Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Balestrate, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 21 maggio 2025,
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Balestrate sull’istanza di permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, presentata dalla ricorrente in data 22 febbraio 2025, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio bifamiliare ad uso residenziale su un lotto di terreno sito nel Comune di Balestrate, -OMISSIS-;
nonché per l’adozione dell’ordine di provvedere alla definizione del relativo procedimento amministrativo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati da -OMISSIS-. in data 22 novembre 2025,
per l’annullamento del provvedimento finale di diniego prot. n. -OMISSIS-, adottato dal Comune di Balestrate – Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio in data 17 settembre 2025, relativo alla richiesta di permesso di costruire convenzionato prot. n. -OMISSIS-;
nonché, ove occorra, per l’annullamento dell’art. 13, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Balestrate, nella parte in cui è stato applicato a fondamento del diniego impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
– che l’interesse a ricorrere, il quale deve permanere per tutta la durata del giudizio, è caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’utilità che potrebbe derivargli dall’accoglimento della domanda, secondo i principi di cui all’art. 100 c.p.c., applicabili al processo amministrativo;
– che il presente giudizio è stato instaurato avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza presentata dalla società ricorrente, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;
– che, con nota depositata a mezzo P.A.T. in data 1 dicembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione dell’avvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione resistente, del provvedimento espresso conclusivo del procedimento;
Dato atto:
– che il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente e ritiene che, per effetto dell’intervenuta conclusione del procedimento amministrativo, sia venuta meno la situazione di inerzia che costituiva l’oggetto del presente giudizio;
– che, pertanto, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio, non residuando più un’utilità concreta ed attuale all’accertamento richiesto;
– che, in applicazione del canone della soccombenza virtuale, le spese del giudizio avverso il silenzio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, avendo quest’ultima definito il procedimento solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio;
– che, inoltre, in considerazione della proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto sfavorevole alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., va disposta la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1. dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento;
2. condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €. 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato;
3. dispone la conversione del rito, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.;
4. fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 8 ottobre 2026, ore di rito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IN | ST EN |
IL SEGRETARIO