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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AN NE Presidente
EL SI Giudice relatore est.
AN Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso iscritta al n.R.G. 8739/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. UGGERI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. MAESTRI NICOLA e l'avv. BESSI CP_1 C.F._2
SS
RESISTENTE
e nei confronti di
(cf. ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
EO RO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia disporre in favore della sig.a l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità e di Parte_1 ogni altro assegno riferiti al defunto nato a [...] il [...] C.F. Persona_1
, nella misura di legge e che riterrà più equa in relazione dalla durata dei rispettivi C.F._3
pagina 1 di 6 matrimoni, ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970 comma 3° e con ordine ad di procedere all'accredito delle CP_3 somme spettanti alla ricorrente con decorrenza dalla data del decesso. Con condanna alla rifusione delle spese in caso di opposizione.
Per parte resistente
Voglia il Tribunale adito, previ gli incombenti di rito ed eseguiti gli accertamenti ritenuti opportuni, determinare la ripartizione della pensione del defunto e quindi la quota spettante alla signora Persona_1 CP_1 ed alla signora , aventi diritto, tenendo conto di una serie di elementi, quali la convivenza more Parte_1 uxorio tra la signora ed il signor risalente al 2016, la lunga durata del CP_1 Persona_1 procedimento di divorzio (radicato nel 2013 e terminato solo in data 28.1.2017), le condizioni attuali della qui convenuta, che la vedono occuparsi a tempo pieno del figlio disabile del de cuius, del quale è Persona_2 stata anche, sino alla recente sostituzione, anche amministratrice di sostegno e non ultimo anche dell'importo di euro 100,00 spettante alla signora a titolo di assegno divorzile. Pt_1
In ogni caso: Voglia il Tribunale determinare le quote di reciproca spettanza nella misura che riterrà equa e di giustizia, accertando anche la quota di pensione spettante al figlio disabile Persona_2
Sulle spese del presente procedimento: stante la non opposizione alla domanda avversaria da parte dell'odierna convenuta, disporre la compensazione delle spese di lite.
Per il terzo intervenuto:
L' si rimette alla decisione del Tribunale. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.7.2023, , ex coniuge divorziata da , Parte_1 Persona_1 deceduto il 3.2.2023, previo matrimonio in data 6.4.2019 con , domandava ex art. 9 CP_1 comma 3 l. 898/1970 l'attribuzione di una quota della pensione nella misura di giustizia, a decorrere dal decesso del de cuius.
, ritualmente costituitasi, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, CP_1 contestando l'effettiva reversibilità delle pensioni del de cuius e IOART;
nel merito, CP_4 domandava l'attribuzione di una quota di giustizia, a decorrere dal decesso del de cuius. CP_ Sentite le parti all'udienza del 23.1.2024, disposti plurimi rinvii per consentire a di prendere posizione sull'effettiva reversibilità della pensione del de cuius, quest'ultima si costituiva il 24.6.2025.
Quindi, la causa era spedita in decisione all'udienza del 25.11.2025.
***
pagina 2 di 6 In punto di effettiva reversibilità della pensione, questione sulla quale il Tribunale, in questa sede, è CP_ sprovvisto di potere decisionale come già precisato nell'ordinanza del 15.10.20241, ha definitivamente chiarito che “la quota di pensione indiretta è del 60% dell'importo lordo di € 1115,98
(doc.
2 - proiezione pensione) per il coniuge, nel caso di più coniugi si può ripartire solo questa percentuale tra essi. Nel caso di specie rileva la quota del figlio inabile che C.F._4 comporta un incremento del 20% del 60% diventando 80% di € 1115,98. Di questa quota del 80% il
20% va al figlio inabile, il restante 60% suddivisibile eventualmente alla vedova e alla ex moglie.
Pensione indiretta solo coniuge/i: € 669,58 Pensione indiretta coniuge/i + figlio: € 892.78” (comparsa del 25.6.2025).
