Articolo 28 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 27
Versione
2 luglio 1967
Art. 28.
I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quelle della loro nomina.

Entrata in vigore il 2 luglio 1967