CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 12/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
IODICE LUCIA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14328/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TE Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064272615000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110032991900000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110189505749000 C.C. 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110303297418000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120211997374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130107434528000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130299379046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130344002264000 C.C. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130344002365000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140022317267000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140236726545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150026649587000 C.C. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150093710219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160022572979000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160030652457000 C.C. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160118828989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170012994125000 C.C. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170073003731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170210121315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253884481000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031631549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180052463506000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180130385724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190028834151000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190028834252000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190028834353000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190061380010000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190098422120000 C.C. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190187892354000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190244775101000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200045223764000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200107200883000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220017200984000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138279113000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149536713000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210054795770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210090915758000 C.C. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210118230666000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128790214000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128790315000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210240235447000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220034479192000 C.C. 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3078101311/2014 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10159/2025 depositato il
21/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 SNC ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249064272615/000 con cui le si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 269.556,62 riferita a varie cartelle di pagamento, avvisi di addebito e a un avviso di accertamento, notificata in data 21 maggio 2024, con ricorso idepositato l'11 settembre. Parte ricorrente, senza indicare specificatamente gli atti presupposti dell'intimazione di pagamento oggetto di contestazione assume come:
- le sottese cartelle di pagamento non siano mai state notificate;
- che l'intimazione di pagamento era stata emessa in violazione dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/2000 per omessa allegazione di atti richiamati;
- che le cartelle oggetto dell'atto di intimazione riportino sanzioni ed interessi ed anche tributi ormai prescritti, assumendo come la prescrizione debba considerarsi quinquennale per tutti i tributi e come del pari sia quinquennale la prescrizione per tributi e sanzioni, e quindi l'importo indicato non sia assolutamente corretto, dovendo essere rideterminato e cio' renderebbe nullo l'atto di intimazione opposto.
2. Si è costituita l'Agenzia LL TE Riscossione, instando per il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla documentazione depositata in atti, in tesi comprovante la notifica LL cartelle di pagamento e/o di successivi atti interruttivi della prescrizione, deducendo come non occorresse l'allegazione degli atti richiamati.
3. Si è del pari costituita l'Agenzia LL TE , deducendo il parziale difetto di giurisdizione quanto alle cartelle ed avvisi non rientranti nella giurisdizione tributaria, il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti la cui notifica era stata effettuata dall'Agenzia LL TE Riscossione ed instando per il rigetto del ricorso relativamente all''avviso di accertamento esecutivo n. TK3078101311/2014, regolarmente notificato in data 05.06.2014, per come evincibile dalla documentazione allegata, relativamente al quale la società contribuente aveva chiesto la rateizzazione LL somme ivi contenute, e, tuttavia, in assenza di corresponsione del dovuto (versamento della sola prima rata), l'Ufficio aveva altresì notificata il successivo atto di intimazione n. TK3IPAU0334/2016 (in data 19.07.2016).
4. In vista dell'udienza camerale alcuna memoria è stata depositata dalla ricorrente per controdedurre alla documentazione e alle deduzioni LL parti resistenti.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito della camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è inammissibile sotto distinti profili.
7. In primis si evidenzia come parte ricorrente non abbia depositato, come suo onere, idonea documentazione attestante la notifica via pec alle parti resistenti, non consentendo alla Corte di verificare la tempestività della notifica del ricorso e del suo deposito, verifica da effettuarsi d'ufficio anche in assenza di contestazioni ad opera LL parti.
7.1. Ed invero, proprio al fine di consentire detta verifica, l'art. 22, comma 1, prescrive che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
“In osservanza della citata disposizione il ricorrente deve depositare, entro trenta giorno dalla proposizione del ricorso, nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita la prova della notificazione del ricorso. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo pec, la prova dell'avvenuta notifica deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, LL ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi LL predette ricevute, come affermato dalla Corte di Cassazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 08 giugno 2023, n. 16189)" (In tal senso Corte di giustizia tributaria di primo grado Sardegna Nuoro, Sez. I, Sent 06/02/2025, n. 37).
A tal riguardo si osserva che l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista ex lege, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione LL parti, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale" (Cass.
Sez. L, 16.5.2007, n. 11274).
8. In secondo luogo il ricorso è comunque inamissibile per genericità, in quanto, a fronte di un'intimazione di pagamento riferita a ben 44 cartelle per tributi di natura diversa (locali, erariali, camera di commercio, per tassa automobilisitica) e soggetti, come noto, a termini di prescrizione diversi, nonchè ad entrate di carattere non tributario (contributi INAIL) non rientranti nella giurisdizione dell'adita Corte, ad un accertamento esecutivo e a 9 avvisi di pagamento, questi ultimi del pari non rientranti nella giurisdizione dell'adita Corte, era onere della ricorrente specificare in relazione a quali degli atti presupposti indicati nell'intimazione fossero state formulate le contestazioni, non essendo ammissibile un ricorso per relationem, riferibile in astratto all'impugnativa di qualsivoglia intimazione di pagamento e di carattere sostanzialmente esplorativo.
9. Ciò in disparte dalla circostanza che la società ricorrente, a fronte della corposa documentazione depositata dalle parti resitenti, riferita sia alla notifica LL cartelle e dell'avviso di accertamento che a successivi atti interruttivi della prescrizione, non ha formulato alcuna specifica contestazione, laddove, anche avendo riguardo alla genericità LL censure formulate in ricorso, sarebbe stato suo onere eccepire, a seguito di detto deposito, quanto meno con memoria difensiva, la prescrizione dei singoli atti sottesi all'intimazione impugnata, avendo riguardo alla data della notifica degli ultimi atti della riscossione depositati in atti e al termine di prescrizione applicabile per ciascun tributo (come noto decennale per tributi erariali e per camera di commercio, quinquennale per i tributi locali e triennale per tassa automobilistica).
Ciò avuto riguardo alla giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass., ordinanza n. 6436 del 11/03/2025), che ha stabilito che se una precedente intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/1973
(ma lo stesso principio vale con riferimento a qualunque precedente atto della riscossione), non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica.
9.1. Si evidenzia peraltro, solo per completezza, che l'Agenzia LL TE Riscossione ha depositato in maniera confusa la documentazione riferita alla notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, omettendo peraltro di oscurare i nominativi di contribuenti estranei alla presente lite
(riferita alle notifiche con il rito per irreperibili con deposito presso la casa comunale) in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Si invita pertato per il futuro l'Agenzia LL TE Riscossione ad eseguire tali depositi nell'osservanza di tale normativa, essendo il trattamento dei dati personali giustificato solo in riferimento alle parti del processo e comunque ai dati essenziali ai fini della decisione, ex art. 2 duodecies d.lgs. 196/2003, e 23 par. 1, lett. f) Regolamento (UE) 2016/679.
10. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 11. Sussistono nondimeno, avuto riguardo alla decisione in rito, i presupposti per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
D. IT R. TT
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
IODICE LUCIA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14328/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TE Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064272615000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110032991900000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110189505749000 C.C. 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110303297418000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120211997374000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130107434528000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130299379046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130344002264000 C.C. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130344002365000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140022317267000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140236726545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150026649587000 C.C. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150093710219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160022572979000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160030652457000 C.C. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160118828989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170012994125000 C.C. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170073003731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170210121315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253884481000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180031631549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180052463506000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180130385724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190028834151000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190028834252000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190028834353000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190061380010000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190098422120000 C.C. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190187892354000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190244775101000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200045223764000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200107200883000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220017200984000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138279113000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149536713000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210054795770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210090915758000 C.C. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210118230666000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128790214000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128790315000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210240235447000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220034479192000 C.C. 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3078101311/2014 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10159/2025 depositato il
21/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 SNC ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249064272615/000 con cui le si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 269.556,62 riferita a varie cartelle di pagamento, avvisi di addebito e a un avviso di accertamento, notificata in data 21 maggio 2024, con ricorso idepositato l'11 settembre. Parte ricorrente, senza indicare specificatamente gli atti presupposti dell'intimazione di pagamento oggetto di contestazione assume come:
- le sottese cartelle di pagamento non siano mai state notificate;
- che l'intimazione di pagamento era stata emessa in violazione dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/2000 per omessa allegazione di atti richiamati;
- che le cartelle oggetto dell'atto di intimazione riportino sanzioni ed interessi ed anche tributi ormai prescritti, assumendo come la prescrizione debba considerarsi quinquennale per tutti i tributi e come del pari sia quinquennale la prescrizione per tributi e sanzioni, e quindi l'importo indicato non sia assolutamente corretto, dovendo essere rideterminato e cio' renderebbe nullo l'atto di intimazione opposto.
2. Si è costituita l'Agenzia LL TE Riscossione, instando per il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla documentazione depositata in atti, in tesi comprovante la notifica LL cartelle di pagamento e/o di successivi atti interruttivi della prescrizione, deducendo come non occorresse l'allegazione degli atti richiamati.
