Versione
1 maggio 1958
1 maggio 1958
Art. 4.
Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;
b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge;
c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.
La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di raccomandata postale.
Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;
d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;
e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.
Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;
b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge;
c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.
La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di raccomandata postale.
Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;
d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;
e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Agrigento, ordinanza 18/10/2022Provvedimento: Tribunale Ordinario di Agrigento Sezione Unica Civile n. 1159/2021 R.G. Il Giudice, dott.ssa RI GI, nella causa civile indicata in epigrafe, promossa da: Parte_1 (cf: C.F._1 , nata a [...] il 9.8.1990, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giancarlo Trovato, presso il cui studio, sito ad Agrigento, alla via Lincoln n. 67, è elettivamente domiciliata RICORRENTE nei confronti di Controparte_1 (cf: P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo via Valerio Villareale n. 6, è elettivamente domiciliata RESISTENTE nonché …Leggi di più...
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