Art. 5.
L' articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
"Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:
a) con il contributo annuo dello Stato;
b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonche' di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato e' determinato in 5 miliardi di lire.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria".
L' articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
"Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:
a) con il contributo annuo dello Stato;
b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonche' di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato e' determinato in 5 miliardi di lire.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria".