commessi dal convenuto, abbiano cagionato – secondo l'id quod plerumque accidit - una sicura sofferenza interiore nel danneggiato.
Occorre a questo punto rammentare che le Tabelle Milanesi costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo.
Pertanto, l'entità degli importi previsti per liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico- fisica, che prevedono una percentuale ponderata per la componente del danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”, devono essere aumentati o diminuiti in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass.12408/2011).
Nel caso di specie, l'intensità delle sofferenze inferiori patite dalla vittima in conseguenza di un fatto di reato doloso deve ritenersi senz'altro superiore rispetto a quella corrispondente al medesimo punto percentuale di invalidità subita a seguito di un sinistro stradale, di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Sulla scorta di tale ragione si ritiene equo procedere ad una personalizzazione del 50% anche della componente di danno morale, prevista dalla Tabella Milanese.
Pertanto, applicando il valore monetario dell'incremento percentuale per sofferenza (pari al 25%) sul punto danno biologico (euro 1.567,44) in relazione all'età del danneggiato al momento dell'evento (anni 39), previsto in misura pari ad euro 391,86, nonché il demoltiplicatore di 0,810, procedendo altresì alla personalizzazione massima (50%), la componente di danno morale ammonta a complessivi euro 1.428,30.
Quanto al danno all'onere e alla reputazione lamentato dagli attori, nulla può essere riconosciuto in questa sede non costituendo i detti beni giuridici oggetto di tutela delle norme incriminatrici di cui agli artt. 582 e
612 c.p., mentre la sussistenza della condotta ingiuriosa denunziata è stata nella specie esclusa per le ragioni indicate supra. pagina 6 di 9 In definitiva, al danneggiato va liquidata in moneta attuale la somma complessiva di euro 7.048,55
(=3.809,00+1.811,25+1.428,30) per danno non patrimoniale complessivamente inteso.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale anzidette devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712 (di recente si v. Cass. 19987/2016), sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla attualità - deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso (cd. aestimatio) (11.12.2013). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza degli eventi dannosi accertati, sub specie di danno emergente, questo deve innanzitutto determinarsi in euro 409,50 per spese mediche ritenute giustificate e congrue dal CTU, in euro 980,02 per prestazioni stragiudiziali di consulenza e assistenza legali in relazione alla redazione di denuncia-querela per i reati di cui è causa (cfr. fattura n. 81 del 31.12.2014 e relativa quietanza – doc. 22 fasc. att.).
Non può trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle spese per la costituzione di parte civile nel processo penale n. 569/14 R.G.N.R. - 152/16 R.G. Dib., essendo le stesse già liquidate nella sentenza penale depositata in data 15.09.2017 e divenuta irrevocabile in data 07.11.2017 (cfr. doc. 16 fasc. att.), che ha così statuito sul punto: “condanna l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla p.c. che liquida in euro 1000,00 oltre oneri di legge oltre euro 500 per l'attività stragiudiziale oltre oneri di legge”.
Parimenti non meritevole di accoglimento la domanda di liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale asseritamente sostenute dalla parte attrice prima della instaurazione del presente giudizio e quantificate in atto di citazione in euro 970,00.
Come noto, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali
(Cfr. Cass. Sez. Un..16990/2017). pagina 7 di 9 Nella specie, parte attrice non ha dato prova di aver sostenuto spese a tale titolo nell'ammontare indicato in atto di citazione, talché tale voce di danno non può essere riconosciuta.
Sul danno emergente, quantificato in complessivi euro 1.389,52, spettano interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.
Deve infine essere riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante subito dall'attore per aver questi dovuto interrompere la propria attività di lavoratore autonomo con mansioni autotrasportatore, durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
Tale circostanza è da ritenere provata alla luce della deposizione testimoniale di , la quale ha Testimone_3 confermato il capitolo 6 della memoria istruttoria attorea (< riportate in occasione del fatto per cui è causa verificatosi in data 11/12/2013 il Sig. per due Parte_1 settimane ha interrotto la propria attività lavorativa di autotrasportatore>>).
Il danno da mancato guadagno subito va calcolato sulla base del reddito lordo dell'anno precedente l'evento dannoso (euro 42.125,00), risultante dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012 (cfr. doc. 25 fasc. att.), per un importo, quindi, pari ad euro 1.211,81 (Euro
115,41 reddito giornaliero x 10 gg. al 75% + Euro 115,41 reddito giornaliero x 6 gg. al 50%).
Su tale somma, calcolata alla data dell'evento dannoso, spettano interessi e rivalutazione calcolati dal
11.12.2013 e sino al saldo.
Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico di quale responsabile ex CP_1 art. 2043 c.c. in relazione all'evento di danno subito dall'attore a causa delle condotte integranti illecito penale dal medesimo poste in essere e per cui è causa.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM
55/2014 in base al valore della lite e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200 ad euro 26.000) per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisionale per la quale è giustificata l'applicazione di compensi inferiori ai medi in considerazione della modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
Devono essere altresì poste a carico del convenuto le spese sostenute dalla parte attrice per il proprio consulente tecnico di parte in relazione alle operazioni peritali compiute in corso di causa, per un ammontare complessivo di euro 366,00, come da fattura in atti (cfr. doc. 33 fasc. att.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore CP_1 dell'attore della somma di euro 7.048,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 della somma di euro 1.389,52 a titolo di danno patrimoniale sub specie danno emergente, della somma di euro 1.211,81 a titolo di danno patrimoniale sub specie lucro cessante, rivalutazione ed interessi come precisati in parte motiva,
c) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di CTP pari ad euro 366,00;
d) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
4.227,00 per compensi, oltre euro 317,84 per esborsi documentati, oltre euro oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, da distrarre in favore del difensore antistatario,
e) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
MA NZ
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