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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 604/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: - INTIMAZIONE n. 2332 BOLLO AUTO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante della Soget si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del contribuente si riporta alla comparsa di costituzione e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava, avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, l'ingiunzione di pagamento n. 2332 dell'8 gennaio 2024, emessa dalla SO.G.E.T. Spa e notificata in data 30 gennaio 2024, relativa al pagamento della somma di € 732,39 per omesso versamento di tasse automobilistiche, anno 2006 e 2007, per l'autovettura Targa_1, e anno 2007 per l'autovettura Targa_2, eccependo l'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa impositiva. Chiedeva altresì la riunione del giudizio a quelli in cui la medesima ricorrente aveva impugnato ulteriori ingiunzioni di pagamento sempre per bollo auto, relative ad altre annualità. Rilevava, inoltre, che l'ingiunzione impugnata era stata notificata alla ricorrente quale coobbligata in solido con il sig. Nominativo_1, originario debitore nonché suo dante causa, in relazione al quale la Regione Abruzzo aveva effettuato l'iscrizione a ruolo dell'omesso pagamento della tassa automobilistica.
La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto: non aveva emesso l'ingiunzione contestata;
non aveva coobbligato in solido la ricorrente con il suo dante causa;
non aveva emesso gli atti prodromici a quello opposto.
Anche la SO.G.E.T. Spa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo il proprio operato con particolare riferimento alla infondatezza della prescrizione della pretesa tributaria, opponendosi alla richiesta di riunione perchè ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 77/2025, depositata in data 11 febbraio 2025, la Corte adìta dichiarava il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo e accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
Compensate le spese di giudizio.
La SO.GE.T. S.p.a. ha proposto appello avverso la sopra citata decisione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte in primo grado, pur chiedendo erroneamente la riforma della sentenza n. 78/2025, non attinente al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto per i seguenti motivi.
La questione di diritto, preliminare ai fini della decisione, attiene alla ritualità/regolarità della notifica dell'atto presupposto ossia l'ingiunzione di pagamento n. 2332 dell'8 gennaio 2024, notificata in data 30 gennaio
2024 alla contribuente. La SO.G.E.T. Spa afferma che l'ultimo atto prodromico - notificato alla ricorrente precedentemente all'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio - è l'intimazione di pagamento n. 276038 del 12.4.2019, notificata in data 7 dicembre 2022. L'appellante, tuttavia, contesta la validità della relativa notifica, avvenuta come già precisato in data 7 dicembre 2022 ed effettuata mediante affissione nell'albo pretorio del Comune di Balsorano perché ritenuta assente nel Comune di una abitazione dei destinatari (eredi) della notifica medesima.
In proposito tuttavia deve ribadirsi, anche in tale sede, la genericità della indicazione “eredi di” che appare assolutamente indeterminata soprattutto se la notifica viene poi effettuata non all'indirizzo del de cuius bensì, secondo la tipologia della irreperibilità assoluta, dando per scontata l'assenza nel Comune di abitazione degli eredi o ufficio o azienda, mediante deposito presso la Casa comunale. Nè risulta che l'ufficiale notificatore, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale, abbia effettuato, facendone debita attestazione, ricerche specifiche (attraverso, ad esempio, la consultazione dell'anagrafe comunale,
l'acquisizione dell'ultimo stato di famiglia del de cuius, un sopralluogo sul posto) volte ad escludere che gli eredi avessero una abitazione, un ufficio, un'azienda ubicata nel Comune dell'ultimo domicilio del defunto.
Sussiste, allora, un vizio procedurale che incide inevitabilmente sulla validità della notificazione della intimazione di pagamento n. 276038 del 12 aprile 2019, avvenuta in data 7 dicembre 2022, in quanto effettuata a soggetti indeterminati ed in assenza delle condizioni di regolarità previste dalla legge (attestazione di assenza nel Comune di abitazione o di ufficio o di azienda dei destinatari della notifica). E la nullità della notifica (avvenuta nell'anno 2022) dell'intimazione di pagamento dell'anno 2019 determina la mancata produzione della interruzione della decorrenza del termine di prescrzione, il cui ultimo atto interruttivo
(intimazione n. 535722 del 20 novembre 2015) era stato notificato dalla SO.G.E.T. in data 16 dicembre 2015, con ampio decorso del termine triennale di prescrizione della relativa pretesa tributaria.
In conclusione ed a conferma della sentenza gravata, l'appello va rigettato con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^ definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio che vengono liquidae in €. 350.00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila il
22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. La Relatrice Avv. CERVALE MARIA CRISTINA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 604/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: - INTIMAZIONE n. 2332 BOLLO AUTO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante della Soget si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Il rappresentante del contribuente si riporta alla comparsa di costituzione e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava, avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, l'ingiunzione di pagamento n. 2332 dell'8 gennaio 2024, emessa dalla SO.G.E.T. Spa e notificata in data 30 gennaio 2024, relativa al pagamento della somma di € 732,39 per omesso versamento di tasse automobilistiche, anno 2006 e 2007, per l'autovettura Targa_1, e anno 2007 per l'autovettura Targa_2, eccependo l'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa impositiva. Chiedeva altresì la riunione del giudizio a quelli in cui la medesima ricorrente aveva impugnato ulteriori ingiunzioni di pagamento sempre per bollo auto, relative ad altre annualità. Rilevava, inoltre, che l'ingiunzione impugnata era stata notificata alla ricorrente quale coobbligata in solido con il sig. Nominativo_1, originario debitore nonché suo dante causa, in relazione al quale la Regione Abruzzo aveva effettuato l'iscrizione a ruolo dell'omesso pagamento della tassa automobilistica.
La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto: non aveva emesso l'ingiunzione contestata;
non aveva coobbligato in solido la ricorrente con il suo dante causa;
non aveva emesso gli atti prodromici a quello opposto.
Anche la SO.G.E.T. Spa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo il proprio operato con particolare riferimento alla infondatezza della prescrizione della pretesa tributaria, opponendosi alla richiesta di riunione perchè ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 77/2025, depositata in data 11 febbraio 2025, la Corte adìta dichiarava il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo e accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
Compensate le spese di giudizio.
La SO.GE.T. S.p.a. ha proposto appello avverso la sopra citata decisione sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte in primo grado, pur chiedendo erroneamente la riforma della sentenza n. 78/2025, non attinente al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto per i seguenti motivi.
La questione di diritto, preliminare ai fini della decisione, attiene alla ritualità/regolarità della notifica dell'atto presupposto ossia l'ingiunzione di pagamento n. 2332 dell'8 gennaio 2024, notificata in data 30 gennaio
2024 alla contribuente. La SO.G.E.T. Spa afferma che l'ultimo atto prodromico - notificato alla ricorrente precedentemente all'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio - è l'intimazione di pagamento n. 276038 del 12.4.2019, notificata in data 7 dicembre 2022. L'appellante, tuttavia, contesta la validità della relativa notifica, avvenuta come già precisato in data 7 dicembre 2022 ed effettuata mediante affissione nell'albo pretorio del Comune di Balsorano perché ritenuta assente nel Comune di una abitazione dei destinatari (eredi) della notifica medesima.
In proposito tuttavia deve ribadirsi, anche in tale sede, la genericità della indicazione “eredi di” che appare assolutamente indeterminata soprattutto se la notifica viene poi effettuata non all'indirizzo del de cuius bensì, secondo la tipologia della irreperibilità assoluta, dando per scontata l'assenza nel Comune di abitazione degli eredi o ufficio o azienda, mediante deposito presso la Casa comunale. Nè risulta che l'ufficiale notificatore, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale, abbia effettuato, facendone debita attestazione, ricerche specifiche (attraverso, ad esempio, la consultazione dell'anagrafe comunale,
l'acquisizione dell'ultimo stato di famiglia del de cuius, un sopralluogo sul posto) volte ad escludere che gli eredi avessero una abitazione, un ufficio, un'azienda ubicata nel Comune dell'ultimo domicilio del defunto.
Sussiste, allora, un vizio procedurale che incide inevitabilmente sulla validità della notificazione della intimazione di pagamento n. 276038 del 12 aprile 2019, avvenuta in data 7 dicembre 2022, in quanto effettuata a soggetti indeterminati ed in assenza delle condizioni di regolarità previste dalla legge (attestazione di assenza nel Comune di abitazione o di ufficio o di azienda dei destinatari della notifica). E la nullità della notifica (avvenuta nell'anno 2022) dell'intimazione di pagamento dell'anno 2019 determina la mancata produzione della interruzione della decorrenza del termine di prescrzione, il cui ultimo atto interruttivo
(intimazione n. 535722 del 20 novembre 2015) era stato notificato dalla SO.G.E.T. in data 16 dicembre 2015, con ampio decorso del termine triennale di prescrizione della relativa pretesa tributaria.
In conclusione ed a conferma della sentenza gravata, l'appello va rigettato con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^ definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio che vengono liquidae in €. 350.00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila il
22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. La Relatrice Avv. CERVALE MARIA CRISTINA