Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7179.2022 R.A.C.L., promossa da:
Anna Luce Schito
Avv. Alcini
Contro
CP_1
Avvocatura
Con ricorso tempestivo dell'1.12.22, parte ricorrente ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2016
(52gg), 2017 (52gg), 2018 (102gg), 2019 (102gg), 2020 (102gg), 2021 (102gg) con condanna CP_ di ai conseguenti adempimenti ed al pagamento di una somma pari a quella spettante a titolo di ds per l'anno 2020 e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia come, pur avendo lavorato alle dipendenze di dal 27.10.16 al 31.12.16, Parte_1 dal 18.9.17 al 31.12.17, dal 28.7.18 al 31.12.18, dal 24.5.19 al 31.10.19, dal 19.5.20 al 31.10.20, dal 3.5-10.21 al 30.9.21 (sic ) e dal 27.10.21 al 30.11.21 presso le serre di c.da AS e sui terreni di c.da Olmo Corso\Cippone \Pozzo e di c.da San'EL e , sia stata Persona_1 cancellata;
di essere stata addetta nei mesi di maggio alla piantagione a campo aperto di poponelle, angurie, zucchine, melanzane, peperoni, fagiolini, barattieri, pomodori ed alla potatura del vigneto e pulizia degli innesti ed alla raccolta, nelle serre, delle primizie quali zucchine e poponelle;
di giugno\agosto alla raccolta di poponelle, zucchine, melanzane, peperoni, fagiolini, barattieri, pomodori ed angurie;
di settembre alla raccolta di poponelle, zucchine, melanzane, peperoni, fagiolini, barattieri, pomodori, angurie ed alla vendemmia;
di ottobre alla pulizia dei terreni e delle serre, alla piantagione di finocchi, cicorie, rape;
di novembre alla pulizia dei terreni e delle serre ed alla piantagione di finocchi, cicorie e rape;
di dicembre alla raccolta di verdure ed olive ed alla preparazione di innesti;
di avere lavorato dal
come il provvedimento di cancellazione sia stato adottato all'esito Parte_1 di un procedimento viziato.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso alla luce degli esiti del verbale ispettivo 2020008638\dl del 27.7.21 e quindi lamenta come, in sede ispettiva, con accertamento avviato a seguito della richiesta di emersione presentata da , Pt_1 siano stati effettuati sopralluoghi in data 31.7.20 presso i terreni, venendo accompagnati da la quale aveva indicato solo tre terreni in agro di Copertino, c.da NE (su cui Pt_1 risultarono coltivati cocumelle, peperoni, zucchine e per 3 ettari vigneto a spalliera) ed altre parti del terreno (a riposo da precedente coltivazione), S.EL e AS (dove furono trovate serre abbandonate per una ampiezza di ettari 18.54.92); come, invero, in una denunzia ad del CP_2 CP_ 17.6.16 avesse indicato terreni in agro di Galatina;
come in precedente denunzia ad Pt_1 del 14.7.16 avesse denunziato di coltivare terreni per 1\3 di proprietà e 2\3 in comodato;
come risultasse avere indicato terreni in agro di Nardò; come emerga una sproporzione tra numero di giornate denunziate e fabbisogno lavorativo;
come siano stati effettuati più accessi sui terreni dal
31.7.2020 al 3.6.2021 rinvenendo a lavoro quasi sempre le stesse persone (che interrogate hanno dichiarato come lavorassero solo loro sui terreni) e per lo più lavoratori extracomunitari in nero;
come la ditta abbia denunziato a lavoro personale anche in giorni che a causa di pioggia intensa non potevano essere stati dedicati al lavoro;
come la allegata presenza di un numero significativo di lavoratori sugli stessi fondi avrebbe dovuto prevedere o la esistenza di autobus capienti per il trasporto (con capacità di almeno 50 posti a fronte dei disponibili 9) o almeno spazi sufficienti a contenere le auto del personale (mentre nessuno avrebbe mai notato tante auto accedere ai fondi); come sussista un saldo passivo tra entrate ed uscite se effettivamente l'azienda avesse avuto il numero dei dipendenti denunziato.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come la ricorrente avrebbe lavorato da ottobre a dicembre 2016, da settembre a dicembre 2017, da luglio a dicembre 2018, da maggio ad ottobre 2019 e 2020, da ottobre a novembre 2021 per presso il terreno in Pt_1
c.da Olmo Corso o Cippone;
presso gli uliveti in c.da Sant'EL e;
e poi presso le Per_1 serre di c.da AS;
come le direttive fossero date da e talvolta dal padre;
come nel Parte_1 periodo ottobre\dicembre si siano occupati della raccolta di cicorie, rape, finocchi in campo aperto;
a maggio della raccolta di ortaggi in serra e della pulizia delle stesse [ , che Per_2 cancellato, ha introdotto analogo giudizio].
Premesso che il giudice adito è chiamato a sindacare il diritto azionato e non vizi del CP_ procedimento amministrativo avviato da nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario;
cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95).
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato talvolta come prova sufficiente, ove si delineino le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa (cfr.
Cass. civ. n.3746/95).
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Ebbene, pur all'esito della prova testimoniale, si deve osservare come la attendibilità del teste escusso appare minata da quanto accertato in occasione dei reiterati sopralluoghi effettuati sino a giugno 2021 sui fondi aziendali nel corso dei quali parte ricorrente e neppure il teste sono stati rinvenuti e considerate le criticità evidenziate nel verbale di accertamento e supra evidenziate.
Peraltro parte ricorrente avrebbe lavorato in giornate in cui le condizioni meteorologiche
(verificate in sede amministrativa) rendono improbabile lo svolgimento di attività in campo aperto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 04/02/2025
Lorenzo Bellanova