Art. 2. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi 1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582 , e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795 , e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985.
2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985.