Art. 28.
I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quelle della loro nomina.
I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quelle della loro nomina.