Considerato che le parti, nelle note finali, hanno prestato acquiescenza ai trascritti chiarimenti,
l'effettivo importo della pensione di reversibilità attribuibile a ciascun coniuge ammonta a € 669,58, non potendosi considerare l'ulteriore importo del 20%, di spettanza esclusiva del figlio inabile Per_2
e per ciò solo estraneo all'oggetto del contendere.
[...]
Venendo dunque al merito, l'art. 9 commi 2 e 3 L. 898/1970, modificato dall'art. 13 l. 74/1987, disciplina il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, disponendo che il Tribunale gli attribuisca una quota di detta pensione, nel caso esista anche un coniuge superstite.
In punto di an del diritto, condizioni per l'attribuzione di quota a favore del coniuge divorziato sono che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno di divorzio.
Nel caso di specie entrambe le condizioni risultano soddisfatte dall'esame dalla sentenza di divorzio del
Tribunale di Brescia n. 243/2017 del 28.1.2017, dunque è indubbio il diritto della ricorrente all'attribuzione, restando invece controverso il quantum della spettanza, cui le parti si sono rimesse all'equa determinazione del Tribunale.
Ai sensi dell'art. 9 comma 3 l. cit., la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere compiuta secondo il criterio-base della durata matrimoniale di ciascun 1 ritenuto che l'attribuzione al coniuge superstite della quota della pensione di reversibilità presuppone, quale condizione dell'azione, l'effettiva spettanza dei requisiti per la reversibilità in capo all'avente diritto, in conformità a quanto espressamente disposto dall'art. 9 comma 3 l. div. per cui “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale”, e confermato dal prevalente orientamento di legittimità secondo cui, sancita la necessarietà del CP_ litisconsorzio dell' , “la controversia instaurata al limitato fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale diritto deve svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore, giacché pure se controverte solo in ordine alla spettanza pro quota di un trattamento di reversibilità (già riconosciuto e del quale non viene in discussione l'ammontare complessivo), la lite non può mai configurarsi solo come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite, non essendo indifferente per l'ente erogatore che si accerti la sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionatale nei suoi confronti, e, quindi, la sussistenza dei presupposti perché esso ente assuma, nei confronti di un ulteriore soggetto, un'obbligazione previdenziale autonoma, ancorché nell'ambito di una erogazione già dovuta” (Cass. 18.7.2005 n. 15111, conforme a Cass. SS.UU. 158/1998, Cass. 9493/2020). pagina 3 di 6 coniuge. Peraltro, il criterio fondamentale della durata del rapporto matrimoniale, sulla base degli elementi interpretativi individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone quale unico ed esclusivo parametro al quale il Giudice deve conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da ulteriori criteri, da individuare anche nell'ambito dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 in considerazione del carattere solidaristico proprio della pensione di reversibilità e in relazione alle particolarità del caso concreto: deve, in particolare, tenersi conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato e di ogni altro elemento desumibile dalla predetta norma, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge alla famiglia durante i rispettivi matrimoni (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8734 del 09/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020).
Alla luce dei richiamati principi, si esaminano ora le posizioni delle parti.
L'ex coniuge ricorrente, nata nel 1971, oggi di anni cinquantaquattro e di stato civile libero, è stata unita in matrimonio dal 1994 al 2017, dato che va necessariamente temperato dovendosi considerare la durata del matrimonio effettivo, sino alla separazione avvenuta nel 2009, risalendo a tale anno la separazione tra i coniugi (pertanto quindici anni). In tale periodo e sino alla maggiore età, la ricorrente si è occupata della crescita e della cura dei figli nato il [...] e affetto dalla nascita da Per_2 disabilità al 100%, ed nata il [...]. Nella sentenza divorzile del 2017 era riconosciuto Per_3 in suo favore un assegno divorzile di € 150,00. Non è documentata la percezione di redditi.
