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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1816 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via G. Rossini, Parte_1 C.F._1
n.41 in Napoli presso lo studio dell'avv. Luca Felaco, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, (C.F. , elettivamente domiciliato alla Via G. Controparte_1 C.F._2
Rossini, n.41 in Napoli, presso lo studio dell'avv. Luca Felaco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato in data 02.6.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 12.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.29 c.p.c., 473 bis.47 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02.6.2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione Parte_1 Controparte_1
consensuale, omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n.33/2025 del 21.01.2025 (pubbl. il
23.01.2025). Le parti hanno esposto: che le condizioni pattuite in sede di separazione, per quanto qui interessa, non avevano previsto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, data la sua autosufficienza economica;
che, tuttavia, attualmente, non è Parte_1
economicamente autosufficiente;
che, in ragione di quanto appena detto, le parti si sono accordate per il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento da versare da parte del Pt_1
di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione Istat. CP_1
Pertanto, le parti hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni di separazione come da scrittura privata depositata in data 02.6.2025, in riferimento “condizione n.4”, nel senso di “porre a carico del coniuge, Sig. un assegno mensile in favore della coniuge di € 150,00 Controparte_1
non essendo la stessa economicamente sufficiente, rivalutabile secondo gli indici Istat”.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore, la quale, letto il ricorso sottoscritto da entrambe le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione, una volta acquisito il parere favorevole del P.M. in data 12.6.2025.
*****
Il Collegio ritiene che nulla osta alla modifica delle condizioni di separazione concordemente richiesta dalle parti, in quanto rispondente all'interesse delle stesse, oltre che conforme alle norme inderogabili di legge, avendo le parti concordemente affermato che non è più, Parte_1
all'attualità, economicamente autosufficiente, situazione sopravvenuta rispetto alla sentenza di separazione.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti ex art. 92 co 3 c.p.c. in ragione delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.47 c.p.c., congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51
c.p.c. da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) modifica le condizioni di separazione consensuale omologate con sentenza del Tribunale di
Foggia n.33/2025 del 21.01.2025 (pubbl. il 23.01.2025), alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 02.6.2025, da intendersi qui per riportate e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
2) dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 08.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1816 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via G. Rossini, Parte_1 C.F._1
n.41 in Napoli presso lo studio dell'avv. Luca Felaco, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, (C.F. , elettivamente domiciliato alla Via G. Controparte_1 C.F._2
Rossini, n.41 in Napoli, presso lo studio dell'avv. Luca Felaco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato in data 02.6.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 12.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.29 c.p.c., 473 bis.47 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02.6.2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione Parte_1 Controparte_1
consensuale, omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n.33/2025 del 21.01.2025 (pubbl. il
23.01.2025). Le parti hanno esposto: che le condizioni pattuite in sede di separazione, per quanto qui interessa, non avevano previsto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, data la sua autosufficienza economica;
che, tuttavia, attualmente, non è Parte_1
economicamente autosufficiente;
che, in ragione di quanto appena detto, le parti si sono accordate per il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento da versare da parte del Pt_1
di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione Istat. CP_1
Pertanto, le parti hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni di separazione come da scrittura privata depositata in data 02.6.2025, in riferimento “condizione n.4”, nel senso di “porre a carico del coniuge, Sig. un assegno mensile in favore della coniuge di € 150,00 Controparte_1
non essendo la stessa economicamente sufficiente, rivalutabile secondo gli indici Istat”.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore, la quale, letto il ricorso sottoscritto da entrambe le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la sua decisione, una volta acquisito il parere favorevole del P.M. in data 12.6.2025.
*****
Il Collegio ritiene che nulla osta alla modifica delle condizioni di separazione concordemente richiesta dalle parti, in quanto rispondente all'interesse delle stesse, oltre che conforme alle norme inderogabili di legge, avendo le parti concordemente affermato che non è più, Parte_1
all'attualità, economicamente autosufficiente, situazione sopravvenuta rispetto alla sentenza di separazione.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti ex art. 92 co 3 c.p.c. in ragione delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.47 c.p.c., congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51
c.p.c. da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) modifica le condizioni di separazione consensuale omologate con sentenza del Tribunale di
Foggia n.33/2025 del 21.01.2025 (pubbl. il 23.01.2025), alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 02.6.2025, da intendersi qui per riportate e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
2) dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del giorno 08.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro