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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6413 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.6413/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE Parte_1 con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO LUIGI;
Persona_1
RICORRENTE
e
e altro, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
COLOMBINO LUIGI;
INTERVENUTO AUTONOMO contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 24/05/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_2
(alias , cittadino italiano, nato il [...] a [...]. Persona_3
ZA (LU) (cfr. doc. 05), poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 06). In particolare, i ricorrenti deducevano che dall'unione dell'avo Persona_2 con nasceva il 28/04/1882 a Conceicao do Rio Verde - Brasile, Persona_4 Per_5 cfr. doc. 07). Questi contraeva matrimonio il 19/06/1905 a Pouso Alegre – Brasile con
[...]
(cfr. doc. 08) e dalla loro unione nascevano a da Fé - Brasile il Persona_6 Per_7
28/10/1908 (cfr. doc. 09) ed il 24/07/1916 (cfr. Parte_2 Parte_3 doc. 16) contraeva matrimonio il 29/07/1935 a Santa Rita do Sapucaì – Brasile Parte_2 con (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nasceva a da Fè - Brasile Persona_8 Per_7 il 18/05/1936 (cfr. doc. 11), il quale contraeva matrimonio il 29/01/1972 ad Persona_9
Apucarana – Brasile con (cfr. doc. 12) e dalla loro unione ivi nasceva il Persona_10
07/05/1975 (cfr. doc. 13), attuale ricorrente. Questi contraeva matrimonio il Parte_1
07/07/2006 a Curitiba - Brasile con (cfr, doc. 14) e dalla loro unione nasceva il Controparte_3
30/01/2006 a Natal – Brasile il figlio (cfr. doc. 15), Persona_11 altro ricorrente.
contraeva matrimonio il 21/07/1944 a Maria da Fè – Brasil con Parte_3
(cfr. doc. 17), e dalla loro unione nasceva il 29/08/1958 ad Aguas Persona_12 de Lindoia – Brasile, (cfr. doc. 18), anch'ella ricorrente. Persona_13
Con atto di intervento volontario del 03/09/2024, intervenivano in giudizio Parte_4
, onde far valere il loro diritto al
[...] Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti del medesimo avo, Persona_2
In particolare, gli intervenuti deducevano che, dal matrimonio dell'avo emigrato, nasceva il
28/04/1982 a Conceição do Rio Verde – (cfr. doc. 06 ricorrenti). Questo Persona_14 contraeva matrimonio il 19/06/1905 a Pouso Alegre – Brasile con (cfr. Persona_6 doc. 07 ricorrenti) e dalla loro unione nasceva il 08/03/1911 a Maria da Fé - Brasile Per_15
(cfr. doc. 20), il quale contraeva matrimonio il 22/08/1939 a Rio de Janeiro – Brasile con
[...] cfr. doc. 21) e dalla loro unione nasceva il 24/05/1947 a Paty do Alferes - Brasile Parte_5
(cfr. doc. 22), attuale intervenuta. Parte_4
Quest'ultima contraeva matrimonio il 07/05/1974 a Rio de Janeiro – Brasile con
[...]
(cfr. doc. 23) passando ad identificarsi con il nominativo di Persona_16 [...]
e dalla loro unione ivi nasceva il 05/04/1976 Parte_6 Controparte_1
(cfr. doc. 24), anch'egli intervenuto.
[...]
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, sia del ricorso, sia CP_2 dell'atto di intervento volontario ex art. 292 c.p.c., e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 26 novembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi agli atti introduttivi.
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti e degli intervenuti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_4
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_2 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, il ricorrente anche nell'interesse del minore Parte_1 [...] anno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia Persona_11 di Curitiba la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, pur essendo inseriti nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. 01). Dalle informazioni desumibili dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia a Curitiba
(cfr. doc. 02), considerata la lista d'attesa costituita da oltre 15.000 domande ed una gestione di circa
3000 istanze all'anno, è verosimile che i predetti non verranno convocati prima del 2028, solamente per il deposito della documentazione attestante la discendenza, cui seguirà il procedimento amministrativo di verifica della legittimità della domanda.
Con riferimento alla ricorrente così come agli intervenuti, gli stessi Persona_13 hanno dedotto la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, considerato la perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal Consolato di San Paolo ai fini dell'inoltro della domanda di riconoscimento della cittadinanza (cfr. docc. 01-03-04 ricorrenti;
doc. 01 intervenuti). In particolare, parte ricorrente e intervenuta hanno dedotto, senza incontrare contestazione, che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscim ento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti. Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_7
in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una
[...] situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di
121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal Consolato, atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti e gli intervenuti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. CP_2
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM
147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
- nato il [...] ad [...] – Brasile, residente a [...]Parte_1 in Rua Coronel RO Rodrigues de Oliveira Branco n. 389,
- nato il [...] a [...] – Brasile;
Persona_11
- nata il [...] ad [...] – Brasile, residente a Persona_13
Guaratingueta – Brasile in Avenida Pedro Toledo n. 161;
- nato il [...] a [...] - Brasile, Controparte_1 ivi residente in [...]n. 122;
- nata il [...] a [...] – Brasile, residente Parte_6
a Rio de Janeiro - Brasile, in Rua Prof Manoel Ferreira n. 122; sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da liquidarsi direttamente a favore dell'Avv. Luigi Colombino, che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.6413/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE Parte_1 con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO LUIGI;
Persona_1
RICORRENTE
e
e altro, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
COLOMBINO LUIGI;
INTERVENUTO AUTONOMO contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 24/05/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_2
(alias , cittadino italiano, nato il [...] a [...]. Persona_3
ZA (LU) (cfr. doc. 05), poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 06). In particolare, i ricorrenti deducevano che dall'unione dell'avo Persona_2 con nasceva il 28/04/1882 a Conceicao do Rio Verde - Brasile, Persona_4 Per_5 cfr. doc. 07). Questi contraeva matrimonio il 19/06/1905 a Pouso Alegre – Brasile con
[...]
