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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 9962/2024 RG. promossa da:
1) nata a [...] - PR - Brasile, il 15/08/2003, iscritta al codice Parte_1 fiscale al n. residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar Furtado n. C.F._1 P.IVA_1 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba - PR - Brasile, CEP 81200- 110;
2) , nato a [...] - PR - Brasile, il 14/10/1966, iscritto al codice Controparte_1 fiscale al n. residente e domiciliato in Via Deputado Heitor Alencar Furtado, n. C.F._1 C.F._2 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200- 110;
3) nata a [...] - PR - Brasile, il 17/05/2006, iscritta al Parte_2 codice fiscale al n. , residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar C.F._1 P.IVA_2 Furtado, n. 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200-110;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE LIMA ISABEL con domicilio eletto in VIA RIPUARIA 185 – 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) contro
Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Riconoscere alla Sig.ra , il diritto allo status di cittadina e Parte_3 di conseguenza:
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto tutti discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana.
Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 09/07/2024, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana nata in Italia a [...] frazione nel Parte_3 comune di Alto Rene Terme (Provincia di Bologna) il giorno 21/06/1887 (doc.n.2) emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.n.10).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 06/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 13/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato in data 18/11/2025 note di trattazione per l'udienza del 25/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, sia quello di Bagni della Porretta frazione nel comune di Alto Rene Terme (Provincia di Bologna).
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da pagina 2 di 5 persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“1. I ricorrenti sono discendenti della cittadina Italiana Sig.ra Parte_3
nata in Italia a [...] frazione nel comune di Alto Rene Terme (Provincia
[...] di Bologna) il giorno 21.06.1887, figlia del Sig. e della Sig.ra Parte_4 [...]
(DOC. 002); Parte_5
2. In data 15.12.1907 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_3 Controparte_3
(DOC. 003) e dal loro matrimonio nacque il Sig. il giorno 01.08.1926 (DOC. 004);
[...] CP_1
3. In data 03.11.1944 il sig. si naturalizzava brasiliano come da Controparte_3 certificazione positiva di naturalizzazione che viene prodotta in atti (DOC. 012) pertanto, questa difesa pone a fondamento della trasmissione della cittadinanza italiana dei ricorrenti il diritto proveniente dalla Sig.ra la quale mai si naturalizzava e pertanto si Parte_3 deve ritenere che i suoi discendenti abbiano regolarmente acquisito alla nascita la cittadinanza italiana dalla stessa. pagina 3 di 5
4. In data 05.01.1963 il Sig. si sposò con la Sig.ra Controparte_1 [...]
(DOC. 005), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_4 e dal loro matrimonio nacque il Sig. Controparte_5 Controparte_1
il giorno 14.10.1966 (DOC. 006);
[...]
5. In data 01.09.2001 il Sig. si sposò con la Sig.ra Controparte_1 Persona_1 (DOC. 007), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...] e dal matrimonio nacquero: la Sig.ra il giorno Parte_6 Parte_1 15.08.2003 (DOC. 008), e la Sig.ra il giorno 17.05.2006 Parte_2 (DOC. 009)”.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'ava italiana la quale, senza mai naturalizzarsi Parte_3 brasiliana, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio, , e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni CP_1 ricorrenti.
Nel caso in esame si registra infatti un passaggio generazionale per linea materna, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 09/04/1975 e n. 30 del 28/01/1983, nonché Cass. SSUU n.4466/2009, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Irrilevante che il marito dell'ava italiana , signor Parte_3
, pure italiano, si sia naturalizzato brasiliano (doc.n.12), poiché i ricorrenti hanno Controparte_3 posto a fondamento della trasmissione della cittadinanza italiana unicamente l'ava sopra indicata.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere pagina 4 di 5 dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_2 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Parte_3
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_2
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
1) nata a [...] - PR - Brasile, il 15/08/2003, iscritta al codice Parte_1 fiscale al n. residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar Furtado n. C.F._1 P.IVA_1 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba - PR - Brasile, CEP 81200- 110;
2) , nato a [...] - PR - Brasile, il 14/10/1966, iscritto al codice Controparte_1 fiscale al n. residente e domiciliato in Via Deputado Heitor Alencar Furtado, n. C.F._1 C.F._2 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200- 110;
3) nata a [...] - PR - Brasile, il 17/05/2006, iscritta al Parte_2 codice fiscale al n. , residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar C.F._1 P.IVA_2 Furtado, n. 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200-110; sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 27/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 9962/2024 RG. promossa da:
1) nata a [...] - PR - Brasile, il 15/08/2003, iscritta al codice Parte_1 fiscale al n. residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar Furtado n. C.F._1 P.IVA_1 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba - PR - Brasile, CEP 81200- 110;
2) , nato a [...] - PR - Brasile, il 14/10/1966, iscritto al codice Controparte_1 fiscale al n. residente e domiciliato in Via Deputado Heitor Alencar Furtado, n. C.F._1 C.F._2 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200- 110;
3) nata a [...] - PR - Brasile, il 17/05/2006, iscritta al Parte_2 codice fiscale al n. , residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar C.F._1 P.IVA_2 Furtado, n. 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200-110;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE LIMA ISABEL con domicilio eletto in VIA RIPUARIA 185 – 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) contro
Controparte_2
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Riconoscere alla Sig.ra , il diritto allo status di cittadina e Parte_3 di conseguenza:
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto tutti discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana.
Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 09/07/2024, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana nata in Italia a [...] frazione nel Parte_3 comune di Alto Rene Terme (Provincia di Bologna) il giorno 21/06/1887 (doc.n.2) emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.n.10).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 06/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 13/02/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato in data 18/11/2025 note di trattazione per l'udienza del 25/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, sia quello di Bagni della Porretta frazione nel comune di Alto Rene Terme (Provincia di Bologna).
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da pagina 2 di 5 persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“1. I ricorrenti sono discendenti della cittadina Italiana Sig.ra Parte_3
nata in Italia a [...] frazione nel comune di Alto Rene Terme (Provincia
[...] di Bologna) il giorno 21.06.1887, figlia del Sig. e della Sig.ra Parte_4 [...]
(DOC. 002); Parte_5
2. In data 15.12.1907 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_3 Controparte_3
(DOC. 003) e dal loro matrimonio nacque il Sig. il giorno 01.08.1926 (DOC. 004);
[...] CP_1
3. In data 03.11.1944 il sig. si naturalizzava brasiliano come da Controparte_3 certificazione positiva di naturalizzazione che viene prodotta in atti (DOC. 012) pertanto, questa difesa pone a fondamento della trasmissione della cittadinanza italiana dei ricorrenti il diritto proveniente dalla Sig.ra la quale mai si naturalizzava e pertanto si Parte_3 deve ritenere che i suoi discendenti abbiano regolarmente acquisito alla nascita la cittadinanza italiana dalla stessa. pagina 3 di 5
4. In data 05.01.1963 il Sig. si sposò con la Sig.ra Controparte_1 [...]
(DOC. 005), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_4 e dal loro matrimonio nacque il Sig. Controparte_5 Controparte_1
il giorno 14.10.1966 (DOC. 006);
[...]
5. In data 01.09.2001 il Sig. si sposò con la Sig.ra Controparte_1 Persona_1 (DOC. 007), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...] e dal matrimonio nacquero: la Sig.ra il giorno Parte_6 Parte_1 15.08.2003 (DOC. 008), e la Sig.ra il giorno 17.05.2006 Parte_2 (DOC. 009)”.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'ava italiana la quale, senza mai naturalizzarsi Parte_3 brasiliana, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio, , e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni CP_1 ricorrenti.
Nel caso in esame si registra infatti un passaggio generazionale per linea materna, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 09/04/1975 e n. 30 del 28/01/1983, nonché Cass. SSUU n.4466/2009, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Irrilevante che il marito dell'ava italiana , signor Parte_3
, pure italiano, si sia naturalizzato brasiliano (doc.n.12), poiché i ricorrenti hanno Controparte_3 posto a fondamento della trasmissione della cittadinanza italiana unicamente l'ava sopra indicata.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere pagina 4 di 5 dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_2 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Parte_3
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_2
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
1) nata a [...] - PR - Brasile, il 15/08/2003, iscritta al codice Parte_1 fiscale al n. residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar Furtado n. C.F._1 P.IVA_1 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba - PR - Brasile, CEP 81200- 110;
2) , nato a [...] - PR - Brasile, il 14/10/1966, iscritto al codice Controparte_1 fiscale al n. residente e domiciliato in Via Deputado Heitor Alencar Furtado, n. C.F._1 C.F._2 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200- 110;
3) nata a [...] - PR - Brasile, il 17/05/2006, iscritta al Parte_2 codice fiscale al n. , residente e domiciliata in Via Deputado Heitor Alencar C.F._1 P.IVA_2 Furtado, n. 1981 - app. 1002, Bairro Mossunguê, Curitiba/PR - Brasile, CEP 81200-110; sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 27/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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