La coniuge superstite resistente, nata nel 1984, oggi di anni quarantuno e di stato civile libero, risulta sposata col de cuius dal 6.4.2019 sino al decesso il 3.2.2023 (quattro anni); non può essere considerata la previa convivenza dal 2016, in quanto specificamente contestata e priva di idonea documentazione a sostegno, non emergendo dal certificato di residenza prodotto ed in assenza di istanze di prove orali
(doc. 2 resistente). In tale periodo la resistente ha accudito il figlio disabile rimasto presso il Per_2 padre era collocata dalla madre dopo la separazione). Non è documentata la percezione di Per_3 redditi. Va respinta l'opposta deduzione di percezione in capo alla resistente di immobili e liquidità iure hereditario dal de cuius, trattandosi di allegazione inammissibile, formulata per la prima volta in sede di memorie finali del 10.6.2024, e comunque specificamente contestata e priva di documentazione o istanze istruttorie a sostegno. Si reputano, sul punto, irrilevanti i successivi rinvii del procedimento,
pagina 4 di 6 CP_ disposti esclusivamente per consentire ad di chiarire l'effettiva reversibilità della pensione ed alle parti di prendervi posizione, senza alcuna remissione di queste ultime nei termini per allegazioni ed istanze istruttorie sulle ulteriori circostanze deducibili nelle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., non depositate.
Tanto premesso, reputa il Collegio di attribuire una maggiore percentuale della pensione di reversibilità in favore della ricorrente, nella misura ritenuta equa del 70%, e quindi del 30% in favore della resistente, a decorrere dal primo giorno successivo al decesso del coniuge.
A sostegno, soccorre anzitutto l'evidente maggior durata del matrimonio effettivo con la ricorrente di quindici anni, rispetto a quattro con la resistente – dato, se non unico, comunque fondamentale ai sensi del calcolo ex art. 9 comma 3 l.div.. Va altresì dato maggior rilievo all'impegno prestato dalla ricorrente, durante l'unione matrimoniale, nella cura e crescita del figlio disabile per i primi Per_2 tredici anni, rispetto ai quattro anni della resistente. Infine, in totale assenza di allegazione e prova delle occupazioni lavorative di ciascuna delle parti e delle loro attuali condizioni di salute, economiche e patrimoniali, rileva il criterio residuale dell'età della ricorrente, anni cinquantaquattro, più avanzata di quella della resistente, di anni quarantuno, correlata all'inferiore capacità lavorativa della prima rispetto alla seconda.
Si osserva, infine, che il diritto alla quota della pensione di reversibilità nasce per entrambe le richiedenti, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge “il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, considerato che, in base all'art.9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987, detta quota ha natura di credito pensionistico, onde la relativa decorrenza, cui deve uniformarsi il disposto della sentenza la quale ripartisca tale trattamento, non può non corrispondere alle norme in materia là dove queste ultime facciano riferimento appunto al primo giorno del mese successiva a quello del decesso anzidetto (Cass. 14 dicembre 2001, n.15837; Casso 30 marzo 2004, n.6272); c) ad una simile conclusione non si oppone, in presenza del richiamato quadro normativo, la natura costitutiva della decisione, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota di reversibilità (Cass. n.6272/2004, cit.); d) la riferita decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso sopraindicato di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. n.15837/2001, cit.), onde a carico soltanto di
pagina 5 di 6 quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva restando, ovviamente, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (ex multis, Cass. 31.1.2007 n. 2092,
Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013). CP_ Questione che tuttavia esula dal caso di specie, avendo precisato che la coniuge superstite non ha finora presentato domanda di incasso della pensione di reversibilità.
La necessità di chiarimenti in merito all'effettiva reversibilità e l'istanza di entrambe le parti di versamento di una quota di giustizia giustificano la compensazione integrale delle spese legali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. con decorrenza dal primo giorno successivo al decesso di (3.2.2023): Persona_1
a. attribuisce alla ricorrente la quota pari al 70% della pensione di reversibilità, come CP_ calcolata da b. attribuisce alla resistente la quota pari al 30% della pensione di reversibilità, come CP_ calcolata da
2. spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
EL SI AN NE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AN NE Presidente
EL SI Giudice relatore est.
AN Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso iscritta al n.R.G. 8739/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. UGGERI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. MAESTRI NICOLA e l'avv. BESSI CP_1 C.F._2
SS
RESISTENTE
e nei confronti di
(cf. ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
EO RO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia disporre in favore della sig.a l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità e di Parte_1 ogni altro assegno riferiti al defunto nato a [...] il [...] C.F. Persona_1
, nella misura di legge e che riterrà più equa in relazione dalla durata dei rispettivi C.F._3
pagina 1 di 6 matrimoni, ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970 comma 3° e con ordine ad di procedere all'accredito delle CP_3 somme spettanti alla ricorrente con decorrenza dalla data del decesso. Con condanna alla rifusione delle spese in caso di opposizione.
Per parte resistente
Voglia il Tribunale adito, previ gli incombenti di rito ed eseguiti gli accertamenti ritenuti opportuni, determinare la ripartizione della pensione del defunto e quindi la quota spettante alla signora Persona_1 CP_1 ed alla signora , aventi diritto, tenendo conto di una serie di elementi, quali la convivenza more Parte_1 uxorio tra la signora ed il signor risalente al 2016, la lunga durata del CP_1 Persona_1 procedimento di divorzio (radicato nel 2013 e terminato solo in data 28.1.2017), le condizioni attuali della qui convenuta, che la vedono occuparsi a tempo pieno del figlio disabile del de cuius, del quale è Persona_2 stata anche, sino alla recente sostituzione, anche amministratrice di sostegno e non ultimo anche dell'importo di euro 100,00 spettante alla signora a titolo di assegno divorzile. Pt_1
In ogni caso: Voglia il Tribunale determinare le quote di reciproca spettanza nella misura che riterrà equa e di giustizia, accertando anche la quota di pensione spettante al figlio disabile Persona_2
Sulle spese del presente procedimento: stante la non opposizione alla domanda avversaria da parte dell'odierna convenuta, disporre la compensazione delle spese di lite.
Per il terzo intervenuto:
L' si rimette alla decisione del Tribunale. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.7.2023, , ex coniuge divorziata da , Parte_1 Persona_1 deceduto il 3.2.2023, previo matrimonio in data 6.4.2019 con , domandava ex art. 9 CP_1 comma 3 l. 898/1970 l'attribuzione di una quota della pensione nella misura di giustizia, a decorrere dal decesso del de cuius.
, ritualmente costituitasi, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, CP_1 contestando l'effettiva reversibilità delle pensioni del de cuius e IOART;
nel merito, CP_4 domandava l'attribuzione di una quota di giustizia, a decorrere dal decesso del de cuius. CP_ Sentite le parti all'udienza del 23.1.2024, disposti plurimi rinvii per consentire a di prendere posizione sull'effettiva reversibilità della pensione del de cuius, quest'ultima si costituiva il 24.6.2025.
Quindi, la causa era spedita in decisione all'udienza del 25.11.2025.
***
pagina 2 di 6 In punto di effettiva reversibilità della pensione, questione sulla quale il Tribunale, in questa sede, è CP_ sprovvisto di potere decisionale come già precisato nell'ordinanza del 15.10.20241, ha definitivamente chiarito che “la quota di pensione indiretta è del 60% dell'importo lordo di € 1115,98
(doc.
2 - proiezione pensione) per il coniuge, nel caso di più coniugi si può ripartire solo questa percentuale tra essi. Nel caso di specie rileva la quota del figlio inabile che C.F._4 comporta un incremento del 20% del 60% diventando 80% di € 1115,98. Di questa quota del 80% il
20% va al figlio inabile, il restante 60% suddivisibile eventualmente alla vedova e alla ex moglie.
Pensione indiretta solo coniuge/i: € 669,58 Pensione indiretta coniuge/i + figlio: € 892.78” (comparsa del 25.6.2025).
Considerato che le parti, nelle note finali, hanno prestato acquiescenza ai trascritti chiarimenti,
l'effettivo importo della pensione di reversibilità attribuibile a ciascun coniuge ammonta a € 669,58, non potendosi considerare l'ulteriore importo del 20%, di spettanza esclusiva del figlio inabile Per_2
e per ciò solo estraneo all'oggetto del contendere.
[...]
Venendo dunque al merito, l'art. 9 commi 2 e 3 L. 898/1970, modificato dall'art. 13 l. 74/1987, disciplina il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, disponendo che il Tribunale gli attribuisca una quota di detta pensione, nel caso esista anche un coniuge superstite.
In punto di an del diritto, condizioni per l'attribuzione di quota a favore del coniuge divorziato sono che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno di divorzio.
Nel caso di specie entrambe le condizioni risultano soddisfatte dall'esame dalla sentenza di divorzio del
Tribunale di Brescia n. 243/2017 del 28.1.2017, dunque è indubbio il diritto della ricorrente all'attribuzione, restando invece controverso il quantum della spettanza, cui le parti si sono rimesse all'equa determinazione del Tribunale.
Ai sensi dell'art. 9 comma 3 l. cit., la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere compiuta secondo il criterio-base della durata matrimoniale di ciascun 1 ritenuto che l'attribuzione al coniuge superstite della quota della pensione di reversibilità presuppone, quale condizione dell'azione, l'effettiva spettanza dei requisiti per la reversibilità in capo all'avente diritto, in conformità a quanto espressamente disposto dall'art. 9 comma 3 l. div. per cui “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale”, e confermato dal prevalente orientamento di legittimità secondo cui, sancita la necessarietà del CP_ litisconsorzio dell' , “la controversia instaurata al limitato fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale diritto deve svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore, giacché pure se controverte solo in ordine alla spettanza pro quota di un trattamento di reversibilità (già riconosciuto e del quale non viene in discussione l'ammontare complessivo), la lite non può mai configurarsi solo come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite, non essendo indifferente per l'ente erogatore che si accerti la sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionatale nei suoi confronti, e, quindi, la sussistenza dei presupposti perché esso ente assuma, nei confronti di un ulteriore soggetto, un'obbligazione previdenziale autonoma, ancorché nell'ambito di una erogazione già dovuta” (Cass. 18.7.2005 n. 15111, conforme a Cass. SS.UU. 158/1998, Cass. 9493/2020). pagina 3 di 6 coniuge. Peraltro, il criterio fondamentale della durata del rapporto matrimoniale, sulla base degli elementi interpretativi individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone quale unico ed esclusivo parametro al quale il Giudice deve conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da ulteriori criteri, da individuare anche nell'ambito dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 in considerazione del carattere solidaristico proprio della pensione di reversibilità e in relazione alle particolarità del caso concreto: deve, in particolare, tenersi conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato e di ogni altro elemento desumibile dalla predetta norma, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge alla famiglia durante i rispettivi matrimoni (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 8734 del 09/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012). La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020).
Alla luce dei richiamati principi, si esaminano ora le posizioni delle parti.
L'ex coniuge ricorrente, nata nel 1971, oggi di anni cinquantaquattro e di stato civile libero, è stata unita in matrimonio dal 1994 al 2017, dato che va necessariamente temperato dovendosi considerare la durata del matrimonio effettivo, sino alla separazione avvenuta nel 2009, risalendo a tale anno la separazione tra i coniugi (pertanto quindici anni). In tale periodo e sino alla maggiore età, la ricorrente si è occupata della crescita e della cura dei figli nato il [...] e affetto dalla nascita da Per_2 disabilità al 100%, ed nata il [...]. Nella sentenza divorzile del 2017 era riconosciuto Per_3 in suo favore un assegno divorzile di € 150,00. Non è documentata la percezione di redditi.
La coniuge superstite resistente, nata nel 1984, oggi di anni quarantuno e di stato civile libero, risulta sposata col de cuius dal 6.4.2019 sino al decesso il 3.2.2023 (quattro anni); non può essere considerata la previa convivenza dal 2016, in quanto specificamente contestata e priva di idonea documentazione a sostegno, non emergendo dal certificato di residenza prodotto ed in assenza di istanze di prove orali
(doc. 2 resistente). In tale periodo la resistente ha accudito il figlio disabile rimasto presso il Per_2 padre era collocata dalla madre dopo la separazione). Non è documentata la percezione di Per_3 redditi. Va respinta l'opposta deduzione di percezione in capo alla resistente di immobili e liquidità iure hereditario dal de cuius, trattandosi di allegazione inammissibile, formulata per la prima volta in sede di memorie finali del 10.6.2024, e comunque specificamente contestata e priva di documentazione o istanze istruttorie a sostegno. Si reputano, sul punto, irrilevanti i successivi rinvii del procedimento,
pagina 4 di 6 CP_ disposti esclusivamente per consentire ad di chiarire l'effettiva reversibilità della pensione ed alle parti di prendervi posizione, senza alcuna remissione di queste ultime nei termini per allegazioni ed istanze istruttorie sulle ulteriori circostanze deducibili nelle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., non depositate.
Tanto premesso, reputa il Collegio di attribuire una maggiore percentuale della pensione di reversibilità in favore della ricorrente, nella misura ritenuta equa del 70%, e quindi del 30% in favore della resistente, a decorrere dal primo giorno successivo al decesso del coniuge.
A sostegno, soccorre anzitutto l'evidente maggior durata del matrimonio effettivo con la ricorrente di quindici anni, rispetto a quattro con la resistente – dato, se non unico, comunque fondamentale ai sensi del calcolo ex art. 9 comma 3 l.div.. Va altresì dato maggior rilievo all'impegno prestato dalla ricorrente, durante l'unione matrimoniale, nella cura e crescita del figlio disabile per i primi Per_2 tredici anni, rispetto ai quattro anni della resistente. Infine, in totale assenza di allegazione e prova delle occupazioni lavorative di ciascuna delle parti e delle loro attuali condizioni di salute, economiche e patrimoniali, rileva il criterio residuale dell'età della ricorrente, anni cinquantaquattro, più avanzata di quella della resistente, di anni quarantuno, correlata all'inferiore capacità lavorativa della prima rispetto alla seconda.
Si osserva, infine, che il diritto alla quota della pensione di reversibilità nasce per entrambe le richiedenti, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge “il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, considerato che, in base all'art.9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987, detta quota ha natura di credito pensionistico, onde la relativa decorrenza, cui deve uniformarsi il disposto della sentenza la quale ripartisca tale trattamento, non può non corrispondere alle norme in materia là dove queste ultime facciano riferimento appunto al primo giorno del mese successiva a quello del decesso anzidetto (Cass. 14 dicembre 2001, n.15837; Casso 30 marzo 2004, n.6272); c) ad una simile conclusione non si oppone, in presenza del richiamato quadro normativo, la natura costitutiva della decisione, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota di reversibilità (Cass. n.6272/2004, cit.); d) la riferita decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso sopraindicato di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. n.15837/2001, cit.), onde a carico soltanto di
pagina 5 di 6 quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva restando, ovviamente, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (ex multis, Cass. 31.1.2007 n. 2092,
Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013). CP_ Questione che tuttavia esula dal caso di specie, avendo precisato che la coniuge superstite non ha finora presentato domanda di incasso della pensione di reversibilità.
La necessità di chiarimenti in merito all'effettiva reversibilità e l'istanza di entrambe le parti di versamento di una quota di giustizia giustificano la compensazione integrale delle spese legali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. con decorrenza dal primo giorno successivo al decesso di (3.2.2023): Persona_1
a. attribuisce alla ricorrente la quota pari al 70% della pensione di reversibilità, come CP_ calcolata da b. attribuisce alla resistente la quota pari al 30% della pensione di reversibilità, come CP_ calcolata da
2. spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
EL SI AN NE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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