(cfr. doc. 08) e dalla loro unione nascevano a da Fé - Brasile il Persona_6 Per_7
28/10/1908 (cfr. doc. 09) ed il 24/07/1916 (cfr. Parte_2 Parte_3 doc. 16) contraeva matrimonio il 29/07/1935 a Santa Rita do Sapucaì – Brasile Parte_2 con (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nasceva a da Fè - Brasile Persona_8 Per_7 il 18/05/1936 (cfr. doc. 11), il quale contraeva matrimonio il 29/01/1972 ad Persona_9
Apucarana – Brasile con (cfr. doc. 12) e dalla loro unione ivi nasceva il Persona_10
07/05/1975 (cfr. doc. 13), attuale ricorrente. Questi contraeva matrimonio il Parte_1
07/07/2006 a Curitiba - Brasile con (cfr, doc. 14) e dalla loro unione nasceva il Controparte_3
30/01/2006 a Natal – Brasile il figlio (cfr. doc. 15), Persona_11 altro ricorrente.
contraeva matrimonio il 21/07/1944 a Maria da Fè – Brasil con Parte_3
(cfr. doc. 17), e dalla loro unione nasceva il 29/08/1958 ad Aguas Persona_12 de Lindoia – Brasile, (cfr. doc. 18), anch'ella ricorrente. Persona_13
Con atto di intervento volontario del 03/09/2024, intervenivano in giudizio Parte_4
, onde far valere il loro diritto al
[...] Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti del medesimo avo, Persona_2
In particolare, gli intervenuti deducevano che, dal matrimonio dell'avo emigrato, nasceva il
28/04/1982 a Conceição do Rio Verde – (cfr. doc. 06 ricorrenti). Questo Persona_14 contraeva matrimonio il 19/06/1905 a Pouso Alegre – Brasile con (cfr. Persona_6 doc. 07 ricorrenti) e dalla loro unione nasceva il 08/03/1911 a Maria da Fé - Brasile Per_15
(cfr. doc. 20), il quale contraeva matrimonio il 22/08/1939 a Rio de Janeiro – Brasile con
[...] cfr. doc. 21) e dalla loro unione nasceva il 24/05/1947 a Paty do Alferes - Brasile Parte_5
(cfr. doc. 22), attuale intervenuta. Parte_4
Quest'ultima contraeva matrimonio il 07/05/1974 a Rio de Janeiro – Brasile con
[...]
(cfr. doc. 23) passando ad identificarsi con il nominativo di Persona_16 [...]
e dalla loro unione ivi nasceva il 05/04/1976 Parte_6 Controparte_1
(cfr. doc. 24), anch'egli intervenuto.
[...]
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, sia del ricorso, sia CP_2 dell'atto di intervento volontario ex art. 292 c.p.c., e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 26 novembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi agli atti introduttivi.
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti e degli intervenuti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti.
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. E' opportuno sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_4
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo
Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_2 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, il ricorrente anche nell'interesse del minore Parte_1 [...] anno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia Persona_11 di Curitiba la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendente, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, pur essendo inseriti nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. 01). Dalle informazioni desumibili dalla pagina web del Consolato Generale d'Italia a Curitiba
(cfr. doc. 02), considerata la lista d'attesa costituita da oltre 15.000 domande ed una gestione di circa
3000 istanze all'anno, è verosimile che i predetti non verranno convocati prima del 2028, solamente per il deposito della documentazione attestante la discendenza, cui seguirà il procedimento amministrativo di verifica della legittimità della domanda.
Con riferimento alla ricorrente così come agli intervenuti, gli stessi Persona_13 hanno dedotto la materiale impossibilità a formalizzare la richiesta, considerato la perenne indisponibilità del sistema informatico indicato dal Consolato di San Paolo ai fini dell'inoltro della domanda di riconoscimento della cittadinanza (cfr. docc. 01-03-04 ricorrenti;
doc. 01 intervenuti). In particolare, parte ricorrente e intervenuta hanno dedotto, senza incontrare contestazione, che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscim ento-della-cittadinanza_0.html, consta di due fasi distinte, una preliminare ed una istruttoria. Nella prima, il richiedente deve inviare, in originale, il modulo compilato e firmato di Richiesta di appuntamento. Peraltro, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, risulta non essere più consultabile on line né la lista di attesa con i relativi nominati, con comprensibili incertezze circa la posizione dei richiedenti. Successivamente, i richiedenti vengono convocati in consolato al fine di presentare l'istanza di riconoscimento con tutta la documentazione richiesta nonché il pagamento della tassa.
Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_7
in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una
[...] situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di
121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica.
Tale situazione è stata resa nota proprio dal Consolato, atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html).
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti e gli intervenuti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. CP_2
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM
147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
- nato il [...] ad [...] – Brasile, residente a [...]Parte_1 in Rua Coronel RO Rodrigues de Oliveira Branco n. 389,
- nato il [...] a [...] – Brasile;
Persona_11
- nata il [...] ad [...] – Brasile, residente a Persona_13
Guaratingueta – Brasile in Avenida Pedro Toledo n. 161;
- nato il [...] a [...] - Brasile, Controparte_1 ivi residente in [...]n. 122;
- nata il [...] a [...] – Brasile, residente Parte_6
a Rio de Janeiro - Brasile, in Rua Prof Manoel Ferreira n. 122; sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da liquidarsi direttamente a favore dell'Avv. Luigi Colombino, che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini