Art. 34. 1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , gia' prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47 , si applicano nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche fino al 31 dicembre 1990.
Nota all'art. 34, comma 1:
Le disposizioni agevolate previste dall' art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) riguardano le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del contro-nord riconosciute depresse ai sensi dell' art. 8 e dei commi quarto e quinto della legge 22 luglio 1966, n. 614 , che sono esenti dall'imposta locale sui redditi fino al termine indicato dal presente articolo.
Nota all'art. 34, comma 1:
Le disposizioni agevolate previste dall' art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) riguardano le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del contro-nord riconosciute depresse ai sensi dell' art. 8 e dei commi quarto e quinto della legge 22 luglio 1966, n. 614 , che sono esenti dall'imposta locale sui redditi fino al termine indicato dal presente articolo.