3. Si è del pari costituita l'Agenzia LL TE , deducendo il parziale difetto di giurisdizione quanto alle cartelle ed avvisi non rientranti nella giurisdizione tributaria, il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti la cui notifica era stata effettuata dall'Agenzia LL TE Riscossione ed instando per il rigetto del ricorso relativamente all''avviso di accertamento esecutivo n. TK3078101311/2014, regolarmente notificato in data 05.06.2014, per come evincibile dalla documentazione allegata, relativamente al quale la società contribuente aveva chiesto la rateizzazione LL somme ivi contenute, e, tuttavia, in assenza di corresponsione del dovuto (versamento della sola prima rata), l'Ufficio aveva altresì notificata il successivo atto di intimazione n. TK3IPAU0334/2016 (in data 19.07.2016).
4. In vista dell'udienza camerale alcuna memoria è stata depositata dalla ricorrente per controdedurre alla documentazione e alle deduzioni LL parti resistenti.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito della camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è inammissibile sotto distinti profili.
7. In primis si evidenzia come parte ricorrente non abbia depositato, come suo onere, idonea documentazione attestante la notifica via pec alle parti resistenti, non consentendo alla Corte di verificare la tempestività della notifica del ricorso e del suo deposito, verifica da effettuarsi d'ufficio anche in assenza di contestazioni ad opera LL parti.
7.1. Ed invero, proprio al fine di consentire detta verifica, l'art. 22, comma 1, prescrive che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
“In osservanza della citata disposizione il ricorrente deve depositare, entro trenta giorno dalla proposizione del ricorso, nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita la prova della notificazione del ricorso. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo pec, la prova dell'avvenuta notifica deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, LL ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi LL predette ricevute, come affermato dalla Corte di Cassazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 08 giugno 2023, n. 16189)" (In tal senso Corte di giustizia tributaria di primo grado Sardegna Nuoro, Sez. I, Sent 06/02/2025, n. 37).
A tal riguardo si osserva che l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista ex lege, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione LL parti, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale" (Cass.
Sez. L, 16.5.2007, n. 11274).
8. In secondo luogo il ricorso è comunque inamissibile per genericità, in quanto, a fronte di un'intimazione di pagamento riferita a ben 44 cartelle per tributi di natura diversa (locali, erariali, camera di commercio, per tassa automobilisitica) e soggetti, come noto, a termini di prescrizione diversi, nonchè ad entrate di carattere non tributario (contributi INAIL) non rientranti nella giurisdizione dell'adita Corte, ad un accertamento esecutivo e a 9 avvisi di pagamento, questi ultimi del pari non rientranti nella giurisdizione dell'adita Corte, era onere della ricorrente specificare in relazione a quali degli atti presupposti indicati nell'intimazione fossero state formulate le contestazioni, non essendo ammissibile un ricorso per relationem, riferibile in astratto all'impugnativa di qualsivoglia intimazione di pagamento e di carattere sostanzialmente esplorativo.
9. Ciò in disparte dalla circostanza che la società ricorrente, a fronte della corposa documentazione depositata dalle parti resitenti, riferita sia alla notifica LL cartelle e dell'avviso di accertamento che a successivi atti interruttivi della prescrizione, non ha formulato alcuna specifica contestazione, laddove, anche avendo riguardo alla genericità LL censure formulate in ricorso, sarebbe stato suo onere eccepire, a seguito di detto deposito, quanto meno con memoria difensiva, la prescrizione dei singoli atti sottesi all'intimazione impugnata, avendo riguardo alla data della notifica degli ultimi atti della riscossione depositati in atti e al termine di prescrizione applicabile per ciascun tributo (come noto decennale per tributi erariali e per camera di commercio, quinquennale per i tributi locali e triennale per tassa automobilistica).
Ciò avuto riguardo alla giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass., ordinanza n. 6436 del 11/03/2025), che ha stabilito che se una precedente intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. 602/1973
(ma lo stesso principio vale con riferimento a qualunque precedente atto della riscossione), non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica.
9.1. Si evidenzia peraltro, solo per completezza, che l'Agenzia LL TE Riscossione ha depositato in maniera confusa la documentazione riferita alla notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, omettendo peraltro di oscurare i nominativi di contribuenti estranei alla presente lite
(riferita alle notifiche con il rito per irreperibili con deposito presso la casa comunale) in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Si invita pertato per il futuro l'Agenzia LL TE Riscossione ad eseguire tali depositi nell'osservanza di tale normativa, essendo il trattamento dei dati personali giustificato solo in riferimento alle parti del processo e comunque ai dati essenziali ai fini della decisione, ex art. 2 duodecies d.lgs. 196/2003, e 23 par. 1, lett. f) Regolamento (UE) 2016/679.
10. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 11. Sussistono nondimeno, avuto riguardo alla decisione in rito, i presupposti per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
D. IT R. TT