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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7622/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pietro Insalata); Parte_1
e
(avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 24.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dei postumi scaturiti dall'infortunio occorso alla parte ricorrente- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato nella misura del 14% il danno biologico e, dunque, in una misura pari a quanto riconosciuto dall'istituto in sede amministrativa, rispondendo in maniera specifica alle osservazioni della parte ricorrente. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Compensa le spese processuali tra le parti su concorde richiesta delle parti mentre le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- vengono poste definitivamente a carico dell' in presenza CP_1 dell'autodichiarazione ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella
1 misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 24.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pietro Insalata); Parte_1
e
(avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 24.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dei postumi scaturiti dall'infortunio occorso alla parte ricorrente- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha valutato nella misura del 14% il danno biologico e, dunque, in una misura pari a quanto riconosciuto dall'istituto in sede amministrativa, rispondendo in maniera specifica alle osservazioni della parte ricorrente. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Compensa le spese processuali tra le parti su concorde richiesta delle parti mentre le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- vengono poste definitivamente a carico dell' in presenza CP_1 dell'autodichiarazione ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella
1 misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 24.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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