Articolo 4 della Legge 13 marzo 1958, n. 250
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 1958
Art. 4.
Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;
b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge;
c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.
La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di raccomandata postale.
Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;
d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;
e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958
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