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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7494/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(P.IVA: P.IVA 1 ), in p.l.r.p.t., rappresentata e Parte 1
difesa dagli avv.ti Alfredo e Giovanni Flajani, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTE
E
rappresento e difeso (CF C.F. 1 Controparte_1
dall'Avv. Annalisa Giugliano, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATO
NONCHE'
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d' udienza del 10.12.2024 in cui la causa è
stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va pertanto rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n.
3313/2021 del Giudice di Pace di Nola, depositata il 12.10.2021, notificata a mezzo pec in data 10.11.2021, con la quale è stata accolta la domanda attorea del sig.
Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento degli asseriti danni fisici subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 17.05.2019 alle ore 11.00 circa a Palma Campania (NA), alla via Spaccarape.
Dalla dinamica narrata in prime cure dall' attore emergeva che lo stesso, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, viaggiava, in qualità di trasportato, a bordo del motociclo Honda SH tg.CF91015 del sig. Controparte_2 allorquando subiva lesioni personali a seguito dell'impatto con il veicolo Fiat Punto TG.DC539AS, il cui conducente effettuava una errata manovra di guida.
Il sig. Controparte_1 veniva pertanto trasportato presso il P.S. del P.O. “ASL
Salerno” di Sarno con diagnosi di “trauma cervicale, spalla destra, arto superiore destro, ginocchio destro, piede e caviglia destra".
Con il gravame proposto l'assicurazione appellante eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145e 148 D.Lgs. 209/2005; censurava la sentenza impugnata sostenendo che l'accoglimento della domanda statuito con la medesima sarebbe derivato da una errata valutazione dei fatti di causa e del materiale che, se correttamente valutate, avrebbero comportato un totale rigetto della domanda.
Controparte_1 che ha eccepito Si è costituito in giudizio l'appellato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Occorre evidenziare che non si è costituito nel presente giudizio l'appellato
Controparte 2 già dichiarato contumace in prime cure, e pertanto se ne dichiara la contumacia anche nel presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Ciò premesso e venendo al merito dell'impugnazione proposta, è noto che, nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42;
Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ.,
non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr.
in tal senso Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-
2001, n. 15687).
Orbene, da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che ha portato alla dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat Punto nella causazione del sinistro per cui è causa, va certamente condiviso.
Relativamente al primo motivo di appello, lo stesso appare infondato.
Dagli atti risulta provato documentalmente che l'appellato CP 1 ha
ottemperato all'onere su di lui gravante di cui all'art. 145 e seguenti del D. Lgs. 209/2005 con la richiesta preventiva di risarcimento del danno formulata alla convenuta compagnia di assicurazione a mezzo pece con lettera racc. A/R, ricevute con il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Invero, la richiesta di risarcimento contiene in maniera dettagliata tutti gli estremi che consentano all'assicuratore una completa istruzione del sinistro. In particolare,
contempla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 C.d.A., la descrizione dettagliata delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché ai fini dell'accertamento e della valutazione dei danni, l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro ed è stata accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2 D. Lgs. 209/2005 ed inoltre dalle suindicate allegazioni.
Pertanto, l'istante ha consentito all'Ente assicuratore di avere una conoscenza piena delle circostanze e delle modalità che hanno caratterizzato il sinistro, del quale si richiede il risarcimento del danno, in quanto detta richiesta di risarcimento del danno nonché lettera di invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita contempla i requisiti contenutistici di cui alla normativa predetta.
Quanto all'eccezione di improponibilità della domanda attorea, per non aver consentito il danneggiato, nella fase stragiudiziale, gli accertamenti necessari, ovvero l'espletamento della visita presso il medico nominato dalla compagnia assicuratrice per le opportune valutazioni, occorre rilevare che manca agli atti la prova che la compagnia di assicurazioni abbia formulato invito a visita medico-legale.
Né sul punto si può fare ricorso al principio di non contestazione come dedotto dalla compagnia assicurativa, atteso che detto principio va contemperato con gli oneri probatori incombenti in ogni caso sulle parti, oltre che con il grado di specificità dei fatti asseritamente non contestati.
Nel caso di specie, come detto, manca la prova di detti inviti e la relativa deduzione
è rimasta del tutto generica.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce che il CTU non avrebbe tenuto conto delle osservazioni rese dal proprio CTP, una cui più attenta analisi avrebbe condotto al rigetto della domanda e che il giudice, nel recepire acriticamente l'elaborato, avrebbe fatto proprio il predetto errore di valutazione.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, si evince che il CTU ha puntualmente replicato alle osservazioni sollevate dal fiduciario della compagnia assicurativa, argomentando circa il nesso di causalità e la prova delle lesioni subite dalla vittima, desunta sia dagli esami strumentali che dall'esame obiettivo della stessa.
,nel proprio elaborato peritale, in risposta alle IL CTU Dott. Persona 1
osservazioni, così ha dichiarato: “dallo studio della documentazione sanitarie dalle indagini peritali, le lesioni riportate soddisfano il criterio cronologico, il criterio topografico, il criterio della continuità fenomenica, il criterio dell'idoneità, il criterio di esclusione.”
Inoltre, le lesioni furono accertate anche in sede di Pronto Soccorso (si veda referto
P.S. in atti), in cui i sanitari, oltre a effettuare le necessarie immobilizzazioni dei segmenti interessati, provvidero a eseguire le opportune medicazioni e disinfezioni delle escoriazioni, ragion per cui il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente il danno biologico prospettato dal CTU, procedendo alla liquidazione del medesimo.
Anche la doglianza relativa alla violazione del D.M. 55/2014 non può trovare accoglimento atteso il Giudice di primo grado ha correttamente applicato i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, in particolare la Tabella I fascia III, relativa alle controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000.
L'importo liquidato per le spese di lite si colloca in modo adeguato all'interno dei limiti previsti dalla normativa e rispetta i criteri di complessità, di valore della causa e di costituzione in giudizio di più parti (giudizio incardinato dai genitori dell'allora
Controparte_1 poi divenuto maggiorenne con conseguente costituzioneminore
in proprio).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, ivi compresi gli ulteriori motivi di appello, resta assorbite nella presente decisione.
Le spese di lite del grado di appello, alla luce delle ragioni della presente decisione, devono ritenersi a carico di parte appellante.
Quanto alla posizione di Controparte_2 nulla sulle spese di lite, stante la sua contumacia.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 7494/2021 di R.G., così provvede:
rigetta l'appello proposto da Parte 1 e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 3313/2021 del Giudice di Pace di Nola;
condanna l'appellante, Parte 1 " al pagamento delle spese
Controparte_1 cheprocessuali del giudizio di appello in favore dell'appellato liquida in complessivi € 1700,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore avv. Annalisa Giugliano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 07.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura