TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8432 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Miriam Valenti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24034 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 23.09.2025 e vertente
TRA
1) rapp.to e difeso dall'Avv. Davide (CF C.F. 1 Parte 1
Poggiagliolmi (C.F. elett.te dom.to presso il suo studio in C.F. 2
Napoli, alla Via A. Depretis n. 88, giusta procura in atti e l'Avv. Davide
Poggiagliolmi in qualità di procuratore di se stesso (Pec
Email 1
- ATTORE -opponente
E
Controparte 1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla Via Diaz n. 11, CF P.IVA 1 in persona del CP 2
,
[...] posta elettronica certificata all'indirizzo Email 2
- CONVENUTO CONTUMACE-
OPPOSTO-
in p.l.r.p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma, Controparte_3
P.IVA 2 posta elettronica certificata Via Nazionale n. 91, P. Iva n.
Email 3
CONVENUTO CONTUMACE-
OPPOSTO-
Avv.ti Luca Saltalamacchia e Mario Saltalamacchia, con studio in
Napoli, alla Via dei Greci n. 36 CF و quali C.F. 3
procuratori costituti del sig. dom.to in Napoli, alla Via Controparte_4
Toledo n. 156, CF C.F. 4 pec Email 4 CONVENUTO CONTUMACE-
OPPOSTO-
Avv. Andrea Giugliano, con studio in Cardito (NA), al C.so Battisti n. 94 Codice Fiscale_5 ,indirizzopec Email 5
[...] in proprio e quale procuratore di dom.to in Controparte_5
,
Napoli, alla Via Fossi a Pontenuovo, CF
[...] C.F._6
con sede in Cardito (NA), al C.so Controparte_6 di Controparte_7
,
Battisti n. 94, P. Iva n. P.IVA 3 dom.ta in TufinoControparte_8
,
(NA), alla Via Ugo Foscolo n. 2, CF C.F. 7
CONVENUTO CONTUMACE-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione 617 cpc avverso ordinanza di assegnazione somme
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 il procuratore dell'attore si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno attore premetteva che:
-Con il patrocinio dell'odierno opponente, avv. Davide Poggiagliolmi, interveniva nella procedura esecutiva presso terzi Parte 1 R.E. n. 12657/2022 promossa da nei confronti del Parte 2
e del terzo pignorato Controparte_3 Controparte_1
Nella predetta procedura veniva espressamente richiesta la distrazione delle spese e delle competenze del processo esecutivo in favore dell'avv.
Poggiagliolmi;
-Con ordinanza del 03.04.2023 il Tribunale di Napoli assegnava in favore del creditore intervenuto le somme di cui al titolo Parte 1 esecutivo azionato, nonché le competenze di procedura al suo procuratore che ne aveva richiesto l'attribuzione;
· Con ricorso ex art. 617 c.p.c. II comma proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa il 03.04.2023 dal Tribunale di
Napoli, lamentando l'illegittimità della liquidazione delle spese, perché avvenuta in violazione dei limiti stabiliti dal D.M. 55/2014.
In data 21.09.2023 il G.E. assegnava all'odierno opponente il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena. Tanto premesso, con atto di citazione, introduttivo del citato giudizio di merito, l'odierna parte attrice chiedeva al Tribunale di riformare parzialmente l'ordinanza di assegnazione impugnata, rideterminando l'importo liquidato in suo favore, pari ad euro 200.00, secondo i parametri fissati nella tabella di cui al D.M. 55/2014, con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le parti convenute.
All'udienza del 23.09.2025 la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Con l'unico motivo di opposizione, parte attrice ha censurato l'ordinanza gravata per avere il Giudice erroneamente quantificato le spese processuali, in violazione dei minimi tariffari, chiedendo che le stesse siano rideterminate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014 e ss.mm. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, occorre considerare che con l'introduzione della disciplina prevista dapprima dal DM 140 del 2012 e poi dal DM 55 del 2014, si è verificato il superamento del principio dei minimi tariffari che non possono essere invocati dall'appellante per lamentare l'inadeguatezza degli importi liquidati.
Ed infatti, l'art 9 comma 1 del DL 24.1.2012 n.1, ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico e l'art. 1 comma caso le 7 del DM 140/2012 prevedeva testualmente che “in nessuno soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa Pur non essendo contenuta nel DM 55 del 2014 un'analoga disposizione normativa, non vi è dubbio che tale disciplina, analogamente a quella precedentemente dettata dal DM 140/2012 abbia semplicemente la funzione di individuare dei parametri di riferimento al fine di orientare la liquidazione delle spese giudiziali, non essendo normativamente imposto al Giudice alcun obbligo di conformarsi agli stessi.
In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale, sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M.
n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso, scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
"In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione “( cfr. Cass.17/07/2019, n.19246; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30286).
Orbene, nel caso di specie, fermo il superamento del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, è di tutta evidenza come la liquidazione dei compensi nella misura di € 200,00 e quindi inferiore al minimo previsto, non è stata in alcun modo motivata dal Giudice dell'esecuzione, indicando le ragioni che in relazione al caso concreto lo avrebbero indotto a discostarsi dai parametri standard.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, i compensi professionali liquidati in favore dell'avv. Poggiagliolmi, devono rideterminarsi in € 1.311,00, oltre spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge, considerata l'attività in concreto svolta per l'assistenza di un creditore intervenuto e quindi esclusa la fase introduttiva e la fase istruttoria che non ha avuto luogo (considerato lo scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, trattandosi di credito pari ad euro
9.839,36), con attribuzione in favore del predetto difensore.
Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della parte debitrice del procedimento esecutivo nel cui ambito è stata resa l'ordinanza, seguendo il principio della soccombenza;
le stesse si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di valore fino a € 26.000,00, considerato il tenore delle difese svolte, la mancata costituzione dei convenuti e la modesta complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dr.ssa Miriam Valenti, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 24034/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto in riforma parziale dell'ordinanza impugnata ridetermina la somma dovuta a titolo di compensi all'avv. Davide Poggiagliolmi in € 1.311,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge con attribuzione;
b) Condanna il Controparte 1 in persona del CP 2 alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Pt 1 con attribuzione all'avv. Davide Poggiagliolmi, che liquida in €
[...]
r compensi ed in euro 168,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 29.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Valenti
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Miriam Valenti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24034 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 23.09.2025 e vertente
TRA
1) rapp.to e difeso dall'Avv. Davide (CF C.F. 1 Parte 1
Poggiagliolmi (C.F. elett.te dom.to presso il suo studio in C.F. 2
Napoli, alla Via A. Depretis n. 88, giusta procura in atti e l'Avv. Davide
Poggiagliolmi in qualità di procuratore di se stesso (Pec
Email 1
- ATTORE -opponente
E
Controparte 1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla Via Diaz n. 11, CF P.IVA 1 in persona del CP 2
,
[...] posta elettronica certificata all'indirizzo Email 2
- CONVENUTO CONTUMACE-
OPPOSTO-
in p.l.r.p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma, Controparte_3
P.IVA 2 posta elettronica certificata Via Nazionale n. 91, P. Iva n.
Email 3
CONVENUTO CONTUMACE-
OPPOSTO-
Avv.ti Luca Saltalamacchia e Mario Saltalamacchia, con studio in
Napoli, alla Via dei Greci n. 36 CF و quali C.F. 3
procuratori costituti del sig. dom.to in Napoli, alla Via Controparte_4
Toledo n. 156, CF C.F. 4 pec Email 4 CONVENUTO CONTUMACE-
OPPOSTO-
Avv. Andrea Giugliano, con studio in Cardito (NA), al C.so Battisti n. 94 Codice Fiscale_5 ,indirizzopec Email 5
[...] in proprio e quale procuratore di dom.to in Controparte_5
,
Napoli, alla Via Fossi a Pontenuovo, CF
[...] C.F._6
con sede in Cardito (NA), al C.so Controparte_6 di Controparte_7
,
Battisti n. 94, P. Iva n. P.IVA 3 dom.ta in TufinoControparte_8
,
(NA), alla Via Ugo Foscolo n. 2, CF C.F. 7
CONVENUTO CONTUMACE-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione 617 cpc avverso ordinanza di assegnazione somme
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025 il procuratore dell'attore si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno attore premetteva che:
-Con il patrocinio dell'odierno opponente, avv. Davide Poggiagliolmi, interveniva nella procedura esecutiva presso terzi Parte 1 R.E. n. 12657/2022 promossa da nei confronti del Parte 2
e del terzo pignorato Controparte_3 Controparte_1
Nella predetta procedura veniva espressamente richiesta la distrazione delle spese e delle competenze del processo esecutivo in favore dell'avv.
Poggiagliolmi;
-Con ordinanza del 03.04.2023 il Tribunale di Napoli assegnava in favore del creditore intervenuto le somme di cui al titolo Parte 1 esecutivo azionato, nonché le competenze di procedura al suo procuratore che ne aveva richiesto l'attribuzione;
· Con ricorso ex art. 617 c.p.c. II comma proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa il 03.04.2023 dal Tribunale di
Napoli, lamentando l'illegittimità della liquidazione delle spese, perché avvenuta in violazione dei limiti stabiliti dal D.M. 55/2014.
In data 21.09.2023 il G.E. assegnava all'odierno opponente il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena. Tanto premesso, con atto di citazione, introduttivo del citato giudizio di merito, l'odierna parte attrice chiedeva al Tribunale di riformare parzialmente l'ordinanza di assegnazione impugnata, rideterminando l'importo liquidato in suo favore, pari ad euro 200.00, secondo i parametri fissati nella tabella di cui al D.M. 55/2014, con vittoria di spese processuali.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le parti convenute.
All'udienza del 23.09.2025 la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Con l'unico motivo di opposizione, parte attrice ha censurato l'ordinanza gravata per avere il Giudice erroneamente quantificato le spese processuali, in violazione dei minimi tariffari, chiedendo che le stesse siano rideterminate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014 e ss.mm. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, occorre considerare che con l'introduzione della disciplina prevista dapprima dal DM 140 del 2012 e poi dal DM 55 del 2014, si è verificato il superamento del principio dei minimi tariffari che non possono essere invocati dall'appellante per lamentare l'inadeguatezza degli importi liquidati.
Ed infatti, l'art 9 comma 1 del DL 24.1.2012 n.1, ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico e l'art. 1 comma caso le 7 del DM 140/2012 prevedeva testualmente che “in nessuno soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa Pur non essendo contenuta nel DM 55 del 2014 un'analoga disposizione normativa, non vi è dubbio che tale disciplina, analogamente a quella precedentemente dettata dal DM 140/2012 abbia semplicemente la funzione di individuare dei parametri di riferimento al fine di orientare la liquidazione delle spese giudiziali, non essendo normativamente imposto al Giudice alcun obbligo di conformarsi agli stessi.
In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale, sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M.
n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso, scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
"In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione “( cfr. Cass.17/07/2019, n.19246; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30286).
Orbene, nel caso di specie, fermo il superamento del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, è di tutta evidenza come la liquidazione dei compensi nella misura di € 200,00 e quindi inferiore al minimo previsto, non è stata in alcun modo motivata dal Giudice dell'esecuzione, indicando le ragioni che in relazione al caso concreto lo avrebbero indotto a discostarsi dai parametri standard.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, i compensi professionali liquidati in favore dell'avv. Poggiagliolmi, devono rideterminarsi in € 1.311,00, oltre spese generali I.V.A. e
C.P.A. come per legge, considerata l'attività in concreto svolta per l'assistenza di un creditore intervenuto e quindi esclusa la fase introduttiva e la fase istruttoria che non ha avuto luogo (considerato lo scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, trattandosi di credito pari ad euro
9.839,36), con attribuzione in favore del predetto difensore.
Le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della parte debitrice del procedimento esecutivo nel cui ambito è stata resa l'ordinanza, seguendo il principio della soccombenza;
le stesse si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di valore fino a € 26.000,00, considerato il tenore delle difese svolte, la mancata costituzione dei convenuti e la modesta complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dr.ssa Miriam Valenti, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 24034/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto in riforma parziale dell'ordinanza impugnata ridetermina la somma dovuta a titolo di compensi all'avv. Davide Poggiagliolmi in € 1.311,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge con attribuzione;
b) Condanna il Controparte 1 in persona del CP 2 alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Pt 1 con attribuzione all'avv. Davide Poggiagliolmi, che liquida in €
[...]
r compensi ed in euro 168,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 29.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Valenti