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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2609/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2609/2024 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 14/03/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Orlando Walter;
per l' l'avv. Rina Rossitto, in sostituzione dell'avv. Perego Nadia insiste nella richiesta Pt_1 di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, atteso l'annullamento in autotutela delle ordinanza ingiunzione impugnate, come da documentazione allegata alla memoria difensiva .
L'avv. Orlando, preso atto dell'annullamento non si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia, considerato che l'annullamento è avvenuto proprio in accoglimento del secondo motivo di ricorso, chiede la condanna alle spese di , con Pt_1 distrazione in favore del presente procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 14/03/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2609/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Orlando Walter, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Perego Nadia, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Si dà atto che con provvedimento del sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. OI-001588797, OI-002039043, OI-002227924, OI-000679588 a mezzo delle quali l' ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 25.883,00 a Pt_1
titolo di sanzione amministrativa per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e spese (notificate dall' ila 20.05.2024. Pt_1 A sostegno della opposizione eccepiva la mancata notifica del presupposto atto di accertamento, la prescrizione, l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n.
689/1981, Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 23 D.L. n. 48/2023. Errata determinazione dell'entità delle sanzioni.
Si costituiva l' in data 12.03.2024 che contestava i rilievi del ricorrente producendo Pt_1
prova della notifica degli atti di accertamento, e rilevando la corretta determinazione delle sanzioni. Inoltre, deduceva che, preso atto dei rilievi del ricorrente in ricorso, l' ha Pt_1
annullato le ordinanze ingiunzione, con disposizione di annullamento in autotutela che allegava, e chiedendo dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del Pt_1 contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi Pt_1
alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 14/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino